Articolo 11 della Legge 30 novembre 1989, n. 386
Articolo 10Articolo 12
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19 dicembre 1989
Art. 11. 1. L'articolo 82 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 82. - 1. La regione e le province collaborano all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi territori.
2. A tal fine la giunta regionale e le giunte provinciali hanno facolta' di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
3. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province sono tenuti a riferire alle rispettive giunte i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalle stesse ricevute".
Entrata in vigore il 19 dicembre 1989
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