Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 579/2018 R.G. promossa da:
, residente in [...](Romania), in proprio e nella sua qualità Parte_1 di unico genitore del figlio minore
[...]
, , tutti Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 residenti in [...](ALnia)
, residente in [...]di Castrozza Parte_5 tutti elettivamente domiciliati in UN, presso lo studio dell'avv. Alberto Summa, che li rap- presenta, assiste e difende in virtù di procure speciali alle liti allegate o in calce all'atto di ci- tazione
A T T O R I
C O N T R O
1) (già , Parte_6 Parte_7 con sede in Fossano, , , residenti in [...]Parte_7 Parte_7 tutti elettivamente domiciliati in Bra, presso lo studio degli avvocati Gian Mario Giolito e
Gioachino Berrino, che li rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di ri- sposta
2) , residente in [...], ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Pierpaolo Viganò, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
3) , in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato Controparte_2 presso il proprio studio in Mondovì
C O N V E N U T I
4) , residente in [...]CP_3
C O N V E N U T O C O N T U M A C E
e
C O N T R O
1) corrente in Roma, elettivamente domiciliata in Parte_8
NO, presso lo studio dell'avv. Maurizio Romagnoli, che la rappresenta e difende per pro- cura generale in calce alla comparsa di costituzione
1
Alesaandro Parola, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo Vaira per procura alle liti in atti
3) residente in Finale Ligure, elettivamente domiciliato in Mondovì, CP_4 presso lo studio dell'avv. Rocco Sardo, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta
T E R Z I C H I A M A T I
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. A. Summa per gli attori così conclude:
“Voglia il Tribunale adíto, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione, deduzione e produzione;
accolta, per il solo caso di ritenuta necessità, l'istanza ex art. 261, comma primo, cod. proc. civ. proposta a pagina 10 della memoria istruttoria datata 30.09.2019;
Preliminarmente, in via istruttoria: revocare l'ordinanza di rimessione della causa in decisione pronunciata il 17.12.2024 e per l'effetto accogliere le istanze proposte dalla difesa attorea all'udienza del 12.12.2024, e conseguentemente, previa rimessione della causa in istruttoria,
In principalità: revocare l'ordinanza ammissiva di CTU datata 31.08.2023, per le ragioni dif- fusamente enunciate nelle note scritte depositate, ovvero, in subordine: disporre la rinnovazione della CTU e la sostituzione dell'ing. Per_2
con altro ausiliare, per i motivi puntualmente illustrati nel contesto della citata udien-
[...] za del 12.12.2024, ovvero, in via ancora più gradata: disporre la convocazione a chiarimenti del consulente tec- nico d'ufficio, ordinandone la comparizione in udienza alla presenza dei consulenti di parte, sempre per i motivi puntualmente illustrati nella citata udienza del 12.12.2024; in ogni caso: ammettere la totalità delle prove testimoniali articolate dagli attori nella memo- ria istruttoria datata 30.09.2019;
In via principale e nel merito:
ritenuto che
il sinistro nel quale ha perso la vita ha avuto luogo per fatto esclusi- Persona_3 vo dei soggetti indicati nell'espositiva della citazione datata 7 febbraio 2018, ciascuno dei quali, unitamente al terzo chiamato , ha contribuito alla produzione dell'evento CP_4 mortale con il proprio comportamento omissivo e colposo,
(A) dichiarare, per le causali ed i titoli meglio dettagliati in atti, che la CP_3 [...]
(già , Parte_6 Parte_7 Parte_7 [...]
, e sono tenuti al risarcimento CP_5 PA Controparte_2 CP_4 del danno non patrimoniale arrecato agli attori, derivante dalla perdita del rapporto parentale con il signor e per l'effetto condannarli in via solidale e/o cumulativa e/o alter- Persona_3 nativa:
► nei confronti di al pagamento della somma che si indica pari a € Parte_1
2 328.443,96, o di quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare giusta ed equa, maggio- rando il liquidato di rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dal giorno dell'illecito sino alla data di pubblica- zione della sentenza, in misura pari al saggio previsto al comma primo dell'art. 1284 cod. civ. per il periodo precedente alla formulazione della domanda giudiziale, e al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ. per il periodo successivo alla notificazione dell'atto di citazione, oltre interessi legali sull'importo complessivo così determinato dalla data di pubbli- cazione della sentenza sino al saldo effettivo, di nuovo in misura pari al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ., e con detrazione dell'acconto di € 9.815,00 già perve- nuto dalla RI Insurance Public Limited Company, da sottrarre al valore del danno al mo- mento del versamento dello stesso acconto;
► nei confronti di al pagamento della somma che si indica pari a € 328.443,96, o Per_1 di quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare giusta ed equa, maggiorando il liquida- to di rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulla somma progressiva- mente rivalutata anno per anno dal giorno dell'illecito sino alla data di pubblicazione della sentenza, in misura pari al saggio previsto al comma primo dell'art. 1284 cod. civ. per il pe- riodo precedente alla formulazione della domanda giudiziale, e al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ. per il periodo successivo alla notificazione dell'atto di citazio- ne, oltre interessi legali sull'importo complessivo così determinato dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo, di nuovo in misura pari al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ., e con detrazione dell'acconto di € 9.509,00 già pervenuto dalla
RI Insurance Public Limited Company, da sottrarre al valore del danno al momento del versamento dello stesso acconto;
► nei confronti di al pagamento della somma che si indica pari a € Persona_1
229.908,90, o di quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare giusta ed equa, maggio- rando il liquidato di rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dal giorno dell'illecito sino alla data di pubblica- zione della sentenza, in misura pari al saggio previsto al comma primo dell'art. 1284 cod. civ. per il periodo precedente alla formulazione della domanda giudiziale, e al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ. per il periodo successivo alla notificazione dell'atto di citazione, oltre interessi legali sull'importo complessivo così determinato dalla data di pubbli- cazione della sentenza sino al saldo effettivo, di nuovo in misura pari al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ.;
► nei confronti di al pagamento della somma che si indica pari a € Parte_2
229.908,90, o di quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare giusta ed equa, maggio- rando il liquidato di rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dal giorno dell'illecito sino alla data di pubblica- zione della sentenza, in misura pari al saggio previsto al comma primo dell'art. 1284 cod. civ. per il periodo precedente alla formulazione della domanda giudiziale, e al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ. per il periodo successivo alla notificazione dell'atto di citazione, oltre interessi legali sull'importo complessivo così determinato dalla data di pubbli-
3 cazione della sentenza sino al saldo effettivo, di nuovo in misura pari al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ., e con detrazione dell'acconto di € 8.283,00 già perve- nuto dalla RI Insurance Public Limited Company, da sottrarre al valore del danno al mo- mento del versamento dello stesso acconto;
► nei confronti di al pagamento della somma che si indica pari a € Parte_3
88.409,57, o di quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare giusta ed equa, maggio- rando il liquidato di rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dal giorno dell'illecito sino alla data di pubblica- zione della sentenza, in misura pari al saggio previsto al comma primo dell'art. 1284 cod. civ. per il periodo precedente alla formulazione della domanda giudiziale, e al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ. per il periodo successivo alla notificazione dell'atto di citazione, oltre interessi legali sull'importo complessivo così determinato dalla data di pubbli- cazione della sentenza sino al saldo effettivo, di nuovo in misura pari al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ., e con detrazione dell'acconto di € 4.601,00 già perve- nuto dalla RI Insurance Public Limited Company, da sottrarre al valore del danno al mo- mento del versamento dello stesso acconto;
► nei confronti di al pagamento della somma che si indica pari a € Parte_4
91.261,50, o di quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare giusta ed equa, maggio- rando il liquidato di rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dal giorno dell'illecito sino alla data di pubblica- zione della sentenza, in misura pari al saggio previsto al comma primo dell'art. 1284 cod. civ. per il periodo precedente alla formulazione della domanda giudiziale, e al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ. per il periodo successivo alla notificazione dell'atto di citazione, oltre interessi legali sull'importo complessivo così determinato dalla data di pubbli- cazione della sentenza sino al saldo effettivo, di nuovo in misura pari al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ., e con detrazione dell'acconto di € 4.601,00 già perve- nuto dalla RI Insurance Public Limited Company, da sottrarre al valore del danno al mo- mento del versamento dello stesso acconto;
► nei confronti di al pagamento della somma che si indica pari a € 94.113,42, Parte_5
o di quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare giusta ed equa, maggiorando il liqui- dato di rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulla somma progressi- vamente rivalutata anno per anno dal giorno dell'illecito sino alla data di pubblicazione della sentenza, in misura pari al saggio previsto al comma primo dell'art. 1284 cod. civ. per il pe- riodo precedente alla formulazione della domanda giudiziale, e al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ. per il periodo successivo alla notificazione dell'atto di citazio- ne, oltre interessi legali sull'importo complessivo così determinato dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo, di nuovo in misura pari al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ., e con detrazione dell'acconto di € 4.908,00 già pervenuto dalla
RI Insurance Public Limited Company, da sottrarre al valore del danno al momento del versamento dello stesso acconto;
(B) dichiarare, sempre per le causali ed i titoli meglio dettagliati in atti, che la CP_3
4 (già , Parte_6 Parte_7 Parte_7 CP_7
, e sono inoltre tenuti
[...] Parte_7 PA Controparte_2 CP_4 al risarcimento del danno patrimoniale arrecato agli attori ed Parte_1 Per_1 derivante dalla perdita di quei contributi in denaro e di quelle utilità economiche che il defun- to avrebbe loro presumibilmente assicurato nel tempo, e per l'effetto condannarli Persona_3 in via solidale e/o cumulativa e/o alternativa:
► nei confronti di Parte_1
* per il periodo compreso tra il decesso di e la liquidazione giudiziale, al paga- Persona_3 mento della somma che si sarà ottenuta moltiplicando la quota annuale di reddito destinata dal defunto alla convivente di fatto – stimata, per le ragioni diffusamente enunciate a pagina 38 dell'atto di citazione, in misura pari a € 9.716,00 – per il numero di anni che si accerterà inter- corso tra la data del sinistro e quella della pubblicazione della sentenza, ovvero alternativa- mente al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare giusta ed equa, in entrambi i casi oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sul- la somma progressivamente rivalutata anno per anno dal giorno dell'illecito sino alla data di pubblicazione della sentenza, in misura pari al saggio previsto al comma primo dell'art. 1284 cod. civ. per il periodo precedente alla formulazione della domanda giudiziale, e al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ. per il periodo successivo alla notificazione dell'atto di citazione, e oltre interessi legali sull'importo complessivo così determinato dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo, di nuovo in misura pari al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ.;
* per il periodo successivo alla liquidazione giudiziale, al pagamento della somma che si sarà ottenuta moltiplicando la quota annuale di reddito destinata dal defunto alla convivente di fat- to – stimata, per le ragioni diffusamente enunciate a pagina 38 dell'atto di citazione, in misura pari a € 9.716,00 – per il relativo coefficiente di capitalizzazione rinveniente dalla Tabella di attualizzazione “femmine” 2024 del Tribunale di NO, da individuare in quello riportato nella casella risultante dall'incrocio tra la riga dell'età della danneggiata al momento della li- quidazione giudiziale e la colonna corrispondente al numero di anni futuri per i quali la stessa non potrà più fruire del contributo economico del defunto, pari alla differenza tra l'età fino al- la quale l'attrice avrebbe beneficiato dell'apporto di quest'ultimo (59 anni, considerando il presumibile raggiungimento dell'età pensionabile da parte di nel 2046) e quella Persona_3 che la stessa risulterà avere al momento della liquidazione giudiziale, ovvero alternati- Pt_1 vamente al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare giusta ed equa, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo, in misura pari al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ.;
► nei confronti di Per_1
* per il periodo compreso tra il decesso di e la liquidazione giudiziale, al paga- Persona_3 mento della somma che si sarà ottenuta moltiplicando la quota annuale di reddito destinata dal defunto al figlio – stimata, per le ragioni diffusamente enunciate a pagina 38 dell'atto di cita- zione, in misura pari a € 9.716,00 – per il numero di anni che si accerterà intercorso tra la data del sinistro e quella della pubblicazione della sentenza, ovvero alternativamente al pagamento
5 di quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare giusta ed equa, in entrambi i casi oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulla somma progres- sivamente rivalutata anno per anno dal giorno dell'illecito sino alla data di pubblicazione del- la sentenza, in misura pari al saggio previsto al comma primo dell'art. 1284 cod. civ. per il pe- riodo precedente alla formulazione della domanda giudiziale, e al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ. per il periodo successivo alla notificazione dell'atto di citazio- ne, e oltre interessi legali sull'importo complessivo così determinato dalla data di pubblica- zione della sentenza sino al saldo effettivo, di nuovo in misura pari al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ.;
* per il periodo successivo alla liquidazione giudiziale, al pagamento della somma che si sarà ottenuta moltiplicando la quota annuale di reddito destinata dal defunto al figlio – stimata, per le ragioni diffusamente enunciate a pagina 38 dell'atto di citazione, in misura pari a €
9.716,00 – per il relativo coefficiente di capitalizzazione rinveniente dalla Tabella di attualiz- zazione “maschi” 2024 del Tribunale di NO, da individuare in quello riportato nella casel- la risultante dall'incrocio tra la riga dell'età del danneggiato al momento della liquidazione giudiziale e la colonna corrispondente al numero di anni futuri per i quali lo stesso non potrà più fruire del contributo economico del defunto, pari alla differenza tra l'età nella quale l'attore avrebbe presumibilmente lasciato il nucleo familiare (34 anni) e quella che risulterà avere al momento della liquidazione giudiziale, ovvero alternativamente al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare giusta ed equa, oltre interessi le- gali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo, in misura pari al saggio previsto al comma quarto dell'art. 1284 cod. civ.; il tutto detraendo dal montante risarcitorio globalmente dovuto a favore dell'attore, come ri- sultante dalla somma degli addendi di cui ai due punti che precedono, l'importo di €
155.871,21, corrispondente all'ammontare capitalizzato della rendita riconosciuta in suo favo- re dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
(C) condannare la RI Insurance Public Limited Company, Rappresentanza Generale per l'Italia, al versamento diretto in favore degli attori dell'indennità dovuta a in PA forza della polizza di responsabilità civile professionale n. 025A6866, liquidando l'indennità predetta in un importo non inferiore all'ammontare dell'intera somma che l'assicurato sarà di- chiarato tenuto a pagare in favore dei danneggiati per effetto dell'attuazione solidale dell'obbligazione risarcitoria, ovvero alternativamente condannarla a risarcire agli attori, in vincolo di solido con ognuno dei concorrenti obbligati, non escluso il debitore espromesso
, la totalità dei pregiudizi che risulteranno liquidati con la pronuncia di acco- PA glimento delle domande articolate nei punti che precedono;
In ogni caso: dichiarare che la (già CP_3 Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Parte_7 Parte_7 Parte_7 PA [...]
e la RI Insurance Public Limited Company, Rappresentanza CP_2 CP_4
Generale per l'Italia, sono obbligati alla rifusione integrale delle spese di giudizio in favore degli attori, comprensive di compensi professionali, esposti, contributo forfettario 15%, Cpa e
6 Iva sulle somme imponibili, spese di CTU e CTP, oltreché di tutte le successive occorrende, pronunciando condanna solidale di tutte le parti soccombenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma primo, ultimo periodo, cod. proc. civ.”
Gli avv. G. Giolito e G. Berrino per i convenuti e Parte_6 Parte_7 [...]
così concludono: CP_8
Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare, accertare e dichiarare la legittimità e la validità della chiamata in causa di affinchè garantisca, manlevi e comunque tenga indenni i con- Parte_8 chiudenti stessi da tutte le domande contro di loro formulate dagli attori, provvedendo pertan- to al rimborso di tutte le somme che i medesimi fossero condannati a pagare anche in via di solidarietà passiva, ovvero risarcendo direttamente gli attori;
rifonda altresì i conchiudenti, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c., delle spese sostenute per resistere all'azione svolta nei loro confronti;
Con condanna della medesima a rifondere alla le spese del giudi- Pt_8 Parte_6 zio resosi necessario a causa delle infondate eccezioni di inoperatività della polizza di assicu- razione dedotte dalla compagnia assicuratrice;
In via principale, accertare e dichiarare che i conchiudenti, a nessun titolo, sono responsabili dei danni lamentati dagli attori e conseguentemente respingere le domande dai medesimi atto- ri proposte nei loro confronti;
In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa della vittima nella misura da de- terminarsi in corso di causa e ridurre corrispondentemente l'ammontare del danno, da deter- minarsi in via equitativa;
In via di ulteriore subordine ed in via riconvenzionale, qualora riconosciuta a qualsiasi titolo la responsabilità dei conchiudenti in via solidale, graduare la percentuale di responsabilità at- tribuita a ciascuno degli altri convenuti e del terzo chiamato e determi- Controparte_9 nare, anche ai fini del regresso, la rispettiva quota di danno attribuita;
In ogni caso con il favore o, quantomeno, con la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.
L'avv. P. Viganò per il convenuto così conclude: PA
Voglia il Tribunale di UN, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via istruttoria: ammettere i capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti inmemoria di precisazione delle conclusioni;
In via preliminare: dichiarare la legittimità, la validità e l'efficacia della chiamata in causa da parte del conchiudente del terzo RI Insurance PLC, affinchè, in forza della Polizza assicu- rativa stipulata a tutti gli effetti valida ed efficace in merito ai fatti per cui è causa, garantisca e manlevi e tenga indenne da tutte le domande contro di lui formulate dagli attori il conchiu- dente rimborsandogli tutte le somme che fosse condannato a pagare o provveda a risarcire ne- gli stessi termini direttamente gli attori e a quant'altro tenuta a fare e a corrispondere a termini di polizza ivi compreso il rimborso al conchiudente delle proprie spese di causa, con altresì per la RI Insurance PLC la sua condanna solidale con tutte le altre parti in causa al risar- cimento dei danni riconosciuti come dovuti agli attori;
7 Nel merito: dichiarare che il conchiudente ing. in merito al fabbricato og- PA getto di causa, non ha mai ricevuto dal committente avv. la nomina a Re- Controparte_2 sponsabile dei lavori, né una valida, efficace e a norma di legge delega di dette funzioni (art. 16 D.L.vo 81/08) e tanto meno l'ha mai accettata nè assunta né praticata;
dichiarare che il conchiudente, quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere, per come si sono svolti i fatti, non ha nessuna responsabilità e di nes- sun genere nell'infortunio mortale di cui è rimasto vittima – nella sua veste di Persona_3 amministratore, legale rappresentante e factotum della DI EG s.n.c. ed esecutore dei lavo- ri e quant'altro - e di conseguenza respingere tutte le domande di risarcimento dei danni con- tro il medesimo formulate da tutti gli attori, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, assolvendo dalle stesse il conchiudente;
In via riconvenzionale: dichiarare - nella sua veste di amministratore, legale rap- Persona_3 presentante e factotum della DI EG s.n.c. ed esecutore dei lavori e quant'altro (in merito al quale, e al relativo infortunio, gli attori hanno promosso la presente causa) - per come si sono svolti i fatti unico ed esclusivo responsabile dell'infortunio mortale occorsogli e di con- seguenza respingere tutte le domande contro il conchiudente formulate dagli attori in quanto e di conseguenza del tutto infondate in fatto ed in diritto, assolvendo dalle stesse l'ing.
[...]
; CP_10
In via subordinata: dichiarare che - nella sua veste di amministratore, legale rap- Persona_3 presentante e factotum della DI EG s.n.c. ed esecutore dei lavori e quant'altro - per come si sono svolti i fatti, è, in misura preponderante, responsabile nella causazione dell'infortunio mortale occorsogli e dichiarare corresponsabili nell'evento anche i convenuti , CP_3
e , nelle Parte_7 Parte_7 Parte_7 vesti in cui hanno operato, avv. - quale committente, l'ing. Controparte_2 CP_11
[...
, quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, e il terzo chiamato geom. , quale preposto dell'ing. alla esecuzione dei la- CP_4 CP_6 vori e al rispetto della sicurezza sul cantiere: con determinazione tra tutti gli stessi (ivi com- preso ) delle relative e singole percentuali di responsabilità nell'infortunio che ri- Persona_3 sulteranno di giustizia a carico di ciascuno;
Dato atto e dichiarato che l'importo del danno di ciascun attore deve essere ridotto della somma corrispondente alla percentuale di responsabilità del defunto nel sinistro, Persona_3 nonché degli importi già percepiti dalla RI, dall'INAIL e da altri Enti previdenziali e/o assicurativi:
a) dichiarare tenuta e condannare la RI Insurance PLC società assicuratrice del conchiu- dente e in quanto tale tenuta a garantire e tenere indenne e manlevare il conchiudente stesso da tutte le domande di risarcimento del danno ed altre contro di lui formulate dagli attori e da tutte le somme che dovesse essere tenuto a risarcire agli attori in merito ai fatti per cui è pro- cesso e alle responsabilità accertate, nessuna esclusa, rimborsandogliele integralmente, ivi comprese le spese di lite avversarie. Condannarla altresì alla rifusione in favore dello stesso conchiudente delle spese di lite dal medesimo sostenute. E in ogni caso obbligarla al relativo e integrale rimborso;
8 b) dichiarare tenuta e condannare la RI Insurance PLC società assicuratrice del conchiu- dente e in quanto tale a risarcire direttamente agli attori tutte le somme agli stessi a qualunque titolo dovute per responsabilità del conchiudente in merito ai fatti di causa e alle quali venisse condannato, ivi comprese le spese di lite, tenendo così indenne del tutto dalle stesse l'ing.
; PA
c) dichiarare altresì, comunque e in ogni caso operante nei confronti di RI Insurance PLC il vincolo di solidarietà della stessa con tutte le altre parti in causa relativamente alle domande degli attori di risarcimento del danno e di conseguenza, in caso di accoglimento delle doman- de attoree, dichiarare il suo obbligo solidale con tutte le altre parti al risarcimento dei danni tutti liquidati in favore degli attori. Con contestuale rigetto della eccezione di inammissibilità di detta domanda sollevata dalla medesima RI Insurance PLC, nonchè di rigetto della sua richiesta di esclusione da detto vincolo di solidarietà;
Con il favore delle spese di lite, spese forfettarie 15%, CPA ed IVA sulle somme imponibili, in ogni caso con le stesse a carico della RI Insurance PLC.”
L'avv. E. Martinetti in proprio così conclude:
“Contrariis reiectis, voglia il Tribunale,
– prendere atto che il conchiudente dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni, deduzioni, contestazioni nuove delle controparti, così come dichiara di opporsi all'eventuale deposito di atti e/o documenti ex adverso irritualmente introdotti in cau- sa;
all'esito dell'espletata istruttoria:
– previa valutazione a sé favorevole di tutti i documenti (dal n. 1 al n. 122) prodotti dal con- venuto , in quanto ammissibili e rilevanti;
Controparte_2
– previa valutazione a sé favorevole delle prove testimoniali e per interrogatorio formale del convenuto assunte in corso di causa (verbali d'udienza 6.12.2022, 24.5.2023 e CP_3
7.6.2023);
– previa valutazione a sé favorevole della relazione di CTU depositata in data 20.11.2024 dal perito nominato dall'Ufficio, Ing. , che ha escluso qualsivoglia profilo di re- Persona_2 sponsabilità in capo al committente;
Controparte_2
– respinte le inammissibili istanze attoree di revoca dell'ordinanza 31.8.2023 ammissiva della
CTU oramai espletata, così come di rinnovazione della CTU e di sostituzione dell'ing. Tes_1
[..
con altro ausiliario, così come di convocazione a chiarimenti;
– respinta l'istanza attorea di ammissione delle prove orali articolate in punto quantum nella memoria istruttoria 30.9.2019, correttamente già non ammesse dal precedente Giudice Istrut- tore, stante la loro inammissibilità in termini generali in quanto dedotte in violazione dell'art. 244 c.p.c.;
– riservata ogni istanza per ammissione delle proprie prove orali non ammesse, per la denega- ta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria;
1) Nei confronti degli attori e degli altri convenuti e terzi chiamati.
Nel merito, in via principale:
– rigettare tutte le domande svolte dagli attori, e dagli altri convenuti e terzi chiamati, nei con-
9 fronti del conchiudente, perché infondate in fatto ed in diritto, stante la responsabilità esclusi- va di nella determinazione del sinistro in cui è rimasto vittima, per colpa generica Persona_3 consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, oltreché per colpa specifica per aver violato singolarmente e cumulativamente tutti gli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 20, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g), ovvero gli obblighi dei lavoratori autonomi di cui all'art. 94 del D.
Lgs. n. 81/2008; in ogni caso mandare assolto il conchiudente da qualunque avversa pretesa, da chiunque svolta, anche in via di domanda riconvenzionale, trasversale, subordinata, e/o di eccezione difensiva;
in via subordinata:
– nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse in tutto o in parte fondate le domande svolte dagli attori, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o concorrente nella causa- zione del sinistro a carico degli altri convenuti e terzi chiamati, come accertato dalla espletata
CTU, stante la responsabilità per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza, imperi- zia, oltreché per colpa specifica della DI EG S.n.c. e per essa di , della CP_3 [...]
e per essa di , oltreché di quale socio acco- Controparte_12 Parte_7 Parte_7 mandatario solidalmente e illimitatamente responsabile, e dell'ing. , come PA definitivamente accertato dalla sentenza passata in giudicato del G.U.P. del Tribunale di Cu- neo n. 62/2017 pronunciata in data 10.2.2017, oltreché del preposto di fatto, geom. CP_4
, terzo chiamato in causa;
conseguentemente condannare al risarcimento dei danni pa-
[...] trimoniali e non patrimoniali in favore degli eventuali aventi diritto i predetti altri convenuti e il terzo chiamato in causa geom. e le rispettive Compagnie di assicurazione CP_4 citate in giudizio, ovvero quale Compagnia assicuratrice della Parte_8
e la RI Insurance PLC quale Parte_7 [...]
assicuratrice dell'ing. , la quale dovrà rispondere anche per il fatto CP_13 PA del preposto geom. del proprio assicurato Ing. , in via solida- CP_4 PA le e/o cumulativa e/o alternativa tra loro;
in ogni caso mandando assolto il conchiudente da qualsivoglia pretesa, a qualunque titolo e per qualsiasi causale, da chiunque vantata nei suoi confronti in via di domanda o di eccezione, posto che nessuna responsabilità per l'occorso è imputabile al committente, come accertato dalla espletata CTU, e prima ancora nei procedi- menti penali per omicidio colposo in cui il committente non è neppure stato indagato e per contravvenzione archiviato “perché il fatto non costituisce reato o l'indagato non lo ha com- messo” (cfr. docc. 40-41);
– nel caso di accoglimento parziale delle domande degli attori, accertare e dichiarare l'“evidente concorso di responsabilità del Sig. per la sua “condotta imprudente” Persona_3
“causa determinante del sinistro”, come accertato dalla CTU, per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, oltreché per colpa specifica per aver violato singolarmen- te e cumulativamente tutti gli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 20, comma 2, lett. a), b), c),
d), e), f), g), ovvero gli obblighi dei lavoratori autonomi di cui all'art. 94 del D. Lgs. n.
81/2008, e conseguentemente ridurre il risarcimento dovuto ex art. 1227 cod. civ. proporzio- nalmente alla percentuale di responsabilità a lui ascrivibile;
in tal caso accertando e dichiaran- do la responsabilità concorrente residuale nella causazione del sinistro a carico soltanto degli
10 altri convenuti e terzi chiamati, mandando in ogni caso assolto il conchiudente da qualsivoglia pretesa, a qualunque titolo e per qualsiasi causale, da chiunque vantata nei suoi confronti in via di domanda o di eccezione;
– in ogni caso accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni in favore dei soli attori che avranno dimostrato di averne effettivamente diritto e negli stretti limiti di quanto verrà ef- fettivamente accertato e provato in concreto in corso di causa, con una liquidazione dei danni non patrimoniali tarata sui minimi tabellari, tenuto conto delle eccezioni al riguardo svolte al par. XII. della propria comparsa di costituzione e risposta, e con una liquidazione dei danni patrimoniali che tenga conto delle eccezioni al riguardo svolte al par. XIII della propria com- parsa di costituzione e risposta;
mandando comunque assolto il conchiudente da qualsivoglia pretesa, a qualunque titolo e per qualsiasi causale, da chiunque vantata nei suoi confronti;
2) In particolare, nei confronti di già Parte_6 Controparte_14
e :
[...] Parte_7 Parte_7
– rigettare la domanda riconvenzionale “trasversale” o “impropria” formulata nei confronti del conchiudente, volta ad accertare, attribuire e ripartire una percentuale di responsabilità, anche ai fini del regresso, anche in capo al convenuto , con determinazione Controparte_2 della rispettiva quota di danno, perché infondata in fatto ed in diritto, posto che nessuna re- sponsabilità per l'occorso è imputabile al committente, come accertato dalla CTU, e prima ancora nei procedimenti penali per omicidio colposo in cui il committente non è neppure stato indagato e per contravvenzione archiviato “perché il fatto non costituisce reato o l'indagato non lo ha commesso”, essendo semmai ravvisabile per la causazione del sinistro la responsa- bilità esclusiva o concorrente a carico degli altri convenuti e terzi chiamati, con ogni conse- quenziale effetto, ivi compreso il rigetto della domanda di regresso limitatamente alla specifi- ca posizione del convenuto;
Controparte_2
3) In particolare, nei confronti di Parte_8
– rigettare tutte le domande della terza chiamata per quanto Parte_8 formulate nei confronti del conchiudente, laddove volte ad accertare, attribuire e ripartire una percentuale di responsabilità a carico di ciascun coobbligato, anche ai fini del regresso, e dun- que eventualmente anche in capo al convenuto , con determinazione della Controparte_2 rispettiva quota di danno, perché infondate in fatto ed in diritto, posto che nessuna responsabi- lità per l'occorso è imputabile al committente, come accertato dalla espletata CTU, e prima ancora nei procedimenti penali per omicidio colposo in cui il committente non è neppure stato indagato e per contravvenzione archiviato “perché il fatto non costituisce reato o l'indagato non lo ha commesso”, essendo semmai ravvisabile per la causazione del sinistro la responsa- bilità esclusiva o concorrente a carico degli altri convenuti e terzi chiamati, con ogni conse- quenziale effetto, ivi compreso il rigetto della domanda di regresso limitatamente alla specifi- ca posizione del convenuto;
Controparte_2
4) In particolare, nei confronti di RI Insurance Public Limited Company:
– per i medesimi motivi sub 3) rigettare tutte le domande svolte dalla terza chiamata RI
Insurance Public Limited Company, Rappresentanza Generale per l'Italia, in quanto infondate in fatto e in diritto;
11 5) In particolare, nei confronti dell'ing. : PA
– accertare e dichiarare la sua responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. per aver svolto la propria difesa con dolo in danno del committente laddove nega spregiudicatamente, contrariamente alla verità fattuale, all'accertamento contenuto nella sentenza penale di patteg- giamento, e alle plurime prove documentali [docc. 4-5; 6-7-8; 14-15; 16-17; 22; 28-29; 32-33-
34; 45-49; 51-96; 97-114; 115-116], di essere stato nominato “Responsabile dei lavori” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89, comma 1, lett. c) T.U. Sicurezza, come dimostrato nella memoria istruttoria 21.10.2019, e conseguentemente condannare il medesimo al pagamento in favore del conchiudente di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3,
c.p.c., con la pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c.;
In ogni caso:
- con il favore delle spese e del compenso di causa, oltre rimborso forfettario 15% delle spese, oltre CPA ed IVA, oltre alle spese per C.T.U. e C.T.P., queste ultime da liquidarsi in misura pari a quelle di C.T.U. o in altra diversa determinanda dal Giudice, a carico solidale degli at- tori e del convenuto ing. .” PA
L'avv. M. Romagnoli per la terza chiamata così conclude: Parte_8
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare:
In via Preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Pt_8 rispetto alla domanda formulata con l'atto di chiamata in causa di e Parte_7 CP_5 vide;
Accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia prestata da in favore di Pt_8 in forza della polizza RCT n. 102889053 per i motivi suesposti;
Parte_6
Nel Merito: Respingere la domanda avanzata dagli attori in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
Accertare e dichiarare il grado e la quota di responsabilità sussistente a carico di ciascun coobbligato, procedendo quindi alla ripartizione interna tra i condebitori solidali della respon- sabilità.;
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della domanda di garanzia limitare l'obbligo di manleva alla sola quota di responsabilità attribuita a carico di con esclusione del vincolo di solidarietà; Parte_6
Con vittoria di spese.”
Gli avv. C. Vaira ed A. Parola per la terza chiamata RI Insurance PLC così concludono:
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Dato atto che RI Insurance Public Limited Company dichiara di non accettare il contrad- dittorio su eventuali domande nuove,
In via preliminare: dato atto che RI Insurance Public Limited Company dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande svolte da parte attrice e dall'ing. PA all'udienza del 24.01.19, siccome inammissibili, nonché su quelle svolte da Controparte_2 in via subordinata;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte da parte attrice e dall'ing.
[...]
all'udienza del 24.01.19, per i motivi di cui in atti;
Persona_4
Accertare e dichiarare l'inammissibilità della memoria attorea e di quella 16.11.23 dell'avv.
12 ; Controparte_2
Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande in via subordinata svolte da CP_2
verso RI Insurance Public Limited Company per i motivi di cui in atti;
[...]
Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza delle stesse;
Assolvere ; Controparte_15
In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c.; rigettare le istanze istruttorie attoree di rinnovazione della CTU e/o di integrazione dell'elaborato, e, in ogni caso, in quanto relative, dette istanze a questioni giuridiche;
Nel merito:
In via principale: Respingere le domande tutte verso l'ing. siccome infonda- PA te in fatto e in diritto, anche previo accertamento della responsabilità esclusiva di , Persona_3 nella qualità di cui in atti, nella verificazione del sinistro mortale, e, per l'effetto
Assolvere - Controparte_15 da ogni avversaria pretesa;
In ogni caso: accertati e dichiarati i limiti di operatività della polizza assicurativa accesa dall'ing. , respingere le domande tutte di garanzia e manleva nei confronti di PA
; Controparte_15
Respingere le domande tutte di condanna, svolte da parte attrice e dall'ing. PA verso - Controparte_15 all'udienza del 24.01.19;
In via subordinata: accertata e dichiarata la colpa di nella qualità di cui in atti e di Persona_3
, , , avv. e, CP_3 Parte_7 Parte_7 Parte_7 Controparte_2 ove ritenuto ed accertato, anche del geom. ; CP_4 respingere le domande tutte verso l'ing. e per l'effetto assolvere PA [...]
- da ogni avversaria Controparte_16 pretesa;
In ogni caso: accertati e dichiarati i limiti di operatività della polizza assicurativa accesa dall'ing. , respingere le domande tutte di garanzia e manleva nei confronti di PA
RI Insurance Public Limited Company, incluse le domande dirette di parte attrice e le domande svolte dall'ing. all'udienza del 24.01.19, e per l'effetto assolvere PA
- da ogni Controparte_15 avversaria pretesa;
In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree verso l'ing. , PA
Accertata e dichiarata la colpa concorrente e prevalente di nella qualità di cui in Persona_3 atti e di , , , avv. CP_3 Parte_7 Parte_7 Parte_7 CP_2
e, ove accertato e ritenuto, del geom. ;
[...] CP_4
Contenere l'eventuale soccombenza in garanzia e manleva di
[...]
– entro i limiti della quota di responsabilità Controparte_15 dell'assicurato, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con altri soggetti, nonché entro i
13 limiti dei danni oggettivamente provati ed ammissibilmente richiesti, nonché sotto deduzione delle somme tutte incassate ed entro i limiti del massimale pari ad euro 1.000.000,00 e delle franchigie nonché scoperti contrattuali di polizza;
Con assoluzione, in ogni caso, dalle domande svolte da parte attrice e dall'ing. CP_17
all'udienza del 24.01.19 e in qualsivoglia altro atto processuale;
[...]
In ogni caso: liquidare le anticipazioni ed i compensi professionali tutti, di cui alla consueta nota, redatta con riferimento alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte non- ché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, CPA ed IVA nel- le previste misure sui compensi imponibili;
Con il favore delle spese di CTU e di CTP, queste ultime da liquidarsi in misura pari a quelle di CTU od in quella determinanda”.
L'avv. Rocco Sardo per il terzo chiamato così conclude: CP_4
Voglia codesto Tribunale, contrariis reiectis;
In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato
[...]
in quanto soggetto estraneo ai fatti oggetto di causa e privo dei requisiti previ- CP_9 sti ex lege per la figura di preposto ai sensi dell'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008, sia su un piano formale che sostanziale;
nel merito: dichiarare che il conchiudente, per come si sono svolti i fatti ed in ragione delle proprie limitate mansioni, competenze e qualifiche professionali, estranee alle figure di garan- zia previste dal D.Lgs. n.81/2008, non ha alcuna responsabilità né contributo causale nell'infortunio in cui è rimasto vittima l'esecutore diretto dei lavori da cui è scaturito l'infortunio; in ogni caso: condannare parte attrice alla rifusione integrale delle spese legali e tecniche so- stenute dal terzo chiamato geom. , considerata la accertata carenza di legitti- CP_4 mazione passiva di quest'ultimo in relazione ai fatti per i quali è insorta vertenza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 7 febbraio 2018, regolarmente notificato, , in Parte_1 proprio e nella sua qualità di madre del minore , , , Per_1 Persona_1 Parte_2
e deducendo le loro rispettive qualità di Parte_3 Parte_9 Parte_5 convivente more uxorio, figlio, madre, padre, fratelli e sorella di , hanno adìto Persona_3 questo Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagio- nati dall'infortunio sul lavoro al quale è conseguito il decesso del loro prossimo congiunto.
Esponevano gli attori che, in data 13 maggio 2014, , mentre si trovava impegnato Persona_3 nella realizzazione della copertura del fabbricato abitativo di nuova costruzione ubicato in
Mondovì, di proprietà di ed era rovinosamente precipitato al CP_18 Controparte_2 suolo da un'altezza di circa sette metri, trovando la morte.
Gli attori sostenevano che l'ambiente di lavoro era risultato completamente sprovvisto anche dei presidi antinfortunistici più elementari e convenivano pertanto in giudizio davanti a questo
Tribunale, per rispondere solidalmente dell'obbligazione risarcitoria, il titolare dei poteri da- toriali dell'impresa subappaltatrice DI EG s.n.c., , la società appaltatrice CP_3 [...]
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
Pt_1 ed i suoi soci illimitatamente responsabili e Parte_7 Parte_7 Parte_7 il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ed il committente PA CP_19
[...]
Esponevano gli attori che, riguardo ad e , la CP_3 Parte_7 PA
Procura della Repubblica presso questo Tribunale aveva chiesto ed ottenuto il rinvio a giudi- zio per il reato punito dall'articolo 589 c.p., ed il conseguente procedimento si era concluso con una sentenza di patteggiamento pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare, dalla quale era scaturita l'applicazione di una pena, per il primo dei tre prevenuti, di anni uno e me- si otto di reclusione, e per ciascuno dei secondi di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Gli attori avevano ricevuto, a titolo di risarcimento dei danni prodotti dall'evento, soltanto un acconto di 41.717,00 euro, corrisposto dall'impresa di assicurazione del convenuto , CP_6 ripartito tra gli aventi titolo in misura differenziata, esclusa soltanto . Persona_1
Tutto ciò premesso, gli attori chiedevano quindi la condanna dei predetti convenuti al risarci- mento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal decesso del loro congiunto,
[...]
, ed al pagamento delle spese processuali. Per_3
Si costituivano in giudizio:
- il convenuto ing. , che respingeva ogni responsabilità a suo carico in merito PA all'infortunio, chiedendo altresì di essere autorizzato a chiamare in causa la propria Compa- gnia di assicurazioni RI Insurance PLC, affinché lo garantisse da risarcimenti conseguenti all'accertamento di una sua eventuale responsabilità nei fatti oggetto di causa;
- i convenuti e Parte_7 Parte_7 Pt_7
i quali escludevano la loro responsabilità, chiedendo di essere autorizzati a chiamare
[...] in garanzia la affinché li garantisse da eventuali condanne al Parte_8 risarcimento accertate in giudizio;
- il convenuto avv. proprietario dell'immobile durante la cui costruzione si Controparte_2 era verificato l'infortunio mortale e committente dei lavori, il quale si dichiarava del tutto estraneo ai fatti, avendo delegato le funzioni di responsabile dei lavori all'ing. . CP_6
Il convenuto , in proprio e quale socio illimitatamente responsabile della CP_3 [...]
ed , impresa che aveva eseguito il montaggio del tet- Controparte_20 CP_3 to, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace.
Gli attori chiedevano altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa, quale corresponsabile nell'infortunio mortale occorso, del geom. , in quanto preposto alla corretta CP_4 esecuzione dei lavori, nonché al rispetto delle norme di sicurezza.
Autorizzate dal Giudice le chiamate in causa, si costituivano in giudizio:
- la , che si associava alle difese Controparte_21 del proprio assicurato , affermando in via subordinata di garantire nell'ambito del pro- CP_6 prio massimale l'assicurato in relazione ai danni cui dovesse essere condannato in caso di sua accertata responsabilità;
- la la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione pas- Parte_8 siva rispetto alle domande avanzate nei suoi confronti dai convenuti Parte_7 Pt_7
e e, nel merito, chiedeva respingersi la domanda proposta dagli attori;
[...] Parte_7
15 - il geom. , che chiedeva di essere estromesso dal giudizio in quanto allo stesso CP_4 del tutto estraneo ai fatti, non avendo responsabilità di sorta.
Nel corso della causa, veniva esperito un tentativo di conciliazione che tuttavia dava esito ne- gativo.
Esaurita l'istruttoria orale mediante l'escussione di alcuni testi, era quindi ammessa ed esple- tata CTU diretta alla ricostruzione della dinamica dell'infortunio mortale, all'individuazione dei responsabili ed alla percentualizzazione della loro responsabilità.
Successivamente, il Giudice respingeva le istanze di rinnovazione della CTU, ritenendo che le eccezioni/integrazioni alla medesima, con le relative conseguenze, potessero essere esaminate in fase di decisione da parte del Tribunale, e fissava l'udienza del 23.01.2025 per la precisa- zione delle conclusioni.
Precisate quindi come sopra le conclusioni ad opera delle parti, la causa veniva trattenuta a decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito e scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa degli attori ha riproposto preliminarmente l'istanza di revoca dell'ordinanza di ri- messione della causa in decisione emessa in data 17.12.2024 e la conseguente richiesta di ria- pertura dell'istruttoria, con rinnovazione della CTU, previa sostituzione dell'ing. , o la Per_2 convocazione del medesimo a chiarimenti.
Peraltro, la difesa degli attori ha rivolto pesanti critiche al CTU, anche inopportune, sul piano della sua competenza professionale ed esperienza, riconosciute ed apprezzate da questo Tri- bunale ormai da molti anni. Al riguardo, occorre precisare che tali critiche, come detto del tut- to inopportune, non rientrano nel diritto della parte di dissentire rispetto alle valutazioni dell'ing. ed alle sue conclusioni, e comunque non giustificano la rinnovazione della Per_2
CTU, o la convocazione del perito a chiarimenti, posto che il predetto ha svolto il suo compito nel rispetto delle norme processuali, rispondendo puntualmente alle osservazioni dei CT di parte. Per contro, va evidenziata l'utilità degli accertamenti svolti dal CTU in ordine alla rico- struzione delle modalità del sinistro, mentre le sue valutazioni di carattere giuridico possono essere evidentemente oggetto di critica nell'ambito degli scritti difensivi.
L'istanza di rinnovazione della CTU o di convocazione del medesimo a chiarimenti proposta dagli attori dev'essere pertanto respinta.
Gli attori hanno chiesto inoltre la rimessione della causa in istruttoria, al fine di espletare le prove testimoniali dedotte nella memoria istruttoria in data 30.09.2019.
Al riguardo, occorre osservare che, quanto ai capitoli da 1 a 8, da 12 a 15, da 20 a 23, da 25 a
27, da 29 a 35, da 38 a 41, si tratta di circostanze irrilevanti ai fini del decidere, descrivendo rapporti familiari assolutamente ordinari secondo l'id quod plerumque accidit, e privi quindi del carattere della straordinarietà dei legami familiari che potrebbe giustificare personalizza- zioni degli importi risarcitori prossime ai massimi tabellari vigenti. Egualmente, i capitoli 9,
10, 16, 23, 24, 28, 36, 37, sono irrilevanti in quanto si riferiscono a fotografie che non attesta- no null'altro che un ordinario rapporto familiare (di soggetti le cui frequentazioni erano peral-
16 tro limitate e ridotte a causa delle distanze geografiche dei rispettivi luoghi di effettiva resi- denza). I capitoli 11 e 17 sono inammissibili, poiché generici nella loro formulazione, mentre il capitolo 18 è irrilevante ai fini della decisione, oltre che estremamente generico.
Infine, il capitolo 19 è generico, valutativo e comunque irrilevante ai fini della decisione.
In conclusione, i capitoli di prova per testi proposti dagli attori riguardano circostanze che non sono sostanzialmente contestate dalle controparti e tale prova, ancorché ammessa ed espletata, non sarebbe idonea a dimostrare la straordinarietà dei rapporti familiari intercorrenti tra la vit- tima primaria e le vittime secondarie, straordinarietà che potrebbe giustificare personalizza- zioni degli importi risarcitori prossime ai massimi tabellari.
L'istanza degli attori di rimessione della causa in istruttoria dev'essere pertanto respinta.
1) IL SINISTRO. era socio della DI EG s.n.c., impresa artigiana alla quale era stata subappal- Persona_3 tata la realizzazione della copertura del fabbricato abitativo di proprietà del convenuto
[...]
e della moglie CP_2 CP_18
Il 13 maggio 2014, giorno nel quale si trovava a lavorare nel cantiere, veniva rinvenuto diste- so in posizione supina sul piano rialzato dell'edificio sotto la perpendicolare di uno dei lucer- nari dischiusi nel tetto.
Il personale medico dell'unità operativa chiamata a prestare i primi soccorsi ipotizzava la ve- rificazione di una «caduta a terra da più di 8 metri», e costatava il decesso del lavoratore poco più di venti minuti dopo l'arrivo sul posto (v. doc. n. 1 degli attori).
Il medico legale successivamente incaricato di eseguire l'esame autoptico della salma conclu- deva a sua volta nel senso che “la morte è stata di natura violenta e dovuta a shock traumati- co-ipovolemico conseguente alle gravi lesioni riportate a seguito di precipitazione verificatasi nel cantiere edile sito in Mondovì, Località Merlo, via Vecchia di Pianfei nr. 28, alle ore
16,00 circa del giorno 13.05.2014” (v. doc. n. 23 degli attori).
Dall'ispezione del cantiere ove si era verificato l'evento mortale, eseguita nell'immediatezza dei fatti dai tecnici dello S.Pre.S.A.L. di Mondovì, emergeva la sussistenza di molteplici vio- lazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La relazione predisposta il 6 giugno 2014 dagli operatori dello stesso S.Pre.S.A.L. osservava in particolare che le «aperture lasciate nei solai e nei muri prospicienti il vuoto» erano risulta- te «non circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore al piano di calpestio» (doc. n. 13 degli attori, pag. 14).
Veniva inoltre messo in risalto che le finestre dei «muri frontali degli abbaini» – «compreso quello in prossimità della zona della caduta mortale» – erano a loro volta risultate «non muni- te di normale parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone» (ibidem).
La relazione giungeva pertanto alla conclusione che le «operazioni di posa del tetto in legno», nel cantiere di località Merlo, erano state effettuate senza che gli «apprestamenti collettivi contro il rischio di caduta» risultassero «proporzionati ed idonei allo scopo, e conservati in ef- ficienza per l'intera durata del lavoro» (v. doc. n. 13 degli attori, pag. 16).
17 I responsabili delle violazioni dalle quali è derivata la morte di venivano indivi- Persona_3 duati in:
a) socio amministratore della DI EG s.n.c. e «responsabile preposto della CP_3 società al controllo del rispetto degli obblighi imposti dalla (normativa antinfortunistica)» (v. doc. n. 36 degli attori, pag. 4), al quale veniva contestata l'inosservanza del combinato dispo- sto degli artt. 36, comma secondo, lett. a, 37, comma primo lett. b e comma quarto, e 73, comma primo, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, oltre che delle disposizioni degli artt. 96, comma primo, lettera g, e 146, commi primo e terzo, stesso decreto, per non essere stato in grado di produrre copia del Piano Operativo di Sicurezza, per non essersi curato che il signor Pt_11 cevesse le necessarie informazioni e formazione, e per non avere pianificato le modalità di messa in sicurezza di lucernari ed abbaini (v. pag. 19, e punti 1, 2 e 3 delle pagg. 14 e 15 del doc. n. 13 degli attori);
b) socio accomandatario della subappaltante e titolare Parte_7 Parte_7 dei «poteri di amministrazione e rappresentanza per l'attività ed operatività inerente (tra l'altro) l'attuazione delle norme relative alla prevenzione infortuni e della disciplina legale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro» (cfr. il doc. n. 34 degli attori, al punto 6 dell'allegato
“A”), al quale veniva imputata la violazione dell'art. 97, comma primo, d.lgs. 9 aprile 2008 n.
81, per non avere verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle pur scarne prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (v. pag.
19, e punto 6 di pag. 17 del doc. n. 13 degli attori);
c) , coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle PA opere, al quale veniva contestata l'inottemperanza alle disposizioni degli artt. 91, punto 1, lett.
a, e 92, punto 1, lett. a e lett. e, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per non avere curato nei modi dovuti la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, per non avere verificato con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle pur scarne prescrizioni dello stesso Piano, per non avere effettuato segnalazioni o contestazioni al committente ed alle imprese esecutrici in merito all'assenza di una serie di fondamentali do- cumenti richiesti ex lege, e per non avere proposto la sospensione dei lavori e/o l'allontanamento delle imprese non in regola (v. pag. 20, e punti 4 e 5 delle pagg. 16 e 17 del doc. 13 degli attori);
d) committente dei lavori e comproprietario dell'immobile in corso di co- Controparte_2 struzione, al quale veniva addebitata la violazione del combinato disposto degli artt. 90, comma nono, lett. a, e 93, comma secondo, stesso decreto, per non avere verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice DI EG s.n.c., lasciando in tal modo che quest'ultima accedesse al cantiere ed avviasse le lavorazioni senza avere preventivamente conseguito l'idoneità stessa (v. pag. 20, e punto 7 di pag. 18 del doc. n. 13 degli attori).
I primi tre venivano chiamati davanti al Tribunale di UN per rispondere del reato punito dall'art. 589 c.p., ed il relativo procedimento trovava definizione in una sentenza di patteg- giamento, con la quale veniva applicata la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ad CP_3
e di anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno a e
[...] Parte_7 PA
(v. doc. n. 25 degli attori).
18 Il committente intimato di eliminare le violazioni contestate a suo carico (v. doc. n. CP_2
14 degli attori), ottemperava spontaneamente alle prescrizioni impartite dal Dipartimento di
Prevenzione, e, al fine di vedere estinto il reato contravvenzionale di cui all'art. 157, comma primo, lett. b), d.lgs. n. 81/2008, chiedeva di essere ammesso all'oblazione di cui all'art. 24, comma primo, d.lgs. n. 758/1994 (v. docc. nn. 18, 19 e 20 degli attori).
In conclusione, la caduta della vittima è diretta conseguenza della mancata adozione delle de- bite precauzioni da parte di coloro che avrebbero dovuto assicurarne la presenza.
Ai fini della controversia in corso rileva infatti esclusivamente il fatto che il cantiere era risul- tato sprovvisto di presidi di sicurezza opportunamente adeguati alle modalità di esecuzione dell'opera, e che nessuno dei soggetti tenuti a garantire l'esatta osservanza della normativa antinfortunistica lo aveva mantenuto in condizioni di non recare pericolo ai lavoratori.
Nella specie, perché potessero considerarsi rispettate le prescrizioni di legge, sarebbe stato necessario, o sigillare i lucernari con la fissazione di tavole (come rilevato dalla CTU, pag.
12, punto 2), o installare sottopalchi al di sotto della zona pericolosa (Cass. Pen. 08/3/2017-
14/6/2017, n. 29728), o posizionare sotto la superficie del tetto apposite reti anticaduta (Cass.
Pen. 05/6/2015-28/7/2015, n. 33332), o mantenere nella sua posizione originale il ponteggio interno, smontato poco prima che avessero inizio i lavori di realizzazione del tetto (v. pagg.
17-18 delle osservazioni del CTP ). Per_5
In pratica, come osserva la relazione dello S.Pre.S.A.L., nella parte già sopra citata, “gli ap- prestamenti collettivi contro il rischio di caduta dall'alto non erano proporzionati ed idonei al- lo scopo e conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro” (v. doc. n. 13, pag. 16, primo cpv.).
In tale situazione, le specifiche modalità di svolgimento della caduta, così come ipotizzate da alcune delle parti, non hanno potuto essere accertate, a causa dell'insufficienza di riscontri obiettivi funzionalmente idonei a consentire l'esatta ricostruzione dell'accaduto.
E comunque, come hanno correttamente rilevato i tecnici dello S.Pre.S.A.L. di Mondovì,
l'indagine sulle circostanze che hanno preceduto o accompagnato la precipitazione attraverso il lucernario non avrebbe alcuna utilità concreta, per il semplice motivo che non potrebbe in nessun caso condurre a «variare e/o cambiare sostanzialmente gli elementi fattuali di ragione- vole certezza», univocamente convergenti verso l'unico dato oggettivo realmente determinan- te, vale a dire che «il sig. precipitato da un'altezza di circa 7 metri da aperture non pro- Per_3 tette contro il pericolo di caduta dall'alto» (v. doc. n. 13 degli attori, pag. 13).
Anche la CTU ha concluso che “non vi sono elementi per dimostrare che fosse caduto Per_3 mentre effettuava l'apertura del lucernario sull'abbaino o altra attività diversa” (pag. 10 rela- zione finale).
Peraltro, il CTU erra nell'affermare che “l'uso della cintura di sicurezza è misura sufficiente ad eliminare ogni pericolo di caduta dall'alto” (pag. 23 relazione definitiva).
Invero, uno dei capisaldi della normativa antinfortunistica è la regola che esige inderogabil- mente assicurata la priorità delle misure di protezione collettiva sulle misure di protezione in- dividuale, espressamente sancita dall'art. 15, comma primo, lett. i), del d.lgs. 81/2008.
Quando si tratta di lavori in quota, la portata precettiva della disposizione in oggetto, così co-
19 me integrata dall'art. 111, comma primo, lett. a), dello stesso decreto, oltre che dai successivi articoli 122 e 148, impone di considerare come normativamente idonei a scongiurare il rischio di caduta dall'alto, per l'appunto, solo ed esclusivamente i dispositivi di contenimento collet- tivo (così, ad es., Cass. 31.08.2020, n. 18137).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la linea vita provvisoria alla quale si riferisce la relazione peritale, così come le cinture di sicurezza che vi si devono agganciare, sono invece dispositivi di protezione individuale di terza categoria, “previsti solo sussidiaria- mente o in via complementare” e, “nel caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri”, l'obbligo di installare “impalcati di protezione e parapetti» idonei a scongiurare il ri- schio di caduta «non può essere sostituito dall'uso delle cinture di sicurezza” (così, tra le tan- te, Cass. Pen. 30.03.2023, n. 13303).
Accertata pertanto la mancanza dei presidi antifortunistici richiesti dalla normativa per la pre- venzione degli infortuni per la tipologia di lavori eseguiti in quota, ovvero, nel caso di specie, sul tetto del fabbricato in costruzione, occorre passare a valutare l'esistenza e la misura della responsabilità dei singoli protagonisti della vicenda oggetto di causa.
2) LA RESPONSABILITA' DELLE PARTI.
1) Ndoj Alfred.
Come risulta dagli atti di causa, , la vittima dell'infortunio mortale, era socio Persona_3 amministratore e legale rappresentante della DI EG s.n.c. e cioè il socio che rappresenta- va a tutti gli effetti la società che ha montato il tetto in legno, essendo persona con più espe- rienza tra tutti, non solo, ma redigeva i preventivi di spesa, concludeva i contratti di subappal- to (come nel caso in esame), assumendosi la responsabilità dell'esecuzione di un'opera intrin- secamente pericolosa (la posa della copertura dell'edificio), con autonomia organizzativa e potere decisionale autonomo, preoccupandosi delle disposizioni in materia di sicurezza. Que- sto è quanto accertato dalla CTU e quanto risulta anche dal contratto di subappalto Bonel- li/DI EG (v. doc. n. 5 ). CP_6
Riguardo alla condotta di , risulta che nel momento in cui lo stesso andò sul tetto Persona_3 stava piovendo ed egli non disponeva di alcuna protezione di sicurezza.
Nella relazione “Inchiesta infortuni n. 2945/2014” dello S.Pre.S.A.L. (v. doc. n. 13 degli atto- ri, pagg. 3-4) si legge: “Alle ore 15,30 circa del 13.05.2014, in base alle dichiarazioni dei pre- senti sul cantiere, tutti e tre i soci stavano lavorando alla posa in opera delle perline nella parte posteriore del tetto rispetto all'ingresso principale. Vedendo che le condizioni atmosferiche volgevano alla pioggia, il sig. i allontanava da quella postazione lavorativa per (dicono Per_3
i testimoni) andare a ritirare il seghetto elettrico, rimasto vicino ai lucernari dell'abbaino, po- sto dall'altra parte della falda del tetto. I testimoni riferiscono che lo stesso sig. on co- Per_3 municava le ragioni del suo allontanamento, ma che per supposizione ritenevano che andasse a recuperare le attrezzature (seghetto elettrico) lasciate alle intemperie presso un abbaino”.
Indipendentemente dal fatto che la vittima fosse andata a riprendere degli strumenti di lavoro o invece, come ipotizzato dallo S.Pre.S.A.L., stesse operando nel taglio di uno dei lucernai, la stessa è caduta o scivolata di sotto a causa di una sua condotta gravemente imprudente, per le condizioni in cui è stata posta in essere.
20 Inoltre, dal suo esame autoptico, è risultata la presenza di alcol nel sangue pari 0,17 g/l (v. pe- rizia autoptica, doc. n. 11 del convenuto ), che integra, oltre che una imprudenza gene- CP_6 rica sulla sicurezza di qualsiasi lavoro, nel caso in esame anche una condotta vietata, posto che, all'epoca del fatto, l'Accordo Stato-Regioni del 16.03.2006, all'art. 1, comma 1, stabiliva che: “Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche, ai sensi dell'art. 15 della L.
30.03.2001 n. 125 sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa.” allegato 1 punto 10: “Lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle co- struzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza”. E il caduto quando si trovava ad un'altezza di oltre 8 mt. dal suolo. Per_3
Poco importa che, come rileva la difesa degli attori, l'Accordo Stato-Regioni del 16.03.2006, sia oggi superato dallo Schema d'intesa tra Governo e Regioni del 30 ottobre 2015, nel quale
è previsto che il lavoratore è da ritenere inidoneo all'effettuazione del turno lavorativo sola- mente in presenza di un tasso superiore a 0,3 g/l, posto che, all'epoca del sinistro, era vigente l'accordo del 2006, che non è statto rispettato dal Per_3
In conclusione, la vittima è incorsa nella violazione dei principi più elementari della prudenza, specie per un soggetto specializzato nei lavori di copertura dei tetti.
Invero, come risulta dalla CTU, : “Era colui che rappresentava a tutti gli effetti e Persona_3 sotto ogni aspetto la DI EG, essendo il socio con più esperienza, facendo i relativi pre- ventivi di spesa, concludendo il contratto di sub-appalto nel quale si assumeva la responsabili- tà della esecuzione della posa della copertura, con autonomia organizzativa e potere decisio- nale autonomo, e di osservare le disposizioni inerenti alla sicurezza. L'atto di andare a recupe- rare l'attrezzatura lasciata sul tetto senza comunicare le sue intenzioni e senza utilizzare alcun dispositivo di sicurezza e prevenzione può considerarsi una condotta imprudente di Per_6
e causa determinante del sinistro.
[...]
Lo essendo socio lavoratore equiparato a lavoratore dipendente della ditta, come indica- Per_3 to nel D. Lgs. 81/08 Art. 2 Comma 1, lett. a, ha violato i seguenti articoli del D. Lgs. 81/08:
1) Art. 20 Obblighi dei lavoratori - Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Comma 2: i lavoratori devono in particolare:
a) contribuire … all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezio- ne collettiva e individuale;
c) utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
21 f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza …” (v. Relazio- ne del CTU, pagg. 13 e 14).
Inoltre, nella visura camerale è precisato che l'oggetto sociale della società è costituito dall'attività edilizia in genere ed in particolare la costruzione di tetti in legno (v. doc. n. 7
[...] CP_1
).
Si è quindi di fronte a un comportamento gravemente imprudente: quello di salire su una su- perficie in pendenza e scivolosa a causa della pioggia, per di più priva di qualsiasi protezione di sicurezza, mentre la stessa vittima era del tutto priva di protezioni.
Inoltre, come risulta dalla CTU: “I presidi disposti sul luogo di lavoro erano conformi e risul- tavano correttamente funzionanti fino a sei giorni prima dell'infortunio; dopo tale data non vennero più utilizzati perché non più ripristinati” (v. Relazione del CTU, pag. 30). Quindi, la vittima si è recata sul tetto nonostante conoscesse la mancanza dei presidi di sicurezza, e ciò conferma una gravissima negligenza.
Il comportamento di è stato imprudente, negligente ed imperito, dal momento Persona_3 che egli aveva partecipato a tutte le riunioni sulla sicurezza: in particolare, in quella del
14.04.2014 si era impegnato ad installare idonea linea vita per aggancio durante le fasi di in- stallazione della copertura e rimozione a fine lavori ed in quella del 07.05.2014 si era impe- gnato a spostarla superiormente per poter lavorare sopra il tetto. L'aver poi svolto lavori sul tetto senza aver ripristinato la linea vita e, comunque, essersi recato sul tetto senza agganciarsi ad altra struttura fissa pure utilizzabile (come evidenziato dal CTU), nonostante la pioggia avesse reso scivolosa la superficie del tetto, costituiscono una gravissima imprudenza.
Sulla base di tali risultanze e considerazioni, sussiste pertanto un evidente concorso di respon- sabilità di nella verificazione del sinistro, per avere mantenuto un comportamen- Persona_3 to imprudente in un luogo di grave pericolo, del quale era perfettamente a conoscenza e nel quale avrebbe potuto operare in sicurezza.
La condotta gravemente imprudente di deve considerarsi la causa determinante Persona_3 principale del sinistro mortale occorsogli, ciò che induce ad attribuire al predetto un concorso di responsabilità nella misura del 50% del totale.
La difesa degli attori contesta la possibilità di attribuire alla vittima un concorso di responsa- bilità, come ha ritenuto il CTU, affermando che l'ing. “mostra di non conoscere i Per_2 principi regolatori della materia”.
Tale difesa sostiene infatti che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nei con- tenziosi che si originano da infortuni sul lavoro le alternative possibili sono solamente due: o si dimostra che il lavoratore ha messo in atto un comportamento inopinato ed abnorme, così da far ricadere la responsabilità dell'evento dannoso interamente su di sé; oppure quella con- dotta non è provata, ed allora, a figurare «integralmente responsabili dell'infortunio che di- penda dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche», sono solamente i titolari della posi- zione di garanzia, posto che «la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento», producendo l'inevitabile conseguenza che «il concorso di colpa del la- voratore» non rileva «in alcun grado» (Cass. 18/06/2018, n. 16047, e numerose altre).
Di conseguenza, “il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavora-
22 tore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, si quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente” (Cass.
18/06/2018, n. 16047, cit.).
Peraltro, come appare evidente dalla sola lettura delle massime citate, i principi ivi enunciati dalla Suprema Corte si applicano soltanto nell'ambito dei rapporti tra datore di lavoro e lavo- ratore dipendente, nel caso di incidente sul lavoro occorso a quest'ultimo. Al contrario, in ma- teria di responsabilità extracontrattuale derivante dall'infortunio di soggetto che non sia lavo- ratore dipendente, si applicano le usuali regole di ripartizione della responsabilità in caso di concorso di colpa, come correttamente fatto dal CTU, il quale ha mostrato di ben conoscere i principi regolatori della materia.
2) XH IS.
è il socio amministratore e titolare dei poteri di datore di lavoro in materia di Parte_12 igiene e sicurezza sul lavoro della DI EG s.n.c. (visura camerale, doc. n. 7 ), e “re- CP_6 sponsabile preposto della società al controllo del rispetto degli obblighi imposti dalla (norma- tiva antinfortunistica)” (v. doc. n. 36 degli attori, pag. 4).
La Relazione dello S.Pre.S.A.L. in data 06.06.2014 (v. doc. n. 13 degli attori) ed il CTU han- no accertato a suo carico le seguenti infrazioni di cui al D. Lvo 81/08:
a) art. 146 commi 1 e 3: il primo detta le prescrizioni in materia di difesa delle aperture;
il se- condo indica l'obbligatorietà di apposizione, per i muri prospicienti il vuoto vani che abbiamo una profondità a mt. 0,50, della presenza di idoneo parapetto e tavole fermapiede o sbarra- menti che impediscano la caduta. Nel caso in esame, la superficie del tetto era del tutto priva di qualsiasi difesa e/o sbarramento, sia sulla parte perimetrale, sia nel punto in cui è caduto
; Persona_3
b) art. 96: obbliga il datore di lavoro delle imprese esecutrici di: g) redigere un piano operati- vo di sicurezza. Come rileva il CTU, dall'inizio dei lavori al giorno dell'infortunio mortale l'interessato non ha redatto alcun piano operativo di sicurezza;
c) art. 37 comma 1: avente a oggetto la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti tramite la frequentazione di corsi di formazione sui rischi dei lavoratori, obbligatorio per leg- ge, al fine di informare poi i dipendenti al riguardo per evitare infortuni. Non risulta che l' abbia mai frequentato alcun corso di formazione. CP_3
Ad aggravare ulteriormente la sua responsabilità vi è inoltre la circostanza che, sei giorni pri- ma dell'infortunio, l'XH abbia partecipato, quale socio della DI EG, a togliere le pro- tezioni di sicurezza sul tetto, ed il giorno dell'incidente, pur essendo presente sul cantiere, non abbia in alcun modo impedito al i recarsi sul tetto bagnato e privo di protezioni. Per_3
Ora, la sentenza emessa in data 10.02.2017, n. 62, dal Tribunale di UN, a seguito di istanza ex art. 444 c.p.p. (v. doc. n. 25 degli attori), ha definitivamente accertato la sussistenza della responsabilità di nella verificazione del sinistro mortale occorso a , a CP_3 Persona_3 causa delle violazioni delle norme in materia di prevenzione sopra indicate, violazioni che hanno avuto un'efficacia causale nella verificazione del sinistro.
Invero, “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibi- le elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia
23 probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua in- sussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto ri- conoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giu- dicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità”
(Cass. 18/12/2017, n. 30328; idem, Cass. 05/05/2005, n.9358; Cass. 27/06/2024, n. 17807).
In base a tali elementi, il convenuto deve ritenersi corresponsabile nella verificazione CP_3 del sinistro mortale per cui è causa, ciò che induce ad attribuire al predetto un concorso di re- sponsabilità nella misura del 15% del totale.
3) , . Parte_7 Parte_7 Parte_7
è la società, con i relativi soci, che ha stipulato il contratto d'appalto Parte_7 della fornitura e posa del tetto in legno con il committente avv. e, nello stesso CP_2 giorno ha subappaltato alla DI EG s.n.c. la posa del tetto in legno, lavoro che, già solo per essere opera in altezza, richiedeva da parte della una presenza costante sul cantiere per Pt_7 la verifica delle condizioni di sicurezza da rispettare ed applicare da parte della ditta subappal- tatrice, nonché di qualsiasi altro accorgimento necessario per evitare una caduta, sia dal peri- metro del tetto, sia dalle varie aperture ivi esistenti.
La con il contratto di appalto, si è assunta l'onere del rispetto della si- Parte_7 curezza, poi di fatto delegato alla DI EG, senza però successivamente aver esercitato ulte- riori controlli di effettività.
Di qui la grave violazione dell'art. 97 D. Lvo 81/08.
Il mancato controllo finalizzato alla sicurezza del lavoro da parte della trova Parte_6 conferma nel fatto che, come rilevato dal CTU (pag. 16 della Relazione): “… dopo il verbale del 07.05.2014 non ha verificato le condizioni di sicurezza dei lavori dopo lo spostamento della linea vita e/o non ha impedito il prosieguo del montaggio della copertura in assenza di dispositivi di sicurezza.”, cosa che le avrebbe permesso di impedire il pericoloso prosieguo delle attività di finitura della copertura. Tanto che sei giorni dopo si è verificato l'infortunio mortale.
La grave trascuratezza della risulta per la sua veste di società titolare della Parte_6 posizione di garanzia, sia quale impresa appaltatrice, sia quale impresa subappaltante, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, “in tema di responsabilità ex artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, per i danni derivati al lavoratore dall'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro nel corso di attività conces- se in appalto, le locuzioni normative di cui agli artt. 6, par. 4, della Direttiva 89/391/CEE (da- tori di lavoro), e della Direttiva 92/57/CEE (realizzazione dell'opera) vanno interpretate nel senso che nella categoria dei "datori di lavoro" tenuti agli obblighi di protezione e di preven- zione dei rischi professionali, rientrano sia il sub-committente che il sub-appaltatore, qualora collaborino insieme nell'ambito del medesimo procedimento produttivo, finalizzato alla rea- lizzazione di una "stessa opera", che si compia all'interno di un qualunque luogo a ciò funzio-
24 nalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergi- camente dirette al medesimo scopo produttivo, così rendendoli reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori in essa impiegati”
(Cass. 27.01.2023, n. 2517).
Di qui una evidente corresponsabilità della società e dei soci responsabili nella verificazione del sinistro mortale.
socio accomandatario della subappaltante e titolare dei Parte_7 Parte_7
“poteri di amministrazione e rappresentanza per l'attività ed operatività inerente (tra l'altro)
l'attuazione delle norme relative alla prevenzione infortuni e della disciplina legale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro” (cfr. doc. n. 34 degli attori, punto 6 dell'allegato “A”), è stato imputato della violazione dell'art. 97, comma primo, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per non avere verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle pur scarne prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (v. pag. 19, e punto 6 di pag. 17 del doc. n. 13 degli attori).
La sentenza emessa in data 10.02.2017, n. 62, dal Tribunale di UN, a seguito di istanza ex art. 444 c.p.p. (v. doc. n. 25 degli attori), ha definitivamente accertato la sussistenza della re- sponsabilità di nella verificazione del sinistro mortale occorso a , a Parte_7 Persona_3 causa della violazione della norma in materia di prevenzione sopra indicata, violazione che ha avuto un'efficacia causale nella verificazione del sinistro.
Come detto sopra, “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissio- ne;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsa- bilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la pro- pria responsabilità” (Cass. 18/12/2017, n. 30328; idem, Cass. 05/05/2005, n.9358; Cass.
27/06/2024, n. 17807).
La difesa di con argomentazione completamente nuova, mai dedotta nei Parte_6 precedenti scritti difensivi, afferma l'assenza di una sua responsabilità sul presupposto che la caduta del sarebbe avvenuta attraverso un lucernario, e che proprio le aperture praticate Per_3 sul piano orizzontale del tetto non avrebbero fatto parte del contratto di appalto.
Premesso che ad assumere rilievo determinante non è tanto quello che la si era impe- Pt_7 gnata a fare, quanto piuttosto l'obbligo di custodia del cantiere che aveva assunto in qualità di impresa affidataria (art. 2051 c.c.), tale affermazione è comunque smentita dal fatto che, nel verbale di visita del 14 aprile 2014 (v. doc. n. 30 degli attori), si legge che “in data odierna la inizia la fornitura e posa del tetto in legno”. Parte_6
Lo stesso verbale – sottoscritto, tra gli altri, anche dal convenuto – riporta Parte_7 come allegati sia l'elaborato progettuale dell'edificio, con la chiara individuazione di ben 17
25 lucernari (visibili come quadratini neri), sia addirittura il prospetto con il numero e la misura delle finestre a tetto (“Velux”), a sua volta accompagnato dalla scheda tecnica del prodotto.
In base a tali elementi, la convenuta ed i soci e Parte_7 Parte_7 Pt_7 devono ritenersi corresponsabili nella verificazione del sinistro mortale per cui è cau-
[...] sa, ciò che induce ad attribuire ai predetti un concorso di responsabilità nella misura del 15% del totale.
4) . PA
Nel verbale di ispezione e prescrizione n. CA-OV/58 del 13.06.2014, elevato nei confronti dell'ing. (v. doc. n. 22 , il Servizio S.Pre.S.A.L. di Mondovì PA CP_2 dell' ha contestato al predetto due contravvenzioni, così sintetizzabili: Punto A) “Il Pt_13 documento – piano di sicurezza e coordinamento – risulta di contenuti del tutto generici ed individua misure preventive e protettive altrettanto generiche”; Punto B) “Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori non ha verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice (DI EG Snc), delle generiche disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Nello specifico non veri- ficava la rispondenza di quanto predisposto nel piano di sicurezza e coordinamento con le molteplici e palesi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro riscontrate, in sede di sopralluogo degli scriventi, … omissis … L'assenza di segnalazioni/contestazioni al commit- tente ed alle imprese esecutrici evidenzia come il CSE non abbia posto in essere, dopo aver verificato l'assenza di importanti documenti per la sicurezza, quanto previsto dall'art. 92 c. 1 lett. e); in specifico proponendo al committente o al responsabile dei lavori la sospensione di lavori, e/o l'allontanamento delle imprese non in regola”.
All'ing. , coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle ope- CP_6 re, veniva rimproverata l'inottemperanza alle disposizioni degli artt. 91, punto 1, lett. a, e 92, punto 1, lett. a e lett. e, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per non avere curato nei modi dovuti la re- dazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, per non avere verificato con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle pur scarne prescrizioni dello stesso Piano, per non avere effettuato segnalazioni o contestazioni al committente ed alle imprese esecutrici in merito all'assenza di una serie di fondamentali do- cumenti richiesti ex lege, e per non avere proposto la sospensione dei lavori e/o l'allontanamento delle imprese non in regola (v. pagg. 16, 17 e 20 della Relazione del CTU).
Come si vedrà in modo più approfondito a proposito della posizione del committente CP_19
risulta provata la nomina dell'ing. a Responsabile dei lavori da parte del predet-
[...] CP_6 to committente.
Infatti, il committente ha provveduto a nominare l'ing. quale Responsabile PA dei lavori ai sensi e per gli effetti di cui al T.U. Sicurezza, previo accordo con il medesimo, mediante sottoscrizione dell'atto di notifica in variante predisposto, redatto ed inviato con
PEC in data 14.10.2013 dallo stesso ing. all' CP_6 [...]
UN (v. docc. nn. 4 e 5 Controparte_22 [...]
, come prescritto dall'art. 99, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008. Pt_14
In ogni caso, la qualifica di “Responsabile dei lavori” in capo all'Ing. è stata PA
26 definitivamente accertata e dichiarata nell'ambito del procedimento penale, con la sentenza n.
62/2017, pronunciata dal Tribunale di UN in data 10.02.2017 ai sensi dell'art. 444 c.p.p., passata in giudicato in data 08.04.2017 (v. doc. n. 34 . CP_2
Ora, tale sentenza ha definitivamente accertato che: a) l'Ing. rivestiva la qualifica di CP_6
Responsabile dei lavori;
b) nella sua veste di “coordinatore della sicurezza in fase di progetta- zione ed esecuzione delle opere, nonché responsabile dei lavori nel cantiere aperto in Mondo- vì, località Merlo, Via Vecchia di Pianfei n. 28, per colpa, consistita in imprudenza, negligen- za, imperizia, ed inosservanza delle norme di cui agli artt. 2087 cod. civ., artt. 92, comma1°, lett. a) e lett. e), 91, comma 1°, lett. a), D. Lgs.
9.4.2008 n. 81 (quanto a ); … PA ometteva di adottare tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali di rispettiva competenza, necessari, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori impiegati nel cantiere edile aperto in Mondovì, località Merlo,
Via Vecchia di Pianfei n. 28, ed in particolare: 1) quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, ometteva di verificare l'applicazione da parte della società DI EG s.n.c. delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento relativamente alle operazioni di posa in opera del tetto in legno, ed inoltre ometteva di verifi- care la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro quanto agli apprestamenti col- lettivi contro il rischio di caduta dall'alto; 2) ometteva di segnalare al committente ed al re- sponsabile dei lavori l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 96, comma 1°, D. Lgs.
81/08; 3) redigeva un piano di sicurezza e coordinamento, in cui le misure preventive e protet- tive dei lavoratori erano del tutto generiche e non funzionali alla fase operativa del cantiere, così come la fase realizzativa in corso d'opera, indicata come “posa di manto di copertura in tegole”, che prevedeva la posa di tegole previo posizionamento di listelli in legno per il loro fissaggio, era molto più complessa rispetto alla descrizione fornita nel piano, in quanto nella realtà la posa in opera richiedeva l'applicazione, sulla travatura portante, di perline, guaine impermeabili, materiale isolante, altro strato di legname meno pregiato, ed almeno due listel- lature, prima di passare alla collocazione delle tegole”.
In ragione di quanto precede, ne discende che l'ing. , quale Responsabile dei lavori ai CP_6 sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. aveva l'onere delle azioni di verifica nei confronti del suo stesso operato quale Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, con contestuale esonero del committente.
Come detto sopra, “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissio- ne;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'effica- cia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di respon- sabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e ac- cetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta uni- vocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria re- sponsabilità” (Cass. 18/12/2017, n. 30328; idem, Cass. 05/05/2005, n.9358; Cass. 27/06/2024,
27 n. 17807).
Risulta quindi accertato il concorso di colpa del convenuto nella verificazione del si- CP_6 nistro mortale per cui è causa e la sua responsabilità, stante la qualifica di Responsabile dei lavori, dev'essere quantificata nella misura del 20% del totale.
5) Controparte_2
Il convenuto avv. committente dei lavori relativi al fabbricato ove si è verificato CP_2
l'infortunio mortale, sostiene l'assenza di ogni sua responsabilità in merito all'accaduto, sulla base della nomina da lui effettuata di un responsabile dei lavori nella persona dell'ing. CP_11 nò.
In effetti, il committente ha la facoltà di nominare un “responsabile dei lavori”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 D. Lgs. n. 81/2008, che riprende il previgente art. 6 D. Lgs. n.
494/1996, come modificato dal D. Lgs. n. 528/1999.
In particolare, la nuova formulazione del D. Lgs. n. 494/1996 (art. 6, comma 1: ora vedasi l'art. 93, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008) stabilisce che non vi è responsabilità concorrente del committente e del responsabile dei lavori, ma solo alternativa, consentendo quindi al commit- tente di liberarsi dagli obblighi su lui gravanti in principio, mediante la nomina di un respon- sabile dei lavori, che vi provvede in sua vece.
Una volta intervenuta la nomina del responsabile dei lavori, non persiste in capo al commit- tente un obbligo di sorveglianza sul concreto esercizio dei poteri conferiti al nominato respon- sabile dei lavori, giacché ciò vanificherebbe la funzione stessa della nomina.
È dunque corretto affermare che il responsabile dei lavori è titolare di una posizione di garan- zia in materia infortunistica del tutto autonoma e sostitutiva rispetto all'originaria posizione di garanzia del committente.
Tale conclusione, che si raggiunge già sulla base della ratio legis, è confermata dal testo lette- rale dell'art. 93, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, secondo cui “La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e)”.
Nel caso di specie, il committente ha provveduto a nominare l'ing. CP_2 CP_11 nò quale Responsabile dei lavori ai sensi e per gli effetti di cui al T.U. Sicurezza, previo ac- cordo con il medesimo, mediante sottoscrizione dell'atto di notifica in variante predisposto, redatto ed inviato con PEC in data 14.10.2013 dallo stesso Ing. all' CP_6 [...]
di UN (v. Controparte_23 docc. nn. 4 e 5 , come prescritto dall'art. 99, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008. CP_2
L'accettazione del nominato Responsabile dei lavori, la forma scritta e la data certa nel caso di specie sono in re ipsa, avendo curato direttamente l'ing. la redazione e l'invio a CP_6 mezzo PEC (dal proprio indirizzo: ) dell'atto di nomina agli Enti Email_1 competenti, previa acquisizione della sottoscrizione del committente.
Con tale atto formale, il committente ha designato l'ing. quale Responsabile dei lavori CP_6 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89, comma 1, lett. c) T.U. Sicurezza quale “soggetto che può essere incaricato dal committente, per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente
28 decreto”, affinché seguisse per conto suo e in sua vece i lavori in corso nel cantiere, vigilando sulla loro corretta esecuzione ai fini della sicurezza, in aggiunta alle qualifiche di Coordinato- re per la progettazione dei lavori e di Coordinatore per la realizzazione dell'opera già in pre- cedenza conferitegli con atto di nomina inviato a mezzo PEC in data 18.5.2013 dallo stesso ing. ai medesimi enti (v. docc. nn. 28 e 29 . CP_6 CP_2
La nomina dell'ing. nella triplice veste di Coordinatore per la progettazione dei lavori, CP_6 di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, e di Responsabile dei lavori è stata effettuata nella prospettiva di affidargli l'intera direzione e responsabilità della sicurezza del cantiere, con particolare riguardo all'adempimento di tutti gli obblighi di prevenzione prescritti dalla nor- mativa in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ivi compresi gli apprestamen- ti delle opere provvisionali e delle misure di sicurezza in genere.
Inoltre, il medesimo ing. già rivestiva la qualifica di Progettista e Direttore dei Lavori CP_6 strutturali dello stesso cantiere ed anche tale nomina è avvenuta mediante mera denuncia dei lavori in data 21.05.2013 al Comune di Mondovì quale Autorità competente (v. doc. n. 30
, senza ulteriore formalizzazione con separato contratto, essendo intervenuto evi- CP_2 dentemente un accordo verbale tra le parti.
Peraltro, della nomina dell'ing. quale Responsabile dei lavori vi è espressa menzione CP_6 anche nel contratto di appalto tra il committente e l'impresa (v. doc. n. 31 Controparte_24
art. 15, comma 2). CP_2
In base all'art. 21, comma 1, di tale contratto di appalto (Disposizioni in materia di sicurezza):
“Il Responsabile dei lavori verifica l'adempimento degli obblighi gravanti sul Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e provvede alle altre attività in materia di sicurezza impostegli dal- la legge”.
Il documento predisposto dallo , recante il prospetto riepilogativo Parte_15 degli onorari per , è comprensivo delle prestazioni professio- Parte_16 nali quale Responsabile dei lavori affidate dal committente all'ing. , me- CP_2 CP_6 diante accettazione della proposta di quest'ultimo (v. doc. n. 115 . CP_2
Ulteriore prova documentale che l'ing. rivestiva il ruolo di Responsabile dei lavori è CP_6 data dal fatto che egli ha provveduto alle notifiche preliminari e ai successivi aggiornamenti
(cfr. docc. nn. 4, 5, 28 e 29 sopra citati), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 99, comma 1,
T.U. Sicurezza. La norma dispone che “Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti…”.
Lo stesso carteggio intervenuto tra l'ing. e la dimostra CP_6 Parte_7
l'effettivo ruolo del primo, il quale, oltre a svolgere le mansioni di Coordinatore per la sicu- rezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, era il Responsabile dei lavori, al quale dove- va essere consegnata la documentazione richiesta (v. docc. nn. da 6 a 8 . CP_2
Infine, occorre considerare l'e-mail in data 18.6.2014 dell'ing. al committente CP_6 CP_19
(v. doc. n. 102 , in cui l'ing. allega un documento da lui manoscritto
[...] CP_2 CP_6 su carta intestata dello , datato 16.05.2014 (ovvero tre giorni dopo Parte_15
29 il sinistro), denominato “Memorie con e avente ad oggetto “Memorie sinistro DI CP_4
EG s.n.c.”, redatto dall'Ing. insieme al geom. . CP_6 CP_4
In tale documento l'ing. riconosce che la Notifica preliminare in Variante del CP_6 Parte 14.10.2013 è intervenuta per notiziare gli enti competenti ( e Direzione Provinciale del
Lavoro) della sua nomina quale Responsabile dei lavori e, ai punti 5) e 7), si fa menzione di due sopralluoghi in quota sul tetto del geom. (23.4.2014 e 7.5.2014) per una CP_4 verifica di sicurezza avente ad oggetto la posizione della “linea vita”.
Sulla base di tali risultanze, posto che nessun profilo di responsabilità emerge a carico del convenuto avv. in ordine alla verificazione del sinistro oggetto di causa, la doman- CP_2 da proposta dagli attori nei suoi confronti dev'essere respinta, con conseguente condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal convenuto, liquidate come infra.
6) . CP_4
Alla data dell'incidente mortale per cui è causa, il geom. svolgeva attività di CP_4 libero professionista con autonomo studio tecnico in Farigliano. Lo stesso era stato incaricato dallo studio di ingegneria ed architettura e di AL di effettuare alcune pre- CP_6 Pt_15 stazioni relative al cantiere di proprietà dell'avv. sito in Mondovì, ove l'arch. CP_2 [...]
, contitolare del predetto studio associato, ricopriva la carica di progettista e di- Persona_7 rettore dei lavori architettonici.
Come risulta dalle parcelle professionali prodotte in giudizio (doc. 1 geom. NO) emesse nei confronti dello per l'attività svolta nel cantiere di Mondovì, il Parte_15 geom. NO aveva per un certo tempo svolto attività di rilievo e stesura dei relativi elaborati grafici inerenti parte della progettazione architettonica, ciò che richiedeva ovviamente la sua presenza in cantiere.
La difesa del convenuto sostiene che il geom. NO era “collaboratore dell'ing. CP_6 [...]
con mansioni di controllo di esecuzione delle opere, nonché del rispetto delle Per_4 CP_6 norme antinfortunistiche”. Cont Peraltro, per le qualifiche soggettive conseguite e le mansioni in concreto svolte, il geom. vide NO poteva tutt'al più ritenersi non già collaboratore dell'ing. , bensì autono- CP_6 mo professionista che su quel cantiere svolgeva attività di controllo di esecuzione delle opere con riferimento ai lavori architettonici commissionati dal proprietario dell'immobile all'arch.
. Pt_15
Non risulta infatti che il geom. NO avesse specifica formazione in materia di sicurezza ne- cessaria ai sensi di legge (art. 37, punto 7, D. Lgs. 81/2008) per poter assumere l'incarico di preposto ai sensi dell'art. 2, comma 1°, lett. e) D. Lgs. 81/2008., né lo stesso poteva assumere le competenze professionali ed i poteri funzionali adeguati alla natura di un incarico (ovvero quello di preposto dal CSE), che non risulta gli sia mai stato formalmente affidato, non essen- dovi infatti traccia in atti di deleghe né anche solo di istruzioni operative in tal senso.
Invero, l'ing. definisce il geom. NO genericamente un “collaboratore”, ma non in- CP_6 dica quale specifica delega gli fosse stata conferita in materia di sicurezza sul lavoro, né il nominativo dello stesso professionista risulta comunicato con tale qualifica ad alcuno degli
30 enti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro previsti dalla legge.
È ovvio d'altro canto che qualora il CSE avesse incaricato formalmente quale suo preposto un professionista privo dei requisiti ex lege sarebbe incorso nelle relative responsabilità civili e penali, avendo il preponente l'onere di verificare previamente gli attestati di effettiva specifica formazione in materia da parte del preposto.
Come noto infatti, l'art. 2, lett. e) del D. Lgs. 81/2008 definisce testualmente il “preposto”:
“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e fun- zionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e ga- rantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Nel caso di specie, il geom. NO, per le mansioni in concreto svolte nel cantiere CP_2 non disponeva né delle competenze professionali, né, soprattutto, di poteri funzionali adeguati alla natura dell'incarico di preposto per conto del CSE, e conseguentemente non poteva eser- citare alcun potere di iniziativa/controllo volto ad attuare le direttive del preponente.
Del resto, l'importo delle parcelle pagate dallo al geom. NO per il limitato Parte_15 incarico ricevuto, relativo esclusivamente a lavori architettonici, al di fuori di qualunque one- re inerente alla predisposizione e l'attuazione del piano di sicurezza, dimostra che il geom.
NO non poteva avere incarichi per i quali, come detto, non era neppure qualificato, né po- teva avere competenza e men che meno esercitare poteri decisori o correttivi dei piani di sicu- rezza (POS e PSC).
D'altro lato, tutte le figure professionali necessarie ai fini del D. Lgs. 81/2008 erano state in specie regolarmente istituite e formalmente incaricate dal committente dei lavori, ed in nessu- na di queste risulta presente il nominativo del geom. NO, come confermato anche dagli accertamenti svolti dallo S.Pre.S.A.L. successivamente all'infortunio, e dal fatto che il predet- to non è mai stato neppure indagato in ordine alle ipotesi di reato poi sfociate in condanne de- finitive a carico degli altri soggetti professionali, a seguito delle richieste di patteggiamento della pena.
Anche l'affermazione del committente, avv. secondo il quale il geom. CP_2 CP_25 rebbe stato “collaboratore dell'ing. e suo preposto di cantiere con mansioni PA di fatto di capo cantiere / direttore di cantiere”, non trova alcun riscontro in atti.
Infatti, il geom. NO non risulta tra i soggetti responsabili della sicurezza del lavoro indica- ti in atti e nelle comunicazioni/notifiche effettuate agli enti competenti ed all'Ispettorato del
Lavoro, essendo altri i professionisti a ciò preposti e formalmente incaricati dallo stesso committente.
Del resto, come noto, per quanto disposto dagli art. 95 e 96 del D. Lgs. 81/2008, il direttore di cantiere riveste funzione di dirigente, cioè di colui che “in ragione delle competenze profes- sionali e dei poteri giuridici attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavo- rativa e vigilando su di essa”.
Appare pertanto infondato il richiamo a suddetta figura professionale riguardo al ruolo del geom. NO, al quale non sono mai stati attribuiti poteri da parte del ing. - né con CP_6 delega né in altra forma - non avendo le competenze professionali richieste per ricoprire tale
31 carica ai fini e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81/2008.
Il capo cantiere rappresenta nell'ambito dei lavori di cantiere la figura specifica del preposto, cioè di colui che svolge funzioni di immediata supervisione o di diretto controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. Con riferimento a tale figura vale quanto sopra rilevato circa l'insussistenza dei requisiti previsti ex lege per l'assunzione della figura di pre- posto dal geom. NO, tenuto conto che gli oneri e le posizioni di garanzia in materia di si- curezza riguardano la progettazione e l'esecuzione di opere strutturali (di competenza esclusi- va di un ingegnere o di un architetto) e non le caratteristiche architettoniche dell'edificio, a cui il geom. NO si era in parte dedicato sotto la supervisione ed in esecuzione del progetto redatto dall'arch. , progettista e direttore dei lavori architettonici. Pt_15
Invero, la circostanza che il geom. NO si recasse spesso in cantiere per svolgere le funzio- ni di cui era stato incaricato dallo , e che lo stesso presenziasse alle Parte_15 riunioni di cantiere a cui tutti i lavoratori erano tenuti a partecipare (incluse le maestranze ed i professionisti esterni nonché gli appaltatori ed i subappaltatori), non implica che il medesimo potesse ritenersi, seppur solo di fatto, capo cantiere / direttore di cantiere, e che in tale veste avesse oneri di sorta in ordine alla verifica ed al controllo dell'applicazione delle misure di si- curezza, attività svolte da altri soggetti, appositamente incaricati dal committente e qualificati per tali funzioni.
Non si può pertanto sostenere che il geom. NO “abbia partecipato al processo di preven- zione dei rischi dell'opera attivamente, prendendo parte in prima persona alle ispezioni pro- grammate per verificare l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza”, in quanto tali compiti non solo spettavano ad altri soggetti professionali appositamente incaricati, ma altresì poiché il geom. NO non aveva le qualifiche soggettive né svolgeva mansioni tali da poter- si considerare “preposto” di cantiere ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2008.
In tale situazione, anche il richiamo giurisprudenziale al principio di effettività con riguardo alle responsabilità del preposto di cantiere appare inconferente nella fattispecie in esame, in quanto il geom. NO, oltre che privo di deleghe e di requisiti professionali e di competenze idonee ai sensi del T.U. n.81/2008, non risulta che abbia in concreto svolto alcuna attività ine- rente alla sicurezza di cantiere, né in proprio, né per conto di altri soggetti professionali a ciò espressamente incaricati.
Del resto, come si evince dalla documentazione in atti, il verbale dei sopralluoghi veniva si- glato da tutti i presenti in cantiere, a prescindere dalle rispettive funzioni svolte ed emerge dall'intestazione di tali verbali che il geom. NO non rivestiva alcun incarico in ordine alla sicurezza, né in proprio, né su delega di altro professionista.
Su queste basi appaiono logiche e fondate le risultanze della CTU dell'ing. , il quale Per_2 ha rilevato che il geom. era “libero professionista con autonomo studio tecni- CP_4 co, incaricato dallo studio di ingegneria ed architettura e di AL allo scopo CP_6 Pt_15 di effettuare prestazioni professionali relative al cantiere di proprietà dell'avv. Al CP_2 geom. NO non è imputabile alcuna responsabilità in quanto non compare in atti alcuna nomina di direttore del cantiere o preposto dell'ing. o ancora addetto responsabile alla CP_6 sicurezza dei lavoratori, avendo mansione di controllo dei lavori esecutivi in cantiere ed
32 avendo operato sotto le direttive dell'ing. ” (Relazione del CTU, pag. 19). CP_6
Invero, le mansioni affidate al geom. NO dal CSE sono state sempre di carattere tecni- co/organizzativo come risulta dai verbali visita di coordinamento della sicurezza in esecuzio- ne che riportano la sua firma. Il geom. NO esponeva le indicazioni fornite dall'ing. CP_11
[...
cui riferiva informazioni relative all'attività lavorativa, senza capacità decisionale (v. Rela- zione del CTU, pag. 29).
Occorre aggiungere, inoltre, che il geom. NO non aveva alcuna autonomia di spesa in ma- teria, e pertanto non potevano per ciò solo essere al medesimo attribuiti compiti, né poteri de- cisionali, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, che, come detto, competevano ad altri profes- sionisti.
Ne consegue che, non essendovi la prova di qualche responsabilità, né di alcun contributo causale del geom. NO nella verificazione dell'infortunio per cui è causa, la domanda pro- posta dagli attori nei suoi confronti dev'essere respinta, con conseguente condanna degli stes- si al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal terzo chiamato, li- quidate come infra.
****
In conclusione, sulla base delle risultanze in atti e delle considerazioni sopra svolte deve di- chiararsi che l'incidente in cui ha perso la vita si è verificato per responsabilità Persona_3 concorsuale concorrente dello stesso , nella misura del 50%, di nella Persona_3 CP_3 misura del 15%, della (già e dei soci Parte_6 Parte_7 Pt_7
e nella misura del 15% e di nella misura del 20%.
[...] Parte_7 PA
3) LE ASSICURAZIONI TERZE CHIAMATE.
A) RI Insurance.
Passando ora ad esaminare la posizione delle Compagnie Assicurative, terze chiamate, si os- serva che RI Insurance PLC è stata chiamata in garanzia soltanto dal proprio assicurato, ing. , in forza di polizza assicurativa stipulata inter partes. PA
La RI Insurance ha eccepito l'inammissibilità dell'estensione nei suoi confronti, delle proprie domande, effettuata da parte attrice all'udienza del 24.01.2019.
Tale eccezione è fondata e dev'essere pertanto accolta. Infatti, non ricorre alcuna ipotesi di azione diretta del preteso danneggiato (anche iure proprio) verso l'assicuratore del responsabi- le civile in fattispecie diverse dalla Responsabilità Civile Auto.
In questa sede, RI Insurance è tenuta a prestare garanzia solo al proprio assicurato, nei li- miti della responsabilità a questi ascrivibile e limiti di operatività della polizza assicurativa;
tale garanzia si fonda infatti su di un titolo contrattuale, che produce i propri effetti solo tra le parti negoziali ai sensi dell'art. 1372 cod. civ.
Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità dell'estensione, nei confronti di RI Insurance, delle domande di parte attrice, effettuata all'udienza del 24.01.2019.
Ciò premesso, si osserva quindi che la domanda proposta dal convenuto nei confronti CP_6 della RI Insurance PLC dev'essere accolta, con conseguente condanna della Compagnia assicuratrice a corrispondere al convenuto una somma pari a quanto lo stesso dimo- CP_6 strerà di aver pagato agli attori per capitale, interessi e spese, in esecuzione della presente sen-
33 tenza.
L'accoglimento della domanda di garanzia avanzata dal convenuto giustifica, inoltre, CP_6 la condanna della terza chiamata al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal predetto, liquidate come infra.
B) Parte_8
La società al momento del sinistro era assicurata per la responsabilità Parte_7 civile verso terzi presso la con la polizza n. 102889053 e copertura Parte_8 decorrente dalle ore 24 dell'11.4.2014 (v. doc. n. 1 della . È ricompresa Parte_6 espressamente in polizza fra le condizioni aggiuntive operanti l'“attività svolta presso terzi”, mentre nell'appendice della medesima polizza si legge: “Si precisa inoltre che l'attività svolta comprende anche: segheria, carpenteria, lavorazione del legno compresa rimozione e posa in opera presso terzi”.
L'art. 75, comma 3, delle Condizioni di Assicurazione (di seguito anche “CGA”), richiamate in polizza a pag. 3 e riportate sul libretto mod. 250030 ed. 11/2009 (v. doc. n. 2 della Pt_6
, prevede inoltre che “l'Assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio
[...] dell'attività principale dichiarata vale anche per la responsabilità civile derivante all' : - per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere - per fatto Parte_17 di eventuali subappaltatori”.
In virtù di tale rapporto contrattuale, e Parte_7 Parte_7 Parte_7 hanno chiamato in causa per essere manlevati e/o comunque tenuti Parte_8 indenni dal pagamento di ogni somma a titolo di risarcimento e/o di spese a cui dovessero es- sere condannati nel presente giudizio per fatto proprio e/o per fatto del subappaltatore DI
EG s.n.c.
a) in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della chiamata in Parte_8 causa da parte di e evidenziando che la chiamata in causa della Pt_7 Parte_7 [...]
è giustificata dalla polizza RCT/RCO 102889053 rilasciata in favore di CP_13 [...]
per cui l'evocazione in giudizio ad opera di e quali perso- CP_26 Parte_7 CP_4 ne fisiche, è assolutamente carente di legittimazione passiva e, nell'ipotesi di condanna di co- storo a risarcire i danni in favore degli attori, nessun obbligo potrà essere sancito a carico di che potrà essere condannata a manlevare solo ed esclusivamente Pt_8 Parte_6
L'eccezione è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Non vi è dubbio, infatti, che (oggi sia un sog- Parte_7 Parte_6 getto giuridico distinto e diverso rispetto alle persone fisiche e , i quali Parte_7 Pt_7 non risultano essere contraenti della polizza in questione. La Compagnia assicuratrice è quin- di tenuta a garantire esclusivamente unica contraente del contratto as- Parte_7 sicurativo.
A nulla rileva che sia (o meglio fosse all'epoca dei fatti) una società di Parte_7 persone e che, pertanto, gli effetti di un'eventuale condanna si produrranno di per sé sui soci illimitatamente responsabili, a prescindere dal fatto le stesse persone fisiche siano state evoca- te in giudizio o meno, e quindi in pratica la copertura assicurativa opererà comunque di rifles- so.
34 Deve dunque dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della terza chiamata
[...] rispetto alle domande avanzate nei suoi confronti da e Parte_8 Parte_7 Pt_7
[...]
b) Riguardo all'eccezione di operatività della garanzia ex art. 75, 3° comma, delle Condizioni generali, si osserva che parte attrice ha citato in giudizio allegando che Parte_7 la società fosse responsabile diretta della morte di per non essersi preoccupata di Persona_3 verificare “le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento” di cui all'art. 97, comma prima, D.
Lgs. n. 81/2008, “assicurandosi che l'ambiente di lavoro risultasse provvisto di presidi antin- fortunistici concretamente idonei a neutralizzare qualunque situazione di pericolo.”
Si tratta di responsabilità rientrante nella previsione dell'art. 75 delle Condizioni generali che così recita nel primo comma: “La società [ si obbliga a tenere indenne l'assicurato Pt_8 di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile (…) di danni involontaria- mente cagionati a terzi per morte (…) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza, comprese le attività accessorie e complementari alla stessa”.
L'articolo, al terzo comma precisa che “l'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata [ossia, quella richiamata sopra], vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato – per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere - per fatto di eventuali subappaltatori”, e solo in quest'ultimo caso con limitazioni.
La sola condizione richiesta da questo articolo delle condizioni generali è che l'attività svolta dalla società rientrasse fra quelle indicate nella polizza. Nella specie, si è di certo nel contesto di un'attività imprenditoriale inerente alla lavorazione del legno, “compresa la rimozione e posa in opera presso terzi” (cfr. appendice a testo libero).
La contestata violazione dell'obbligo di garanzia da parte di rientra eviden- Parte_6 temente nella copertura assicurativa, perché l'omissione ascritta riguarda lavorazioni previste espressamente nella polizza e dovute al fatto proprio della società, ovvero di un soggetto del cui operato deve rispondere, cioè anche nel caso in cui abbia operato come appaltatore, avva- lendosi di un subappaltatore (nella specie, DI EG), posto che, nel caso in esame, non ope- ra l'esclusione contrattuale ivi prevista, in quanto l'attività svolta non era quella di costruzio- ne e sopraelevazione di edifici, ma di mero montaggio di una copertura in legno.
L'eccezione sollevata sul punto dev'essere pertanto respinta.
c) La terza chiamata ha proposto un'ulteriore eccezione fondata sull'art. 75, quarto Pt_8 comma CGA, affermando che la garanzia non è operante qualora risulti omessa da parte dell'assicurata la designazione del Responsabile dei lavori, del coordinatore per la progetta- zione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come disposto del D. Lgs. n. 81/2008.
Peraltro, le CGA non prevedono che la garanzia operi solo se tali figure siano state nominate dall'assicurato, ma stabiliscono che l'assicurato provveda alla relativa designazione solo “ove previsto”. A norma dell'art. 89, lettera c), D. Lgs. n. 81/2008, infatti, è il committente che può nominare il responsabile dei lavori, e la lettera e) prevede che il coordinatore dei lavori sia in-
35 caricato dal committente o dal responsabile. Ora, risulta dagli atti che il committente avv. aveva nominato direttore e coordinatore dei lavori l'ing. , per cui CP_2 PA
l'eccezione è del tutto infondata.
d) La Compagnia eccepisce che la polizza non sia operativa sulla base di tre argomenti che troverebbero fondamento nell'art. 76, lett. f), delle CGA.
1) Sostiene che il rapporto di subappalto intercorrente tra e la Pt_8 Parte_6
DI EG farebbe venir meno il rapporto di occasionalità, che è condizione necessaria per far rientrare il danneggiato/lavoratore della ditta subappaltatrice nella qualifica di terzo.
Al riguardo, occorre rilevare che il rischio assicurato dalla polizza riguarda la copertura RCO
(danni subiti dal dipendente) e la copertura RCT (danni subiti da terzi). Orbene, è pacifico che nel caso in esame non operi la copertura RCO, mentre la RCT opera se e in quanto il lavorato- re infortunato possa essere considerato “terzo”, cioè un lavoratore che, non essendo in rappor- to di dipendenza con l'assicurato, partecipa occasionalmente all'attività assicurata. La parte- cipazione occasionale sarebbe, dunque, circostanza necessaria e sufficiente per qualificare il ome “terzo” e per far rientrare il sinistro nella copertura. Per_3
La Cassazione ha precisato che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei 'rischi inclusi' e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.” (Cass. n. 1558/2018).
Nella fattispecie, pacifica essendo la garanzia per danni “involontariamente cagionati a terzi”
(art. 75 CGA), la delimitazione del rischio prevista in polizza (alcuni terzi e non altri) è circo- stanza che deve essere provata dall'assicuratore, il quale avrebbe dovuto dimostrare che la prestazione non era occasionale ai sensi di polizza per sostenerne l'inoperatività.
Circostanza che non ha provato, né chiesto di provare. Pt_8
In ogni caso, se il lavoratore fosse stato dipendente della società assicurata, la polizza sarebbe Parte stata operativa in quanto;
se invece il medesimo ha prestato l'attività solo per la realiz- zazione di quell'appalto, in qualità di subappaltatore, l'occasionalità è incontestabile.
2) Riguardo all'ulteriore argomentazione di che vorrebbe qualificare il contratto di Pt_8 subappalto alla stregua di un rapporto di collaborazione continuativa, è sufficiente osservare che si tratta di un'evidente forzatura che non è in linea con l'interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale “i contratti continuativi di cooperazione non sono contratti di subappalto”
(cfr. Cons. Stato 12.04.2021, n. 2962).
Il contratto di subappalto, infatti, non presuppone necessariamente una collaborazione conti- nuativa, anzi, permette alla ditta a favore della quale è stato concesso l'appalto di affidare a terzi parte dei lavori;
è quindi strettamente riconducibile a un solo intervento (di norma spe- cialistico) e non implica affatto un rapporto continuativo tra le imprese.
Nel caso di specie, infatti, il rapporto si è limitato ad una prestazione lavorativa ben definita
(la posa in opera della copertura lignea) presso l'abitazione dell'avv. e quindi non CP_2
36 continuativa.
3) L'ultima argomentazione difensiva di è relativa alla limitazione posta dall'art. Pt_8
76: “Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali”. Va da subito chiarito, però, che nella presente causa i danneggiati non hanno allegato di aver subito una “lesione corpora- le”, bensì hanno invocato un danno da perdita del rapporto parentale, com'è ovvio, trattandosi di un infortunio mortale.
L'utilizzo dell'espressione “lesioni corporali” fa chiaramente intendere che si tratta di lesione fisica di natura traumatica contraddistinta, quanto alle modalità dell'accadimento, per violen- za e esternalità o comunque non riconducibile a un danno da sofferenza interiore come quello da perdita del rapporto parentale, che è un danno ontologicamente diverso, consistente nella sofferenza interiore patita da chi non può più vivere la relazione con il familiare deceduto a causa dell'illecito (v. in proposito, Cass. Ord. 8 aprile 2020, n. 7748).
Anche le ulteriori eccezioni sollevate dalla terza chiamata devono essere pertanto Pt_8 respinte.
Ciò premesso, si osserva quindi che la domanda di garanzia proposta dalla convenuta
[...] nei confronti della dev'essere accolta, con conseguen- Parte_6 Parte_8 te condanna della Compagnia assicuratrice a corrispondere alla una Parte_6 somma pari a quanto la stessa dimostrerà di aver pagato agli attori per capitale, interessi e spese, in esecuzione della presente sentenza.
L'accoglimento della domanda di garanzia avanzata dalla convenuta giusti- Parte_6 fica, inoltre, la condanna della terza chiamata al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla stessa convenuta, liquidate come infra.
4) . Controparte_27
Una volta definita la misura delle singole responsabilità delle parti nella verificazione del si- nistro oggetto di causa, occorre precisare che ognuno degli attori odierni è legittimato ad esi- gere l'adempimento della prestazione risarcitoria da ciascuno dei condebitori per la sua totali- tà, indipendentemente dalla gravità delle rispettive colpe.
Invero, secondo la giurisprudenza, “sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsa- bilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più per- sone è sufficiente ai fini della suddetta solidarietà, che tutte le singole azioni od omissioni ab- biano concorso in modo efficiente a produrlo, stante i principi che regolano il nesso di causa- lità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da ri- sarcire” (Cass. 09.04.2014, n. 8372).
Venendo quindi alle domande risarcitorie proposte iure proprio dagli attori nel presente giudi- zio, occorre procedere in primo luogo all'individuazione dei danni risarcibili in favore degli stessi e, successivamente, alla loro quantificazione.
A) Danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale.
Gli attori lamentano, in primis, il pregiudizio subito in dipendenza della morte del congiunto, ovvero la perdita del rapporto parentale, richiedendo, a tal fine, il relativo risarcimento del danno non patrimoniale.
In particolare, agisce in qualità di convivente more uxorio e quale titolare Parte_1
37 della responsabilità genitoriale sul figlio minore, ; entrambi erano conviventi col Per_1 defunto all'epoca dei fatti.
e agiscono, invece, quali genitori del defunto, non conviventi Persona_8 Parte_2 con lo stesso e residenti in [...]; infine, residenti in Parte_3 Parte_4
ALnia, e residente in provincia di Trento, agiscono in giudizio in qualità di Parte_5 fratelli e sorella di , assumendo di essere stati molto affezionati al medesimo e di Persona_3 aver mantenuto con lui frequenti contatti, anche tramite internet.
Venendo all'esame del danno azionato (“danno non patrimoniale per perdita di un congiun- to”), è noto che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspet- to del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì, piuttosto, nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore deri- vante dal venir meno del rapporto (cfr., ex multis, Cass. 22.03.2023, n. 8265; conf. Cass.
18.04.2023, n. 10335). Il danno da perdita del rapporto parentale può manifestarsi anche nella forma del danno morale, consistente nel dolore e nelle sofferenze subite da una persona come conseguenza della morte del prossimo congiunto.
La Suprema Corte ha chiarito, però, che costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, non altrimenti specificato, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componen- ti del medesimo pregiudizio complessivo, che va ristorato integralmente e unitariamente (cfr.
Cass. 17.12.2015, n. 25351).
Per quanto concerne l'onere della prova del danno da perdita del rapporto parentale patito da- gli attori, l'evoluzione giurisprudenziale ha portato a richiedere la sussistenza di un duplice presupposto: il primo, di diritto, consistente nell'esistenza di un vincolo riconosciuto dall'ordinamento giuridico fra la vittima e l'attore, e il secondo, di fatto, richiedendosi la sus- sistenza di un vincolo affettivo fra gli stessi.
Il presupposto di diritto è certamente integrato con riferimento agli attori, attesa la loro qualità di convivente more uxorio, figlio, genitori e fratelli e sorella della vittima, , circo- Persona_3 stanza, peraltro, non contestata e documentata (v. docc. nn. 39 - 42 e 52 degli attori).
Costituisce infatti giurisprudenza pacifica il principio che il risarcimento del danno da ucci- sione di un prossimo congiunto spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. famiglia naturale, a condizione che si dimostri l'esistenza di uno stabile e du- raturo legame affettivo che, per la significativa comunanza di vita e di affetti, sia equiparabile al rapporto coniugale (in tal senso, Cass. 16.06.2014, n. 13653).
Tuttavia, nel caso in cui la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sia proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono al- legare e provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può al più costituire elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del legame affettivo esisten- te.
38 Infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29
Cost., all'ambito ristretto della sola c.d. “famiglia nucleare”, i rapporti familiari non possono essere ancorati alla convivenza per essere ritenuti giuridicamente qualificati e rilevanti, esclu- dendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali con- giunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr. Cass. 20.10.2016, n. 21230).
Non può, quindi, escludersi a priori il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui difetti la convivenza, potendo rappresentare quest'ultima un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale, di per sé poco significativo e ben potendo ipotizzarsi convivenze non fondate su vin- coli affettivi, ma determinate da necessità economiche, egoismi od altro, e, viceversa, non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assi- stenziali e di cura ma che non implicano, di per sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difet- to di relazioni di reciproca solidarietà.
Se la convivenza non può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola, la stessa costituisce null'altro che uno tra i possibili elementi probatori utili, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i pa- renti e a determinare anche il quantum debeatur.
Ne consegue che la circostanza che gli attori genitori del defunto, i fratelli e la sorella non fossero pacificamente conviventi con il defunto non esclude, di per sé, la sussistenza di un le- game suscettibile di produrre, se spezzato, un danno risarcibile anche se tali pregiudizi richie- dono un sostegno probatorio di più stringente intensità.
Secondo la giurisprudenza, infatti, la morte di un congiunto fa presumere da sé sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fra- telli della vittima;
è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pre- giudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr., ex multis, Cass. ord. 25 maggio 2021, n.
14422).
Nel caso di specie, se deve presumersi che la convivente more uxorio del defunto, Persona_9
abbia patito in conseguenza della morte del congiunto, un totale sconvolgimento
[...] dell'esistenza, nonché una grave sofferenza interiore, analoga valutazione non può essere formulata con riferimento ai genitori, ai fratelli ed alla sorella, non conviventi con lo stesso.
Alla quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale, è stato ripetutamente osserva- to in giurisprudenza (si veda tra altre Cass. 06.09.2012, n. 14931), non può procedersi che su base equitativa, tenendo conto ed includendovi tutto il danno non patrimoniale subito, nei suoi risvolti sia soggettivi che oggettivi.
Quanto ai primi, rilevano “l'intensità del vincolo famigliare, il dispiacere, lo strazio e l'angoscia conseguenti al lutto”, vale a dire a tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costret- to a vivere il soggetto che abbia subito la perdita.
Sotto il profilo oggettivo, assumono rilevanza “le compromissioni e gli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore
39 a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore”; rilevano in generale, a tal fine, criteri estrinseci quali la situazione di convivenza, la consistenza più o meno ampia del nucleo famigliare, l'età della vittima e dei famigliari superstiti, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma ed “ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare
(anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giu- dizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (cfr. Cass. 17.04.2013, n. 9231).
In assenza di criteri normativi per la liquidazione del danno non patrimoniale, la giurispru- denza, soprattutto di merito, è intervenuta con l'obiettivo di stabilire parametri per la sua quantificazione, al fine di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato dalla norma di cui all'art. 1226 c.c. (e richiamato dall'art. 2056 cod. civ.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo “tabellare”.
Tali valutazioni hanno condotto all'elaborazione di parametri risarcitori che rispondono all'esigenza di uniformità di trattamento tra situazioni simili sul piano nazionale, compendiati nel noto sistema tabellare di risarcimento del danno non patrimoniale proposto dal Tribunale di NO e che è stato individuato dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 20.05.2015, n. 10263)
e da ultimo anche dal legislatore, sia pure limitatamente al risarcimento per sinistri stradali
(art. 17 della legge, 04/08/2017 n° 124), come cornice entro cui operare la liquidazione.
Nell'operare la liquidazione del danno non patrimoniale si farà quindi riferimento all'Edizione 2024 delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di NO, conformemente all'insegnamento secondo cui “il danno alla persona dev'essere liquidato sul- la base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto il- lecito” (così, tra le più recenti, Cass. 16/07/2024, n. 19506).
Seguendo lo stesso sistema introdotto già nell'edizione 2022, le Tabelle 2024 hanno confer- mato la sostituzione del previgente metodo di liquidazione “a forbice” con quello fondato sull'attribuzione di punteggi.
La distribuzione dei punti avviene sulla base di cinque parametri che le stesse tabelle indicano come “indefettibili”, e cioè:
A. età della vittima primaria (fino a 28 punti);
B. età della vittima secondaria (fino a 28 punti);
C. convivenza (fino a 16 punti);
D. sopravvivenza di altro/i congiunto/i del nucleo familiare primario della vittima (fino a 16 punti);
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto paren- tale perduto (fino a 30 punti).
Il valore di ogni singolo punto è pari a € 3.911,00.
Possono essere attribuiti punti fino ad un numero totale di 118, ma il tetto risarcitorio massi- mo non può mai eccedere la somma di € 391.103,18.
Le prime quattro circostanze (da A a D) hanno natura “oggettiva” e sono quindi dimostrabili anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. E, qualità ed intensità della rela- zione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura
40 “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravol- gimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. “in- teriori” di tale pregiudizio (sofferenza interiore) e necessita di specifica allegazione, potendo essere provata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro "E" (fino ad un massimo di 30 punti), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti quattro parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle fe- stività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attivi- tà di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vit- tima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altri casi
(cfr. Tribunale NO 28/04/2023, n. 3425).
a) Parte_1
Partendo dal danno parentale subito dall'attrice, convivente more uxorio del defunto Per_6
, viene in rilievo un rapporto presumibilmente intenso, considerando che il defunto era
[...] convivente con la stessa al momento dell'evento e tenuto conto, che la stessa aveva stabil- mente intrapreso con il defunto un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2007. Dall'unione, perdurata ininterrot- tamente in regime di coabitazione sino al giorno del decesso della vittima (e dunque per più di sette anni), era nato un figlio ( ). Per_1
Al riguardo, occorre considerare la giovane età della coppia alla data del sinistro (trentacinque anni e ventisette anni l'attrice), l'intensità della relazione affettiva che caratteriz- Persona_3 zava il rapporto della donna con la vittima, il fatto di avere vista completamente vanificata la prospettiva di una lunga comunanza di vita e di affetti con la persona amata, l'improvvisa ed inaspettata morte di quest'ultimo, e soprattutto il dolore di non poter crescere il proprio figlio insieme al padre, e la sofferenza nel vedere quello stesso figlio privato della legittima aspetta- tiva di condividere la propria esistenza con entrambi i genitori (doc. n. 46 degli attori).
Alla luce di tali premesse appare corretto attribuire i seguenti punti: 22 punti per l'età della vittima primaria (34 anni al momento del sinistro); 24 punti per l'età della vittima secondaria
(27 anni al momento del sinistro); 16 punti essendo stata documentata (e non contestata) la convivenza;
14 punti per la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare (figlio con- vivente); infine 25 punti per la qualità ed intensità della relazione, applicando, dunque, il va- lore vicino al massimo previsto dalle tabelle, presumendo la particolare sofferenza patita dalla vittima secondaria (convivente more uxorio) in ragione dell'improvvisa perdita del compagno in giovane età. Ai fini del punteggio riconosciuto si è considerato anche il disagio psichico che induce a riconoscere un grave pregiudizio alla sfera interna dell'attrice.
In definitiva, possono essere attribuiti a complessivamente 101 punti. Parte_1
Conseguentemente l'importo da riconoscere alla stessa a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e connesso pregiudizio morale è pari ad euro 395.011,00 (punti
101*3.911,00), somma che supera però il limite massimo previsto dalle Tabelle, per cui potrà
41 essere riconosciuta a esclusivamente la minor somma di euro 391.103,18, Parte_1 da cui deve essere detratto quanto già ricevuto a titolo di acconto da parte della convenuta compagnia assicuratrice.
b) Persona_1
Riguardo al figlio minore , si deve considerare come alla data della morte del pa- Per_1 dre egli avesse da poco compiuto due anni (essendo nato il [...], v. doc. n. 40 de- gli attori).
Lo sconvolgimento provocato dalla drammatica interruzione del rapporto con la vittima, quindi, non potrebbe essere più evidente: conoscere i propri genitori ed esserne allevati è pre- rogativa essenziale di ogni nuova vita.
Alla luce di ciò appare corretto attribuire i seguenti punti: 22 punti per l'età della vittima
[...] Per_1
28 punti per l'età della vittima secondaria;
16 punti essendo stata documentata la con- vivenza;
14 punti per la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare (madre); infine,
25 punti per la qualità ed intensità della relazione, presumendo il particolare stravolgimento delle principali attività della vita quotidiana tendenzialmente condivise tra genitori e figli con regolarità giornaliera (quali, ad esempio, la cura, l'educazione, la condivisione di momenti lu- dici tra genitori e figli), tenuto altresì conto che il minore (vittima secondaria) è assolutamente dipendente dal genitore nei suoi primi anni di vita.
In definitiva, possono essere attribuiti a complessivamente 105 punti. Per_1
Conseguentemente l'importo da riconoscere allo stesso a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e connesso pregiudizio morale è pari ad euro 410.655,00 (punti
105*3.911,00), somma che supera però il limite massimo previsto dalle Tabelle, per cui potrà essere riconosciuta a esclusivamente la minor somma di euro 391.103,18, da cui Per_1 deve essere detratto quanto già ricevuto a titolo di acconto da parte della convenuta compa- gnia assicuratrice.
c) , Persona_1 Parte_2
Riguardo al danno subito da e , rispettivamente madre e padre Persona_1 Parte_2 del defunto , viene in rilievo un rapporto presumibilmente intenso, quale quello Persona_3 esistente tra genitori e figli, pur dovendosi tener conto che gli stessi non erano conviventi con il figlio al momento dell'improvvisa morte dello stesso.
Nel caso in esame, l'ampia consistenza del nucleo familiare di origine (“presumendosi che un nucleo famigliare ampio consente, in via generale, maggiori meccanismi di compensazione del dolore”: così Tribunale NO 14.01.2009, n. 449), le abitudini di vita in comune neces- sariamente rarefatte per via della lontananza protrattasi da più di 15 anni, e l'intensità del vin- colo familiare inevitabilmente affievolito anche in ragione del fatto che i fratelli e la sorella della vittima avevano ormai da tempo costituito una loro famiglia, depongono per una liqui- dazione del danno contenuta, anche se non è contestata l'esistenza di frequentazioni e contatti
(in presenza o telefonici o in internet) e di condivisione di festività e ricorrenze.
Sono infatti documentati i viaggi effettuati da e dalla compagna in ALnia. Persona_3
Invero, sono le stesse tabelle milanesi (Edizione 2024) a precisare che nella liquidazione del danno al familiare “si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratte-
42 rizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima se- condaria (dimensione dinamico relazionale)”.
Sulla base dell'attività deduttiva svolta, appare corretto attribuire a ciascun genitore i seguenti punti: 22 punti per l'età della vittima primaria;
18 punti per l'età delle vittime secondarie (ri- spettivamente 54 e 53 anni al momento del sinistro); 0 punti non essendovi convivenza;
0 punti per la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare (marito / moglie e tre figli); infine 12 punti per la qualità ed intensità della relazione, tenuto conto della laconica attività deduttiva afferente allo sconvolgimento di vita conseguente alla perdita del figlio e presu- mendo, a tal fine, la particolare sofferenza patita dalla vittima secondaria (genitori non convi- venti) in ragione dell'improvvisa prematura morte di un figlio di giovane età. Invero, atteso che tale evento non rientra nel naturale fluire delle dinamiche di vita, essendo stato cagionato da una condotta illecita configurante reato da parte di terzi, è altamente presumibile che abbia provocato un fortissimo senso di frustrazione, dolore, impotenza oltre che un perdurante sen- timento di svilimento per la perdita del futuro rapporto con il figlio, prematuramente e tragi- camente scomparso.
In definitiva, possono essere attribuiti a e complessivamente Persona_1 Parte_2
52 punti ciascuno;
conseguentemente l'importo da riconoscere ai medesimi a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e connesso pregiudizio morale è pari ad eu- ro 203.372,00 ciascuno (punti 52*3.911,00), somma cui deve essere detratto, riguardo a
[...]
, quanto dallo stesso già ricevuto a titolo di acconto da parte della compagnia assicu- Pt_2 ratrice.
d) , , Parte_3 Parte_9 Parte_5
Nell'operare la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai fratelli e dalla sorella della vittima si fa sempre riferimento ai punteggi previsti dall'Edizione 2024 delle Tabelle milane- si, che prevedono un valore di ogni singolo punto pari a € 1.698,00. Possono essere attribuiti punti fino ad un numero totale di 116, ma il tetto risarcitorio massimo non può mai eccedere la somma di € 169.830,60.
Iniziando da , fratello non convivente del defunto , avuto riguardo al Parte_3 Persona_3 danno subito dal medesimo, alla luce dell'attività deduttiva svolta, appare corretto attribuirgli seguenti punti: 16 punti per l'età della vittima primaria;
16 punti per l'età della vittima secon- daria (32 anni al momento del sinistro); 0 punti non essendo stata documentata alcuna convi- venza;
0 punti per la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare (padre, madre e due fratelli). Riguardo al punteggio relativo alla qualità ed intensità della relazione, pur tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia attività deduttiva afferente allo sconvolgimento di vita con- seguente alla perdita del fratello e alla particolare sofferenza patita dalle vittime secondarie in ragione dell'improvvisa prematura morte dello stesso, occorre peraltro considerare che tale evento non rientra nel naturale fluire delle dinamiche di vita, essendo stato cagionato da una condotta illecita configurante reato da parte di terzi, per cui è altamente presumibile che abbia provocato comunque un senso di frustrazione, dolore, impotenza, oltre che un sentimento di svilimento per la perdita del futuro rapporto con il fratello, prematuramente e tragicamente
43 scomparso, ciò che giustifica l'attribuzione di 8 punti.
In definitiva, possono essere attribuiti a complessivamente 40 punti, per cui Parte_3
l'importo da riconoscere al medesimo a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rap- porto parentale e connesso pregiudizio morale è pari ad euro 67.920,00 (punti 40*1.698,00), somma cui deve essere detratto quanto dallo stesso già ricevuto a titolo di acconto da parte della convenuta compagnia assicuratrice.
Le stesse considerazioni sopra svolte valgono per e per rispetti- Parte_9 Parte_5 vamente fratello e sorella non conviventi del defunto . Persona_3
Avuto riguardo al danno subito da , alla luce dell'attività deduttiva svolta, appa- Parte_9 re corretto attribuirgli seguenti punti: 16 punti per l'età della vittima primaria;
18 punti per l'età della vittima secondaria (27 anni al momento del sinistro); 0 punti non essendo stata do- cumentata alcuna convivenza;
0 punti per la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo fami- liare (padre, madre e due fratelli); infine 8 punti per la qualità ed intensità della relazione, per le stesse motivazioni sopra esposte a proposito del fratello . Parte_3
In definitiva, possono essere attribuiti a complessivamente 42 punti, per cui Parte_9
l'importo da riconoscere al medesimo a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rap- porto parentale e connesso pregiudizio morale è pari ad euro 71.316,00 (punti 42*1.698,00), somma cui deve essere detratto quanto dallo stesso già ricevuto a titolo di acconto da parte della convenuta compagnia assicuratrice.
Infine, avuto riguardo al danno subito da alla luce dell'attività deduttiva svol- Parte_5 ta, appare corretto attribuirle seguenti punti: 16 punti per l'età della vittima primaria;
20 punti per l'età della vittima secondaria (20 anni al momento del sinistro); 0 punti non essendo stata documentata alcuna convivenza;
0 punti per la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo fa- miliare (padre, madre e due fratelli); infine 8 punti per la qualità ed intensità della relazione, per le stesse motivazioni sopra esposte a proposito del fratello . Parte_3
In definitiva, possono essere attribuiti a complessivamente 44 punti, per cui Parte_5
l'importo da riconoscere alla medesima a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rap- porto parentale e connesso pregiudizio morale è pari ad euro 74.712,00 (punti 44*1.698,00), somma cui deve essere detratto quanto dalla stessa già ricevuto a titolo di acconto da parte della convenuta compagnia assicuratrice.
Compiuta la quantificazione del danno relativamente ai singoli attori, occorre ricordare che è stato accertato un concorso di colpa della vittima, , nella verificazione del sinistro, Persona_3 nella misura del 50% del totale e che costituisce principio pacifico in giurisprudenza che, “in materia di responsabilità civile, in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corri- spondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile” (Cass. 26.04.2017, n. 10220; ex mul- tis, v. anche Cass. 17.02.2017, n. 4208).
Di conseguenza, tutte le somme riconosciute a favore degli attori devono essere ridotte nella misura del 50%.
In definitiva, le parti convenute, , (già CP_3 PA Parte_6
44 , e , devono essere condannate, secondo Parte_7 Parte_7 Parte_7 le rispettive quote di responsabilità accertate, ma in solido tra loro, al pagamento – a titolo di risarcimento per la perdita del rapporto parentale – delle seguenti somme:
a) in favore di euro 185.736,59 (cioè il 50% di euro 391.103,18 = euro Parte_1
195.551,59 - euro 9.815,00, già incassati a titolo di acconto);
b) in favore di (e, per lui, alla madre, esercente sullo stesso la Per_1 Parte_1 responsabilità genitoriale): euro 186.042,59 (cioè il 50% di euro 391.103,18 = euro
195.551,59 - euro 9.509,00, già incassati a titolo di acconto);
c) in favore di : euro 101.686,00 (cioè il 50% di euro 203.372,00); Persona_1
d) in favore di : euro 93.403,00 (cioè il 50% di euro 203.372,00 = euro Parte_2
101.686,00 - euro 8.283,00, già incassati a titolo di acconto);
e) in favore di : euro 29,359,00 (cioè il 50% di euro 67.920,00 = euro 33.960,00 - Parte_3 euro 4.601,00, già incassati a titolo di acconto);
f) in favore di : euro 31.057,00 (cioè il 50% di euro 71.316,00 = euro 35.658,00 Parte_9
- euro 4.601,00, già incassati a titolo di acconto);
g) in favore di euro 32.448,00 (cioè il 50% di euro 74.712,00 = euro Parte_5
37.356,00 - euro 4.908,00, già incassati a titolo di acconto).
Inoltre, trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da illecito e, dunque, di valore, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario subito dai danneggiati per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro in questa sede liquidata quale equiva- lente pecuniario del danno subito che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (c.d. danno da lucro cessante per ritardo nell'adempimento).
Tale danno da ritardo dev'essere risarcito secondo la tecnica degli interessi e posto che la li- quidazione è stata già effettuata all'attualità (Tabelle 2024), quindi, tenendo già conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione, andranno ulteriormente cor- risposti agli attori gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla “devalutazione” al momento del sinistro (13.05.2014) della somma testé liquidata all'attualità e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. 17.02.1995, n. 1712), utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), con divieto di anatocismo.
Poiché la liquidazione è stata effettuata ai valori attuali (Tabelle 2024), quindi, tenendo già conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione, sulla somma ot- tenuta con il procedimento appena indicato dovranno essere corrisposti solamente gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Infine, al fine di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subiti, dalle somme com- plessive dovute (come sopra calcolate) sono stati detratti gli acconti corrisposti agli attori da parte della compagnia assicuratrice RI Insurance ante causam, sopra indicati in relazione ai singoli danneggiati.
Tali acconti devono essere imputati prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omo-
45 genei alla stessa data i valori del danno e dei versamenti con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo (attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. in difetto di liquidità ed esigibilità del credito fino alla liquidazione del danno;
v. Cass. n. 6228 del 1994).
Ne consegue che, al fine di una corretta imputazione, è necessario: devalutare la somma, li- quidata all'attualità, all'epoca del sinistro (13 maggio 2014); rivalutare la somma da tale data a quella del primo acconto;
calcolare con il descritto criterio di cui alle SS.UU. del 1995 n.
1712 di cui si è detto sopra gli interessi compensativi maturati su tale importo dalla data dell'incidente (13 maggio 2014) alla data di pagamento dell'acconto; detrarre l'acconto con imputazione prima al capitale;
rivalutare l'importo ottenuto da questa differenza dalla data di pagamento del primo acconto sino ad oggi e conteggiare gli interessi in questo ultimo inter- vallo di tempo;
da oggi all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma residua rivalutata ad oggi.
B) Danno patrimoniale derivante dalla perdita del sostegno economico del defunto.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante propo- sta da in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Per_1
, va in generale osservato che, secondo la giurisprudenza, “i danni patrimoniali futuri ri-
[...] sarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (art. 143, 433 c.c.), che per la pratica di vita improntata a regole etico socia- li di solidarietà e di costume il defunto avrebbe presumibilmente apportato - assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la pro- va del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno” (Cass. 19.08.2003, n. 12124).
Ebbene, nel caso di specie, il mero fatto della convivenza appare di per sé sufficiente a ritene- re provato, per presunzioni, che contribuisse in maniera stabile al mantenimento Persona_3 della convivente e del figlio minore. Parte_1
Per quel che attiene alla quantificazione della somma che deve essere corrisposta a titolo di lucro cessante in favore dei due attori, attesa l'impossibilità di determinarne con esattezza l'ammontare, il menzionato danno va necessariamente liquidato mediante una valutazione di tipo equitativo, utilizzando a tal fine i criteri di seguito precisati.
La giurisprudenza propone di considerare come base di calcolo per la quantificazione dell'apporto economico perduto dai congiunti il reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal defunto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni, diminuito di quella porzione di proventi che la vittima avrebbe presumibilmente de- stinato al soddisfacimento dei propri bisogni personali (c.d. quota sibi), normalmente indicata nella misura frazionaria di 1/3 (v., ad es., Cass. 02.03.2004, n. 4186).
46 A fondamento della propria domanda, parte attrice ha prodotto documentazione fiscale da cui risulta il reddito del de cuius (v. docc. nn. 54, 55 e 56 degli attori). Da tale documentazione emerge che il reddito netto più elevato tra quelli dichiarati dallo scomparso nel triennio era quello relativo all'anno 2013, ed ammontava ad € 29.148,00. Ora, presumendo che il mede- simo avrebbe destinato ai suoi familiari almeno 1/3 di tale importo per ciascuno, l'ammontare annuo della contribuzione patrimoniale perduta può dunque quantificarsi in un apporto desti- nato alla convivente ed al figlio di euro 9.716,00 ciascuno.
Inoltre, la giurisprudenza ritiene che “il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdi- ta della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquida- zione giudiziale, mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima” (v. Cass. 09/12/2020, n. 28071).
Occorre quindi prendere separatamente in considerazione:
a) il periodo compreso tra il decesso di e la liquidazione giudiziale;
Persona_3
b) il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza.
a) Riguardo a tale periodo, per determinare l'ammontare del danno da lucro cessante sofferto da ciascuno dei predetti attori, occorre moltiplicare la quota di € 9.716,00 pro capite per il numero di anni intercorso tra la data del sinistro e quella della pubblicazione della sentenza
(11 anni questo mese di maggio). Di conseguenza, il danno emergente ammonterà ad euro
106.876,00 (cioè euro 9.716,00 x 11) per ciascuno dei due danneggiati, e Parte_1
. Per_1
b) Per quel che concerne, invece, il danno futuro da lucro cessante, va in primo luogo rilevato che tale danno è equiparabile alla perdita di una rendita, i cui ratei erano pari alle elargizioni compiute dalla vittima nei confronti dei propri congiunti.
Per quanto riguarda quindi il periodo sub b), il pregiudizio andrà quantificato facendo ricorso al c.d. metodo di “attualizzazione attuariale” seguìto dalle citate Tabelle milanesi del 2024
(pagg. 104 e segg. del doc. 86 degli attori), assumendo ancora una volta come base di calcolo l'anzidetta quota di € 9.716,00, e moltiplicando la somma in questione per i coefficienti di ca- pitalizzazione rispettivamente rapportabili alla posizione della convivente more uxorio e a quella del figlio.
Con riguardo alla prima, il coefficiente di capitalizzazione andrà individuato, all'interno della
Tabella attualizzazione “femmine”, in quello riportato nella casella risultante dall'incrocio tra la riga dell'età della danneggiata al momento della liquidazione giudiziale e la colonna corri- spondente al numero di anni futuri per i quali la stessa non potrà più fruire del contributo eco- nomico del defunto, pari alla differenza tra l'età fino alla quale l'attrice avrebbe beneficiato dell'apporto di quest'ultimo e quella che la stessa risulterà avere al momento della li- Pt_1 quidazione giudiziale.
Per l'individuazione del termine finale sino a cui l'attrice avrebbe presumibilmente fruito del contributo economico del defunto, si può fondatamente indicare l'anno 2046, che è quello nel quale il defunto compiendo il sessantasettesimo anno di età, avrebbe raggiunto Persona_3
l'età pensionabile.
47 Posto che la liquidazione giudiziale ha luogo nell'anno in corso, il numero di anni per i quali la danneggiata vedrà perso il reddito è perciò quello di 21, pari alla differenza tra 59 (età che risulterà avere nel 2046) e 38 (età che verrà a compiere il 16 agosto 2025).
Il coefficiente tabellare che dovrà fungere da moltiplicatore, risultante dall'incrocio tra la riga
“età” (38) e la colonna “numero di anni per cui verrà perso il reddito” (21), è quello di
19,2100 (pag. 130 del doc. 86 degli attori).
Il danno da lucro cessante spettante a andrà conseguentemente liquidato Parte_1 in misura pari ad euro186.644,36 (euro 9.716,00 x 19,21).
Con riguardo all'unico figlio , il coefficiente di capitalizzazione andrà invece indi- Per_1 viduato, all'interno della Tabella di attualizzazione “maschi”, in quello riportato nella casella risultante dall'incrocio tra la riga dell'età del danneggiato al momento della liquidazione giu- diziale e la colonna corrispondente al numero di anni futuri per i quali lo stesso non potrà più fruire del contributo economico del defunto, pari alla differenza tra l'età nella quale l'attore avrebbe presumibilmente lasciato il nucleo familiare e quella che risulterà avere al momento della liquidazione giudiziale.
Per l'individuazione del termine finale sino a cui avrebbe presumibilmente fruito Per_1 del contributo economico del defunto, si può fondatamente indicare in questo caso l'anno
2038, che è quello nel quale il predetto, compiendo il ventiseiesimo di età, raggiungerà vero- similmente una condizione di autosufficienza economica.
Posto che la liquidazione giudiziale ha luogo nell'anno in corso, il numero di anni per i quali il danneggiato vedrà perso l'apporto del defunto è perciò quello di 13, pari alla differenza tra
26 (età che risulterà avere nel 2038) e 13 (età che ha compiuto il 17 febbraio 2025).
Il coefficiente tabellare che dovrà fungere da moltiplicatore, risultante dall'incrocio tra la riga
“età” (13) e la colonna “numero di anni per cui verrà perso il reddito” (13), è quello di
12,3500 (pag. 115 del doc. n. 86 degli attori).
Il danno da lucro cessante andrà conseguentemente liquidato in misura pari ad euro
119.992,60 (euro 9.716,00 x 12,3500).
Riassumendo le somme da riconoscere a titolo di danno patrimoniale sono le seguenti:
1) a favore di la somma complessiva di euro 293,520,86, di cui euro Parte_1
106.876,00 per danno emergente ed euro 186.644,36 per lucro cessante;
2) a favore di la somma complessiva di € 226.868,60, di cui € 106.876,00 per Per_1 danno emergente ed € 119.992,60 per lucro cessante.
Poiché è stato accertato un concorso di colpa della vittima, , nella misura del 50% Persona_3 del totale, le somme riconosciute a favore dei predetti devono essere ridotte nella misura del
50%.
Pertanto, a spetterà la somma complessiva di euro 146.760,43 (cioè il Parte_1
50% di euro 293,520,86) e ad la somma complessiva di € 113.434,00 (cioè il 50% Per_1 di 226.868,60).
Peraltro, per la suddetta somma di € 113.434,00 viene interamente compensata Per_1 dall'importo di € 155.871,21, corrispondente all'ammontare capitalizzato della rendita ricono- sciuta in suo favore dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
48 ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (cfr. docc. nn. 59 e 60 degli attori), per cui nulla sarà dovuto al predetto dai convenuti per tale titolo.
In definitiva, le parti convenute, , (già CP_3 PA Parte_6
, e , devono essere condannate, secondo Parte_7 Parte_7 Parte_7 le rispettive quote di responsabilità accertate, ma in solido tra loro, al pagamento – a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da della somma complessiva Parte_1 di euro 146.760,43.
Trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da illecito e, dunque, di va- lore, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario subito dai danneggiati per la manca- ta tempestiva disponibilità della somma di denaro in questa sede liquidata quale equivalente pecuniario del danno subito che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere inve- stita per ricavarne un lucro finanziario (c.d. danno da lucro cessante per ritardo nell'adempimento).
Tale danno da ritardo dev'essere risarcito secondo la tecnica degli interessi e posto che la li- quidazione è stata già effettuata all'attualità (Tabelle 2024), quindi, tenendo già conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione, andranno ulteriormente cor- risposti agli attori gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla “devalutazione” al momento del sinistro (13.05.2014) della somma testé liquidata all'attualità e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. 17.02.1995, n. 1712), utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), con divieto di anatocismo.
Poiché la liquidazione è stata effettuata ai valori attuali (Tabelle 2024), quindi, tenendo già conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione, sulla somma ot- tenuta con il procedimento appena indicato dovranno essere corrisposti solamente gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
5) LE SPESE PROCESSUALI.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite ed alla loro liquidazione, occorre premettere che dev'essere applicato lo scaglione corrispondente al valore entro cui la domanda ha trovato concreto accoglimento, cioè lo scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00, applican- do quindi i valori medi delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022.
Iniziando quindi dalla ripartizione delle spese processuali tra gli attori e le parti convenute
, (già , CP_3 PA Parte_6 Parte_7 Pt_7
e , si osserva che l'accoglimento soltanto parziale delle domande propo-
[...] Parte_7 ste nei confronti di questi ultimi giustifica la compensazione delle spese nella misura della metà, restando la residua metà, liquidata come in dispositivo, a carico dei convenuti parzial- mente soccombenti.
In applicazione del medesimo principio, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste per il 50% a carico degli attori e per il restante 50% a carico dei predetti conve- nuti, in solido tra loro.
49 Alla reiezione delle domande proposte dagli attori nei confronti dei convenuti Controparte_28
[..
e consegue la condanna degli stessi attori al pagamento delle spese proces- CP_4 suali sostenute dai predetti convenuti nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
All'accoglimento della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei PA confronti della terza chiamata RI Insurance consegue la condanna di quest'ultima al pa- gamento delle spese processuali sostenute dal predetto, liquidate come in dispositivo.
Infine, l'accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla convenuta Parte_6
(già nei confronti della terza chiamata comporta
[...] Parte_7 Parte_8 la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali sostenute dalla CP_26 liquidate anch'esse come in dispositivo.
[...]
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) dichiara inammissibile l'estensione delle domande effettuata dagli attori nei confronti di
RI Insurance all'udienza del 24.01.2019;
2) dichiara la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla Parte_8 domanda proposta nei suoi confronti da e da;
Parte_7 Parte_7
3) dichiara che l'incidente accaduto in data 13.05.2014, in cui ha perso la vita , si Persona_3
è verificato per responsabilità concorsuale concorrente dello stesso , nella misura Persona_3 del 50%, di nella misura del 15%, della (già CP_3 Parte_6 [...]
e dei soci e nella misura del 15% e di CP_26 Parte_7 Parte_7 Persona_4 nella misura del 20%;
[...]
4) dichiara tenuti e condanna i convenuti , CP_3 PA Parte_6
(già , e , secondo le rispettive quote
[...] Parte_7 Parte_7 Parte_7 di responsabilità accertate, ma in solido tra loro, al pagamento:
a) in favore di della somma di euro 185.736,59, a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni non patrimoniali, oltre agli interessi come indicati in motivazione;
b) in favore di (e, per lui, alla madre, esercente sullo stesso la Per_1 Parte_1 responsabilità genitoriale), della somma di euro 186.042,59, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre agli interessi come indicati in motivazione;
c) in favore di , della somma di euro 101.686,00, a titolo di risarcimento dei Persona_1 danni non patrimoniali, oltre agli interessi come indicati in motivazione;
d) in favore di , della somma di euro 93.403,00, a titolo di risarcimento dei Parte_2 danni non patrimoniali, oltre agli interessi come indicati in motivazione;
e) in favore di , della somma di euro 29,359,00, a titolo di risarcimento dei danni Parte_3 non patrimoniali, oltre agli interessi come indicati in motivazione;
f) in favore di , della somma di euro 31.057,00, a titolo di risarcimento dei danni Parte_9 non patrimoniali, oltre agli interessi come indicati in motivazione;
g) in favore di della somma di euro 32.448,00, a titolo di risarcimento dei Parte_5 danni non patrimoniali, oltre agli interessi come indicati in motivazione;
5) dichiara tenuti e condanna i convenuti , CP_3 PA Controparte_29
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
(già , e , secondo le rispettive quote
[...] Parte_7 Parte_7 Parte_7 di responsabilità accertate, ma in solido tra loro, al pagamento a favore di Parte_1 della somma complessiva di euro 146.760,43, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
6) condanna i convenuti , (già CP_3 PA Parte_6 [...]
, e , secondo le rispettive quote di responsabilità Parte_7 Parte_7 Parte_7 accertate, ma in solido tra loro, al pagamento della metà delle spese processuali sostenute da- gli attori nel presente giudizio, quota che si liquida in complessivi euro 40.870,00 per com- pensi professionali ed euro 856,50 per esposti, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del
15%;
7) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, per il 50% a carico degli attori e per il restante 50% a carico dei convenuti , CP_3 PA Parte_6
(già , e , in solido tra loro;
[...] Parte_7 Parte_7 Parte_7
8) respinge le domande proposte dagli attori nei confronti di e Controparte_2 CP_30
[...
9) condanna gli attori al pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto CP_2
nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 29.190,00 per compensi
[...] professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
10) condanna gli attori al pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto CP_4 nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 29.190,00 per compensi
[...] professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
11) dichiara tenuta e condanna RI Insurance Public Limited Company, Rappresentanza
Generale per l'Italia, a corrispondere al convenuto una somma pari a quanto PA lo stesso dimostrerà di aver pagato agli attori per capitale, interessi e spese, in esecuzione del- la presente sentenza;
12) condanna RI Insurance Public Limited Company, Rappresentanza Generale per l'Italia, al pagamento delle spese processuali sostenute da nel presente giu- PA dizio, spese che liquida in complessivi euro 29.190,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario del 15%;
13) dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla convenuta Parte_8
(già una somma pari a quanto la stessa dimo- Parte_6 Parte_7 strerà di aver pagato agli attori per capitale, interessi e spese, in esecuzione della presente sen- tenza;
14) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_8 da nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro Parte_6
29.190,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
UN 08.05.2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
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