Versione
15 maggio 2005
15 maggio 2005
>
Versione
16 settembre 2010
16 settembre 2010
Art. 142. Decreto di espropriazione 1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.
2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, puo' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo di proprieta' industriale.
3. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell' articolo 262 del codice penale .
4. Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennita' spettante al titolare del diritto di proprieta' industriale, determinata sulla base del valore di mercato di esso, sentita la Commissione dei ricorsi. (( 5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo . ))
2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, puo' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo di proprieta' industriale.
3. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell' articolo 262 del codice penale .
4. Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennita' spettante al titolare del diritto di proprieta' industriale, determinata sulla base del valore di mercato di esso, sentita la Commissione dei ricorsi. (( 5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo . ))
Commentari • 11
- 1. Le modifiche apportate dal D.Lgs. 63Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 giugno 2018 · 8.115554
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 10
- 1. Trib. Latina, sentenza 24/07/2025, n. 1327Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Ordinario Di Latina Sezione Seconda in persona del Giudice Unico, dott. ALFONSO PICCIALLI, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 960 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA Parte_1 (P. I.V.A. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Giulio Amandola, elettivamente domiciliata presso il Suo Studio, sito in Aversa (CE), alla Via Eduardo De Filippo, n. 18 giusta delega in atti; APPELLANTE E Controparte_1 , nella Persona del Sindaco p. t., C. F. P.IVA_2 con Sede sita in Terracina (LT), alla Piazza Municipio, n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Di Zitti, …Leggi di più...
- annullamento verbale·
- sanzioni accessorie·
- contributo unificato·
- spese di lite·
- riforma sentenza·
- giudizio di appello·
- verbale di contravvenzione·
- appello