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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4391 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13151/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa FR Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13151 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 riservata in decisione con ordinanza del 25.6.2025, avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Qualiano alla Parte_1 C.F._1 piazza D'Annunzio, 4 presso lo studio dell'avv. Roberta Morgera che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Pozzuoli alla Via CP_1 C.F._2
Artiaco, 23 presso lo studio dell'avv. Annamaria Finizio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.12.2022, ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] l' 1.9.1991), premesso di avere contratto matrimonio in Qualiano in data 18.11.2017, con il resistente (nato a
Napoli il 2.7.1991) e che dalla loro unione sono nati due figli (nata a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...])- deduceva che la prosecuzione della convivenza con il Per_2 coniuge era divenuta intollerabile per le ragioni indicate in ricorso.
1 R.G. n. 13151/2022
A tal fine chiedeva la separazione con addebito al resistente ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. avendo intrapreso una relazione extra coniugale e per aver abbandonato lei ed i figli;
l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente di sé con esercizio del diritto di visita in capo al genitore non collocatario;
l'assegnazione della casa familiare;
un assegno a titolo di mantenimento per i minori nella misura mensile di € 600,00 (€ 300,00 per figlio), oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie;
un assegno a titolo di mantenimento in suo favore, essendo casalinga, pari ad € 150,00 mensili;
il pagamento del canone di locazione, relativo all'immobile adibito a casa familiare, nella misura del 50%, con vittoria di spese.
Con comparsa dell' 1 aprile 2023 si costituiva il resistente, il quale, pur non opponendosi alla richiesta separazione personale dei coniugi, contestava fermamente la ricostruzione fattuale di cui al ricorso introduttivo, in particolare in ordine ai fatti posti alla base della richiesta pronuncia di addebito e in ordine al dedotto disinteresse nei confronti della prole.
Evidenziava di percepire una retribuzione mensile- giusto contratto lavorativo subordinato part-time- di € 600,00 mensili, di cui il 50% veniva versato alla moglie a titolo di mantenimento della prole;
che alla ricorrente, benché formalmente beneficiario fosse il resistente, veniva integralmente versato il reddito di cittadinanza di importo pari ad € 746,00 mensili;
che il resistente era, altresì, gravato da una rata mensile di € 121,63, a fronte di un finanziamento di importo pari € 8.145,37 acceso il 30 maggio 2018 con l'istituto Compass, per l'acquisto di mobilio destinato ad arredo della casa familiare.
Ciò premesso, deducendo atteggiamenti domestici da parte della moglie vessatori e denigratori, volti a minare la serenità familiare e lavorativa dello stesso, culminanti in un'atmosfera di totale indifferenza e disaffezione tra i coniugi, concludeva affinché il Tribunale pronunciasse la separazione coniugale ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., con rigetto della domanda di addebito avanzata;
l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre;
la disciplina del diritto di visita;
l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
una somma di € 300,00 per il mantenimento dei minori (150,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie;
nulla per la moglie, beneficiando la stessa del reddito di cittadinanza;
porre il finanziamento Compass a carico di entrambi i coniugi in egual misura.
All'udienza del 19 aprile 2023 dinanzi al Presidente delegato (dott.ssa Tabarro) i difensori chiedevano rinvio per bonario componimento.
All'esito di infruttuosi rinvii richiesti al fine di addivenire ad un accordo in ordine alle condizioni accessorie, il Presidente con ordinanza del 7 novembre 2023 così provvedeva in via provvisoria: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre;
assegnava la casa familiare -sita in Qualiano alla Via
Donizetti, 71- alla madre collocataria dei figli minori;
poneva a carico del resistente un mantenimento
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per i figli minori di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti, oltre rivalutazione annuale secondo Istat ed oltre al 50% delle spese scolastiche, straordinarie e mediche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale relative ai figli, debitamente documentate;
disciplinava gli incontri con i figli minori, salvo migliori accordi tra le parti, secondo il calendario di visita indicato dal resistente, scaturente dalle esigenze lavorative di quest'ultimo, ferma restando la possibilità per il padre di ampliare il diritto di visita settimanale tenuto conto dell'età dei minori e della necessità, per una normale crescita dei minori, di un rapporto continuo e costante della figura paterna, previo accordo con la madre;
nulla stabiliva a titolo di mantenimento della ricorrente, in difetto dei presupposti;
infine nominava il G.I. (dott.ssa Sequino FR) fissando l'udienza del
28 febbraio 2024.
Con memoria integrativa depositata in data 27 dicembre 2023, la ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, evidenziando che, contrariamente da quando ex adverso dedotto, il ricorrente, benché inquadrato part-time, di fatto lavorava a tempo pieno (12 ore al giorno), percependo a titolo di retribuzione, oltre i € 600,00 di cui alla busta paga, ulteriori € 600,00
“in nero”.
Con comparsa di costituzione versata in atti in data 16 febbraio 2024 il resistente insisteva affinché il Tribunale adito pronunciasse la separazione coniugale, previo rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, con la conferma dei provvedimenti presidenziali.
Espletata l'istruttoria, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 25 giugno 2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 25/26 giugno 2025).
Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 14 luglio 2025.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza- antecedente rispetto all'instaurazione del presente giudizio- sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione avanzata soltanto dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un
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comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
In riferimento, invece, all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143, comma 2, c.c.), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del
1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Orbene, il Collegio ritiene che, nel caso specifico, tale prova non sia stata raggiunta.
Dalla stessa prospettazione di parte ricorrente (nel ricorso viene rappresentata una relazione extraconiugale intrapresa dal resistente quale causa scatenante della crisi matrimoniale) oltre che dalle risultanze istruttorie non emerge in maniera chiara, precisa e dettagliata la violazione dei doveri coniugali da parte del resistente;
in particolare, non è emersa la prova che la causa del fallimento dell'unione sia ascrivibile alla esclusiva responsabilità del resistente.
I testi escussi, e rispettivamente genitori di parte resistente e di Testimone_1 Testimone_2 parte ricorrente- aventi conoscenza immediata e diretta dei fatti di causa, essendo frequentatrici abituali delle parti e della dimora coniugale- hanno riferito di un controverso rapporto coniugale, in crisi sin dall'origine del matrimonio ed acuitosi con la nascita del secondogenito della coppia,
(nato il [...]). Per_2
In particolare, il teste di parte resistente escussa all'udienza del 24 gennaio 2025- ha Testimone_1 riferito “dopo la nascita del secondo figlio la coppia litigava. I litigi erano verbali almeno davanti a me. Andavo spesso a casa della coppia, ultimamente ossia dopo la nascita del secondo bimbo andavo
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più spesso perché abitavano vicino. Non so se mio figlio dormiva sul divano, penso di sì, Io di solito andavo la mattina verso le 10 o 10.30 o il pomeriggio a prendere il caffè. L'ho visto sul divano ma non so se dormiva sul divano. Litigavano spesso ma non so il perché”.
Parimenti il teste di parte NT SE escussa all'udienza del 24 gennaio 2025- ha riferito: “… loro litigavano spesso, per il lavoro, per i bambini, questo da sempre. Erano normali litigi di coppia, solo verbali. Non so se erano separati in casa. Frequentavo la casa di mia figlia. A volte lui dormiva sul divano. L'ho visto, un po' dopo sposati. Dopo il matrimonio hanno vissuto per un periodo a casa mia. Poi hanno fittato una casa. Quando dormiva sul divano era perché avevano litigato. Io andavo a casa alle 7 di mattina e l'ho trovato su divano. Anzi andavo la mattina tardi,
Stava sul divano perché avevano litigato, si capiva che avevano litigato. Anche con mia figlia parlavo
e lei mi diceva che loro litigavano”.
Inoltre, il teste di parte resistente ha collocato l'inizio della relazione extra coniugale intrapresa dal resistente nell'estate dell'anno 2022 quando la crisi era già in atto, risalendo la stessa, secondo le dichiarazioni rese dai testi, agli inizi del matrimonio e avendo i rapporti coniugali subito un irrimediabile rottura in seguito alla nascita del secondogenito, , avvenuta nel 2020. Per_2
Sul punto la stessa ha riferito “…so che dal 2022 lui ha un'altra ragazza, mi sembra dall' estate. La ragazza si chiama FR e stanno tuttora insieme. Non sono a conoscenza di altre relazioni.
L'ho saputo sia da lui che dalla moglie. Non so se erano separati in casa ma litigavano spesso”.
Mentre il teste di parte ricorrente, nel riferire di essere a conoscenza della sussistenza di una relazione extra coniugale da parte di non collocando temporalmente l'inizio della stessa- ha Controparte_1 precisato di aver visto il resistente in auto con un'altra donna, seppur non in atteggiamenti intimi, qualche mese prima rispetto alla celebrazione dell'udienza di escussioni testi- avvenuta il 24 gennaio
2025-, evidenziando che tale circostanza le era stata confermata de relato da conoscenti (il teste ha riferito “…so che lui aveva una relazione con un'altra donna. Lui stava sempre a telefono almeno davanti a me sempre così. Non mi ricordo in che periodo, ho buttato l'occhio scriveva messaggi ma non so il contenuto e a chi. L'ho visto per strada in macchina con un'altra donna, dove abito io. L'ho visto un paio di mesi fa, È l'unica volta che l'ho visto. Io l'ho visto anche in macchina con una donna, penso sia la stessa. L'ho visto anche in macchina ma non in atteggiamenti intimi. Anche persone mi hanno riferito questa cosa ma non so quanto tempo fa. La coppia viveva ancora insieme. Io non ho mai visto nulla di intimo. Non ho letto messaggi di mio genero”)
Ciò posto, rileva il Collegio che all'esito dell'istruttoria espletata parte ricorrente non ha fornito prova della sussistenza di specifiche condotte poste in essere dal resistente in violazione dei doveri coniugali eziologicamente collegabili alla frattura della coppia (la dedotta relazione extraconiugale si è innestata in una crisi della coppia già in atto, come dedotto dal resistente e come dichiarato dai testi).
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Né può dirsi che le lamentate condotte del resistente di totale disinteresse morale e affettivo nei confronti della moglie e dei figli- peraltro affermate in maniera del tutto generica- siano state il fattore determinante il venir meno dell'unione familiare.
La separazione va, pertanto, pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. dichiara lo scioglimento della comunione legale tra coniugi. Per_ Sull'affido dei figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_2
10.11.2020).
Relativamente all'affidamento della figlia minore deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12). Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso, nel caso specifico, non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per i minori tali da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori.
Deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso
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la madre, come disposto in via provvisoria;
del resto, entrambe le parti hanno avanzato richiesta in tal senso.
Relativamente al diritto -dovere di frequentazione del padre con i figli, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali.
Ciò posto, in conformità rispetto a quanto già disposto in sede di provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente, si prevede che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana (dall'uscita di scuola alle 21) ed un week-end alternato (dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera), nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso;
15 giorni continuativi per le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto, da concordarsi entro il 31 maggio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o Lunedì in Albis, la festività del 25 aprile, 1 maggio, del 2 giugno, del primo novembre e dell' 8 dicembre;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio;
la festa del papà anche nei week end di spettanza della ricorrente;
ferma restando la possibilità per il padre di ampliare il diritto di visita settimanale, compatibilmente alle esigenze dei minori e previo accordo tra le parti. Per_ Sulla domanda di mantenimento dei figli (nata a [...] il [...]) e (nato a Per_2
Napoli il 10.11.2020).
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento dei figli, il Tribunale
è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei minori.
Il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso in esame, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
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In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 7 e 5), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, come già osservato, vanno considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr.
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Tanto premesso, la ricorrente è una casalinga;
è gravata dal canone di locazione di € 420,00 mensili della casa familiare;
secondo quanto riferito da parte resistente e non contestato (cfr. comparsa di costituzione e memoria 183 VI comma c.p.c. I termine), percepisce a titolo di reddito di cittadinanza la somma mensile di € 980,00- benché formale beneficiario sia il di lei coniuge;
mentre il resistente lavora come dipendente con orario part- time in un supermercato, percependo una retribuzione ordinaria mensile lorda di € 840,00 circa (cfr. buste paga da luglio 2023 a novembre 2024 versate in atti in data 22 gennaio 2025); risultano redditi per il 2022 pari ad € 5.481,00 (Modello 730 del 2023); per il 2023 pari a € 12.613,00 (Modello 730 del 2024); è titolare di un conto corrente Postepay
Evolution avente al 31 dicembre 2023 saldo attivo di € 142,08 e di un conto corrente postale avente al 30 settembre 2024 un saldo attivo di € 25,61 (cfr. estratti conto depositati in data 22 gennaio 2025); era gravato da un finanziamento acceso in data 30 giugno 2018 con Compass, al fine dell'acquisto di mobilio d'arredo della casa coniugale, dilazionato in 66 rate mensili di importo pari a 121,63, decorrenti dal 30 giugno 2018 e con scadenza al 30 settembre 2023; ha avuto un'altra figlia dall'attuale compagna.
Al riguardo, va considerato che per costante orientamento giurisprudenziale “la formazione di un nuovo nucleo familiare con gli oneri che ne derivano è escluso che possa determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei figli nati in precedenza”, (Cfr Cass. 1595/2008 cfr anche ordinanza n. 21818/2021); la sola nascita di un altro figlio non comporta con automatismo una riduzione degli oneri contributivi al mantenimento dei figli avuti in precedenza.
Alla luce delle suesposte considerazioni, considerato il canone di locazione mensile gravante unicamente in capo alla ricorrente e che, rispetto all'assunzione dei provvedimenti in via provvisoria, il resistente ha goduto di un miglioramento delle proprie condizioni reddituali- giuste buste paga e modello 730/2024 versati in atti-, il Collegio ritiene sia equo fissare, a carico del padre, la somma Per_ mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli e (€ 250,00 per figlio), da Per_2 corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, somma da adeguare, automaticamente
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ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Avuto riguardo alla richiesta di attribuzione dell'assegno unico nella misura del 100%, formulata dalla ricorrente in sede di comparsa conclusionale depositata in data 01 agosto 2025, la stessa non appare meritevole di accoglimento, atteso che la suddetta misura assistenziale spetta in pari misura ad entrambi i genitori che, come nel caso di specie, esercitano la responsabilità genitoriale e che abbiano l'affido condiviso della prole, salvo diverso accordo tra le parti.
Sulla domanda di mantenimento di parte ricorrente.
Relativamente alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente occorre in via preliminare verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell'an sia per valutare l'eventuale quantum.
In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità
e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è altresì affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002;
n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass., n. 3974 del 2002; n. 4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo
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per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario"
(cfr. Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Il Collegio, altresì, osserva che nel corso del giudizio non è emerso né è stato provato un tenore di vita particolarmente agiato della coppia in costanza di matrimonio (come viaggi o regali preziosi).
Tanto premesso, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (in questi termini ex multis cfr. Cass.
4.12.2017 n. 28938; Cass. n. 12196 del 16.5.2017).
Infine, il Collegio osserva che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 cod. civ. rappresenta, tuttavia, un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato, valutando non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (sul punto cfr. Cass. 11.7.13 n. 17199).
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, valutate le capacità patrimoniali di entrambi, come sovra specificate;
considerata la giovane età della ricorrente (di anni 34) e che la stessa, come riferito da parte resistente e non contestato, ha in passato svolto attività lavorativa quale parrucchiera- dimostrando una potenziale capacità lavorativa-; tenuto conto della breve durata del matrimonio, il
Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per riconoscersi il diritto all'assegno di mantenimento.
Sull'assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della
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casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Tanto premesso, essendo la ricorrente convivente con i figli minori, la domanda di assegnazione della casa familiare, sita in Qualiano alla via Donizetti n. 71, va accolta.
Sulle ulteriori domande.
Le ulteriori domande avanzate (afferenti al finanziamento acceso con la Compass, peraltro ormai estinto, e relativo al mobilio di arredo della dimora coniugale) non sono ammissibili in questa sede.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, “l' art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10
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febbraio 2009, n. 1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di
Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra le domande avanzate (pagamento delle somme e restituzione di beni) con quella di separazione è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n. 18870).
Ne consegue che sono inammissibili in questa sede le domande avanzate dalle parti.
Avuto riguardo alla richiesta condanna di parte ricorrente alla restituzione del 50% dell'assegno unico integralmente percepito, occorre dichiarare l'inammissibilità della stessa nel presente giudizio, in quanto afferente a questioni soggette al rito ordinario.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto della natura della controversia, ritiene il Collegio che sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] l' 1.9.1991) e (nato a [...] il [...]) ;
[...] CP_1
b) Rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
Per_ c) Dispone l'affidamento dei figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a Per_2
Napoli il 10.11.2020), ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, da intendersi quivi trascritte;
d) Assegna ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare -sita in Qualiano alla via Donizetti n. 71- alla ricorrente, che l'abiterà unitamente ai figli;
e) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non CP_1 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), -ovvero € 250,00 per figlio – con decorrenza dal deposito della sentenza, a titolo di contributo per il mantenimento dei Per_ figli minori, e , oltre il 50% delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Per_2
Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) Rigetta la domanda di mantenimento in favore della ricorrente;
12 R.G. n. 13151/2022
g) Non luogo a provvedere in ordine all'assegno unico essendo al 50% tra le parti, salvo diversi accordi;
h) Dichiara inammissibili le ulteriori domande ai sensi dell'art. 40 c.p.c.,
i) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Qualiano per l'annotazione (atto n. 30, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017);
j) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ex art. 191, comma 2, c.c.;
k) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FR Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa FR Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13151 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022 riservata in decisione con ordinanza del 25.6.2025, avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Qualiano alla Parte_1 C.F._1 piazza D'Annunzio, 4 presso lo studio dell'avv. Roberta Morgera che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Pozzuoli alla Via CP_1 C.F._2
Artiaco, 23 presso lo studio dell'avv. Annamaria Finizio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.12.2022, ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] l' 1.9.1991), premesso di avere contratto matrimonio in Qualiano in data 18.11.2017, con il resistente (nato a
Napoli il 2.7.1991) e che dalla loro unione sono nati due figli (nata a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...])- deduceva che la prosecuzione della convivenza con il Per_2 coniuge era divenuta intollerabile per le ragioni indicate in ricorso.
1 R.G. n. 13151/2022
A tal fine chiedeva la separazione con addebito al resistente ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. avendo intrapreso una relazione extra coniugale e per aver abbandonato lei ed i figli;
l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente di sé con esercizio del diritto di visita in capo al genitore non collocatario;
l'assegnazione della casa familiare;
un assegno a titolo di mantenimento per i minori nella misura mensile di € 600,00 (€ 300,00 per figlio), oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie;
un assegno a titolo di mantenimento in suo favore, essendo casalinga, pari ad € 150,00 mensili;
il pagamento del canone di locazione, relativo all'immobile adibito a casa familiare, nella misura del 50%, con vittoria di spese.
Con comparsa dell' 1 aprile 2023 si costituiva il resistente, il quale, pur non opponendosi alla richiesta separazione personale dei coniugi, contestava fermamente la ricostruzione fattuale di cui al ricorso introduttivo, in particolare in ordine ai fatti posti alla base della richiesta pronuncia di addebito e in ordine al dedotto disinteresse nei confronti della prole.
Evidenziava di percepire una retribuzione mensile- giusto contratto lavorativo subordinato part-time- di € 600,00 mensili, di cui il 50% veniva versato alla moglie a titolo di mantenimento della prole;
che alla ricorrente, benché formalmente beneficiario fosse il resistente, veniva integralmente versato il reddito di cittadinanza di importo pari ad € 746,00 mensili;
che il resistente era, altresì, gravato da una rata mensile di € 121,63, a fronte di un finanziamento di importo pari € 8.145,37 acceso il 30 maggio 2018 con l'istituto Compass, per l'acquisto di mobilio destinato ad arredo della casa familiare.
Ciò premesso, deducendo atteggiamenti domestici da parte della moglie vessatori e denigratori, volti a minare la serenità familiare e lavorativa dello stesso, culminanti in un'atmosfera di totale indifferenza e disaffezione tra i coniugi, concludeva affinché il Tribunale pronunciasse la separazione coniugale ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., con rigetto della domanda di addebito avanzata;
l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre;
la disciplina del diritto di visita;
l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
una somma di € 300,00 per il mantenimento dei minori (150,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie;
nulla per la moglie, beneficiando la stessa del reddito di cittadinanza;
porre il finanziamento Compass a carico di entrambi i coniugi in egual misura.
All'udienza del 19 aprile 2023 dinanzi al Presidente delegato (dott.ssa Tabarro) i difensori chiedevano rinvio per bonario componimento.
All'esito di infruttuosi rinvii richiesti al fine di addivenire ad un accordo in ordine alle condizioni accessorie, il Presidente con ordinanza del 7 novembre 2023 così provvedeva in via provvisoria: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre;
assegnava la casa familiare -sita in Qualiano alla Via
Donizetti, 71- alla madre collocataria dei figli minori;
poneva a carico del resistente un mantenimento
2 R.G. n. 13151/2022
per i figli minori di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante altre modalità eventualmente pattuite tra le parti, oltre rivalutazione annuale secondo Istat ed oltre al 50% delle spese scolastiche, straordinarie e mediche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale relative ai figli, debitamente documentate;
disciplinava gli incontri con i figli minori, salvo migliori accordi tra le parti, secondo il calendario di visita indicato dal resistente, scaturente dalle esigenze lavorative di quest'ultimo, ferma restando la possibilità per il padre di ampliare il diritto di visita settimanale tenuto conto dell'età dei minori e della necessità, per una normale crescita dei minori, di un rapporto continuo e costante della figura paterna, previo accordo con la madre;
nulla stabiliva a titolo di mantenimento della ricorrente, in difetto dei presupposti;
infine nominava il G.I. (dott.ssa Sequino FR) fissando l'udienza del
28 febbraio 2024.
Con memoria integrativa depositata in data 27 dicembre 2023, la ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, evidenziando che, contrariamente da quando ex adverso dedotto, il ricorrente, benché inquadrato part-time, di fatto lavorava a tempo pieno (12 ore al giorno), percependo a titolo di retribuzione, oltre i € 600,00 di cui alla busta paga, ulteriori € 600,00
“in nero”.
Con comparsa di costituzione versata in atti in data 16 febbraio 2024 il resistente insisteva affinché il Tribunale adito pronunciasse la separazione coniugale, previo rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, con la conferma dei provvedimenti presidenziali.
Espletata l'istruttoria, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 25 giugno 2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 25/26 giugno 2025).
Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 14 luglio 2025.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza- antecedente rispetto all'instaurazione del presente giudizio- sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione avanzata soltanto dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un
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comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
In riferimento, invece, all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143, comma 2, c.c.), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del
1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Orbene, il Collegio ritiene che, nel caso specifico, tale prova non sia stata raggiunta.
Dalla stessa prospettazione di parte ricorrente (nel ricorso viene rappresentata una relazione extraconiugale intrapresa dal resistente quale causa scatenante della crisi matrimoniale) oltre che dalle risultanze istruttorie non emerge in maniera chiara, precisa e dettagliata la violazione dei doveri coniugali da parte del resistente;
in particolare, non è emersa la prova che la causa del fallimento dell'unione sia ascrivibile alla esclusiva responsabilità del resistente.
I testi escussi, e rispettivamente genitori di parte resistente e di Testimone_1 Testimone_2 parte ricorrente- aventi conoscenza immediata e diretta dei fatti di causa, essendo frequentatrici abituali delle parti e della dimora coniugale- hanno riferito di un controverso rapporto coniugale, in crisi sin dall'origine del matrimonio ed acuitosi con la nascita del secondogenito della coppia,
(nato il [...]). Per_2
In particolare, il teste di parte resistente escussa all'udienza del 24 gennaio 2025- ha Testimone_1 riferito “dopo la nascita del secondo figlio la coppia litigava. I litigi erano verbali almeno davanti a me. Andavo spesso a casa della coppia, ultimamente ossia dopo la nascita del secondo bimbo andavo
4 R.G. n. 13151/2022
più spesso perché abitavano vicino. Non so se mio figlio dormiva sul divano, penso di sì, Io di solito andavo la mattina verso le 10 o 10.30 o il pomeriggio a prendere il caffè. L'ho visto sul divano ma non so se dormiva sul divano. Litigavano spesso ma non so il perché”.
Parimenti il teste di parte NT SE escussa all'udienza del 24 gennaio 2025- ha riferito: “… loro litigavano spesso, per il lavoro, per i bambini, questo da sempre. Erano normali litigi di coppia, solo verbali. Non so se erano separati in casa. Frequentavo la casa di mia figlia. A volte lui dormiva sul divano. L'ho visto, un po' dopo sposati. Dopo il matrimonio hanno vissuto per un periodo a casa mia. Poi hanno fittato una casa. Quando dormiva sul divano era perché avevano litigato. Io andavo a casa alle 7 di mattina e l'ho trovato su divano. Anzi andavo la mattina tardi,
Stava sul divano perché avevano litigato, si capiva che avevano litigato. Anche con mia figlia parlavo
e lei mi diceva che loro litigavano”.
Inoltre, il teste di parte resistente ha collocato l'inizio della relazione extra coniugale intrapresa dal resistente nell'estate dell'anno 2022 quando la crisi era già in atto, risalendo la stessa, secondo le dichiarazioni rese dai testi, agli inizi del matrimonio e avendo i rapporti coniugali subito un irrimediabile rottura in seguito alla nascita del secondogenito, , avvenuta nel 2020. Per_2
Sul punto la stessa ha riferito “…so che dal 2022 lui ha un'altra ragazza, mi sembra dall' estate. La ragazza si chiama FR e stanno tuttora insieme. Non sono a conoscenza di altre relazioni.
L'ho saputo sia da lui che dalla moglie. Non so se erano separati in casa ma litigavano spesso”.
Mentre il teste di parte ricorrente, nel riferire di essere a conoscenza della sussistenza di una relazione extra coniugale da parte di non collocando temporalmente l'inizio della stessa- ha Controparte_1 precisato di aver visto il resistente in auto con un'altra donna, seppur non in atteggiamenti intimi, qualche mese prima rispetto alla celebrazione dell'udienza di escussioni testi- avvenuta il 24 gennaio
2025-, evidenziando che tale circostanza le era stata confermata de relato da conoscenti (il teste ha riferito “…so che lui aveva una relazione con un'altra donna. Lui stava sempre a telefono almeno davanti a me sempre così. Non mi ricordo in che periodo, ho buttato l'occhio scriveva messaggi ma non so il contenuto e a chi. L'ho visto per strada in macchina con un'altra donna, dove abito io. L'ho visto un paio di mesi fa, È l'unica volta che l'ho visto. Io l'ho visto anche in macchina con una donna, penso sia la stessa. L'ho visto anche in macchina ma non in atteggiamenti intimi. Anche persone mi hanno riferito questa cosa ma non so quanto tempo fa. La coppia viveva ancora insieme. Io non ho mai visto nulla di intimo. Non ho letto messaggi di mio genero”)
Ciò posto, rileva il Collegio che all'esito dell'istruttoria espletata parte ricorrente non ha fornito prova della sussistenza di specifiche condotte poste in essere dal resistente in violazione dei doveri coniugali eziologicamente collegabili alla frattura della coppia (la dedotta relazione extraconiugale si è innestata in una crisi della coppia già in atto, come dedotto dal resistente e come dichiarato dai testi).
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Né può dirsi che le lamentate condotte del resistente di totale disinteresse morale e affettivo nei confronti della moglie e dei figli- peraltro affermate in maniera del tutto generica- siano state il fattore determinante il venir meno dell'unione familiare.
La separazione va, pertanto, pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. dichiara lo scioglimento della comunione legale tra coniugi. Per_ Sull'affido dei figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_2
10.11.2020).
Relativamente all'affidamento della figlia minore deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12). Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso, nel caso specifico, non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per i minori tali da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori.
Deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso
6 R.G. n. 13151/2022
la madre, come disposto in via provvisoria;
del resto, entrambe le parti hanno avanzato richiesta in tal senso.
Relativamente al diritto -dovere di frequentazione del padre con i figli, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali.
Ciò posto, in conformità rispetto a quanto già disposto in sede di provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente, si prevede che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana (dall'uscita di scuola alle 21) ed un week-end alternato (dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera), nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso;
15 giorni continuativi per le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto, da concordarsi entro il 31 maggio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o Lunedì in Albis, la festività del 25 aprile, 1 maggio, del 2 giugno, del primo novembre e dell' 8 dicembre;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio;
la festa del papà anche nei week end di spettanza della ricorrente;
ferma restando la possibilità per il padre di ampliare il diritto di visita settimanale, compatibilmente alle esigenze dei minori e previo accordo tra le parti. Per_ Sulla domanda di mantenimento dei figli (nata a [...] il [...]) e (nato a Per_2
Napoli il 10.11.2020).
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento dei figli, il Tribunale
è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei minori.
Il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso in esame, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
7 R.G. n. 13151/2022
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 7 e 5), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, come già osservato, vanno considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr.
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Tanto premesso, la ricorrente è una casalinga;
è gravata dal canone di locazione di € 420,00 mensili della casa familiare;
secondo quanto riferito da parte resistente e non contestato (cfr. comparsa di costituzione e memoria 183 VI comma c.p.c. I termine), percepisce a titolo di reddito di cittadinanza la somma mensile di € 980,00- benché formale beneficiario sia il di lei coniuge;
mentre il resistente lavora come dipendente con orario part- time in un supermercato, percependo una retribuzione ordinaria mensile lorda di € 840,00 circa (cfr. buste paga da luglio 2023 a novembre 2024 versate in atti in data 22 gennaio 2025); risultano redditi per il 2022 pari ad € 5.481,00 (Modello 730 del 2023); per il 2023 pari a € 12.613,00 (Modello 730 del 2024); è titolare di un conto corrente Postepay
Evolution avente al 31 dicembre 2023 saldo attivo di € 142,08 e di un conto corrente postale avente al 30 settembre 2024 un saldo attivo di € 25,61 (cfr. estratti conto depositati in data 22 gennaio 2025); era gravato da un finanziamento acceso in data 30 giugno 2018 con Compass, al fine dell'acquisto di mobilio d'arredo della casa coniugale, dilazionato in 66 rate mensili di importo pari a 121,63, decorrenti dal 30 giugno 2018 e con scadenza al 30 settembre 2023; ha avuto un'altra figlia dall'attuale compagna.
Al riguardo, va considerato che per costante orientamento giurisprudenziale “la formazione di un nuovo nucleo familiare con gli oneri che ne derivano è escluso che possa determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei figli nati in precedenza”, (Cfr Cass. 1595/2008 cfr anche ordinanza n. 21818/2021); la sola nascita di un altro figlio non comporta con automatismo una riduzione degli oneri contributivi al mantenimento dei figli avuti in precedenza.
Alla luce delle suesposte considerazioni, considerato il canone di locazione mensile gravante unicamente in capo alla ricorrente e che, rispetto all'assunzione dei provvedimenti in via provvisoria, il resistente ha goduto di un miglioramento delle proprie condizioni reddituali- giuste buste paga e modello 730/2024 versati in atti-, il Collegio ritiene sia equo fissare, a carico del padre, la somma Per_ mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli e (€ 250,00 per figlio), da Per_2 corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, somma da adeguare, automaticamente
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ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Avuto riguardo alla richiesta di attribuzione dell'assegno unico nella misura del 100%, formulata dalla ricorrente in sede di comparsa conclusionale depositata in data 01 agosto 2025, la stessa non appare meritevole di accoglimento, atteso che la suddetta misura assistenziale spetta in pari misura ad entrambi i genitori che, come nel caso di specie, esercitano la responsabilità genitoriale e che abbiano l'affido condiviso della prole, salvo diverso accordo tra le parti.
Sulla domanda di mantenimento di parte ricorrente.
Relativamente alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente occorre in via preliminare verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell'an sia per valutare l'eventuale quantum.
In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità
e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è altresì affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002;
n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass., n. 3974 del 2002; n. 4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo
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per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario"
(cfr. Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Il Collegio, altresì, osserva che nel corso del giudizio non è emerso né è stato provato un tenore di vita particolarmente agiato della coppia in costanza di matrimonio (come viaggi o regali preziosi).
Tanto premesso, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (in questi termini ex multis cfr. Cass.
4.12.2017 n. 28938; Cass. n. 12196 del 16.5.2017).
Infine, il Collegio osserva che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 cod. civ. rappresenta, tuttavia, un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato, valutando non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (sul punto cfr. Cass. 11.7.13 n. 17199).
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, valutate le capacità patrimoniali di entrambi, come sovra specificate;
considerata la giovane età della ricorrente (di anni 34) e che la stessa, come riferito da parte resistente e non contestato, ha in passato svolto attività lavorativa quale parrucchiera- dimostrando una potenziale capacità lavorativa-; tenuto conto della breve durata del matrimonio, il
Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per riconoscersi il diritto all'assegno di mantenimento.
Sull'assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della
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casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Tanto premesso, essendo la ricorrente convivente con i figli minori, la domanda di assegnazione della casa familiare, sita in Qualiano alla via Donizetti n. 71, va accolta.
Sulle ulteriori domande.
Le ulteriori domande avanzate (afferenti al finanziamento acceso con la Compass, peraltro ormai estinto, e relativo al mobilio di arredo della dimora coniugale) non sono ammissibili in questa sede.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, “l' art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10
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febbraio 2009, n. 1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di
Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra le domande avanzate (pagamento delle somme e restituzione di beni) con quella di separazione è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n. 18870).
Ne consegue che sono inammissibili in questa sede le domande avanzate dalle parti.
Avuto riguardo alla richiesta condanna di parte ricorrente alla restituzione del 50% dell'assegno unico integralmente percepito, occorre dichiarare l'inammissibilità della stessa nel presente giudizio, in quanto afferente a questioni soggette al rito ordinario.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto della natura della controversia, ritiene il Collegio che sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] l' 1.9.1991) e (nato a [...] il [...]) ;
[...] CP_1
b) Rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
Per_ c) Dispone l'affidamento dei figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a Per_2
Napoli il 10.11.2020), ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, da intendersi quivi trascritte;
d) Assegna ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare -sita in Qualiano alla via Donizetti n. 71- alla ricorrente, che l'abiterà unitamente ai figli;
e) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non CP_1 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), -ovvero € 250,00 per figlio – con decorrenza dal deposito della sentenza, a titolo di contributo per il mantenimento dei Per_ figli minori, e , oltre il 50% delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Per_2
Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) Rigetta la domanda di mantenimento in favore della ricorrente;
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g) Non luogo a provvedere in ordine all'assegno unico essendo al 50% tra le parti, salvo diversi accordi;
h) Dichiara inammissibili le ulteriori domande ai sensi dell'art. 40 c.p.c.,
i) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Qualiano per l'annotazione (atto n. 30, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017);
j) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ex art. 191, comma 2, c.c.;
k) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FR Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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