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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1607/2024 promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli avv.ti Yunjie Xu (c.f.
) e Emiliano Riba (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._3 C.F._4
presso il loro studio legale in Cuneo, P.zza Galimberti n. 1; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza:
pagina 1 di 4 “a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. B), della Legge n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
b) Assegnare la casa coniugale, sita in Cuneo, via Silvio Pellico, n. 2, alla sig.ra in Parte_1 quanto rispondente all'interesse della prole;
c) Stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio CP_1
maggiorenne, ma economicamente non ancora autosufficiente, pari ad euro 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
Dichiarare compensate le spese legali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato l'11/07/2024, ha formulato domanda di Parte_1
scioglimento del matrimonio civile con celebrato in Yuhu (Cina) il 19/03/1997 – CP_1
matrimonio non trascritto in Italia – da cui erano nati nato in [...] il [...] e Persona_1
nato in [...] il [...], premettendo che, dopo la comparizione della sig.ra Persona_2 [...]
il 4.5.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione, il Pt_1
Tribunale, con sentenza n. 603/2023 pubblicata in data 30.8.2023 e passata in giudicato, ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi (ponendo a carico del resistente un assegno mensile di euro
200,00, rivalutabile annualmente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio appena maggiorenne , oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie) e specificando che Persona_1
dalla data del 4.5.2023 sono passati più di 12 mesi senza che vi sia stata alcuna riconciliazione e che dal 2019 il resistente ha lasciato il domicilio coniugale, stabilendosi altrove.
All'udienza del 6.11.2024 i coniugi, comparsi personalmente – e solo la sig.ra assistita Parte_1
dal rispettivo difensore – davano atto di aver intenzione di voler procedere al deposito di conclusioni congiunte e, pertanto, il difensore della ricorrente chiedeva il rinvio della causa al fine di consentire il rilascio di procura da parte del resistente e per il deposito di conclusioni congiunte.
Pertanto, con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 11.11.2024 si è costituito in giudizio con i medesimi difensori della ricorrente, associandosi alla domanda di CP_1
divorzio alle condizioni sopra riportate.
Con le note scritte depositate in data 11.11.2024 in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate.
pagina 2 di 4 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto non opponendosi all'accoglimento del ricorso e delle conclusioni congiunte.
Sulla giurisdizione del Giudice Italiano e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ex art. 3 co. 1 lett.
a) Reg. CE 2201/2003.
Deve ritenersi parimenti sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Cuneo in ragione dell'ultima residenza comune dei coniugi.
Il matrimonio tra e ad oggi non risulta essere stato trascritto nei Registri Parte_1 CP_1
dello Stato Civile Italiano.
Tale matrimonio ha comunque piena rilevanza nel nostro ordinamento, in applicazione dell''art. 28 della Legge 31/05/1995, n. 218, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è, di per sé, elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, come affermato da pronuncia di merito: “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio ... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte Appello Genova,
23.12.1999).
Tale assunto è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento, che non costituisce elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti dalla legge del luogo di celebrazione (Cass. civ., n. 569/1975).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato
Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio: “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. civ., Sez. Un., sent.
n. 5292/1985).
pagina 3 di 4 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio e sulle condizioni concordate
Tanto premesso in rito, nel merito rileva il Collegio che sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni congiunte concordate in merito all'assegnazione della casa coniugale ed al contributo al mantenimento del figlio (maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente) possono essere recepite in quanto conformi all'interesse della prole ed allo stato di fatto esistente, come sostanzialmente confermato dalle parti.
Spese di lite
Alla luce dell'accordo raggiunto sul punto, le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata il [...] a [...] Parte_1
(REPUBBLICA POPOLARE CINESE), e nato il [...] a [...] CP_1
(REPUBBLICA POPOLARE CINESE), celebrato in YUHU (REPUBBLICA POPOLARE
CINESE) il 19/03/1997, matrimonio non trascritto in Italia;
2) Dispone quanto ai rapporti economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, e per l'effetto:
a) assegna la casa coniugale, sita in Cuneo, via Silvio Pellico, n. 2, alla sig.ra Parte_1
b) pone a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, CP_1
ma economicamente non ancora autosufficiente, pari ad euro 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 30/01/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1607/2024 promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli avv.ti Yunjie Xu (c.f.
) e Emiliano Riba (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._3 C.F._4
presso il loro studio legale in Cuneo, P.zza Galimberti n. 1; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza:
pagina 1 di 4 “a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. B), della Legge n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
b) Assegnare la casa coniugale, sita in Cuneo, via Silvio Pellico, n. 2, alla sig.ra in Parte_1 quanto rispondente all'interesse della prole;
c) Stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio CP_1
maggiorenne, ma economicamente non ancora autosufficiente, pari ad euro 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
Dichiarare compensate le spese legali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato l'11/07/2024, ha formulato domanda di Parte_1
scioglimento del matrimonio civile con celebrato in Yuhu (Cina) il 19/03/1997 – CP_1
matrimonio non trascritto in Italia – da cui erano nati nato in [...] il [...] e Persona_1
nato in [...] il [...], premettendo che, dopo la comparizione della sig.ra Persona_2 [...]
il 4.5.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione, il Pt_1
Tribunale, con sentenza n. 603/2023 pubblicata in data 30.8.2023 e passata in giudicato, ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi (ponendo a carico del resistente un assegno mensile di euro
200,00, rivalutabile annualmente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio appena maggiorenne , oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie) e specificando che Persona_1
dalla data del 4.5.2023 sono passati più di 12 mesi senza che vi sia stata alcuna riconciliazione e che dal 2019 il resistente ha lasciato il domicilio coniugale, stabilendosi altrove.
All'udienza del 6.11.2024 i coniugi, comparsi personalmente – e solo la sig.ra assistita Parte_1
dal rispettivo difensore – davano atto di aver intenzione di voler procedere al deposito di conclusioni congiunte e, pertanto, il difensore della ricorrente chiedeva il rinvio della causa al fine di consentire il rilascio di procura da parte del resistente e per il deposito di conclusioni congiunte.
Pertanto, con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 11.11.2024 si è costituito in giudizio con i medesimi difensori della ricorrente, associandosi alla domanda di CP_1
divorzio alle condizioni sopra riportate.
Con le note scritte depositate in data 11.11.2024 in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate.
pagina 2 di 4 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto non opponendosi all'accoglimento del ricorso e delle conclusioni congiunte.
Sulla giurisdizione del Giudice Italiano e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ex art. 3 co. 1 lett.
a) Reg. CE 2201/2003.
Deve ritenersi parimenti sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Cuneo in ragione dell'ultima residenza comune dei coniugi.
Il matrimonio tra e ad oggi non risulta essere stato trascritto nei Registri Parte_1 CP_1
dello Stato Civile Italiano.
Tale matrimonio ha comunque piena rilevanza nel nostro ordinamento, in applicazione dell''art. 28 della Legge 31/05/1995, n. 218, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è, di per sé, elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, come affermato da pronuncia di merito: “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio ... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte Appello Genova,
23.12.1999).
Tale assunto è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento, che non costituisce elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti dalla legge del luogo di celebrazione (Cass. civ., n. 569/1975).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato
Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio: “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. civ., Sez. Un., sent.
n. 5292/1985).
pagina 3 di 4 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio e sulle condizioni concordate
Tanto premesso in rito, nel merito rileva il Collegio che sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le condizioni congiunte concordate in merito all'assegnazione della casa coniugale ed al contributo al mantenimento del figlio (maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente) possono essere recepite in quanto conformi all'interesse della prole ed allo stato di fatto esistente, come sostanzialmente confermato dalle parti.
Spese di lite
Alla luce dell'accordo raggiunto sul punto, le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata il [...] a [...] Parte_1
(REPUBBLICA POPOLARE CINESE), e nato il [...] a [...] CP_1
(REPUBBLICA POPOLARE CINESE), celebrato in YUHU (REPUBBLICA POPOLARE
CINESE) il 19/03/1997, matrimonio non trascritto in Italia;
2) Dispone quanto ai rapporti economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, e per l'effetto:
a) assegna la casa coniugale, sita in Cuneo, via Silvio Pellico, n. 2, alla sig.ra Parte_1
b) pone a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, CP_1
ma economicamente non ancora autosufficiente, pari ad euro 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 30/01/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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