Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2578 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO CIRRI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avvocato ANDREA PASQUARIELLO in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 18/03/2025):
1
a) la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Firenze, Via Gian Battista
Lulli, n. 30;
b) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni e le eIGenze di questa e salvo diversi accordi:
- a settimane alternate, il sabato pomeriggio dalle 16,00 alle 20,00 e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00;
- nelle settimane in cui ha il IG. ha il turno mattutino, il martedì pomeriggio CP_1
dalle 18,00 alle 21,00, salvi cambiamenti di giorno da concordare anche in base alle eIGenze di Per_1
Nei fine settimana il padre e la madre si impegnano alternandosi ad accompagnare la figlia e riprenderla dalle uscite serali con gli amici, avendo cura di riaccompagnarla presso l'abitazione materna.
Il IG. , e la IG.ra ne prende atto, che al momento egli non ha la Controparte_2 Pt_1
possibilità di ospitare regolarmente presso di sé per la notte;
si impegna tuttavia Per_1
ad individuare una soluzione che gli consenta di farlo. Ciò premesso, e al verificarsi di tale condizione, trascorrerà con il padre durante le ferie estive un periodo Per_1
continuativo di due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie e pasquali la figlia trascorrerà metà periodo con ciascuno dei genitori, alternando per il periodo natalizio la Vigilia con il Natale e il Capodanno con l'Epifania, e per le vacanze pasquali, alternando Pasqua con Pasquetta.
c) in considerazione delle attuali condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, le parti concordano che il IG. verserà alla IG.ra , quale contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00), Per_1
rivalutabile Istat annualmente, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie da individuarsi facendo riferimento alle Linee Guida del C.N.F. del 29.11.2017. La IG.ra percepirà anche l'Assegno Unico Universale, quale genitore collocatario;
Pt_1
2 d) i coniugi si impegnano al pagamento nella misura del 50% della terapia psicologica per la figlia minore oltre alla presenza da parte degli stessi ai colloqui proposti Per_1
dal terapista che avrà in cura la minore.
e) i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir Parte_1
dichiarare la separazione personale e, all'esito, il divorzio, da Controparte_1
, con il quale è stato raggiunto un accordo in merito alle condizioni di
[...]
separazione.
In seguito alla pronuncia della sentenza di separazione, è stato riassunto il giudizio, nell'ambito del quale i coniugi hanno concordato anche le condizioni del divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
3 Infatti, come emerge dagli atti del giudizio, il Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 2256/2024 pubblicata in data
10/7/2024.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso in riassunzione (27/02/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quasi un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia minore
(nata il [...]), la quale continuerà a vivere con la madre, mantenendo un Per_1
rapporto continuativo anche con il padre.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla figlia un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel giudizio di divorzio,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in UA (Perù) in data
16/04/2005 da n. a UA (Perù) il Parte_1
29/06/1977, e , n. a OS JO (Perù) il 09/01/1980, Controparte_1 trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze (FI) al n. 146, parte II, serie C1, anno 2021;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di conIGlio del 19/03/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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