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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10207 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa IA LU SS, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al 2660 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c. 1 c.p.c., presa in decisione all'esito dell'udienza del 21.10.2025
TRA
, C.F. , ivi dom.to anche elett.te presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DI TE del Foro di Napoli, C.F. dal quale è rapp.to e difeso, in calce C.F._2 all'atto di citazione.
OPPONENTE
, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano- Controparte_1
Monza-Brianza-Lodi n. , iscritta presso il REA al n. MI-2508482, iscritta al 35435.7 P.IVA_1 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, "Fenice Trust Company S.r.l.", e per essa la mandataria con rappresentanza giusta procura speciale in atti, codice fiscale, Controparte_2 partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. , in persona P.IVA_2 del procuratore generale p.t., rappresentata e difesa ,in forza di procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Giada Isidori (codice fiscale )2 ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo studio
OPPOSTA
[...]
in persona del Controparte_3
Presidente e l.r.p.t, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Verona con n.,
Codice Fiscale e Partita Iva e n. VR-360217 R.E.A., rappresentata e difesa P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente, per procura generale alle liti in atti, dagli Avv.ti Elena Frascino
(C.F. ; PEC: , ER NO (C.F. C.F._4 Email_1
; PEC: ed Alessandro Landolfi (C.F. C.F._5 Email_2 ; PEC: e con gli stessi elettivamente C.F._6 Email_3 domiciliata presso la sede legale della Controparte_4
OPPOSTA - INTERVENUTA
CONCLUSIONI: Come da atti.; all'udienza del 21.10.2025 il Giudice ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata instaurata con atto di opposizione ex art 615 c. 1, regolarmente notificato all'opposta telematicamente in data 30.1.2023.
L'opponente lamenta di aver ricevuto notifica del precetto in data 23/1/2023, con cui la
[...]
– affermandosi mandataria della presunta – intimava di pagare entro CP_5 Controparte_1 dieci giorni l'importo di € 47.618,51 dei quali, € 430,47 a titolo di I.V.A. sui compensi ed € 465,00 per spese di registrazione del titolo esecutivo.
Il titolo posto a fondamento del credito è costituito dal decreto ingiuntivo n. 5552/2018, reso dal Tribunale di Napoli in data 5/7/2018, con il quale veniva intimato al sig. il pagamento a Pt_1 favore di della somma di 43355,99 oltre ai compensi come da domanda e le spese Controparte_6 della relativa procedura, liquidate dal Giudice del monitorio in euro 1305,00 per compenso e 286 per esborsi, oltre Iva e cpa come per legge.
Nell'atto di precetto, l'originaria opposta ha affermato la propria legittimazione sostenendo che il credito scaturente dal decreto ingiuntivo è stato oggetto di cessione massiva ai sensi dell' art 58
T.U.B. da a di cui la è mandataria. Controparte_6 Controparte_1 CP_5
Nell'atto di opposizione, l'opponente ha lamentato che la somma oggetto di precetto non sarebbe dovuta, in quanto:
- Difetta la prova della qualità di mandataria della Controparte_5
- Difetta la prova che il credito scaturente dal titolo esecutivo alla base del precetto sia effettivamente incluso nella cessione dei crediti massiva ex art 58 tub avvenuta in data 3.3.2022 tra la e la Controparte_6 Controparte_1
- Le somme richieste a titolo di IVA (euro 430,47) e a titolo di registrazione del titolo esecutivo
(euro 645,00) non trovavano fondamento nel titolo esecutivo azionato e pertanto, in relazione alle stesse, il precetto sarebbe affetto da nullità. Si costituiva la per tramite della in qualità di mandataria, Controparte_1 Controparte_5 deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione sollevati.
In particolare, essa evidenziava:
- Che la qualità di mandataria della emergeva da quanto in atti;
Controparte_5
- Che il credito azionato era effettivamente ricompreso nella cessione;
ciò risulterebbe non solo dalla rispondenza ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma altresì da ulteriori circostanze che contribuiscono a dare ulteriore riprova di ciò: come il possesso, da parte della cedente, del titolo esecutivo emanato nei confronti della cessionaria nonché dell'originaria documentazione contrattuale posta a base del decreto ingiuntivo sopra evidenziato.
In data 12.3.2025, si è costituita la Controparte_3
affermando di essere succeduta ex art 110 c.p.c. nella posizione di creditore, dato che in data
[...]
28.11.2024 il credito le era stato ceduto dalla Controparte_1
Preliminarmente, va dato atto dell'avvenuta cessione del credito controverso in data 28.11.2024
a favore di a riprova della quale Controparte_3 figurano in atti il contratto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c. e dell'avvenuta comunicazione della cessione al debitore opponente.
Non figurando in atti, tuttavia, l'assenso dell'opposta originaria alla propria Controparte_1 estromissione, non poteva essere accolta la domanda di estromissione avanzata dalla cessionaria intervenuta.
Pertanto, il presente processo deve intendersi come proseguito, sino al suo naturale esito, tra le parti originarie, e la relativa sentenza, ai sensi dell'art.111 c.p.c. spiegherà i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.
Posto ciò, risultano preliminari le seguenti osservazioni.
È corretta la qualificazione giuridica dell'opponente, che riconduce la presente opposizione all'art.615 c1 c.p.c.; ciò in quanto i motivi di opposizione si fondano sull'an del diritto di procedere ad esecuzione forzata e, in subordine, sulla contestazione della somma oggetto di precetto.
Risulta priva di fondamento la contestazione della qualità di mandataria della Controparte_7
Sul punto basti difatti osservare che in atti è depositata la documentazione idonea a provare la sua qualità di rappresentante – cfr sul punto la procura speciale conferita da a Controparte_1 CP_2
datata 7 marzo 2022 e presente tra gli allegati nella comparsa di costituzione dell'opposta.
[...]
Risulta del pari infondata l'eccezione secondo cui il credito incluso nel precetto non sarebbe ricompreso nella cessione ex art 58 TUB avvenuta tra e in data 3.3.2022 Controparte_6 Controparte_1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto
(per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità “(Cfr.
Cass. 4277/2023 cit, conforme a Cass 16/04/2021, n. 10200).
In particolare, ove non sia messa in dubbio l'esistenza della cessione (come nel caso in esame)
è sufficiente per il giudice dell'esecuzione (e della relativa opposizione) che il contratto sia incluso nelle categorie dei contratti ceduti come indicati in Gazzetta (es. per annualità di stipula, per lo stato di “sofferenza” in cui versa il rapporto, per oggetto dello stesso), mentre spetterà all'opponente allegare elementi atti a minare l'inclusione concreta del singolo contratto nelle categorie indicate
(Cfr., tra le altre, Cass. n. 17944 del 2023).
La scrivente sottolinea che dalla lettura della Gazzetta Ufficiale l'indicazione dei crediti oggetto di cessione massiva è effettuata tramite l'indicazione di alcune caratteristiche che devono essere cumulativamente presenti, tra cui l'inserimento in un elenco notarile. L'esibizione di tale elenco in atti tuttavia non offre garanzie univoche circa la corrispondenza all'elenco cui fa riferimento l'avviso in G.U., anche alla luce del fatto che l'avviso fa riferimento a due diverse cessioni massive intercorse tra le stesse parti.
Tuttavia, la prova dell'inclusione del credito tra quelli ceduti può essere ottenuta anche tramite indici presuntivi, che nel caso di specie risultano adeguatamente presenti. Deve difatti valorizzarsi in tal senso la disponibilità, in capo all'opposta, del titolo esecutivo e della documentazione contrattuale posta alla base del decreto monitorio. (Cfr.in tal senso Tribunale Milano sez. VI,
06/10/2023, n.7725; Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944; Corte Cass. Sez. III., ord. n.
10200/2021)
Pertanto, nel caso specifico, la legittimazione attiva della creditrice procedente deve ritenersi provata.
Il terzo motivo di opposizione risulta, invece, fondato.
Difatti, quanto all'inclusione nel precetto delle somme dovute a titolo di I.V.A., deve sottolinearsi che essa è da ritenersi indebita, in quanto il creditore precettante è soggetto I.V.A. Egli ha pertanto la possibilità di portare le somme I.V.A. in detrazione, e da ciò discende la preclusione a includere tali somme all'interno del precetto, in quanto tale meccanismo è foriero di una possibile ingiusta locupletazione;
nel nostro caso tale circostanza risulta provata, in quanto incontestata (cfr., tra le tante Cass. 2474 del 21/02/2012 e Cass. 2818 del 30/01/2024).
Quanto invece all'inserimento nel precetto delle spese previste per la registrazione del titolo esecutivo, esso è illegittimo in assenza di mancata prova documentale dell'avvenuta effettuazione di tale operazione, in quanto la possibilità di autoliquidazione riconosciuta al creditore per tali spese non si spinge fino alla possibilità di intimare il pagamento di tali somme prima che il creditore se ne sia effettivamente privato al fine di provvedere ai relativi adempimenti. (cfr. Cass., 2 febbraio 2017,
n. 2726)
Le spese di giudizio vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, tenendo altresì in considerazione il principio dell' autonomia dei motivi di opposizione, enunciato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto a procedere […], con ulteriore conseguenza, in ordine alle spese del giudizio, di una possibile reciproca soccombenza tra le parti.” (cfr. in tal senso Corte di cass., sent n. 11379 del 2025).
Nel nostro caso, i motivi rigettati rivestono totale autonomia, in quanto astrattamente idonei – ove ritenuti fondati - ad elidere la pretesa esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione limitatamente al motivo legato alla non debenza delle somme inserite nel precetto a titolo di IVA e di registrazione del titolo esecutivo – e per l'effetto dichiara il precetto nullo in relazione alle somme di: euro 430,47 a titolo di IVA e di euro 645,00 a titolo di registrazione del titolo esecutivo;
- in ragione della parziale soccombenza come sopra evidenziata, compensa le spese
Napoli, 21 ottobre 2025
Il Giudice
IA LU SS
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Palumbo, nominata M.O.T. con D.M. del 22.10.24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa IA LU SS, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al 2660 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c. 1 c.p.c., presa in decisione all'esito dell'udienza del 21.10.2025
TRA
, C.F. , ivi dom.to anche elett.te presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DI TE del Foro di Napoli, C.F. dal quale è rapp.to e difeso, in calce C.F._2 all'atto di citazione.
OPPONENTE
, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano- Controparte_1
Monza-Brianza-Lodi n. , iscritta presso il REA al n. MI-2508482, iscritta al 35435.7 P.IVA_1 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, "Fenice Trust Company S.r.l.", e per essa la mandataria con rappresentanza giusta procura speciale in atti, codice fiscale, Controparte_2 partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. , in persona P.IVA_2 del procuratore generale p.t., rappresentata e difesa ,in forza di procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Giada Isidori (codice fiscale )2 ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo studio
OPPOSTA
[...]
in persona del Controparte_3
Presidente e l.r.p.t, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Verona con n.,
Codice Fiscale e Partita Iva e n. VR-360217 R.E.A., rappresentata e difesa P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente, per procura generale alle liti in atti, dagli Avv.ti Elena Frascino
(C.F. ; PEC: , ER NO (C.F. C.F._4 Email_1
; PEC: ed Alessandro Landolfi (C.F. C.F._5 Email_2 ; PEC: e con gli stessi elettivamente C.F._6 Email_3 domiciliata presso la sede legale della Controparte_4
OPPOSTA - INTERVENUTA
CONCLUSIONI: Come da atti.; all'udienza del 21.10.2025 il Giudice ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata instaurata con atto di opposizione ex art 615 c. 1, regolarmente notificato all'opposta telematicamente in data 30.1.2023.
L'opponente lamenta di aver ricevuto notifica del precetto in data 23/1/2023, con cui la
[...]
– affermandosi mandataria della presunta – intimava di pagare entro CP_5 Controparte_1 dieci giorni l'importo di € 47.618,51 dei quali, € 430,47 a titolo di I.V.A. sui compensi ed € 465,00 per spese di registrazione del titolo esecutivo.
Il titolo posto a fondamento del credito è costituito dal decreto ingiuntivo n. 5552/2018, reso dal Tribunale di Napoli in data 5/7/2018, con il quale veniva intimato al sig. il pagamento a Pt_1 favore di della somma di 43355,99 oltre ai compensi come da domanda e le spese Controparte_6 della relativa procedura, liquidate dal Giudice del monitorio in euro 1305,00 per compenso e 286 per esborsi, oltre Iva e cpa come per legge.
Nell'atto di precetto, l'originaria opposta ha affermato la propria legittimazione sostenendo che il credito scaturente dal decreto ingiuntivo è stato oggetto di cessione massiva ai sensi dell' art 58
T.U.B. da a di cui la è mandataria. Controparte_6 Controparte_1 CP_5
Nell'atto di opposizione, l'opponente ha lamentato che la somma oggetto di precetto non sarebbe dovuta, in quanto:
- Difetta la prova della qualità di mandataria della Controparte_5
- Difetta la prova che il credito scaturente dal titolo esecutivo alla base del precetto sia effettivamente incluso nella cessione dei crediti massiva ex art 58 tub avvenuta in data 3.3.2022 tra la e la Controparte_6 Controparte_1
- Le somme richieste a titolo di IVA (euro 430,47) e a titolo di registrazione del titolo esecutivo
(euro 645,00) non trovavano fondamento nel titolo esecutivo azionato e pertanto, in relazione alle stesse, il precetto sarebbe affetto da nullità. Si costituiva la per tramite della in qualità di mandataria, Controparte_1 Controparte_5 deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione sollevati.
In particolare, essa evidenziava:
- Che la qualità di mandataria della emergeva da quanto in atti;
Controparte_5
- Che il credito azionato era effettivamente ricompreso nella cessione;
ciò risulterebbe non solo dalla rispondenza ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma altresì da ulteriori circostanze che contribuiscono a dare ulteriore riprova di ciò: come il possesso, da parte della cedente, del titolo esecutivo emanato nei confronti della cessionaria nonché dell'originaria documentazione contrattuale posta a base del decreto ingiuntivo sopra evidenziato.
In data 12.3.2025, si è costituita la Controparte_3
affermando di essere succeduta ex art 110 c.p.c. nella posizione di creditore, dato che in data
[...]
28.11.2024 il credito le era stato ceduto dalla Controparte_1
Preliminarmente, va dato atto dell'avvenuta cessione del credito controverso in data 28.11.2024
a favore di a riprova della quale Controparte_3 figurano in atti il contratto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c. e dell'avvenuta comunicazione della cessione al debitore opponente.
Non figurando in atti, tuttavia, l'assenso dell'opposta originaria alla propria Controparte_1 estromissione, non poteva essere accolta la domanda di estromissione avanzata dalla cessionaria intervenuta.
Pertanto, il presente processo deve intendersi come proseguito, sino al suo naturale esito, tra le parti originarie, e la relativa sentenza, ai sensi dell'art.111 c.p.c. spiegherà i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.
Posto ciò, risultano preliminari le seguenti osservazioni.
È corretta la qualificazione giuridica dell'opponente, che riconduce la presente opposizione all'art.615 c1 c.p.c.; ciò in quanto i motivi di opposizione si fondano sull'an del diritto di procedere ad esecuzione forzata e, in subordine, sulla contestazione della somma oggetto di precetto.
Risulta priva di fondamento la contestazione della qualità di mandataria della Controparte_7
Sul punto basti difatti osservare che in atti è depositata la documentazione idonea a provare la sua qualità di rappresentante – cfr sul punto la procura speciale conferita da a Controparte_1 CP_2
datata 7 marzo 2022 e presente tra gli allegati nella comparsa di costituzione dell'opposta.
[...]
Risulta del pari infondata l'eccezione secondo cui il credito incluso nel precetto non sarebbe ricompreso nella cessione ex art 58 TUB avvenuta tra e in data 3.3.2022 Controparte_6 Controparte_1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto
(per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità “(Cfr.
Cass. 4277/2023 cit, conforme a Cass 16/04/2021, n. 10200).
In particolare, ove non sia messa in dubbio l'esistenza della cessione (come nel caso in esame)
è sufficiente per il giudice dell'esecuzione (e della relativa opposizione) che il contratto sia incluso nelle categorie dei contratti ceduti come indicati in Gazzetta (es. per annualità di stipula, per lo stato di “sofferenza” in cui versa il rapporto, per oggetto dello stesso), mentre spetterà all'opponente allegare elementi atti a minare l'inclusione concreta del singolo contratto nelle categorie indicate
(Cfr., tra le altre, Cass. n. 17944 del 2023).
La scrivente sottolinea che dalla lettura della Gazzetta Ufficiale l'indicazione dei crediti oggetto di cessione massiva è effettuata tramite l'indicazione di alcune caratteristiche che devono essere cumulativamente presenti, tra cui l'inserimento in un elenco notarile. L'esibizione di tale elenco in atti tuttavia non offre garanzie univoche circa la corrispondenza all'elenco cui fa riferimento l'avviso in G.U., anche alla luce del fatto che l'avviso fa riferimento a due diverse cessioni massive intercorse tra le stesse parti.
Tuttavia, la prova dell'inclusione del credito tra quelli ceduti può essere ottenuta anche tramite indici presuntivi, che nel caso di specie risultano adeguatamente presenti. Deve difatti valorizzarsi in tal senso la disponibilità, in capo all'opposta, del titolo esecutivo e della documentazione contrattuale posta alla base del decreto monitorio. (Cfr.in tal senso Tribunale Milano sez. VI,
06/10/2023, n.7725; Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944; Corte Cass. Sez. III., ord. n.
10200/2021)
Pertanto, nel caso specifico, la legittimazione attiva della creditrice procedente deve ritenersi provata.
Il terzo motivo di opposizione risulta, invece, fondato.
Difatti, quanto all'inclusione nel precetto delle somme dovute a titolo di I.V.A., deve sottolinearsi che essa è da ritenersi indebita, in quanto il creditore precettante è soggetto I.V.A. Egli ha pertanto la possibilità di portare le somme I.V.A. in detrazione, e da ciò discende la preclusione a includere tali somme all'interno del precetto, in quanto tale meccanismo è foriero di una possibile ingiusta locupletazione;
nel nostro caso tale circostanza risulta provata, in quanto incontestata (cfr., tra le tante Cass. 2474 del 21/02/2012 e Cass. 2818 del 30/01/2024).
Quanto invece all'inserimento nel precetto delle spese previste per la registrazione del titolo esecutivo, esso è illegittimo in assenza di mancata prova documentale dell'avvenuta effettuazione di tale operazione, in quanto la possibilità di autoliquidazione riconosciuta al creditore per tali spese non si spinge fino alla possibilità di intimare il pagamento di tali somme prima che il creditore se ne sia effettivamente privato al fine di provvedere ai relativi adempimenti. (cfr. Cass., 2 febbraio 2017,
n. 2726)
Le spese di giudizio vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, tenendo altresì in considerazione il principio dell' autonomia dei motivi di opposizione, enunciato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto a procedere […], con ulteriore conseguenza, in ordine alle spese del giudizio, di una possibile reciproca soccombenza tra le parti.” (cfr. in tal senso Corte di cass., sent n. 11379 del 2025).
Nel nostro caso, i motivi rigettati rivestono totale autonomia, in quanto astrattamente idonei – ove ritenuti fondati - ad elidere la pretesa esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione limitatamente al motivo legato alla non debenza delle somme inserite nel precetto a titolo di IVA e di registrazione del titolo esecutivo – e per l'effetto dichiara il precetto nullo in relazione alle somme di: euro 430,47 a titolo di IVA e di euro 645,00 a titolo di registrazione del titolo esecutivo;
- in ragione della parziale soccombenza come sopra evidenziata, compensa le spese
Napoli, 21 ottobre 2025
Il Giudice
IA LU SS
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Palumbo, nominata M.O.T. con D.M. del 22.10.24