TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 14633/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
IO AS, nel procedimento civile iscritto al n. 14633 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4
Controparte_4 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 13.10.2023
Dott. IO AS 1
1. , nato il [...], a [...], Stato di Controparte_1
San Paolo, Brasile, privo di codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. per sé medesimo e, congiuntamente con l'altro P.IVA_1 genitore, nella qualità di rappresentante legale del figlio minore 2. , nato il [...], a [...], Stato di San Parte_1 Paolo, Brasile, privo di codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. residenti in [...], n. 192, ap. P.IVA_2 51D, Campinas, Stato di San Paolo, Brasile;
3. , nato il [...], a [...], Stato di San Controparte_3 Paolo, Brasile, privo di codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. per sé medesimo e, congiuntamente con l'altro P.IVA_3 genitore, nella qualità di rappresentante legale della figlia minore
4. , nata il [...], a [...], Stato di Controparte_4 San Paolo, Brasile, priva di codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. , residenti in [...], P.IVA_4 n. 437, ap. 101A, Campinas, Stato di San Paolo, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa:
- accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente, di procedere, entro un breve termine perentorio, alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o o Persona_1 Persona_2
- cfr. doc. 4 fascicolo ricorrenti) nato a [...], Provincia di Persona_3 Rovigo, allora Comune autonomo ed oggi soppresso e inglobato nel Comune di Rovigo, il 14.06.1869, da e coniugato nel 1892 con Persona_4 Parte_2 e successivamente emigrato in Brasile, ove è deceduto nel 1948, Persona_5 senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza essersi mai naturalizzato brasiliano. Dal matrimonio nasceva in Brasile:
• il 18.07.1907, il quale contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_6 il 09.09.1948 e dalla loro unione nasceva in Persona_7 Brasile:
Dott. IO AS 2
➢ , il 30.07.1954, che contraeva matrimonio Persona_8 con il sig. il 13.01.1979, assumendo il Parte_3 nome;
dalla loro unione Persona_9 nascevano in Brasile:
✓ , il 101.12.1980, Controparte_1 odierno ricorrente il quale contraeva matrimonio con in data 13.10.2012 e dalla Persona_10 loro unione nasceva in Brasile:
❖ , il 03/10/2015, Parte_1 odierno ricorrente;
✓ , il 21.10.1983, odierno Controparte_3 ricorrente il quale contraeva matrimonio con
[...]
in data 12.03.2016 e dalla loro Persona_11 unione nasceva in Brasile:
❖ il Controparte_4
02/07/2021, odierno ricorrente
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_5 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status
Dott. IO AS 3
all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato Persona_1 il 14.06.1869 a Concadirame, Provincia di Rovigo.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_5 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_5 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_5 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass.
Dott. IO AS 4
19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Venezia, 21.10.2025
IL GOP
Dott. IO AS
Dott. IO AS 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
IO AS, nel procedimento civile iscritto al n. 14633 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4
Controparte_4 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 13.10.2023
Dott. IO AS 1
1. , nato il [...], a [...], Stato di Controparte_1
San Paolo, Brasile, privo di codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. per sé medesimo e, congiuntamente con l'altro P.IVA_1 genitore, nella qualità di rappresentante legale del figlio minore 2. , nato il [...], a [...], Stato di San Parte_1 Paolo, Brasile, privo di codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. residenti in [...], n. 192, ap. P.IVA_2 51D, Campinas, Stato di San Paolo, Brasile;
3. , nato il [...], a [...], Stato di San Controparte_3 Paolo, Brasile, privo di codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. per sé medesimo e, congiuntamente con l'altro P.IVA_3 genitore, nella qualità di rappresentante legale della figlia minore
4. , nata il [...], a [...], Stato di Controparte_4 San Paolo, Brasile, priva di codice fiscale italiano, munito di codice fiscale brasiliano n. , residenti in [...], P.IVA_4 n. 437, ap. 101A, Campinas, Stato di San Paolo, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa:
- accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente, di procedere, entro un breve termine perentorio, alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o o Persona_1 Persona_2
- cfr. doc. 4 fascicolo ricorrenti) nato a [...], Provincia di Persona_3 Rovigo, allora Comune autonomo ed oggi soppresso e inglobato nel Comune di Rovigo, il 14.06.1869, da e coniugato nel 1892 con Persona_4 Parte_2 e successivamente emigrato in Brasile, ove è deceduto nel 1948, Persona_5 senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza essersi mai naturalizzato brasiliano. Dal matrimonio nasceva in Brasile:
• il 18.07.1907, il quale contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_6 il 09.09.1948 e dalla loro unione nasceva in Persona_7 Brasile:
Dott. IO AS 2
➢ , il 30.07.1954, che contraeva matrimonio Persona_8 con il sig. il 13.01.1979, assumendo il Parte_3 nome;
dalla loro unione Persona_9 nascevano in Brasile:
✓ , il 101.12.1980, Controparte_1 odierno ricorrente il quale contraeva matrimonio con in data 13.10.2012 e dalla Persona_10 loro unione nasceva in Brasile:
❖ , il 03/10/2015, Parte_1 odierno ricorrente;
✓ , il 21.10.1983, odierno Controparte_3 ricorrente il quale contraeva matrimonio con
[...]
in data 12.03.2016 e dalla loro Persona_11 unione nasceva in Brasile:
❖ il Controparte_4
02/07/2021, odierno ricorrente
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_5 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status
Dott. IO AS 3
all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato Persona_1 il 14.06.1869 a Concadirame, Provincia di Rovigo.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_5 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_5 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_5 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass.
Dott. IO AS 4
19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Venezia, 21.10.2025
IL GOP
Dott. IO AS
Dott. IO AS 5