CA
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
n. 4115/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore dott.ssa Monica Cacace Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 4115/2024
promossa da:
CF: , rappresentata dall'avv. BUONANNO Parte_1 P.IVA_1
PASQUALINA
APPELLANTE
Contro
CF: e C.F.: Controparte_1 C.F._1 CP_2 [...]
, rappresentati dagli avv.ti PRATILLO MICHELINA e SULLO C.F._2
LUCIA
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da atti di causa, note e comparse conclusionali depositate per l'udienza di discussione ex art. 350 bis cpc del 03.04.2025. pagina 1 di 8 Con sentenza n. 2857/2024 pubblicata il 17.07.2024 il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere rigettava l'opposizione proposta da e Parte_1
confermava il decreto ingiuntivo n. 357/2021 del 01.02.2021 emesso in favore di e con il quale si condannava al Controparte_1 CP_2 Parte_1
pagamento della somma di € 14.915,53 a titolo di rimborso di un Buono Postale
Fruttifero dell'importo di vecchie lire 2.000.000 serie Q n. 000.006 emesso il
28.09.1987.
Con atto di appello, ritualmente comunicato agli opposti/appellati, , Parte_1
nel ribadire sostanzialmente le eccezioni già sollevate in primo grado con l'opposizione a decreto ingiuntivo, censurava la sentenza di primo grado laddove, accogliendo la domanda di pagamento per l'importo indicato dai titolari del Buono Postale secondo il loro calcolo, evidenziava che gli interessi bimestrali dovuti per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno solare non erano quelli indicati in cifra a tergo del buono (lire 262.550 per bimestre), in quanto essi risultavano erroneamente calcolati con riferimento ad un montante
(base di calcolo) errato, ovvero determinato alla fine del 20° anno mediante la capitalizzazione annuale degli interessi a lordo (secondo il cd. criterio di cassa),
e non al netto della ritenuta fiscale (secondo il cd. criterio di competenza), ovvero senza che detti interessi capitalizzati annualmente (per i primi venti anni) risultassero defalcati annualmente della ritenuta fiscale del 12,50 %, così come invece imposto dal DM Min. Tesoro del 23.06.1997, pubbl. nella G.U. n.
145/1997, il quale stabiliva che “per i buoni FP delle serie ordinarie contraddistinte dalle lettere Q, R, ed S emessi fino al 31.12.1996 gli interessi continueranno per i primi venti anni ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale”.
Sosteneva dunque che la somma dovuta a titolo di interessi per Parte_1
detto ultimo decennio (dal 21° anno al 31 dicembre del 30 ° anno solare) era pagina 2 di 8 inferiore a quella calcolata e richiesta in via monitoria dagli istanti, dovendo essere per l'appunto determinata applicando il saggio di interesse legale previsto dal titolo (tasso massimo del 12 % raggiunto dal buono al 20° anno), ma su un montante inferiore ovvero calcolato, come già detto, capitalizzando ogni fine anno, per i primi venti anni, gli interessi annuali maturati nell'anno non al lordo, ma al netto della ritenuta fiscale, cioè previa sottrazione dal loro ammontare della ritenuta fiscale del 12,50 % in conformità dell'espressa disposizione di cui DM Min. Tesoro del 23.06.1997, valevole anche per i buoni postali della serie Q di cui è causa.
Concludeva pertanto per la declaratoria di non debenza dei predetti interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno nella misura richiesta dagli appellati e riconosciuta nel decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva altresì condannarsi gli appellati alla restituzione di quanto da essa indebitamente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.
Si costituivano gli appellati che, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione cui si rinvia in questa sede, chiedevano in primis la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc. Nel merito concludevano per il rigetto dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo opposto evidenziando che gli interessi richiesti ed ingiunti erano quelli indicati a tergo del buono postale.
In via preliminare va detto che l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dagli appellati, è da considerarsi rispettosa di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
pagina 3 di 8 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020,
n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata. Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i punti della sentenza di primo grado che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
È opportuno in via preliminare precisare che oggetto del contendere è soltanto il criterio da seguire per la determinazione della base di calcolo degli interessi dovuti in regime di capitalizzazione semplice (ovvero senza capitalizzazione periodica), ed al tasso annuale riportato sul buono (del 12 %, pari al saggio massimo previsto al 20° anno), dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno solare successivi alla data di emissione del buono postale in oggetto, e dunque l'ammontare di tali interessi.
Difatti per quanto concerne le somme dovute a titolo di interessi per i primi venti anni di durata del buono postale, appartenente alla serie Q, risulta pacifico ed pagina 4 di 8 evidente la debenza degli interessi ai tassi e con la capitalizzazione periodica indicata a tergo del Buono Postale medesimo.
Ciò premesso, va condivisa nel merito la censura mossa da Parte_1
avverso la decisione del primo giudice.
Difatti il montante maturato alla scadenza del ventesimo anno, costituente la base di calcolo degli interessi bimestrali a regime di capitalizzazione semplice da corrispondersi dal 21 ° anno al 31 dicembre del 30° anno solare successivi alla data di emissione del buono postale serie Q, deve essere determinato, sulla base di quanto espressamente stabilito dall'art. 7 del sopravvenuto DM Min.
Tesoro del 23.06.1997, pubbl. nella G.U. n. 145/1997, che così recita: “per i buoni FP delle serie ordinarie contraddistinte dalle lettere Q, R, ed S emessi fino al 31.12.1996 gli interessi continueranno per i primi venti anni ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale”.
Pertanto, secondo il criterio di competenza correttamente invocato da
[...]
, per i primi venti anni gli interessi maturati vanno annualmente Pt_1
capitalizzati non al lordo, come invece erroneamente sostenuto e richiesto dai creditori, ma al netto della ritenuta fiscale, cioè previa sottrazione dal loro ammontare annuo della ritenuta fiscale del 12,50 %.
Ne consegue che detto montante risulterà inferiore a quello preso come riferimento dagli istanti in base al DM del 1986, e su tale minore base di calcolo andranno quindi determinati gli interessi ulteriori in regime di capitalizzazione semplice (ovvero senza capitalizzazione perodica), che risulteranno pertanto minori nel loro complesso rispetto a quelli richiesti in via monitoria e confluiti nel decreto ingiuntivo opposto.
È infine opportuno precisare a riguardo che, secondo il consolidato e costante orientamento espresso sia dalla Corte di Cassazione a SSUU con sentenza n.
3963/2019 che dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 26/2020, i decreti ministeriali attuativi della delega di cui all'art. 173 DPR 156/1973, tra cui rientra pagina 5 di 8 anche il citato DM Tesoro del 23.06.1997 hanno il potere di integrare il contratto relativo ai buoni postali fruttiferi in virtù dell'art. 1339 cc secondo cui le clausole ed i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (cd. potere di etero regolamentazione del contratto), per cui non vi è dubbio sulla efficacia cogente del DM in oggetto ove ha espressamente previsto che gli interessi maturati per i buoni della serie Q, come quello oggetto di causa, vadano capitalizzati per i primi venti anni al netto della ritenuta fiscale.
A conferma di quanto sopra va sottolineato il costante principio espresso dalla
Suprema Corte (vedi Cass. sent. n. 27809/2005, e Cass. ordinanze nn. 4384,
4748, 4751 e 4763 del 2022) secondo cui i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e non titoli di credito e tale natura giuridica è compatibile con una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli operata da un successivo provvedimento normativo di natura secondaria.
Inoltre, nella detta sentenza a SSUU n. 3963/2019 la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del potere di variazione anche in peius prevista attraverso il predetto meccanismo della delega dall'art. 173 DPR
156/1973, ha statuito che in tema di buoni postali fruttiferi la disciplina contenuta nel poi abrogato art. 173 DPR 156/1973, come novellato dall'art. 1 DL 460/1974 convertito in Legge 588/1974, che per l'appunto consentiva variazioni anche “in peius” del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, continua a trovare applicazione per i rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore del
DM Tesoro del 19.12.2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice dell'art. 173 DPR 156/73, di cui all'art. 7 comma 3 D.lgs 284/1999, atteso che quest'ultima da un lato aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriormente vigenti ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi e, dall'altro pagina 6 di 8 lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare anche l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva evidentemente configurato una previsione di contenuto adattativo e facoltativo e non vincolante per il decreto ministeriale, per cui l'art. 9 del citato DM 19.12.2000, nel ribadire che i buoni postali fruttiferi delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore (tra cui rientra la serie
Q oggetto di causa) restano soggetti alla previgente disciplina (ovvero con riguardo al buono postale oggetto di causa a quella di cui all'art. 7 del DM
Tesoro del 23.06.1997), non si è quindi posto in conflitto con una norma di rango superiore.
Va infine dichiarata inammissibile, fatta salva quindi la possibilità di riproposizione in separata sede, la domanda di di condanna Parte_1
degli appellati alla restituzione di quanto già indebitamente da essa liquidato in loro favore in esecuzione della sentenza di primo grado.
Essa risulta infatti generica ed indeterminata nel “petitum” non essendo stata affatto indicata la somma di cui si chiede la restituzione.
Considerati i perduranti contrasti e mutamenti di indirizzo ancora esistenti, soprattutto nella giurisprudenza di merito, rispetto alle complesse questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, e che nonostante l'accoglimento dell'appello gli appellati hanno comunque diritto, a titolo di rimborso del buono postale, al pagamento di una consistente parte della somma già costituente oggetto del decreto ingiuntivo opposto, con detrazione soltanto di una frazione degli interessi maturati per gli anni dal 21° al 30° successivi alla emissione del buono, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, proposto avverso la sentenza n. pagina 7 di 8 2857/2024, pubblicata il 17.07.2024, del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
357/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2) Per l'effetto, condanna , al pagamento, in favore di Parte_1
e , a titolo di rimborso del Buono Postale Controparte_1 CP_2
Fruttifero di cui in premessa, della sorta capitale e degli interessi trentennali su di esso maturati secondo i tassi previsti a tergo del medesimo buono postale, con capitalizzazione annuale degli interessi maturati per i primi venti anni al netto della ritenuta fiscale di legge del
12,50 % (secondo il cd. criterio di competenza);
3) Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante di Parte_1
condanna degli appellati alla restituzione di quanto da essa versato in loro favore in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli il 09.05.2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott. Michele Magliulo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore dott.ssa Monica Cacace Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 4115/2024
promossa da:
CF: , rappresentata dall'avv. BUONANNO Parte_1 P.IVA_1
PASQUALINA
APPELLANTE
Contro
CF: e C.F.: Controparte_1 C.F._1 CP_2 [...]
, rappresentati dagli avv.ti PRATILLO MICHELINA e SULLO C.F._2
LUCIA
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da atti di causa, note e comparse conclusionali depositate per l'udienza di discussione ex art. 350 bis cpc del 03.04.2025. pagina 1 di 8 Con sentenza n. 2857/2024 pubblicata il 17.07.2024 il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere rigettava l'opposizione proposta da e Parte_1
confermava il decreto ingiuntivo n. 357/2021 del 01.02.2021 emesso in favore di e con il quale si condannava al Controparte_1 CP_2 Parte_1
pagamento della somma di € 14.915,53 a titolo di rimborso di un Buono Postale
Fruttifero dell'importo di vecchie lire 2.000.000 serie Q n. 000.006 emesso il
28.09.1987.
Con atto di appello, ritualmente comunicato agli opposti/appellati, , Parte_1
nel ribadire sostanzialmente le eccezioni già sollevate in primo grado con l'opposizione a decreto ingiuntivo, censurava la sentenza di primo grado laddove, accogliendo la domanda di pagamento per l'importo indicato dai titolari del Buono Postale secondo il loro calcolo, evidenziava che gli interessi bimestrali dovuti per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno solare non erano quelli indicati in cifra a tergo del buono (lire 262.550 per bimestre), in quanto essi risultavano erroneamente calcolati con riferimento ad un montante
(base di calcolo) errato, ovvero determinato alla fine del 20° anno mediante la capitalizzazione annuale degli interessi a lordo (secondo il cd. criterio di cassa),
e non al netto della ritenuta fiscale (secondo il cd. criterio di competenza), ovvero senza che detti interessi capitalizzati annualmente (per i primi venti anni) risultassero defalcati annualmente della ritenuta fiscale del 12,50 %, così come invece imposto dal DM Min. Tesoro del 23.06.1997, pubbl. nella G.U. n.
145/1997, il quale stabiliva che “per i buoni FP delle serie ordinarie contraddistinte dalle lettere Q, R, ed S emessi fino al 31.12.1996 gli interessi continueranno per i primi venti anni ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale”.
Sosteneva dunque che la somma dovuta a titolo di interessi per Parte_1
detto ultimo decennio (dal 21° anno al 31 dicembre del 30 ° anno solare) era pagina 2 di 8 inferiore a quella calcolata e richiesta in via monitoria dagli istanti, dovendo essere per l'appunto determinata applicando il saggio di interesse legale previsto dal titolo (tasso massimo del 12 % raggiunto dal buono al 20° anno), ma su un montante inferiore ovvero calcolato, come già detto, capitalizzando ogni fine anno, per i primi venti anni, gli interessi annuali maturati nell'anno non al lordo, ma al netto della ritenuta fiscale, cioè previa sottrazione dal loro ammontare della ritenuta fiscale del 12,50 % in conformità dell'espressa disposizione di cui DM Min. Tesoro del 23.06.1997, valevole anche per i buoni postali della serie Q di cui è causa.
Concludeva pertanto per la declaratoria di non debenza dei predetti interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno nella misura richiesta dagli appellati e riconosciuta nel decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva altresì condannarsi gli appellati alla restituzione di quanto da essa indebitamente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.
Si costituivano gli appellati che, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione cui si rinvia in questa sede, chiedevano in primis la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc. Nel merito concludevano per il rigetto dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo opposto evidenziando che gli interessi richiesti ed ingiunti erano quelli indicati a tergo del buono postale.
In via preliminare va detto che l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dagli appellati, è da considerarsi rispettosa di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
pagina 3 di 8 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020,
n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata. Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i punti della sentenza di primo grado che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
È opportuno in via preliminare precisare che oggetto del contendere è soltanto il criterio da seguire per la determinazione della base di calcolo degli interessi dovuti in regime di capitalizzazione semplice (ovvero senza capitalizzazione periodica), ed al tasso annuale riportato sul buono (del 12 %, pari al saggio massimo previsto al 20° anno), dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno solare successivi alla data di emissione del buono postale in oggetto, e dunque l'ammontare di tali interessi.
Difatti per quanto concerne le somme dovute a titolo di interessi per i primi venti anni di durata del buono postale, appartenente alla serie Q, risulta pacifico ed pagina 4 di 8 evidente la debenza degli interessi ai tassi e con la capitalizzazione periodica indicata a tergo del Buono Postale medesimo.
Ciò premesso, va condivisa nel merito la censura mossa da Parte_1
avverso la decisione del primo giudice.
Difatti il montante maturato alla scadenza del ventesimo anno, costituente la base di calcolo degli interessi bimestrali a regime di capitalizzazione semplice da corrispondersi dal 21 ° anno al 31 dicembre del 30° anno solare successivi alla data di emissione del buono postale serie Q, deve essere determinato, sulla base di quanto espressamente stabilito dall'art. 7 del sopravvenuto DM Min.
Tesoro del 23.06.1997, pubbl. nella G.U. n. 145/1997, che così recita: “per i buoni FP delle serie ordinarie contraddistinte dalle lettere Q, R, ed S emessi fino al 31.12.1996 gli interessi continueranno per i primi venti anni ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale”.
Pertanto, secondo il criterio di competenza correttamente invocato da
[...]
, per i primi venti anni gli interessi maturati vanno annualmente Pt_1
capitalizzati non al lordo, come invece erroneamente sostenuto e richiesto dai creditori, ma al netto della ritenuta fiscale, cioè previa sottrazione dal loro ammontare annuo della ritenuta fiscale del 12,50 %.
Ne consegue che detto montante risulterà inferiore a quello preso come riferimento dagli istanti in base al DM del 1986, e su tale minore base di calcolo andranno quindi determinati gli interessi ulteriori in regime di capitalizzazione semplice (ovvero senza capitalizzazione perodica), che risulteranno pertanto minori nel loro complesso rispetto a quelli richiesti in via monitoria e confluiti nel decreto ingiuntivo opposto.
È infine opportuno precisare a riguardo che, secondo il consolidato e costante orientamento espresso sia dalla Corte di Cassazione a SSUU con sentenza n.
3963/2019 che dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 26/2020, i decreti ministeriali attuativi della delega di cui all'art. 173 DPR 156/1973, tra cui rientra pagina 5 di 8 anche il citato DM Tesoro del 23.06.1997 hanno il potere di integrare il contratto relativo ai buoni postali fruttiferi in virtù dell'art. 1339 cc secondo cui le clausole ed i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (cd. potere di etero regolamentazione del contratto), per cui non vi è dubbio sulla efficacia cogente del DM in oggetto ove ha espressamente previsto che gli interessi maturati per i buoni della serie Q, come quello oggetto di causa, vadano capitalizzati per i primi venti anni al netto della ritenuta fiscale.
A conferma di quanto sopra va sottolineato il costante principio espresso dalla
Suprema Corte (vedi Cass. sent. n. 27809/2005, e Cass. ordinanze nn. 4384,
4748, 4751 e 4763 del 2022) secondo cui i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e non titoli di credito e tale natura giuridica è compatibile con una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli operata da un successivo provvedimento normativo di natura secondaria.
Inoltre, nella detta sentenza a SSUU n. 3963/2019 la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del potere di variazione anche in peius prevista attraverso il predetto meccanismo della delega dall'art. 173 DPR
156/1973, ha statuito che in tema di buoni postali fruttiferi la disciplina contenuta nel poi abrogato art. 173 DPR 156/1973, come novellato dall'art. 1 DL 460/1974 convertito in Legge 588/1974, che per l'appunto consentiva variazioni anche “in peius” del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, continua a trovare applicazione per i rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore del
DM Tesoro del 19.12.2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice dell'art. 173 DPR 156/73, di cui all'art. 7 comma 3 D.lgs 284/1999, atteso che quest'ultima da un lato aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriormente vigenti ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi e, dall'altro pagina 6 di 8 lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare anche l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva evidentemente configurato una previsione di contenuto adattativo e facoltativo e non vincolante per il decreto ministeriale, per cui l'art. 9 del citato DM 19.12.2000, nel ribadire che i buoni postali fruttiferi delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore (tra cui rientra la serie
Q oggetto di causa) restano soggetti alla previgente disciplina (ovvero con riguardo al buono postale oggetto di causa a quella di cui all'art. 7 del DM
Tesoro del 23.06.1997), non si è quindi posto in conflitto con una norma di rango superiore.
Va infine dichiarata inammissibile, fatta salva quindi la possibilità di riproposizione in separata sede, la domanda di di condanna Parte_1
degli appellati alla restituzione di quanto già indebitamente da essa liquidato in loro favore in esecuzione della sentenza di primo grado.
Essa risulta infatti generica ed indeterminata nel “petitum” non essendo stata affatto indicata la somma di cui si chiede la restituzione.
Considerati i perduranti contrasti e mutamenti di indirizzo ancora esistenti, soprattutto nella giurisprudenza di merito, rispetto alle complesse questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, e che nonostante l'accoglimento dell'appello gli appellati hanno comunque diritto, a titolo di rimborso del buono postale, al pagamento di una consistente parte della somma già costituente oggetto del decreto ingiuntivo opposto, con detrazione soltanto di una frazione degli interessi maturati per gli anni dal 21° al 30° successivi alla emissione del buono, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, proposto avverso la sentenza n. pagina 7 di 8 2857/2024, pubblicata il 17.07.2024, del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
357/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2) Per l'effetto, condanna , al pagamento, in favore di Parte_1
e , a titolo di rimborso del Buono Postale Controparte_1 CP_2
Fruttifero di cui in premessa, della sorta capitale e degli interessi trentennali su di esso maturati secondo i tassi previsti a tergo del medesimo buono postale, con capitalizzazione annuale degli interessi maturati per i primi venti anni al netto della ritenuta fiscale di legge del
12,50 % (secondo il cd. criterio di competenza);
3) Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante di Parte_1
condanna degli appellati alla restituzione di quanto da essa versato in loro favore in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli il 09.05.2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott. Michele Magliulo
pagina 8 di 8