Decreto presidenziale 29 maggio 2018
Sentenza 5 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/05/2022, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2022
N. 00713/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2018, proposto da
Comune di Pulsano, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Santarcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 27-Segreteria Tar Lecce;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Calasso Studio Legale in Lecce, piazzetta Scipione De Summa n.15;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Soprintendenza - Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - per le Province di Lecce, Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
-della deliberazione di G.R. Pugliese n. 2292 del 21.12.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 19 del 05.02.2018, nella parte in cui dispone la “ correzione del mero errore materiale, ai sensi del co. 3 dell'art. 108 delle NTA del PPTR, relativamente alla individuazione nello strato dei Boschi di cui al PPTR, con riferimento alle p.lle 165, 159, 128, 294, 293, 197, 216, 225, 215, 212, 129, 130, 116, 154, 125, 10, 168, 194 del Fg 19 del Comune di Pulsano ”, ritenendo che le suddette “ aree rientrino nella definizione normativa di bosco del D.lgs. n. 227/2001 come richiamata nel d.lgs. n. 42/2004 e nelle NTA del PPTR ”. e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
nonché ove occorra
- della nota prot. n. A00_145/001150 del 09.02.2018, recante “ Comune di Pulsano (TA). Applicazione art. 108 delle NTA del PPTR. Risultanze istruttorie ”, per mezzo della quale la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, afferma che “ si ritiene di poter provvedere alla correzione del mero errore materiale, ai sensi del co.3 dell‟art. 108 delle NTA del PPTR, relativamente alla individuazione nello strato dei boschi di cui al PPTR con riferimento alle p.lle 165, 159, 128, 294, 293, 197, 216, 225, 215, 212, 129, 130, 116, 154, 125, 10, 168, 194, del Fg. 19 del Comune di Pulsano ”;
- della nota prot. n. A00_145/001836 del 19.02.2018, per mezzo della quale la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, ha trasmesso al Civico Ente la delibera n. 2292 del 21.12.2017 con cui è stato approvato “l‟ aggiornamento e la rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell‟art. 104 e 108 NTA e dell‟art. 3 dell‟Accordo del 16.01.2015 fra Regione Puglia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ”;
della nota prot. n. A00145/2696 del 31/3/2017, per mezzo della quale la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio - comunicava che “ alla luce delle considerazioni sopra riportate, considerato che il Ministero dei Beni Culturali non ha ad oggi comunicato motivi ostativi, si procederà alla correzione del mero errore materiale, ai sensi del co. 3 dell‟art. 108 delle NTA del PPTR relativamente alla individuazione nello strato dei Boschi di cui al PPTR con riferimento alle pa.lle 165, 159, 128, 294, 293, 197, 216, 225, 215, 212, 129, 130, 116, 154, 125, 10, 168, 194 del Fg. 19 del Comune di Pulsano ”;
- della deliberazione di G.R. n. 176 del 16.02.2015 di approvazione del P.P.T.R. nella parte in cui, all’art. 108, co. 3 delle NN.TT.AA. allegate al predetto P.P.T.R., prevede che “ gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR ”, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere interpretata nel senso di consentire la modifica normativa e sostanziale del vigente P.P.T.R. anche attraverso il mero ricorso all’istituto della correzione del mero errore;
- della deliberazione G.R. n. 1435 del 02.08.2013, per mezzo della quale si è provveduto ad adottare il P.P.T.R., nella parte in cui, all’art. 108 delle NN.TT.AA. allo stesso (P.P.T.R.) allegate, prevede che “ gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR ”, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere interpretata nel senso di consentire la modifica normativa e sostanziale del vigente P.P.T.R. anche attraverso il ricorso all’istituto della correzione del mero errore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Puglia, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti ed il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori l’avv.to R. Santarcangelo e l’avv.to F. Settanni in sostituzione dell'avv.to A. Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Comune di Pulsano, per mezzo di deliberazione consiliare n. 23 del 07.05.2005, approvava il Piano Urbanistico Generale il quale, alla tavola n. 17 (“Aree boscate - Sorgente e Corso d’acqua Canedde), individuava la zona perimetrata a “bosco”, escludendo le aree site nella località “SC NI”.
Successivamente, i proprietari delle particelle nn. 165, 159, 128, 294, 293, 197, 216, 225, 215, 212, 129, 130, 116, 154, 125, 10, 168, 194 e 195 del Foglio di mappa 19 del Comune di Pulsano - ubicate nella citata località (SC NI) e ricomprese nel Comparto Ct31 - avanzavano al Civico Ente una proposta di P.U.E. su una superficie catastale complessiva di 38.464 mq. e 13 lotti edificatori di 1.200 mq. di superficie media fondiaria pro quota, asserendo che detto comparto Ct31 è inserito all’interno del tessuto edificato della fascia costiera in una zona che nel precedente strumento urbanistico comunale era tipizzata come di completamento o di espansione.
Nell’ambito del procedimento d’attuazione dello strumento urbanistico generale, il civico Ente, con nota prot. n.8290 del 3.6.2013, chiedeva ai soggetti promotori di attivare il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. del P.U.E. ai sensi dell’art.11 della L.R. Puglia n. 44/2012.
Con deliberazione G.M. n. 66/2015, il Comune ricorrente adottava il P.U.E. de quo.
Nello svolgimento del procedimento di V.A.S, l’Amministrazione Regionale Pugliese effettuava un sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi oggetto del P.U.E., in esito al quale la Regione Puglia accertava la “ presenza su tutte le aree investigate di formazioni a pino d’aleppo che ricoprono senza soluzione di continuità l’area del PUE e le particelle catastali n. 10 e 165” e ritenuto erroneamente “che le aree rientrano nella definizione normativa di SC ”.
Con agli atti impugnati, la Regione Puglia ha poi affermato che l’area oggetto del P.U.E. in discorso “ non possa di contro essere considerata esclusa dalle tutele paesaggistiche attualmente vigenti in forza dell’art.142 del D. Lgs. 42/2004 e smi e delle NTA del PPTR”, anche in considerazione del fatto che, sempre a detta della Regione, “l’area in oggetto, infatti, alla data del 6 settembre 1985 ricadeva in una zona territoriale omogenea ”.
A seguito delle osservazioni espresse da parte ricorrente per mezzo di nota prot. n. 5088 del 28.02.2017, con nota dirigenziale prot. n.1150 del 9 febbraio 2018, la Regione Puglia ha quindi concluso ritenendo di “ poter provvedere alla correzione del mero errore materiale, ai sensi del co. 3 dell’art.108 delle NTA del PPTR, relativamente all’individuazione nello stato dei boschi di cui al PPTR con riferimento alle pa.lle 165, 159, 128, 294, 293, 197, 216, 225, 215, 212, 129, 130, 116, 154, 125, 10, 168, 194 del Fg. 19 del Comune di Pulsano ”.
1.1. Avverso la nota suindicata e i provvedimenti indicati in epigrafe, è insorto il Comune di Pulsano con il ricorso all’esame rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 131, 136 E142 D. LGS. 42/2004.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 108 NN.TT.AA. P.P.T.R.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 38, COMMA 5, 96, COMMA 1 LETT. D) E 106, COMMA 6 DELLE N.T.A. DEL P.P.T.R.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 3 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONEART. 2, COMMA 6, D.LGS. N. 227/2001 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO DEL POTERE PUBBLICO, IRRAGIONEVOLEZZA, CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE INADEGUATA.
1.2. Rispettivamente, in data 19.04 e 20.04/2018, si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, eccependo l’infondatezza del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 9 maggio 2018 il difensore del Comune ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
Con decreto presidenziale n. 68/2018, il Presidente di questo Tribunale ha disposto la riassegnazione dei ricorsi R.G. n. 607/2017 e n. 402/2018 alla Terza Sezione interna, ai fini della trattazione congiunta con il ricorso R.G. n. 505/2017
Successivamente la parti hanno precisato e ribadito le rispettive posizioni.
Nella pubblica udienza del 22 marzo 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è integralmente infondato nel merito e deve essere respinto.
2.1. Con un primo ordine di censure, il Comune ricorrente deduce la contraddittorietà e l’irragionevolezza dell ’agere dell’amministrazione regionale, deducendo l’inapplicabilità, per le aree di cui al Comparto Ct31, delle disposizioni di cui all’art. 142 D. Lgs. n. 42/2004.
In particolare, sostiene il civico Ente che l’Assessorato all'Urbanistica ed E.R.P. della Regione Puglia, con nota n.10275/03 del 22.6.1987, evidenziava all’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Foreste che la zona denominata SC NI - come evincibile dal verbale redatto il 24.9.1982 ed in relazione al disposto dell’art.51, lett. i), della L.R. n..56/1980 - risultasse fortemente compromessa da attività edilizia, e non potessero trovare applicazione le disposizioni di cui all’art.51, lett. i) della L.R. n.56/1980 per le aree così delimitate.
Osserva, il Tribunale, in primo luogo, che quanto alla asserita vocazione edificatoria dell’area de qua, in forza della destinazione urbanistica di tipo “maglia Ct-31” impressa dal (l’allora) vigente P.U.G., il Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.) ha conferito al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, in quanto nucleo strutturale rigido cui obbediscono tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale (di settore e urbanistica), una vera e propria natura sovraordinata, dato che il comma 3 dell’art. 145, stabilisce che le previsioni dei Piani Paesaggistici «sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici».
Ne consegue che il rapporto di gerarchia tra il Piano Paesaggistico e tutti gli altri piani territoriali urbanistici comporta la conformazione della successiva attività di pianificazione urbanistica del relativo territorio, come stabilito dal comma 4 dell’art. 144 del D. Lgs. n. 42/2004 citato (secondo cui «I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici»).
2.2. Inoltre, in relazione alla modifica in peius delle condizioni stabilite in un piano di lottizzazione (nella specie, peraltro, solo adottato), deve richiamarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale, a mente del quale “le convenzioni di lottizzazione, di cui alla L. 6 agosto 1967, n. 765, sono contratti di natura peculiare, che si inseriscono strettamente nell’ambito di un procedimento amministrativo concludentesi con l’approvazione del piano di lottizzazione e con l’emanazione delle relative licenze (o concessioni), e che lasciano integra, nonostante eventuali patti contrari, la podestà pubblicistica del Comune in materia di disciplina dell’assetto del territorio e di regolamentazione urbanistica” (Corte di Cassazione. Sez. Un., 25 luglio 1980, n. 4833). Pertanto, è ammissibile il rifiuto della licenza o concessione edilizia da parte dell'autorità comunale, nonostante l'impegno assunto con detta convenzione, tanto nel caso in cui tale rifiuto derivi dall'esercizio del potere autoritativo di revoca dell'approvazione del piano, o di modifica dello strumento urbanistico primario, in relazione a nuove valutazioni od esigenze sopravvenute, quanto nel caso in cui derivi da scelte discrezionali in relazione ad interessi pubblici (di igiene, estetica, funzionalità etc.), non coinvolti dai patti della convenzione stessa e dai criteri edificatori con essi stabiliti” (Cassazione civile sez. un.12 giugno 1982 n. 3541.
Nel caso di specie, la Regione Puglia, pur avendo preso atto della sussistenza del Comparto Ct31 ha rilevato che l’area in questione, anche se in epoca risalente era stata esclusa dalle limitazioni all’edificazione di cui all’art. 51 della L.R. n. 56/1980, in seguito alla legislazione sopravvenuta (i.e. D. Lgs.n.42/2004) non poteva più essere esclusa dalle componenti paesaggistiche, non ricadendo nelle ipotesi di deroga previste dall’art.142 comma 2 del D. Lgs. n. 42/2004 (cfr. nota regionale del 31.3.2017), avuto riguardo allo stato dei luoghi interessati da componenti boschive.
Del resto, osserva il Tribunale che il vincolo boschivo trova diretto fondamento nell'ordinamento positivo statale, che lo ha imposto ai beni con certe caratteristiche già a far data dal D.M. 21 settembre 1984, (ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali di cui ai punti 1, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497); il vincolo è stato poi confermato dall'art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Pertanto, alla pianificazione paesaggistica non può attribuirsi portata costitutiva del regime vincolistico, essendone stata viceversa operata una mera ricognizione e dettata la normativa d'uso, sicchè detto vincolo opera senza necessità di alcun recepimento in atti, cartografie, strumenti urbanistici, come chiarito dal costante insegnamento della giurisprudenza (ex pluribus, Cass. Pen, 25/1/2007, n. 2864).
Sul punto, inoltre, non si ritiene superfluo richiamare l’orientamento della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la nozione di bosco o territorio boschivo ai fini paesaggistici deve intendersi in senso normativo e non naturalistico, essendo poi il senso normativo un’accezione estensiva ed onnicomprensiva del concetto di bosco, per cui « deve qualificarsi come bosco, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea » (ex pluribus, Cassazione Penale, Sez. III, 10 luglio 2014, n. 30303; Sez. III, 29 luglio 2013, n. 32807; Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690; Sez. III, 16 novembre 2006, n. 1874; Sez. III, 20 giugno 2007, n. 24258; Sez. III, 20 luglio 2011, n. 28928). In tal senso è consolidata anche la giurisprudenza amministrativa, la quale, peraltro, con riferimento alla valutazione di legittimità del P.P.T.R. in ordine alla classificazione quale “bosco” di una determinata area ha ritenuto corretto «… il riconoscimento della presenza di superfici a bosco e macchia mediterranea, pacificamente assimilabili al vincolo boschivo » (T.A.R. Lecce, 26 ottobre 2018, n. 1577).
Ne consegue, l’irrilevanza delle previsioni (peraltro solo urbanistiche) dello strumento urbanistico generale del Comune di Pulsano, dovendo essere rispettato il rapporto di gerarchia tra il Piano Paesaggistico e tutti gli altri piani territoriali-urbanistici e la attività di pianificazione urbanistica del relativo territorio.
Peraltro, come eccepito dalla difesa regionale, il P.U.G. del Comune di Pulsano è ancora in fase di riapprovazione, essendo stato integralmente annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.7913/2019, che ha accolto l’impugnazione proposta dalla stessa Regione Puglia.
2.3. Parimenti non meritano positivo riscontro le doglianze con le quali si contesta la correzione effettuata dalla Regione Puglia, stante la asserita inclusione di parte dei suoli de quibus nella perimetrazione dei “Territori costruiti” ex art. 1.03.5 del previgente PUTT/P.
A tal riguardo, si osserva che, a mente della norma transitoria di cui all’art. 106, commi 6 e 7, N.T.A. del P.P.T.R., è previsto che «6. Fatta salva l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, ove presenti beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del Codice nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all’art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all’art. 79, co 1.3. 7. Nei casi di cui al comma precedente, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal co. 1 dell’art. 97 delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI ».
Essendo stato oramai approvato il P.P.T.R. (art. 97 delle N.T.A.), la norma transitoria ha cessato di avere efficacia, fermo restando che - in ogni caso - la deroga di cui all’art. 1.03.05, N.T.A. del PUTT/P, non avrebbe potuto avere alcun effetto sui beni paesaggistici, vincolati per legge (boschi o beni immobili di notevole interesse pubblico), quindi in forza di fonti sovraordinate al P.U.T.T./P e al P.P.T.R., come conferma il tenore letterale dello stesso art. 106 delle N.T.A..2.3.
2.4. In ogni caso, non sussiste la dedotta contraddittorietà dei provvedimenti regionali impugnati con precedenti atti regionali, che avrebbero escluso l’applicabilità dell’art.51 lett. I) della L.R. n. 56/1980 e specificamente dell’art.51 (recante “Limitazioni delle previsioni insediative fino all' entrata in vigore dei piani territoriali”), non ravvisandosi l’esistenza del “bosco”, dato che tale disposizione transitoria consentiva solo sino all’approvazione del piani territoriali, l’edificazione nelle radure boschive; peraltro, la stessa, dopo l’entrata in vigore del P.U.T.T./P- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, approvato con D.G.R. n.1748/2000, ha cessato di trovare applicazione.
Inoltre, come correttamente e condivisibilmente eccepito dalla difesa regionale, non può trovare applicazione il comma 2, lettera b), dell’art.142 del D. Lgs. n. 42/2004, atteso che tale norma prescrive che “ La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: … b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate ”.
In proposito, osserva il Tribunale che anche se l’area in contestazione alla data del 6/9/1985 risultava tipizzata come Zona territoriale omogenea “C3”, non risulta affatto dimostrato che la stessa fosse ricompresa in un piano pluriennale di attuazione e, comunque, indipendentemente da tale circostanza, le opere ivi previste non risultano integralmente realizzate.
2.5. Non sono fondati neppure i motivi di gravame con cui si lamenta il deficit motivazionale e istruttorio, in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione Regionale resistente.
Sotto il primo aspetto, osserva il Collegio che il disegno urbanistico definito da uno strumento di pianificazione generale costituisce estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità tecnica ed amministrativa, giacché rispecchia le scelte riguardanti non solo l’organizzazione del territorio, ma il quadro assai più vasto delle opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4734); in proposito l’Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell’individuare le scelte urbanistiche ritenute idonee per disciplinare l'uso del proprio territorio e anche nel rivedere le proprie precedenti previsioni urbanistiche, valutando gli interessi in gioco e il fine pubblico, senza che sia necessaria l'ostensione di motivazione specifica, in relazione alle singole scelte urbanistiche; in ogni caso l’onere di motivazione gravante sull'Amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte predette, essendo sufficiente che - dall'insieme degli atti e delle relazioni che costituiscono parte integrante dello strumento urbanistico - emergano le ragioni sottese alle scelte pianificatorie compiute (Consiglio di Stato Sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 57).
Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, basti rilevare che la Regione Puglia ha effettuato una articolata istruttoria che, partendo da un sopralluogo che ha interessato tutte le aree oggetto di contenzioso, ossia da una ricognizione puntuale dei valori ambientali da tutelare, ha richiamato l’iter logico giuridico seguito, allo stato perfettamente ricostruibile ed esente dai vizi denunciati nel ricorso e nei motivi aggiunti.
2.6.Non coglie nel segno neppure l’assunto con il quale parte ricorrente contesta l’utilizzo da parte della Regione Puglia dell’istituto della correzione dell’errore materiale ex art.108 delle N.T.A. del P.P.T.R. (secondo il quale “ in caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografiche del PPTR sono prevalenti le prime…gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR ”), sostenendo che tale norma consente la correzione solo per gli elaborati cartografici che risultino incoerenti con la parte normativa del P.P.T.R. e non si alteri la sostanza delle ricognizioni e previsioni dello stesso Piano Paesaggistico.
Ribadisce, in proposito, il Tribunale che alla Pianificazione Paesaggistica non può attribuirsi portata costitutiva del regime vincolistico, essendone stata viceversa operata una mera ricognizione e dettata la normativa d'uso, sicchè detto vincolo opera senza necessità di alcun recepimento in atti, cartografie, strumenti urbanistici, come chiarito dal costante insegnamento della giurisprudenza (ex pluribus, Cass. Pen, 25/1/2007, n. 2864).
Da tanto deriva che la mancata rilevazione dell’area boscata de qua nella cartografia originaria del P.P.T.R. non equivale a negare l’esistenza del bosco che è invece un dato di fatto facilmente evincibile ed emendabile in caso di errore, dato che trattasi di vincolo statale sovraordinato rispetto al piano regionale.
Inoltre, nel procedimento di correzione in oggetto risultano essere stati coinvolti il Ministero dei Beni Culturali, il Comune di Pulsano e i privati interessati, i quali hanno conosciuto l’avvio del procedimento ed i relativi atti, sin dalle fasi prodromiche, atteso che il procedimento ex art.108 è stato innestato nell’ambito del procedimento di rilascio del parere paesaggistico ex art. 96 P.P.T.R. sul P.U.E. del Comparto Ct31.
Quanto all’ulteriore assunto secondo il quale la Regione non avrebbe potuto in sede di V.A.S. procedere alla correzione dell’errore opposto, l’assunto è del tutto infondato atteso che la procedura di correzione di un piano territoriale, risponde al principio di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrazione e può avvenire in ragione di una qualsiasi causa.
In particolare, l’art 104 “Aggiornamento e revisione” delle N.T.A. del P.P.T.R. prevede che:
“1. Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all'art. 38, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR. 2. La Regione, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta idonea a dimostrare l'errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia, provvede alle relative rettifiche ai sensi dell’art. 2 co 8. della LR 20/2009 ”.
Ciò è in linea con il principio secondo cui alla pianificazione paesaggistica non può attribuirsi portata costitutiva del regime vincolistico, essendone stata viceversa operata una mera ricognizione e dettata la normativa d'uso, sicchè detto vincolo opera senza necessità di alcun recepimento in atti, cartografie, strumenti urbanistici, come chiarito dal costante insegnamento della giurisprudenza (ex pluribus, Cass. Pen, 25/1/2007, n. 2864).
2.7. Non colgono nel segno neppure i motivi di gravame tendenti a negare la sussistenza delle compagini boschive come indicate nei provvedimenti impugnati e tutelate ai sensi dell’art.142 del D. Lgs. n. 42/2004.
In particolare, quanto alla qualificazione dell’area come boschiva, contestata da parte ricorrente, rileva il Tribunale, che secondo preferibile orientamento giurisprudenziale, la natura "artificiale" del bosco non esclude a priori la speciale tutela accordata dal D. Lgs. n. 42 del 2004, con possibilità per l'Amministrazione, in sede di pianificazione, di dare rilievo alle superfici boschive oramai esistenti in loco (T.A.R. Puglia - Bari, sez. III, n. 3.1.2019 n. 7, Consiglio di Stato, sez. VI, 29 maggio 2013 n. 1815; Id., sez. IV, 18 novembre 2013 n. 5452).
Inoltre, l'art. 142 lett. g) comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004, nel prevedere genericamente quali beni paesaggistici "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 ", non limita l'operatività del relativo regime normativo alla vegetazione spontanea.
Ai sensi della norma da ultimo citata, infatti, " Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti ".
La Regione Puglia, dal canto suo, in conformità con quanto previsto dalla normativa statale ora esaminata, definisce boschi, all’art. 58, punto 1, delle N.T.A. del P.P.T.R. quelli che “consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227”.
Sotto questo profilo deve peraltro ricordarsi che deve qualificarsi come bosco ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea (cfr., ex multis, Cassazione Penale, Sez. III, 10 luglio 2014, n. 30303), con la conseguenza che è irrilevante l'eventuale circostanza che il singolo suolo possa essere "privo di significative emergenze geologiche e naturalistiche", posto che le valutazioni vanno riferite all'intera formazione boschiva, che nella specie è amplissima, senza possibilità di operare artificiosi frazionamenti, in ragione del diverso assetto proprietario o delle situazioni catastali.
In particolare, nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale, nella Relazione Tecnica allegata alla V.A.S. sono prodotti eloquenti e significativi rilievi fotografici, dai quali emerge la sussistenza del bosco, del sottobosco e della macchia mediterranea, e a pag. 28 si conclude affermando che: " per migliorare la pineta è necessario procedere ad una misurata ed attenta selezione delle piante soprannumerarie: si libera in tal modo nuovo spazio a favore delle piante rimaste In piedi che gradualmente ricostituiranno la copertura continua con le loro chiome. Queste potranno implementare gli accrescimenti in volume, determinando un netto miglioramento del soprassuolo forestale, della qualità del paesaggio ed un arricchimento della flora spontanea .”
Come risulta nella determinazione dirigenziale regionale n.325/2013, “ il P.U.E. in oggetto, in ordine all'elaborato "Rapporto preliminare di verifica " (pag. 23) cosi descrive l'area di interesse: "[...] L'ambito di riferimento in cui il comparto si inserisce, risulta, quindi, posizionato alla periferia della Marina di Pulsano, in una zona già in parte urbanizzata e caratterizzata dalla presenza di superfici coltivate a ridosso della pineta denominata "SC Caggione" a sud est della sorgente 'Canedde'. Il valore paesaggistico-ambientale del contesto descritto e rilevabile nelle componenti strutturanti il tipico paesaggio delle pinete costiere ionico metapontine', ovvero dai sistemi danari, colonizzati dalla vegetazione arbustiva a macchia mediterranea e dalle naturali pinete di Pino d’Aleppo, talvolta attraversate da corsi d'acqua. Alle suddette compagini naturali si alterna una trama agricola a maglia colturale che, se prossima alle compagini pinetate, assume anche valore ecologico di transizione tra i due differenti sistemi ambientali. In particolare, la preserva di aree non interessate da processi di edificazione a ridosso delle pinete rappresentano, naturali varchi di connessione ecologica da salvaguardare e tutelare. Va sottolineato, quindi, come il programma edilizio in oggetto, interessi il versante orientale del "SC NI", in gran parte caratterizzato da insediamenti residenziali con tipologie abitative mono-bifamiliari, e, pertanto, nell'ipotesi di interferenze, esse potrebbero incidere con runica area residuale a ridosso del suddetto bosco .”
Inoltre, come risulta dal verbale di sopralluogo esperito dalla Regione Puglia sulle aree oggetto di P.U.E. - Comparto Ct31 “ su tutte le aree investigate si è rilevata la presenza di formazioni di Pino d’Aleppo (Pinus halepensis) che ricoprono senza soluzione di continuità l’area del PUE la formazione forestale è formata dal alberi d’alto fusto con presenza sparsa nel sottobosco di essenze della macchia mediterranea nata spontaneamente che in alcuni casi superano i 2 metri di altezza; in prevalenza trattasi di CO ”.
Se è vero, poi, che l'area in questione è coperta prevalentemente dalle piante di pino d'Aleppo, è altrettanto provata la presenza di ulteriori formazioni arboree (piante di Leccio specie climax, il TO SA, LL CA, TO, acanto, IV selvatico, IT, ME, AL, SC, Roseto basale di tarassaco, Passiflora), come risulta dall’allegato A della Relazione tecnica del dott. Crisanti.
Quanto al Pino di Aleppo, si è riconosciuto lo stesso come specie indigena presente comunque nel territorio della Puglia, nonché pianta a rapido accrescimento e "pioniera", cioè in grado di adattarsi anche a fattori ambientali estremi, sì da non potersi escludere la capacità di rinnovamento spontaneo e, quindi, il carattere permanente del bosco, ancorchè di origine non spontanea (in senso conforme con riferimento alla presenza del Pino di Aleppo nel territorio salentino, cfr: T.A.R. Lecce sez. I, 04/05/2017, n.670).
Inoltre, la formulazione letterale della definizione di cui al Decreto Legislativo 18 maggio del 2001, n. 227, fa rientrare nella nozione di bosco sia la vegetazione arborea, sia la macchia mediterranea come tale, indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo (Sez. 3, n. 1874, 23 gennaio 2007), sicché non si dovrebbe più distinguere tra "macchia alta", di predominanza arborea, e "macchia bassa", di natura arbustiva.
2.8. Infine, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo cui le particelle interessate dal P.U.E. risulterebbero in parte urbanizzate e in parte non interessate da vegetazione boschiva e arbustiva, essendo presenti solo alcuni sporadici arbusti che comunque sarebbero conservati, non esclude la presenza dei vincoli boschivi citati, dovendosi avere riguardo all’intera zona omogenea di rilevanza paesaggistico-ambientale la cui tutela non è determinata dal suo grado di inquinamento o alterazione, dal momento che, se ciò fosse vero, in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, con la conseguenza che l’esistenza del relativo vincolo serve piuttosto anche a prevenire l’aggravamento della situazione e a perseguirne il possibile recupero (cfr. Consiglio di Stato, 11/6/2012, n. 3401; 12/6/2009, n. 3770; 15/3/2013, n. 1323).
3. Tale essendo il contenuto della disciplina applicabile alla fattispecie, non risultano, nel caso in esame, né errate né irragionevoli le determinazioni regionali adottate a seguito della ricognizione delle aree boscate in questione, tenuto conto delle specifiche censure e dell'impianto complessivo del ricorso introduttivo, risultando, in definitiva, l’aggiornamento del Piano Regionale coerente e doveroso alla luce della normativa statale esaminata e delle stato dei luoghi in concreto delle aree de quibus, in quanto - a ben vedere - trattavasi effettivamente di un mero errore materiale degli elaborati cartografici del P.P.T.R., sussistendo sulle particelle in questione un “SC” soggetto alle tutele prescritte dalla parte normativa del medesimo P.P.T.R..
3.1. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui la particolare complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO