Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Oggetto: contratti bancari
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in sede di appello da
,con sede in Rovello Porro, in persona Parte 1 P.IVA P.IVA 1
del legale rappresentante e socio accomandatario Parte 1 rappresentata e difesa in forza di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. Franco
Fabiani del Foro di Como, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como Via Giocondo
Albertolli n. 9; Parte appellante -
Contro
Controparte 1 con sede in Torino, cod. fisc. P.IVA 2 e P.IVA P.IVA 3 in persona della procuratrice speciale dott.ssa CP 2 in forza di procura notaio Persona 1
rep. 6745 e racc 4737 del 14.4.2021, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Filippo Maria La
Scala e Antonio Ferraguto e Cristina Faissola, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino Corso Francia n. 25; - Parte appellata -
Udienza collegiale di p.c. del 9.7.2024
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
"Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata n.
1380/2022 emessa, all'esito del contenzioso RG 29215/2019, dal Tribunale di Torino, Sezione I, GU
dott. Edoardo Di Capua, in data 31 marzo 2022, pubblicata in data 31 marzo 2022, Rep.
3386/2022, non notificata, così giudicare: nel merito previa ogni più utile declaratoria del caso e di
per assenza di contratto anche redatto in forma scritta e per l'effetto accertare e dichiarare: la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera
CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
la illegittimità della applicazione, fino al 31 dicembre 1993, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 1284 c.c. e, dal 1° gennaio 1994 e sino al 22 maggio 2006, superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93; la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB e al tasso convenzionale dal 23 maggio 2006; ed ad effetto di tutto quanto sopra accertato e dichiarato che è stata illegittimamente addebitata in conto (con riferimento alle somme di cui ai punti a), b) e c)) e non accreditata in conto (con riferimento alle somme di cui al punto d)) per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 79.810,43, così come quantificata in istruttoria, o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, conseguentemente condannando la appellata a pagare alla appellante la medesima somma di € 79.810,43 o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito. In ogni caso con vittoria di spese e competenze, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di ufficio e di parte, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari."
Per Parte appellata
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino così giudicare: nel merito: confermare l'intervenuta prescrizione ordinaria della richiesta in ripetizione/restituzione avversaria nei confronti di [...]
Controparte 1 rilevata con il conto oggetto di causa, relativamente al periodo antecedente al
26.10.2006, così come accertato nella sentenza emessa dal Tribunale di Torino n. 1380/2022
pubblicata in data 31.03.2022; accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse dall'appellante nei confronti di Controparte_1 respingere le domande tutte proposte col presente giudizio e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Torino n. 1380/2022, pubblicata in data 31.03.2022; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio".
Svolgimento del processo
" Parte 1 (già 1. Con atto di citazione del 26.11.2019 la società
aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Controparte_3
premettendo di aver intrattenuto con detto istituto (odierno Torino Controparte_1 e-
CP 4 ) rapporti contrattuali a decorrere dal 1978 titolare del rapporto già intrattenuto con la ed avendo accertato che la convenuta aveva, nel tempo, addebitato somme non dovute a vario
-titolo aveva chiesto che fosse accertata la nullità del rapporto per l'assenza di pattuizioni scritte ed in particolare: che fosse accertata, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi debitori per il periodo documentato dalle contabili prodotte, la illegittimità del tasso debitore, applicato in misura superiore a quello previsto dall'art. 1284 CC fino al 31.12.1993 ed in misura superiore a quello indicato nell'art. 117 TUB nel periodo dal 1.1.1994 al 22.5.2006, l'illegittimità dell'addebito delle somme a titolo di CMS, CIV e CDF, oltre che per spese di chiusura periodicamente quantificate.
All'esito di tale accertamento, parte attrice aveva chiesto al Tribunale di Torino di condannare
Controparte 1 alla restituzione della somma di € 48.628,46 (o di quella risultante dall'istruttoria da espletarsi) e di condannarla al pagamento degli interessi al tasso di cui all'art. 117 TUB ed al tasso convenzionale dal 23.5.2006.
Controparte 1 , costituendosi in giudizio, aveva contestato la fondatezza di tutte le domande,
delle quali aveva chiesto l'integrale rigetto, eccependo comunque ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione di somme relative al periodo antecedente la data del
26.10.2006. (data di avvenuta interruzione della prescrizione a mezzo Pec).
Nel corso del giudizio, parte attrice aveva anche ritenuto di non accogliere la proposta transattiva formulata ex art. 185 cpc dal giudicante e la causa è stata istruita con documenti e con una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il Tribunale di Torino ha parzialmente accolto la domanda della Parte 1 accertando che "... alla data del 17.10.2016 il saldo del conto corrente di corrispondenza, contrassegnato con il n. c/c n. 320/01 (successivamente rinumerato 3201-43)
intrattenuto dalla allora Controparte 3
...risulta pari ad Euro
10.461,12 a credito del correntista ...". Con conseguente condanna della convenuta alla corresponsione di detta somma maggiorata degli interessi dalla data della domanda ed al tasso "... pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, CC ..." e compensazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della CTU.
Il Tribunale di Torino, ha ricostruito i fatti di causa, ha dato atto della proposta ex art. 185 cpc, non accettata da parte attrice, ha richiamato i dettagli dell'incarico conferito al CTU ed ha esposto le argomentazioni tecniche e la metodologia operativa seguita dall'ausiliario unitamente alle risposte fornite ai quesiti sottopostigli.
Il Tribunale ha quindi ritenuta l'insufficienza della documentazione prodotta dalla Pt 1
insufficienza che ha impedito la individuazione delle rimesse ai fini della prescrizione e che ha condotto il CTU a formulare due risposte alternative che sono state elaborate tenendo conto, l'una la ripetizione degli addebiti sin dal primo periodo oggetto di analisi (1996) e l'altra che, invece, ha tenuto conto della prescrizione decennale (decorrente dalla data di chiusura del rapporto) ed ha considerati prescritti tutti gli addebiti anteriori al mese di ottobre 2006.
Il Tribunale, quindi, condividendo le conclusioni del CTU ha ritenuto il conto "... affidato per l'intero periodo di analisi, avendo riscontrato la presenza di rischi a revoca nel documento prodotto dalla centrale rischi ed elaborato in data 24.03.2019 (cfr. la relazione scritta alle pagine 15 e seguenti)...", ha considerata "... apertura di credito esclusivamente la categoria dei rischi a revoca,
in quanto definiti quali finanziamenti utilizzabili dal soggetto nei limiti fissati contrattualmente per i quali l'intermediario si riserva la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa..." mentre, per contro, ha disconosciuto "... quali aperture di credito gli importi riferiti alla categoria dei rischi autoliquidanti, in quanto relativi a quelle operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata, ovverosia relativi a quei finanziamenti che il soggetto ha ricevuto per ottenere l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti da lui vantati verso soggetti terzi...".
In relazione all'approfondimento sull'usura, il primo giudice, dopo aver dato atto che la domanda era stata implicitamente posta dall'attrice, ha evidenziato come il superamento del tasso soglia fosse stato accertato per un unico trimestre ed anche che il CTU aveva provveduto,
nell'elaborazione dei calcoli, come da mandato. In punto prescrizione è stata ritenuta corretta l'applicazione che l'ausiliario ha effettuata dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con l'arresto del 2.12.2010 n. 24418 (prevedendo due soluzioni alternative: l'una che ipotizza la ripetizione degli addebiti sin dal primo periodo oggetto di analisi (1996) e l'altra che prevede la prescrizione decennale alla data di chiusura del rapporto di conto corrente (ottobre 2016) con prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto addebitato in data anteriore al mese di ottobre 2006.
L'eliminazione dell'effetto anatocistico, l'adeguamento dei tassi d'interesse sopra soglia ai tassi soglia, l'espunzione della CMS laddove addebitata e non prescritta e, complessivamente,
individuate le rimesse illegittimamente addebitate e ripetibili (sul presupposto dell'esistenza di un affidamento seppure in assenza di contratto scritto), hanno condotto il Tribunale ad accertare che il saldo del conto corrente di cui si discuteva, era, al momento dell'estinzione, pari ad € 10.461,12
a credito della correntista.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, Controparte_1 è stata quindi condannata alla restituzione della somma risultata a credito della società attrice, maggiorata con interessi al tasso legale dalla data della domanda;
con compensazione integrale delle spese di lite e di CTU.
2. L'appello
Con atto di citazione tempestivamente notificato, l'originaria attrice ha sottoposto a censura alcune parti della sentenza e, nello specifico, ha contestato la erroneità della dichiarazione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme addebitate dalla banca (primo motivo), ha ritenuto non corretto l'azzeramento dell'effetto anatocistico nelle ipotesi di conto scalare assente o lacunoso (secondo motivo), ha infine contestato la compensazione delle spese di lite ex art. 92
срс.
Quanto al primo motivo l'appellante rileva come il Tribunale, pur avendo accertato che il conto era affidato, non ha concluso di conseguenza riconoscendo che tutte le rimesse avevano funzione ripristinatoria dell'affidamento ma, al contrario, anche in assenza di qualsivoglia prova fornita dalla banca, a ciò onerata in quanto proponente l'eccezione di prescrizione, ne ha ritenuta la natura solutoria con operatività della prescrizione decennale.
Con il secondo motivo è criticata la decisione del primo giudice in base alla quale, nell'ipotesi di mancanza dell'estratto conto scalare, è stato ritenuto corretto l'azzeramento del saldo ("... così
facendo, infatti, il CTU ha sottostimato gli effetti della indebita capitalizzazione degli interessi,
poiché in luogo di un unico conteggio egli, ripartendo da zero in occasione dei tre "buchi"
documentali è come se avesse sviluppato 4 micro conteggi del tutto slegati l'uno dall'altro impedendo, quindi, che l'indebito a titolo di anatocismo di ciascun periodo potesse, come invece avrebbe dovuto essendo ciò caratterista implicita della pratica della capitalizzazione, avere un effetto nel calcolo dell'anatocismo nel trimestre successivo...). La compensazione delle spese di lite
(comprese quelle di Ctu, cfr conclusioni dell'atto di appello e definitive), infine, non sarebbe giustificata, ad avviso dell'appellante, dallo stesso esito del giudizio che ha visto parte attrice vincitrice sulla gran parte delle domande proposte.
Costituendosi nel giudizio di appello, CP_1 ha confermato quanto già dedotto in primo grado in ordine al mancato adempimento dell'onere di prova in capo all'attrice, odierna appellante ed ha rilevato la consequenziale coerenza della decisione del Tribunale sul presupposto che la produzione dei soli estratti conto scalari, neppure completi, non consentiva di procedere al conteggio delle competenze, poiché tale onere ricadeva sull'attrice.
L'appellata richiama a tal proposito il principio enunciato più volte dalla Corte di Cassazione ed in base al quale "... è onere dell'attore che agisce in ripetizione assolvere l'onere della prova in ordine alla puntuale movimentazione del conto, prova che non è adempiuta con la mera produzione degli estratti conto scalari... Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 5-7-2022, n. 21225".
Deduce poi l'appellata che “... non è affatto pacifico che il conto abbia goduto di un affidamento né, tantomeno, che le rimesse annotate in conto abbiano avuto funzione ripristinatoria dell'affidamento stesso...", richiamando a supporto di tale assunto gli orientamenti della Suprema
Corte che ha ribadito anche di recente (Corte di Cassazione, 18.01.2022, n. 1388) che "... in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente,
che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista,
le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass.27704/2018; 2660/2019;
31927/2019)...".
Quanto al secondo motivo di gravame ed alla pretesa soluzione, cioè quella di raccordare "... i vari periodi coperti da estratti conto, pur in presenza di "buchi documentali", e verificando l'effetto anatocistico a posteriori..." la banca appellata sostiene si addiverrebbe ad una conclusione che, a causa dell'assenza della documentazione necessaria a quantificare un saldo finale vicino ad una obiettiva certezza, avrebbe come presupposto l'aggiramento dell'obbligo, per l'attrice, di provare la domanda che ha proposto.
Sull'ultimo motivo di gravame, la contestazione della compensazione delle spese di lite, parte appellata condivide la decisione del Tribunale sia per la sensibile differenza fra il quantum richiesto
(€ 79.810,43) e la somma riconosciuta a seguito dell'istruttoria (€ 10.416,43), sia anche per l'atteggiamento processuale dell'attrice che ha rifiutato di aderire alla proposta transattiva formulata ex art. 185 cpc i cui contenuti, sostanzialmente, si equivalevano alla quantificazione del dovuto. Motivi della decisione
1. Le critiche alla decisione impugnata si sostanziano, con il primo motivo, nella incoerenza del ragionamento esposto dal primo giudice laddove, pur dando atto dell'esistenza di un affidamento,
ha tuttavia ritenuta solutoria la natura delle rimesse effettuate dalla correntista e, sotto altro profilo, nella censura alla decisione che ha ritenuto l'odierna appellante onerata della prova rispetto alla natura delle rimesse, a seguito della eccezione di prescrizione tempestivamente proposta dalla banca convenuta sulla quale, ad avviso di Pt 1 ricadrebbe detto onere.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto concluso dal Tribunale, non vi sono elementi che provino con ragionevole certezza che il conto per cui è causa godesse di un affidamento di fatto per l'intero periodo: il Ctu parla di "rischi a revoca” ma non fa alcun approfondimento e dedica meno di due righe alla questione, non risultano prodotti documenti o altro che comprovino quanto dallo stesso affermato e ripreso dal Tribunale in punto di affidamento e non vi è prova, e neppure allegazione, di un "massimo scoperto consentito" del dedotto affidamento.
In questo contesto fattuale, ritiene la Corte che non si possa presumere l'esistenza di un fido di fatto, potendo gli sconfinamenti operati dal correntista essere dovuti a mera tolleranza della
-
banca in attesa del corretto adempimento del cliente e non già all'esistenza, ancorchè per fatti concludenti, di un vero e proprio contratto di apertura credito in conto corrente.
Si deve dunque escludere, come invece ritiene parte appellante, che le rimesse effettuate sul conto corrente oggetto di causa avessero sicuramente natura ripristinatoria.
Circa la prescrizione delle rimesse, l'appellante ritiene che fosse onere della banca darne dimostrazione ma l'assunto è infondato attesi i noti e consolidati principi enunciati dalla Suprema
Corte sul punto (cfr. Cass., 2019 n. 15895, citata anche nel quesito peritale e, da ultimo, Cass.,
2024 n. 9757) e recepiti anche da questa Corte (ex multis, sentenza n. 824/2022). Ed infatti, una volta che la banca abbia tempestivamente eccepito la prescrizione, è onere della parte attrice-
correntista quello di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse operate nel periodo da esaminare;
tale onere non può ritenersi adempiuto con la sola produzione degli estratti conto scalari, perché detti documenti non permettono di accertare la natura solutoria o ripristinatoria dei movimenti nell'arco di tempo da analizzare (cfr ancora ex multis: Cass. 27704/2018;
2660/2019; 31927/2019 e 1388/2022).
Ma nel caso di specie, tale prova non è stata fornita e neppure può essere ricavata dell'esame degli estratti conto scalari (si rammenta che detti documenti, con funzione meramente riepilogativa, riassumono la sequenza dei saldi - positivi e negativi- e non consentono di individuare le singole operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi nè di ricostruire esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato, operazione possibile soltanto con disponibilità degli estratti conto completi del rapporto) o da altra documentazione in atti.
Il motivo di appello è dunque infondato e deve essere respinto. contesta la correttezza dell'operato del2. Con il secondo motivo di gravame, la società Pt 1
CTU, ripreso dal Tribunale, in quanto, a suo avviso, per i periodi non coperti dagli scalari in atti,
non sarebbe corretto procedere azzerando il saldo del conto ai fini del conteggio degli interessi anatocistici.
La Corte osserva che, incontestata la circostanza che la continuità dei movimenti non si rinviene per l'intero periodo a causa della presenza di alcuni “buchi" negli estratti conto, la deduzione di parte appellante circa la non correttezza del modus operandi_del CTU (che così facendo "...ha sottostimato gli effetti della indebita capitalizzazione degli interessi...") si pone come il risultato di una difficoltà attribuibile esclusivamente a carenze probatorie di essa appellante.
E se è condivisibile l'ormai consolidato principio per il quale a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli
-con la estratti conto (Cass. 2.5.2019, n. 11543; 4.4.2019, n. 9526, 19.7.2021 n. 20621)
conseguenza che la prova dei movimenti del conto può desumersi anche aliunde è del tutto
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chiaro che nel caso in esame, tale soluzione non è percorribile stante la frammentarietà,
riconducibile all'attrice odierna appellante, della documentazione disponibile.
Anche questo motivo di impugnazione deve essere respinto.
3. Con l'ultimo motivo di appello, la società Pt 1 censura la decisione del Tribunale di compensare integralmente le spese di lite e di porre a carico di entrambe le parti le spese di CTU e deduce l'incoerenza della decisione sul presupposto che la domanda proposta è stata comunque accolta.
Ritiene la Corte che la doglianza sia fondata e che debba procedersi alla liquidazione delle spese giudiziali, stante l'esito del giudizio che vede accertato in capo all'attrice il diritto ad ottenere la ripetizione della somma di € 10.461,12 dalla banca convenuta. Stante il ridimensionamento della domanda, la Corte ritiene equa una compensazione parziale delle spese legali, in misura di ¾ del primo grado di giudizio, mentre le spese di CTU devono essere poste interamente a carico della parte convenuta.
In identica misura la compensazione deve essere operata per il presente grado.
Quanto liquidazione delle spese, spese di cui il procuratore di parte appellante ha chiesto la distrazione a suo favore, in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (da €
52.001,00 ad € 260.000,00), le stesse sono liquidate, nella loro interezza, come segue: per il primo grado € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.127,00 per la fase decisionale, complessivamente per il primo grado € 7.052,00;
per il secondo grado € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva ed €
2.552,00 per la fase decisionale, complessivamente per il secondo grado € 4.997,00; oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1 nei confronti di Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n.
1380/2022 pubblicata il 31.3.2022:
Dichiara compensate per 3/4 le spese del primo grado del giudizio;
Condanna Controparte_1 a rimborsare alla società Parte 1 il
residuo 4, che liquida in € 1.163,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Franco Fabiano, procuratore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico di Controparte 1 le spese della CTU, già liquidate;
Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
Dichiara compensate fino a ¾ le spese del presente grado del giudizio;
Condanna Controparte 1 a rimborsare alla società Parte 1 il residuo 4 che liquida in euro € 1.250,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Franco Fabiano, procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Faedda Dott.ssa Gabriella Ratti