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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3810/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta - Via Ficucella C/o Interp Sud Europa 81024
ON CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SANZIONE AMM n. 03/2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato n. 3810/25 veniva impugnato l'atto di irrogazione della sanzione amministrativa n.03/2025 – prot. n. 12848/RU, notificato in data 12/07/2025 da Agenzia delle Dogane e Monopoli Ufficio delle Dogane di Caserta, per un importo pari ad €. 3.640,50, L'impugnato atto di irrogazione di sanzione amministrativa veniva formalizzato dalla Agenzia delle Dogane sulla base del precedente atto di contestazione n.118/2024 prot. 13495 del 08.07.2025 a sua volta emesso sulla base del processo verbale di accertamento redatto in data 20/04/2021 dai Funzionari dell'Società_1 e trasmesso con nota prot. n.9937/RU/2021 del 29.04.2021.
Il ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'atto, evidenziando come l'atto impugnato non esplicita i criteri di quantificazione del prelievo irregolare, contestando il ricorrente la circostanza che la misura della sanzione non risulta parametrata al quantitativo di energia sottratta e quindi alla reale condotta consumata.
L'istante prospetta la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, posto che l'Ufficio ha rigettato le deduzioni difensive del ricorrente proposte in sede di istanza di revisione dell'atto di contestazione senza comunicare un preavviso di diniego dell'istanza di revisione.
Il ricorrente deduce, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito sanzionatorio, evidenziando come l'atto impugnato non indica la data della violazione quale momento di decorrenza della prescrizione.
Si è costituito il resistente, il quale, ha dedotto l'infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Circa l'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato, questo giudicante rimarca come l'atto opposto risulta formalizzato a seguito di precedente atto di contestazione n.118/2024 prot. 13495 del 08.07.2025, atto quest'ultimo del quale il ricorrente deduce l'avvenuta conoscenza, prospettando di averne proposto istanza di revoca.
Orbene, considerato che l'atto sanzionatorio opposto richiama l'atto presupposto di contestazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 59 comma 1 del D.lgs n.504/95, preso atto della conoscenza del ricorrente del prodromico atto di contestazione, questo giudicante stima come adeguata la motivazione dell'atto sanzionatorio opposto circa l'esposizione dei presupposti di fatto e diritto della pretesa.
Parimenti infondata risulta essere la contestazione del difetto di motivazione dell'atto sanzionatorio opposto circa la prospettata mancata esplicitazione sia dei criteri di quantificazione del prelievo irregolare sia della quantificazione della sanzione rispetto alla misura del prelievo irregolare, posto che la sanzione comminata corrisponde al minimo edittale di cui all'art. 59 comma 1 del D.lgs n.504/95.
A tal ultimo riguardo, deve rimarcarsi come l'atto di contestazione richiama il prodromico verbale di accertamento redatto in data 20/04/2021 dai Funzionari dell'Società_1, atto quest'ultimo sottoscritto dallo stesso soggetto accertato e nel quale si riscontrava che a seguito di rimozione del magnete illegittimamente apposto sul contatore la misurazione del contatore aumentava in misura di 80% ( c.f.r. doc. 4 produzione resistente).
Orbene, poiché l'atto impugnato richiama l'atto di contestazione, provvedimento che quest'ultimo a sua volta richiamante il verbale di ispezione, atti tutti noti al ricorrente, la contestazione circa l'atto sanzionatorio opposto della mancata esplicitazione dei criteri di quantificazione del prelievo irregolare deve stimarsi come infondata.
Per quanto concerne il dedotto vizio del contraddittorio endoprocedimentale, questo giudicante rimarca come la proposizione dell' istanza di revisione – di cui lo stesso ricorrente dà atto - inoltrata a mezzo pec e registrata al protocollo con nota n. 15129/RU del 02.08.2024 con riferimento all'atto presupposto rappresentato dall'atto di contestazione sanzione Banca_1 aspetto elidente il lamentato vizio, posto che l'odierno ricorrente ha avuto contezza della condotta imputata, proponendo appunto istanza di revoca dell'atto di contestazione. Circa la dedotta mancata comunicazione del preavviso di diniego dell'istanza di revisione dell'atto di contestazione, invece, deve rilevarsi che è irrilevante, non essendo applicabile, in ambito tributario, l'istituto del preavviso di rigetto, previsto dall'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, salvo che la parte specificamente indichi e deduca la concreta lesione al diritto di difesa che abbia sofferto ( c.f.r. Cassazione civile sez. trib.,
05/02/2025, n.2919).
Ebbene, considerato che la parte ricorrente non ha prospettato in che termini si sarebbe concretizzata la lesione del diritto di difesa per effetto della mancata preventiva comunicazione del diniego dell'istanza di revisione già proposta dal ricorrente, questo giudice stima come priva di pregio ai fini dell'annullamento dell'atto sanzionatorio impugnato la mancata preventiva comunicazione del diniego dell'istanza di revisione dell'atto di contestazione.
In ordine alla prospettata prescrizione, giova osservare che fino all'atto di contestazione rileva decadenza no prescrizione, posto che ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n.
472/1997 l'atto di contestazione di cui all'articolo 16 ovvero l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.
Una volta notificato l'atto di contestazione rileva la prescrizione ordinaria per le sanzioni amministrative pari a cinque anni.
Ed invero, le sanzioni amministrative irrogate, ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico Ambiente (TUA) per prelievo abusivo di energia elettrica si prescrivono, pertanto, in 5 anni decorrenti dalla data di accertamento del fatto, termine entro il quale deve esser notificato l'atto di contestazione. Le sanzioni irrogate per prelievo abusivo di energia elettrica hanno natura di sanzioni amministrative e, quindi, trova applicazione l'art. 59
TUA e non l'art. 57 del medesimo testo unico che prevede, invece, l'interruzione della prescrizione nella sola ipotesi di recupero del credito di imposta ( c.f.r. CTR Napoli n. 5917/7/2020).
La giurisprudenza ha chiarito che le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, hanno natura amministrativa e assolvono ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, da individuare nella sottrazione del consumo all'imposta, e non hanno finalità punitive, producendo effetti sul soggetto obbligato all'adempimento fiscale, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abusivo prelievo ( c.f.r. Cass., 4 giugno 2019, n. 15201).
Ciò posto, considerato che l'atto di contestazione accerta la condotta sanzionata come consumata fino al
19.4.21, considerato che l'atto opposto è stato notificato in data 12.7.25, questo giudicante rileva l'infondatezza della dedotta eccezione di prescrizione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, il ricorso non merita accoglimento.
Circa il governo delle spese del presente procedimento, tenuto conto del rigetto della domanda, visto l'art. 15 Dlgs n. 546/92, questo giudice decide come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della domanda, della non particolare complessità in fatto e diritto delle questioni affrontate, oltre che dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, sez. IV, in composiizone monocratica così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del resistente costituito liquidate in € 1000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Caserta, il 16 Gennaio 2026 Il Giudice
(dott. Andrea Ferraiuolo)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3810/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta - Via Ficucella C/o Interp Sud Europa 81024
ON CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SANZIONE AMM n. 03/2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato n. 3810/25 veniva impugnato l'atto di irrogazione della sanzione amministrativa n.03/2025 – prot. n. 12848/RU, notificato in data 12/07/2025 da Agenzia delle Dogane e Monopoli Ufficio delle Dogane di Caserta, per un importo pari ad €. 3.640,50, L'impugnato atto di irrogazione di sanzione amministrativa veniva formalizzato dalla Agenzia delle Dogane sulla base del precedente atto di contestazione n.118/2024 prot. 13495 del 08.07.2025 a sua volta emesso sulla base del processo verbale di accertamento redatto in data 20/04/2021 dai Funzionari dell'Società_1 e trasmesso con nota prot. n.9937/RU/2021 del 29.04.2021.
Il ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'atto, evidenziando come l'atto impugnato non esplicita i criteri di quantificazione del prelievo irregolare, contestando il ricorrente la circostanza che la misura della sanzione non risulta parametrata al quantitativo di energia sottratta e quindi alla reale condotta consumata.
L'istante prospetta la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, posto che l'Ufficio ha rigettato le deduzioni difensive del ricorrente proposte in sede di istanza di revisione dell'atto di contestazione senza comunicare un preavviso di diniego dell'istanza di revisione.
Il ricorrente deduce, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito sanzionatorio, evidenziando come l'atto impugnato non indica la data della violazione quale momento di decorrenza della prescrizione.
Si è costituito il resistente, il quale, ha dedotto l'infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Circa l'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato, questo giudicante rimarca come l'atto opposto risulta formalizzato a seguito di precedente atto di contestazione n.118/2024 prot. 13495 del 08.07.2025, atto quest'ultimo del quale il ricorrente deduce l'avvenuta conoscenza, prospettando di averne proposto istanza di revoca.
Orbene, considerato che l'atto sanzionatorio opposto richiama l'atto presupposto di contestazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 59 comma 1 del D.lgs n.504/95, preso atto della conoscenza del ricorrente del prodromico atto di contestazione, questo giudicante stima come adeguata la motivazione dell'atto sanzionatorio opposto circa l'esposizione dei presupposti di fatto e diritto della pretesa.
Parimenti infondata risulta essere la contestazione del difetto di motivazione dell'atto sanzionatorio opposto circa la prospettata mancata esplicitazione sia dei criteri di quantificazione del prelievo irregolare sia della quantificazione della sanzione rispetto alla misura del prelievo irregolare, posto che la sanzione comminata corrisponde al minimo edittale di cui all'art. 59 comma 1 del D.lgs n.504/95.
A tal ultimo riguardo, deve rimarcarsi come l'atto di contestazione richiama il prodromico verbale di accertamento redatto in data 20/04/2021 dai Funzionari dell'Società_1, atto quest'ultimo sottoscritto dallo stesso soggetto accertato e nel quale si riscontrava che a seguito di rimozione del magnete illegittimamente apposto sul contatore la misurazione del contatore aumentava in misura di 80% ( c.f.r. doc. 4 produzione resistente).
Orbene, poiché l'atto impugnato richiama l'atto di contestazione, provvedimento che quest'ultimo a sua volta richiamante il verbale di ispezione, atti tutti noti al ricorrente, la contestazione circa l'atto sanzionatorio opposto della mancata esplicitazione dei criteri di quantificazione del prelievo irregolare deve stimarsi come infondata.
Per quanto concerne il dedotto vizio del contraddittorio endoprocedimentale, questo giudicante rimarca come la proposizione dell' istanza di revisione – di cui lo stesso ricorrente dà atto - inoltrata a mezzo pec e registrata al protocollo con nota n. 15129/RU del 02.08.2024 con riferimento all'atto presupposto rappresentato dall'atto di contestazione sanzione Banca_1 aspetto elidente il lamentato vizio, posto che l'odierno ricorrente ha avuto contezza della condotta imputata, proponendo appunto istanza di revoca dell'atto di contestazione. Circa la dedotta mancata comunicazione del preavviso di diniego dell'istanza di revisione dell'atto di contestazione, invece, deve rilevarsi che è irrilevante, non essendo applicabile, in ambito tributario, l'istituto del preavviso di rigetto, previsto dall'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, salvo che la parte specificamente indichi e deduca la concreta lesione al diritto di difesa che abbia sofferto ( c.f.r. Cassazione civile sez. trib.,
05/02/2025, n.2919).
Ebbene, considerato che la parte ricorrente non ha prospettato in che termini si sarebbe concretizzata la lesione del diritto di difesa per effetto della mancata preventiva comunicazione del diniego dell'istanza di revisione già proposta dal ricorrente, questo giudice stima come priva di pregio ai fini dell'annullamento dell'atto sanzionatorio impugnato la mancata preventiva comunicazione del diniego dell'istanza di revisione dell'atto di contestazione.
In ordine alla prospettata prescrizione, giova osservare che fino all'atto di contestazione rileva decadenza no prescrizione, posto che ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n.
472/1997 l'atto di contestazione di cui all'articolo 16 ovvero l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.
Una volta notificato l'atto di contestazione rileva la prescrizione ordinaria per le sanzioni amministrative pari a cinque anni.
Ed invero, le sanzioni amministrative irrogate, ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico Ambiente (TUA) per prelievo abusivo di energia elettrica si prescrivono, pertanto, in 5 anni decorrenti dalla data di accertamento del fatto, termine entro il quale deve esser notificato l'atto di contestazione. Le sanzioni irrogate per prelievo abusivo di energia elettrica hanno natura di sanzioni amministrative e, quindi, trova applicazione l'art. 59
TUA e non l'art. 57 del medesimo testo unico che prevede, invece, l'interruzione della prescrizione nella sola ipotesi di recupero del credito di imposta ( c.f.r. CTR Napoli n. 5917/7/2020).
La giurisprudenza ha chiarito che le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, hanno natura amministrativa e assolvono ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, da individuare nella sottrazione del consumo all'imposta, e non hanno finalità punitive, producendo effetti sul soggetto obbligato all'adempimento fiscale, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abusivo prelievo ( c.f.r. Cass., 4 giugno 2019, n. 15201).
Ciò posto, considerato che l'atto di contestazione accerta la condotta sanzionata come consumata fino al
19.4.21, considerato che l'atto opposto è stato notificato in data 12.7.25, questo giudicante rileva l'infondatezza della dedotta eccezione di prescrizione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, il ricorso non merita accoglimento.
Circa il governo delle spese del presente procedimento, tenuto conto del rigetto della domanda, visto l'art. 15 Dlgs n. 546/92, questo giudice decide come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della domanda, della non particolare complessità in fatto e diritto delle questioni affrontate, oltre che dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, sez. IV, in composiizone monocratica così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del resistente costituito liquidate in € 1000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Caserta, il 16 Gennaio 2026 Il Giudice
(dott. Andrea Ferraiuolo)