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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/02/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6488/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Trematore e Luigi Parte_1
Mancaniello
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensionistica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.9.2021, – premesso di essere titolare di pensione Parte_2
cat. IO n. 15204365, avente decorrenza 1.10.2018 – ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, al fine di sentir accertare il proprio diritto alla ricostituzione dell'anzidetta prestazione pensionistica, avendo l'Istituto erroneamente calcolato il montante contributivo sulla base della dovuta valorizzazione della contribuzione figurativa da malattia e congedi regolarmente accreditata con riferimento agli anni 2004, 2005, 2007 e 2008.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della prestazione
I.N.P.S. cat. IO n. 15204365 ai sensi dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n.
183/2010, per errata quantificazione della componente pensionistica calcolata col metodo contributivo per i contributi successivi al 01.01.1996 e sino al 31.12.2011, a partire dall'01.10.2018; - CP_ per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.10.2018, del rateo mensile perequabile per la componente contributiva al 31.12.2011 di €
pagina 1 di 4 292,00 e, dunque, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato a tale titolo dall' pari ad € 7,89 mensili perequabili dall'01.10.2018, oltre interessi CP_1 legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
CP_ L' si è costituito in giudizio, eccependo, nell'ordine, l'improponibilità della domanda giudiziale
(per assenza di quella amministrativa), l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c., la nullità del ricorso e la prescrizione del credito fatto valere dalla parte ricorrente e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892).
Deve altresì essere disattesa la doglianza relativa alla nullità del ricorso, poiché dal tenore testuale dello stesso, unitamente alla documentazione affoliata, sono chiaramente evincibili la causa petendi e il petitum.
Del tutto ultronea si palesa, nella specie, la presentazione di apposita istanza amministrativa da parte del pensionato, sicché, non occorrendo una specifica domanda di accredito, era anche superflua la proposizione dei rimedi amministrativi apprestati dall'ordinamento, con conseguente infondatezza della residua eccezione di improcedibilità sollevata dall' . CP_1
Infine, con il ricorso viene chiesto il pagamento dei ratei differenziali con decorrenza 01.10.2018, entro il quinquennio, dunque alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Nel merito, l' nella memoria difensiva ha dedotto: “…Il ricorrente reclama la differenza in quota CP_1
“C” in ragione di un montante diverso da quello già liquidato in 1^ liquidazione con TE08 del
04/09/2020. A suo dire la differenza del calcolo del montante deve far riferimento alle retribuzioni per complessive giornate in n° di 270 per gli anni 2004- 2005- 2007 e 2008. Tale calcolo difetta nei suoi presupposti logici e giuridici, per cui si chiarisce subito che: - il calcolo delle retribuzioni per l'anno è il risultato della somma delle retribuzioni relative alle giornate lavorate + le giornate di DS Agr., se ve ne sono, + le giornate di TS, se ve ne sono + le giornate di contributi figurativi per malattia se ve ne sono, accreditate per quel periodo in estratto;
Nel caso di specie, si specifica che al ricorrente è dovuta maggiore retribuzione pensionabile solo in ragione delle 22 giornate di malattia registrate in
pagina 2 di 4 estratto per il periodo 13/02/2004 – 05/03/2004, queste ultime sommate alle gg. lavorate+ le gg. per
DS + le gg. di TS sommano 270. Pertanto, complessive 270 giornate dovranno essere considerate per il solo 2004. In riferimento alle giornate per “Congedi e permessi” ovvero Persona_1
registrati in estratto negli anni 2005 – 2007 e 2008 non sono registrate domande di riscatto in tal senso né tantomeno risultano versamenti, fino a prova contraria. Si ricorda che tale contribuzione ha valore pensionabile solo se riscattata a livello oneroso (art.35 D.Lgs.151/2001; Circ. 61/2003). CP_1
Pertanto, non possono essere reclamate retribuzioni pensionabili per contribuzione figurative per questi anni. Ergo, al ricorrente non già un differenziale di € 7,89 al 01/10/2018 ma di sole € 0,9510 lorde, nello specifico € 0,9084 (sola differenza in ragione del montante per la quota “C”) + € 0,0426
(differenze in ragione delle variazioni minime delle retribuzioni medi settimanali -RMS- delle quote
“A” e “B”, queste ultime variate in millesimali in ragione della variata retribuzione del 2004). Per la dimostrazione matematica e conferma dei dati ut supra ci si riporta ai calcoli e loro differenze comparando quanto negli allegati mod. Retr. Pens. (da procedura UNICARPE) della 1^ liquidazione e del ricalcolo in sede di istruttoria del ricorso”.
Orbene, vi è da chiarire che nel caso di contribuzione figurativa è “a domanda” dell'interessato l'accreditamento della contribuzione, ma una volta che la stessa è stata riconosciuta, va considerata d'ufficio nella base del calcolo del trattamento pensionistico.
Quindi la valutazione della contribuzione figurativa per malattia e congedo (avente un chiaro riscontro documentale nell'estratto contributivo, in atti), ai fini del calcolo, doveva essere eseguita d'ufficio.
In ogni caso l'istante ha fatto domanda amministrativa in data 20.9.2018 da cui è scaturito il TE08 in atti.
Ciò premesso, il ricorrente ha maturato il diritto al ricalcolo della pensione sulla base - anche - della contribuzione figurativa sulla cui esistenza l' non ha mosso contestazioni. CP_1
Quanto poi al ricalcolo del trattamento pensionistico operato dal ricorrente, anche esso non è stato specificatamente contestato dall' , pertanto, può essere messo a base della condanna. CP_1
Conclusivamente, il ricorrente ha diritto alla ricostituzione della prestazione I.N.P.S. cat. IO n.
15204365 ai sensi dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010 e dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errata quantificazione della componente pensionistica calcolata con il metodo contributivo per i contributi successivi all'1.1.1996 e sino al 31.12.2011, a partire dall'1.10.2018, con condanna dell'Istituto al pagamento della differenza mensile perequabile di
7,89 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto alla ricostituzione della prestazione CP_3
IO n. 15204365 ai sensi dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010 e dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errata quantificazione della componente pensionistica calcolata con il metodo contributivo per i contributi successivi all'1.1.1996 e sino al
31.12.2011, a partire dall'1.10.2018; CP_
- per l'effetto, condanna l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'1.10.2018, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato a tale titolo dall' per la componente contributiva al 31.12.2011, nell'importo di 7,89 CP_1
euro mensili perequabili, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre IVA, CPA e CP_1
rimborso spese forfettario, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6488/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Trematore e Luigi Parte_1
Mancaniello
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensionistica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.9.2021, – premesso di essere titolare di pensione Parte_2
cat. IO n. 15204365, avente decorrenza 1.10.2018 – ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, al fine di sentir accertare il proprio diritto alla ricostituzione dell'anzidetta prestazione pensionistica, avendo l'Istituto erroneamente calcolato il montante contributivo sulla base della dovuta valorizzazione della contribuzione figurativa da malattia e congedi regolarmente accreditata con riferimento agli anni 2004, 2005, 2007 e 2008.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della prestazione
I.N.P.S. cat. IO n. 15204365 ai sensi dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n.
183/2010, per errata quantificazione della componente pensionistica calcolata col metodo contributivo per i contributi successivi al 01.01.1996 e sino al 31.12.2011, a partire dall'01.10.2018; - CP_ per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.10.2018, del rateo mensile perequabile per la componente contributiva al 31.12.2011 di €
pagina 1 di 4 292,00 e, dunque, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato a tale titolo dall' pari ad € 7,89 mensili perequabili dall'01.10.2018, oltre interessi CP_1 legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
CP_ L' si è costituito in giudizio, eccependo, nell'ordine, l'improponibilità della domanda giudiziale
(per assenza di quella amministrativa), l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c., la nullità del ricorso e la prescrizione del credito fatto valere dalla parte ricorrente e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892).
Deve altresì essere disattesa la doglianza relativa alla nullità del ricorso, poiché dal tenore testuale dello stesso, unitamente alla documentazione affoliata, sono chiaramente evincibili la causa petendi e il petitum.
Del tutto ultronea si palesa, nella specie, la presentazione di apposita istanza amministrativa da parte del pensionato, sicché, non occorrendo una specifica domanda di accredito, era anche superflua la proposizione dei rimedi amministrativi apprestati dall'ordinamento, con conseguente infondatezza della residua eccezione di improcedibilità sollevata dall' . CP_1
Infine, con il ricorso viene chiesto il pagamento dei ratei differenziali con decorrenza 01.10.2018, entro il quinquennio, dunque alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Nel merito, l' nella memoria difensiva ha dedotto: “…Il ricorrente reclama la differenza in quota CP_1
“C” in ragione di un montante diverso da quello già liquidato in 1^ liquidazione con TE08 del
04/09/2020. A suo dire la differenza del calcolo del montante deve far riferimento alle retribuzioni per complessive giornate in n° di 270 per gli anni 2004- 2005- 2007 e 2008. Tale calcolo difetta nei suoi presupposti logici e giuridici, per cui si chiarisce subito che: - il calcolo delle retribuzioni per l'anno è il risultato della somma delle retribuzioni relative alle giornate lavorate + le giornate di DS Agr., se ve ne sono, + le giornate di TS, se ve ne sono + le giornate di contributi figurativi per malattia se ve ne sono, accreditate per quel periodo in estratto;
Nel caso di specie, si specifica che al ricorrente è dovuta maggiore retribuzione pensionabile solo in ragione delle 22 giornate di malattia registrate in
pagina 2 di 4 estratto per il periodo 13/02/2004 – 05/03/2004, queste ultime sommate alle gg. lavorate+ le gg. per
DS + le gg. di TS sommano 270. Pertanto, complessive 270 giornate dovranno essere considerate per il solo 2004. In riferimento alle giornate per “Congedi e permessi” ovvero Persona_1
registrati in estratto negli anni 2005 – 2007 e 2008 non sono registrate domande di riscatto in tal senso né tantomeno risultano versamenti, fino a prova contraria. Si ricorda che tale contribuzione ha valore pensionabile solo se riscattata a livello oneroso (art.35 D.Lgs.151/2001; Circ. 61/2003). CP_1
Pertanto, non possono essere reclamate retribuzioni pensionabili per contribuzione figurative per questi anni. Ergo, al ricorrente non già un differenziale di € 7,89 al 01/10/2018 ma di sole € 0,9510 lorde, nello specifico € 0,9084 (sola differenza in ragione del montante per la quota “C”) + € 0,0426
(differenze in ragione delle variazioni minime delle retribuzioni medi settimanali -RMS- delle quote
“A” e “B”, queste ultime variate in millesimali in ragione della variata retribuzione del 2004). Per la dimostrazione matematica e conferma dei dati ut supra ci si riporta ai calcoli e loro differenze comparando quanto negli allegati mod. Retr. Pens. (da procedura UNICARPE) della 1^ liquidazione e del ricalcolo in sede di istruttoria del ricorso”.
Orbene, vi è da chiarire che nel caso di contribuzione figurativa è “a domanda” dell'interessato l'accreditamento della contribuzione, ma una volta che la stessa è stata riconosciuta, va considerata d'ufficio nella base del calcolo del trattamento pensionistico.
Quindi la valutazione della contribuzione figurativa per malattia e congedo (avente un chiaro riscontro documentale nell'estratto contributivo, in atti), ai fini del calcolo, doveva essere eseguita d'ufficio.
In ogni caso l'istante ha fatto domanda amministrativa in data 20.9.2018 da cui è scaturito il TE08 in atti.
Ciò premesso, il ricorrente ha maturato il diritto al ricalcolo della pensione sulla base - anche - della contribuzione figurativa sulla cui esistenza l' non ha mosso contestazioni. CP_1
Quanto poi al ricalcolo del trattamento pensionistico operato dal ricorrente, anche esso non è stato specificatamente contestato dall' , pertanto, può essere messo a base della condanna. CP_1
Conclusivamente, il ricorrente ha diritto alla ricostituzione della prestazione I.N.P.S. cat. IO n.
15204365 ai sensi dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010 e dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errata quantificazione della componente pensionistica calcolata con il metodo contributivo per i contributi successivi all'1.1.1996 e sino al 31.12.2011, a partire dall'1.10.2018, con condanna dell'Istituto al pagamento della differenza mensile perequabile di
7,89 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto alla ricostituzione della prestazione CP_3
IO n. 15204365 ai sensi dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010 e dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errata quantificazione della componente pensionistica calcolata con il metodo contributivo per i contributi successivi all'1.1.1996 e sino al
31.12.2011, a partire dall'1.10.2018; CP_
- per l'effetto, condanna l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'1.10.2018, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato a tale titolo dall' per la componente contributiva al 31.12.2011, nell'importo di 7,89 CP_1
euro mensili perequabili, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre IVA, CPA e CP_1
rimborso spese forfettario, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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