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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 156/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. NAPOLI SANTO, per procura in atti,
ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FABBI RAFFAELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Aggravamento malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2024 rappresentava di Parte_1 aver presentato all' domanda di aggravamento della patologia già riconosciuta CP_1 dall'Istituto -“Ipoacusia percettiva bilaterale”- contratta nello svolgimento della prestazione lavorativa.
Lamentava che l' in esito alla domanda di revisione del 23.05.2019, aveva CP_1 riconosciuto una menomazione all'integrità psicofisica derivante da malattia professionale in misura pari al 9%.
Rimasto senza esito il ricorso amministrativo, il ricorrente, ritenendo non corretta la valutazione dell'Ente, chiedeva giudizialmente di: 1)Ritenere e dichiarare che le menomazioni prodotte dalla malattia professionale “Deficit percettivo bilaterale” da cui
è stato riconosciuto affetto il Sig. hanno subito un aggravamento, Parte_1
tanto da determinare una menomazione permanente dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura percentuale del 16%, o in quell'altra misura maggiore o minore, comunque superiore al 9% accertato dall' in sede di revisione, ritenuta CP_1
utile dalla vigente normativa ai fini del riconoscimento e della liquidazione delle relative prestazioni previste dal d.lgs. n.38/2000 e s.m.i.; 2) Conseguentemente condannare
l' , in persona del legale rappresentante, alla liquidazione ed al pagamento in CP_1
favore del ricorrente di un indennizzo in capitale o in rendita rapportato al grado di menomazione che sarà accertato in corso di causa, nella misura e con la decorrenza prevista dalla vigente normativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante espletamento di c.t.u. medico- CP_1
legale.
Alla udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la controversia è decisa come segue.
2- Sulla scorta dell'esame clinico e della documentazione acclusa agli atti il ctu, dott.
ha evidenziato che risulta affetto da ipoacusia Persona_1 Parte_1
neurosensoriale bilaterale di media entità.
Il c.t.u. ha quindi ritenuto che il danno biologico permanente, ai sensi del DM 12.07.2000, sussistente in capo a è valutabile, in atto, in misura pari al 16% Parte_1
(sedici percento) con decorrenza dall'epoca della richiesta amministrativa presentata, ovvero da maggio 2019.
Il c.t.u. ha compiutamente risposto alle osservazioni critiche dell'Ente ( cfr allegato alla relazione peritale) e le conclusioni del c.t.u. - che devono intendersi qui integralmente trascritte- si condividono, in quanto frutto di pertinenti e logiche valutazioni, espresse sulla scorta della documentazione medica esibita al consulente e fornita dalle stesse parti relativa agli eseguiti esami diagnostici (esame audiometrico), dell'esame clinico del ricorrente, in esito ai quali è emerso l'effettivo aggravamento della malattia professionale.
Il c.t.u., in particolare, nel rispondere alle osservazioni critiche dell'Ente, ha evidenziato che non è stata fornito nessun esame audiometrico eseguito nell'anno 2009 e che, pertanto, non sarebbe possibile distinguersi, in un tracciato audiometrico, una quota di danno derivata da tecnopatia e una differente quota derivata da causa extralavorativa, senza un precedente riferimento documentale.
Conclusivamente, deve ritenersi che il ricorrente abbia subito un aggravamento della malattia professionale contratta a cagione dell'attività lavorativa svolta, sussistendo un danno biologico in misura pari al 16% con decorrenza dalla domanda di revisione del maggio 2019.
Ne consegue, quindi, la condanna dell'Ente alla corresponsione della relativa rendita con decorrenza dalla domanda di revisione, oltre interessi legali e rivalutazione, fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L. 30/12/1991 n. 412;
3- Le spese di lite seguono la soccombenza.
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico dell' CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 156/2024 RG, così provvede:
1) dichiara il diritto di alla corresponsione della rendita Parte_1
commisurata ad un danno biologico in misura pari al 16%, con decorrenza dalla domanda di revisione ( maggio 2019) e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1
corresponsione, in favore del ricorrente, della predetta rendita, oltre interessi legali e rivalutazione, fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L. 30/12/1991 n. 412;
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, CP_1 liquidate in € 2.697,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avv.
Santo Napoli;
3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. come separatamente liquidate. CP_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20 Marzo 2024.
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano