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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4551/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 15/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIBITONTO Parte_1 C.F._1
MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via manfredi, 11/e 71100 Foggia Italiapresso il difensore avv. DIBITONTO MARCO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 ament n VIA BRINDISI N. 45 FOGGIApresso il difensore avv. CONTURSI CHIARA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 29/04/2025, _l_ ricorrente adiva questa A.G. Parte_1 per ottenere condanna dell' alla erogazione a in ricorso, per la CP_1 causale pure ivi specificata. Si costituiva l' eccependo l'intervenuta erogazione della prestazione richiesta e CP_1 sollecitando declaratoria di cessata materia del contendere. In ordine alla data di liquidazione della pensione esponeva che: La signora in data 11/11/2022 presentava domanda Parte_1 di pensione di vecchiaia n. 206394460009 ulo della contribuzione presente presso la Gran Bretagna in cui aveva prestato attività lavorativa. Per la verifica del diritto alla prestazione richiesta è necessario che la contribuzione della signora versata all'estero sia "certificata" dall'ente estero. Ciò è quanto previsto in base ai base ai regolamenti internazionali attraverso la tramissione da parte dell'ente estero del formulario E205 GB oppure P5000 GB. Il formulario di collegamento P2000 con l'ente inglese è stato inviato, mediante piattaforma telematica RINA (creata e utilizzata tra gli stati aderenti per lo scambio di formulari e informazioni), il 16/11/2022 (vedi all. 1 e 1a). L'ente estero in data 23/01/2023 riscontrava la richiesta con formulario P6000 precisando a carenza di informazioni sull'assicurato e l'impossibilità di inviare il modello P5000 GB (all. 2)
1 Seguivano ulteriori solleciti mediante formulario X009, in data: 02/03/2023, 20/06/2023, 30/08/2023, 30/11/2023. (all. 3) In data 28/02/2024 l'ente estero conferma attraverso il formulario X010 conferma che non è in grado di fornire le informazioni richieste (all. 5). Seguivano da parte dell in data 01/03/2024 e 26/06/2024 ulteriori solleciti con CP_2 formulario X009 (all ccessivamente in data 6 maggio 2025 l'Ufficio TVP. preposto per la verifica e risoluzione di eventuali problematiche Controparte_3 pen hiesta (all. 6). Solo in data 28/07/2025 pervenuto il formulario P500 GB (all. 7) l era nella condizione di poter liquidare la prestazione. In data 30/7/2025 CP_1
l liquidava l ione di vecchiaia Vos 45152679 avente decorrenza 12/2020 (all. 8). CP_1
Previa prosecuzione del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
La cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o fatti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. L'istituto, disciplinato per il giudizio amministrativo dagli artt.23 - 27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, e' formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Essa, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone peraltro che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi, senza dar luogo a decisione extrapetita, possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia (Cass. Sez. Lavoro, 2268 del 13-3-1999). La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari. Nel caso di specie non è dubbio che l'utilità oggetto del contendere sia stata erogata dall' CP_1 solo in epoca successiva all'inizio della lite;
e tuttavia, con allegazioni che non hanno for oggetto di contestazione, l ha dato conto dei motivi del ritardo ad esso non ascrivibili. CP_2
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 15/10/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 15/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIBITONTO Parte_1 C.F._1
MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via manfredi, 11/e 71100 Foggia Italiapresso il difensore avv. DIBITONTO MARCO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 ament n VIA BRINDISI N. 45 FOGGIApresso il difensore avv. CONTURSI CHIARA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 29/04/2025, _l_ ricorrente adiva questa A.G. Parte_1 per ottenere condanna dell' alla erogazione a in ricorso, per la CP_1 causale pure ivi specificata. Si costituiva l' eccependo l'intervenuta erogazione della prestazione richiesta e CP_1 sollecitando declaratoria di cessata materia del contendere. In ordine alla data di liquidazione della pensione esponeva che: La signora in data 11/11/2022 presentava domanda Parte_1 di pensione di vecchiaia n. 206394460009 ulo della contribuzione presente presso la Gran Bretagna in cui aveva prestato attività lavorativa. Per la verifica del diritto alla prestazione richiesta è necessario che la contribuzione della signora versata all'estero sia "certificata" dall'ente estero. Ciò è quanto previsto in base ai base ai regolamenti internazionali attraverso la tramissione da parte dell'ente estero del formulario E205 GB oppure P5000 GB. Il formulario di collegamento P2000 con l'ente inglese è stato inviato, mediante piattaforma telematica RINA (creata e utilizzata tra gli stati aderenti per lo scambio di formulari e informazioni), il 16/11/2022 (vedi all. 1 e 1a). L'ente estero in data 23/01/2023 riscontrava la richiesta con formulario P6000 precisando a carenza di informazioni sull'assicurato e l'impossibilità di inviare il modello P5000 GB (all. 2)
1 Seguivano ulteriori solleciti mediante formulario X009, in data: 02/03/2023, 20/06/2023, 30/08/2023, 30/11/2023. (all. 3) In data 28/02/2024 l'ente estero conferma attraverso il formulario X010 conferma che non è in grado di fornire le informazioni richieste (all. 5). Seguivano da parte dell in data 01/03/2024 e 26/06/2024 ulteriori solleciti con CP_2 formulario X009 (all ccessivamente in data 6 maggio 2025 l'Ufficio TVP. preposto per la verifica e risoluzione di eventuali problematiche Controparte_3 pen hiesta (all. 6). Solo in data 28/07/2025 pervenuto il formulario P500 GB (all. 7) l era nella condizione di poter liquidare la prestazione. In data 30/7/2025 CP_1
l liquidava l ione di vecchiaia Vos 45152679 avente decorrenza 12/2020 (all. 8). CP_1
Previa prosecuzione del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
La cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o fatti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. L'istituto, disciplinato per il giudizio amministrativo dagli artt.23 - 27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, e' formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Essa, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone peraltro che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi, senza dar luogo a decisione extrapetita, possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia (Cass. Sez. Lavoro, 2268 del 13-3-1999). La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari. Nel caso di specie non è dubbio che l'utilità oggetto del contendere sia stata erogata dall' CP_1 solo in epoca successiva all'inizio della lite;
e tuttavia, con allegazioni che non hanno for oggetto di contestazione, l ha dato conto dei motivi del ritardo ad esso non ascrivibili. CP_2
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 15/10/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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