Art. 16. 1. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati soci dell'Istituto, aventi titolo a partecipare all'assemblea, i soci onorari, ordinari, effettivi e sostenitori dei due enti soppressi, risultanti tali alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che, entro trenta giorni dalla predetta data, abbiano presentato o fatto pervenire ai rispettivi presidenti dichiarazione scritta attestante la volonta' di non mantenere la qualita' di soci dell'Istituto, ferme restando le quote di associazione gia' stabilite per l'anno 1995. I soci ordinari dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e quelli effettivi dell'Istituto italo-africano confluiscono nella categoria dei soci ordinari dell'Istituto.
2. Entro i successivi trenta giorni i due presidenti convocano l'assemblea mediante avviso per lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, ai soci indicati al comma 1, spedita almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione.
3. L'assemblea, per la cui validita' occorre la presenza di almeno la meta' dei suoi membri in prima convocazione e di un terzo in seconda convocazione, elegge il presidente della seduta e procede alla elezione dei componenti degli organi previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a).
4. Ogni socio vota per tre nominativi per l'elezione dei componenti del consiglio d'amministrazione, per un solo nominativo per l'elezione del membro del collegio dei revisori e per dieci nominativi per l'elezione dei componenti del consiglio scientifico.
E' ammesso il voto per delega con un massimo di quattro deleghe allo stesso socio.
5. Fino alla costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto, continuano ad operare i collegi dei revisori dei conti in carica presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I contratti dei direttori generali in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge sono risolti di diritto all'atto della nomina del direttore generale dell'Istituto, ove non siano scaduti in precedenza.
2. Entro i successivi trenta giorni i due presidenti convocano l'assemblea mediante avviso per lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, ai soci indicati al comma 1, spedita almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione.
3. L'assemblea, per la cui validita' occorre la presenza di almeno la meta' dei suoi membri in prima convocazione e di un terzo in seconda convocazione, elegge il presidente della seduta e procede alla elezione dei componenti degli organi previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a).
4. Ogni socio vota per tre nominativi per l'elezione dei componenti del consiglio d'amministrazione, per un solo nominativo per l'elezione del membro del collegio dei revisori e per dieci nominativi per l'elezione dei componenti del consiglio scientifico.
E' ammesso il voto per delega con un massimo di quattro deleghe allo stesso socio.
5. Fino alla costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto, continuano ad operare i collegi dei revisori dei conti in carica presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I contratti dei direttori generali in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge sono risolti di diritto all'atto della nomina del direttore generale dell'Istituto, ove non siano scaduti in precedenza.