TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 22-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE TERZA CIVILE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E INDIVIDUALI in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Caterina Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE
nel procedimento ex art. 67 d.lgs. del 12 gennaio 2019 n. 14 (“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” di seguito “CCII”) iscritto al n. 22-1/2024,
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(MB), Via Senatore L. Simonetta n. 5; rappresentata e difesa dall'Avvocato Salvatore Luise (C.F.
, con studio sito in Milano, Viale Monte Nero 70, presso il quale è elettivamente C.F._2 domiciliata, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni, gli atti, le notifiche e gli avvisi inerenti al presente procedimento via P.E.C. al seguente indirizzo: Email_1
Premesso in fatto che:
- con ricorso depositato in data 5 febbraio 2024, la Signora chiedeva di accedere Parte_1 alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;
- con decreto del 12 marzo 2024 il Tribunale, letta la relazione di cui all'art. 68 co. 2 CCII redatta dall'OCC, invitava la debitrice a riformulare la proposta inserendovi, nelle poste attive, anche l'autovettura Ford Fiesta;
- il 15 aprile 2024, pertanto, la debitrice provvedeva a riformulare la proposta nei termini indicati dal Tribunale, e l'OCC esprimeva parere favorevole a riguardo;
- con decreto del 26 luglio 2024 il Tribunale disponeva l'apertura della procedura e assegnava termine ai creditori per depositare eventuali osservazioni e termine all'OCC per riferire in merito alle stesse;
1 - in data 4 settembre 2024 il creditore precisava il proprio credito in € 12.642,09 Per_1
(erroneamente indicato in € 11.305,00); Con
- in data 23 settembre 2024 il creditore , in termini di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, si opponeva alla falcidia del proprio credito contestando la genericità della proposta e le cause del sovraindebitamento indicate dalla debitrice e fatte proprie dall'OCC;
- l'OCC, con note depositate il 19 febbraio 2025, contestava l'ammissibilità delle osservazioni Con formulate da , poiché la stessa, nell'erogazione del finanziamento del 27 febbraio 2020, non avrebbe correttamente valutato il merito creditizio della debitrice, concorrendo, quindi, ad Con aggravarne l'esposizione debitoria;
in particolare, secondo l'OCC, non avrebbe tenuto debitamente in considerazione: a) il contratto di finanziamento stipulato dalla debitrice nell'anno 2017, successivamente rimodulato nell'anno 2021, per procedere all'acquisto dell'autovettura Ford Fiesta;
b) il contratto di locazione dell'immobile in cui risiedeva la debitrice.
Rilevato in diritto che:
- per poter procedere con l'omologazione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 co. 7 CCII il Giudice deve valutare la persistenza delle relative condizioni di ammissibilità oltre alla fattibilità del piano;
- in particolare, ai sensi degli artt. 67 ss. CCII, l'omologa è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti: a) la meritevolezza del debitore, che non deve aver determinato il proprio indebitamento con colpa grave, malafede o frode;
b) la fattibilità del piano, che deve essere concretamente attuabile e idoneo a soddisfare i creditori;
c) la regolarità delle comunicazioni effettuate nei confronti dei creditori, che devono avvenire in maniera trasparente e in buona fede;
d) il parere favorevole dell'OCC;
- oltre a quanto sopra, qualora taluni creditori contestino la convenienza della procedura o l'inammissibilità della proposta per l'assenza di uno dei presupposti sopra richiamati, il Giudice
è chiamato a esprimersi su eventuali opposizioni;
- condizione di ammissibilità dell'opposizione è che il creditore sia estraneo e incolpevole rispetto all'indebitamento;
- ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII, infatti: “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo
1settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”;
2 - in particolare, nel caso di contestazioni provenienti dal creditore che abbia concesso finanziamento al consumatore, il Giudice, ai sensi dell'art. 124 TUB, deve escludere che lo stesso si sia reso responsabile di una non adeguata valutazione del merito creditizio anche alla luce della relazione depositata dall'OCC;
- quanto sopra viene confermato dalla giurisprudenza, secondo cui: “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente” (C. Appello di Milano 25/07/2023, n. 2462);
- il giudizio sul merito creditizio è di carattere prospettico, dovendo essere condotto sulle condizioni economiche e finanziarie del debitore considerando tutte le informazioni necessarie per formulare una prognosi favorevole sulla capacità di adempiere alle obbligazioni restitutorie derivanti dal contratto di finanziamento;
- a tal fine, il parametro di riferimento è costituito dalla previsione contenuta nell'art. 68 CCII, il quale stabilisce che la valutazione del merito creditizio deve tener conto del reddito disponibile dedotto l'importo necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso;
- sul punto, la giurisprudenza ha ulteriormente ribadito che: “ai sensi dell'art. 124 TUB l'istituto di credito è tenuto ad effettuare la verifica del merito creditizio “sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. La norma riportata pone dunque a carico dell'istituto di credito, cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, un preciso
e ben circostanziato onere di verifica del merito creditizio del richiedente, la quale andrà condotta mediante
l'acquisizione di informazioni adeguate. L'adeguatezza del compendio informativo cui sottende la valutazione andrà rapportato inevitabilmente alle circostanze del caso concreto ma non può certo dubitarsi che la abbia CP_2
l'onere di acquisire tutte le informazioni necessarie a comporre un quadro completo ed esaustivo della situazione debitoria gravante sul richiedente. Ciò che, data la sua natura di operatore economico qualificato, egli agevolmente potrà fare mediante la consultazione delle banche dati tra cui quella cd CRIF istituita presso la Banca d'Italia.”
(Trib. Pisa 20/04/2023; cfr. C. Appello di Milano 25/07/2023, n. 2462).
Applicando al caso di specie suddetti principi il Tribunale ritiene che:
- ricorrono tutti i presupposti previsti dalla normativa per procedere con l'omologazione della procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII;
- la proposta, infatti, è completa di tutta la documentazione prescritta dall'art. 67 CCII;
- l'OCC nella propria relazione, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole in merito alla sostenibilità e fattibilità concreta della procedura;
3 - ricorre il requisito soggettivo per l'omologazione dal momento che la Signora riveste la Pt_1 qualità di consumatore;
i finanziamenti, infatti, sono stati richiesti ed erogati solo ed esclusivamente per esigenze familiari e non per lo svolgimento di un'attività d'impresa;
- persistono, altresì, i requisiti oggettivi per l'omologazione della procedura, versando la debitrice in stato di sovraindebitamento non provocato con dolo o colpa grave, in quanto tutti i finanziamenti sono stati contratti per far fronte alle proprie ordinarie esigenze di sostentamento;
- non risulta adeguata a soddisfare i creditori la somma negativa di - € 38,67, risultante dalla differenza tra le spese di sostentamento indicate dalla debitrice (€ 1.277,05 mensili) e il reddito della stessa indicato nell'ultima relazione dell'OCC (stipendio mensile di circa € 1.512,38, su cui grava una cessione del quinto pari ad € 274,00 e quindi pari ad € 1.238,38);
- il piano appare fattibile sia in senso giuridico, non sussistendo incompatibilità con norme inderogabili, che in senso economico, risultando effettivamente realizzabile in termini di non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati;
la debitrice, infatti, lavora alle dipendenze di on contratto a tempo indeterminato e reddito mensile medio Controparte_3 di € 1.512,38, quindi, contrassegnato da stabilità e, con alta probabilità, idoneo a coprire il fabbisogno del piano per i prossimi cinque anni;
- l'esposizione debitoria della ricorrente nei confronti delle finanziarie risulta pari ad € 44.137,00, somma a cui vanno aggiunte le spese di accesso alla presente procedura quali debiti in prededuzione per € 7.212,00 (di cui € 3.050,00 per l'O.C.C. ed € 4.162,00 per il legale);
- il patrimonio della ricorrente non è oggettivamente sufficiente a fare fronte alle passività, atteso che la stessa non è titolare di alcun bene immobile, è titolare di un solo bene mobile registrato
(autovettura Ford Fiesta tg FM224MJ immatricolata nel 29/11/2017 e valutata, sul sito
“Autoscout24” specializzato nella valutazione delle auto usate, € 6.700,00), e possiede come unica fonte di reddito lo stipendio da lavoratrice dipendente pari a circa € 1.512,38 netti mensili;
Con
- le osservazioni depositate dal creditore in data 23 settembre 2024 devono ritenersi non ammisibili ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII, avendo il creditore concorso ad aggravare l'indebitamento della Signora Pt_1 Con
- , infatti, prima di erogare il finanziamento del 27 febbraio 2020, non ha adeguatamente e debitamente valutato il merito creditizio della debitrice, poiché non ha tenuto in considerazione:
a) il contratto di finanziamento stipulato dalla debitrice per procedere all'acquisto dell'autovettura Ford Fiesta tg FM224MJ; b) il contratto di locazione dell'immobile in cui risiedeva la debitrice;
4 - con riferimento al punto a), dalla documentazione depositata si evince chiaramente che il finanziamento è stato sottoscritto dalla debitrice nell'anno 2017, mentre nel 2021, Con contrariamente a quanto esposto da , ne è avvenuta una mera rimodulazione;
pertanto, tale Con debito non poteva non essere considerato da , la quale poteva facilmente accedere a tale informazione per mezzo dei propri sistemi interni;
Con
- quanto al contratto di locazione, l'assunto di secondo cui sarebbe stato sottaciuto dalla debitrice è privo di fondamento;
l'Istituto di credito, infatti, avrebbe potuto e dovuto facilmente constatare l'esistenza di tale contratto in sede di assunzione delle ordinarie informazioni che vengono assunte dagli intermediari finanziari ad apertura pratica (residenza ed eventuale contratto di locazione).
Per le considerazioni svolte il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore va omologato.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII,
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla Signora così come Parte_1 modificato dall'O.C.C. avv. Daniele Enrico Paci, con note depositate in data 15 aprile 2024 e cronoprogramma depositato in pari data
DISPONE che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
DISPONE che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo Giudice;
DISPONE che il professionista:
- provveda all'accantonamento del proprio compenso ex art. 71 co. 4 CCII;
- riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale;
5 DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione (senza indugio), il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito web del Tribunale di Monza e provveda a comunicarla ai creditori;
DICHIARA
Chiusa la procedura.
Pone le spese della procedura a carico del soggetto proponente.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC avv. Daniele
Enrico Paci
Monza, 11 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE TERZA CIVILE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E INDIVIDUALI in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Caterina Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE
nel procedimento ex art. 67 d.lgs. del 12 gennaio 2019 n. 14 (“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” di seguito “CCII”) iscritto al n. 22-1/2024,
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(MB), Via Senatore L. Simonetta n. 5; rappresentata e difesa dall'Avvocato Salvatore Luise (C.F.
, con studio sito in Milano, Viale Monte Nero 70, presso il quale è elettivamente C.F._2 domiciliata, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni, gli atti, le notifiche e gli avvisi inerenti al presente procedimento via P.E.C. al seguente indirizzo: Email_1
Premesso in fatto che:
- con ricorso depositato in data 5 febbraio 2024, la Signora chiedeva di accedere Parte_1 alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;
- con decreto del 12 marzo 2024 il Tribunale, letta la relazione di cui all'art. 68 co. 2 CCII redatta dall'OCC, invitava la debitrice a riformulare la proposta inserendovi, nelle poste attive, anche l'autovettura Ford Fiesta;
- il 15 aprile 2024, pertanto, la debitrice provvedeva a riformulare la proposta nei termini indicati dal Tribunale, e l'OCC esprimeva parere favorevole a riguardo;
- con decreto del 26 luglio 2024 il Tribunale disponeva l'apertura della procedura e assegnava termine ai creditori per depositare eventuali osservazioni e termine all'OCC per riferire in merito alle stesse;
1 - in data 4 settembre 2024 il creditore precisava il proprio credito in € 12.642,09 Per_1
(erroneamente indicato in € 11.305,00); Con
- in data 23 settembre 2024 il creditore , in termini di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, si opponeva alla falcidia del proprio credito contestando la genericità della proposta e le cause del sovraindebitamento indicate dalla debitrice e fatte proprie dall'OCC;
- l'OCC, con note depositate il 19 febbraio 2025, contestava l'ammissibilità delle osservazioni Con formulate da , poiché la stessa, nell'erogazione del finanziamento del 27 febbraio 2020, non avrebbe correttamente valutato il merito creditizio della debitrice, concorrendo, quindi, ad Con aggravarne l'esposizione debitoria;
in particolare, secondo l'OCC, non avrebbe tenuto debitamente in considerazione: a) il contratto di finanziamento stipulato dalla debitrice nell'anno 2017, successivamente rimodulato nell'anno 2021, per procedere all'acquisto dell'autovettura Ford Fiesta;
b) il contratto di locazione dell'immobile in cui risiedeva la debitrice.
Rilevato in diritto che:
- per poter procedere con l'omologazione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 co. 7 CCII il Giudice deve valutare la persistenza delle relative condizioni di ammissibilità oltre alla fattibilità del piano;
- in particolare, ai sensi degli artt. 67 ss. CCII, l'omologa è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti: a) la meritevolezza del debitore, che non deve aver determinato il proprio indebitamento con colpa grave, malafede o frode;
b) la fattibilità del piano, che deve essere concretamente attuabile e idoneo a soddisfare i creditori;
c) la regolarità delle comunicazioni effettuate nei confronti dei creditori, che devono avvenire in maniera trasparente e in buona fede;
d) il parere favorevole dell'OCC;
- oltre a quanto sopra, qualora taluni creditori contestino la convenienza della procedura o l'inammissibilità della proposta per l'assenza di uno dei presupposti sopra richiamati, il Giudice
è chiamato a esprimersi su eventuali opposizioni;
- condizione di ammissibilità dell'opposizione è che il creditore sia estraneo e incolpevole rispetto all'indebitamento;
- ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII, infatti: “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo
1settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”;
2 - in particolare, nel caso di contestazioni provenienti dal creditore che abbia concesso finanziamento al consumatore, il Giudice, ai sensi dell'art. 124 TUB, deve escludere che lo stesso si sia reso responsabile di una non adeguata valutazione del merito creditizio anche alla luce della relazione depositata dall'OCC;
- quanto sopra viene confermato dalla giurisprudenza, secondo cui: “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente” (C. Appello di Milano 25/07/2023, n. 2462);
- il giudizio sul merito creditizio è di carattere prospettico, dovendo essere condotto sulle condizioni economiche e finanziarie del debitore considerando tutte le informazioni necessarie per formulare una prognosi favorevole sulla capacità di adempiere alle obbligazioni restitutorie derivanti dal contratto di finanziamento;
- a tal fine, il parametro di riferimento è costituito dalla previsione contenuta nell'art. 68 CCII, il quale stabilisce che la valutazione del merito creditizio deve tener conto del reddito disponibile dedotto l'importo necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso;
- sul punto, la giurisprudenza ha ulteriormente ribadito che: “ai sensi dell'art. 124 TUB l'istituto di credito è tenuto ad effettuare la verifica del merito creditizio “sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. La norma riportata pone dunque a carico dell'istituto di credito, cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, un preciso
e ben circostanziato onere di verifica del merito creditizio del richiedente, la quale andrà condotta mediante
l'acquisizione di informazioni adeguate. L'adeguatezza del compendio informativo cui sottende la valutazione andrà rapportato inevitabilmente alle circostanze del caso concreto ma non può certo dubitarsi che la abbia CP_2
l'onere di acquisire tutte le informazioni necessarie a comporre un quadro completo ed esaustivo della situazione debitoria gravante sul richiedente. Ciò che, data la sua natura di operatore economico qualificato, egli agevolmente potrà fare mediante la consultazione delle banche dati tra cui quella cd CRIF istituita presso la Banca d'Italia.”
(Trib. Pisa 20/04/2023; cfr. C. Appello di Milano 25/07/2023, n. 2462).
Applicando al caso di specie suddetti principi il Tribunale ritiene che:
- ricorrono tutti i presupposti previsti dalla normativa per procedere con l'omologazione della procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII;
- la proposta, infatti, è completa di tutta la documentazione prescritta dall'art. 67 CCII;
- l'OCC nella propria relazione, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole in merito alla sostenibilità e fattibilità concreta della procedura;
3 - ricorre il requisito soggettivo per l'omologazione dal momento che la Signora riveste la Pt_1 qualità di consumatore;
i finanziamenti, infatti, sono stati richiesti ed erogati solo ed esclusivamente per esigenze familiari e non per lo svolgimento di un'attività d'impresa;
- persistono, altresì, i requisiti oggettivi per l'omologazione della procedura, versando la debitrice in stato di sovraindebitamento non provocato con dolo o colpa grave, in quanto tutti i finanziamenti sono stati contratti per far fronte alle proprie ordinarie esigenze di sostentamento;
- non risulta adeguata a soddisfare i creditori la somma negativa di - € 38,67, risultante dalla differenza tra le spese di sostentamento indicate dalla debitrice (€ 1.277,05 mensili) e il reddito della stessa indicato nell'ultima relazione dell'OCC (stipendio mensile di circa € 1.512,38, su cui grava una cessione del quinto pari ad € 274,00 e quindi pari ad € 1.238,38);
- il piano appare fattibile sia in senso giuridico, non sussistendo incompatibilità con norme inderogabili, che in senso economico, risultando effettivamente realizzabile in termini di non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati;
la debitrice, infatti, lavora alle dipendenze di on contratto a tempo indeterminato e reddito mensile medio Controparte_3 di € 1.512,38, quindi, contrassegnato da stabilità e, con alta probabilità, idoneo a coprire il fabbisogno del piano per i prossimi cinque anni;
- l'esposizione debitoria della ricorrente nei confronti delle finanziarie risulta pari ad € 44.137,00, somma a cui vanno aggiunte le spese di accesso alla presente procedura quali debiti in prededuzione per € 7.212,00 (di cui € 3.050,00 per l'O.C.C. ed € 4.162,00 per il legale);
- il patrimonio della ricorrente non è oggettivamente sufficiente a fare fronte alle passività, atteso che la stessa non è titolare di alcun bene immobile, è titolare di un solo bene mobile registrato
(autovettura Ford Fiesta tg FM224MJ immatricolata nel 29/11/2017 e valutata, sul sito
“Autoscout24” specializzato nella valutazione delle auto usate, € 6.700,00), e possiede come unica fonte di reddito lo stipendio da lavoratrice dipendente pari a circa € 1.512,38 netti mensili;
Con
- le osservazioni depositate dal creditore in data 23 settembre 2024 devono ritenersi non ammisibili ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII, avendo il creditore concorso ad aggravare l'indebitamento della Signora Pt_1 Con
- , infatti, prima di erogare il finanziamento del 27 febbraio 2020, non ha adeguatamente e debitamente valutato il merito creditizio della debitrice, poiché non ha tenuto in considerazione:
a) il contratto di finanziamento stipulato dalla debitrice per procedere all'acquisto dell'autovettura Ford Fiesta tg FM224MJ; b) il contratto di locazione dell'immobile in cui risiedeva la debitrice;
4 - con riferimento al punto a), dalla documentazione depositata si evince chiaramente che il finanziamento è stato sottoscritto dalla debitrice nell'anno 2017, mentre nel 2021, Con contrariamente a quanto esposto da , ne è avvenuta una mera rimodulazione;
pertanto, tale Con debito non poteva non essere considerato da , la quale poteva facilmente accedere a tale informazione per mezzo dei propri sistemi interni;
Con
- quanto al contratto di locazione, l'assunto di secondo cui sarebbe stato sottaciuto dalla debitrice è privo di fondamento;
l'Istituto di credito, infatti, avrebbe potuto e dovuto facilmente constatare l'esistenza di tale contratto in sede di assunzione delle ordinarie informazioni che vengono assunte dagli intermediari finanziari ad apertura pratica (residenza ed eventuale contratto di locazione).
Per le considerazioni svolte il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore va omologato.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII,
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla Signora così come Parte_1 modificato dall'O.C.C. avv. Daniele Enrico Paci, con note depositate in data 15 aprile 2024 e cronoprogramma depositato in pari data
DISPONE che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
DISPONE che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo Giudice;
DISPONE che il professionista:
- provveda all'accantonamento del proprio compenso ex art. 71 co. 4 CCII;
- riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale;
5 DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione (senza indugio), il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito web del Tribunale di Monza e provveda a comunicarla ai creditori;
DICHIARA
Chiusa la procedura.
Pone le spese della procedura a carico del soggetto proponente.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC avv. Daniele
Enrico Paci
Monza, 11 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
6