Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello – Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato – Consigliere
dott.ssa Paola Martorana – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3924/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1882/2024 pubblicata in data 11.06.2024 dal Tribunale di Nola, vertente
TRA
, c.f. , residente in [...] C.F._1
Capolongo n. 6, quale genitore esercente la tutela genitoriale sulla minore Persona_1
, c.f. residente in [...], in virtù
[...] C.F._2 di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto d'appello, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Settembre
, pec: con la quale elegge CodiceFiscale_3 Email_1 domicilio presso il suo studio sito in Nola (NA), alla via G. Fonseca n.48. L'Avv. Anna
Settembre dichiara di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni, di cui agli artt. 133 comma III, 134 comma III e 176 comma II c.p.c., al seguente indirizzo di posta elettronica: così come indicato ai sensi e per gli Email_1
effetti di cui all'art.2 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68 e ss modifiche e integrazioni.
appellante
in persona del legale rapp.te, il Sindaco p.t. (Cod. Fisc.: Controparte_1
, con sede in IC (NA) al Corso Garibaldi nr. 1, rapp.to e difeso, giusta P.IVA_1
Determinazione R.G. 1095 del 02/12/2024 resa dal Settore AA.GG. (doc. n. 1) nonché procura in calce, dall'Avv. Fortuna Alessandra Grimaldi (Cod. Fisc.:
), con elezione di domicilio all'indirizzo P.E.C. C.F._4
Il difensore dichiara ai sensi degli artt. Email_2
136 e 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria anche via telefax al n:
0825622722 ovvero al richiamato indirizzo P.E.C:
Email_3
appellato
NONCHÈ
, in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., rappresentata, difesa e domiciliata con l'Avv. Alberto Segreti, C.F.
, presso il suo studio sito in 80143 – alla Via Giovanni C.F._5 CP_2
Porzio, 4 - Centro Direzionale Isola E/7, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in apello, che dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4
appellata
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 12.2.2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il
Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con ordinanza del 23.1.2025, rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (nuovamente in trattazione scritta) del
26.3.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno depositava note.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio. Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine determina l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo 127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350
c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c. - per come modificati - anche alle
“impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149).
La novità legislativa introdotta con il correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 23.1. 2025 e del
12.2.2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c.), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, li 26 marzo 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello