Sentenza 15 giugno 1989
Massime • 2
La scrittura privata con cui una parte. La quale avanzi pretese ereditarie, sostenendo di essere figlia naturale del defunto. Rinunzia a qualsiasi diritto sull'eredita' dietro corresponsione di una certa somma da parte dell'erede, integra non una emptio spei bensi' una transazinoe, soggetta. Indipendentemente dalla sua validita'. Per il suo carattere dispositivo e traslativo alla imposta di registro a norma dell'art. 1, della tariffa all. A. D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634, ove l'asse ereditario sia costituito da immobili.
La scrittura privata con cui una parte - la quale avanzi pretese ereditarie, sostenendo di essere figlia naturale del defunto - rinunzia a qualsiasi diritto sull'eredità dietro corresponsione di una certa somma da parte dell'erede, integra non un emptio spei bensì una transazione, soggetta - indipendentemente dalla sua validità - per il suo carattere dispositivo e traslativo alla imposta di registro a norma dell'art. 1, della tariffa all. A del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, ove l'asse ereditario sia costituito da immobili.*
Commentario • 1
- 1. Imposta di registro negli accordi transattivi e divisionali tra coeredi e comunisti secondo recenti sentenze della CassazioneAvv. Prof. Gianluca Sicchiero · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 16 aprile 2025
Imposta di registro e accordi ereditari o tra comunisti: di tutta l'erba un fascio? Il calcolo dell'imposta di registro negli accordi transattivi e divisionali è complesso. Circola in rete una notizia secondo la quale una sentenza della cassazione del 2021 avrebbe detto che l'imposta sui conguagli dovuti in sede divisoria sarebbe sempre pari all'1% della somma dovuta a conguaglio. Poiché la notizia mi pareva diversa da quanto è noto, ho approfondito la questione. Il calcolo dell'imposta di registro varia a seconda della tipologia di accordo che gli eredi del defunto o i comunisti possono raggiungere. Inoltre, l'imposta varia anche a seconda delle modalità di distribuzione patrimoniale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1989, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1989 |
Testo completo
La scrittura privata con cui una parte - la quale avanzi pretese ereditarie, sostenendo di essere figlia naturale del defunto - rinunzia a qualsiasi diritto sull'eredità dietro corresponsione di una certa somma da parte dell'erede, integra non un emptio spei bensì una transazione, soggetta - indipendentemente dalla sua validità - per il suo carattere dispositivo e traslativo alla imposta di registro a norma dell'art. 1, della tariffa all. A del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, ove l'asse ereditario sia costituito da immobili.*