Decreto cautelare 8 agosto 2025
Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09107/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9107 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Giannotti, Federico Giuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto D'Istruzione Superiore “EL MA”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
1) del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del 09/06/2025 riferito all'anno scolastico
2024/2025 attestante la sospensione del giudizio di ammissione della ragazza alla frequenza della
classe successiva presso l'Istituto d’Istruzione Superiore “ANGELO FRAMMARTINO” di
TE (RM);
2) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare nella parte in cui il
Consiglio di Classe ha deliberato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva
dell'alunna -OMISSIS-;
3) della valutazione finale pubblicata in data 18 giugno 2025 ove l'alunna -OMISSIS- risulta
aver riportato in Matematica e Scienze Naturali una valutazione rispettivamente di 4/10 e 5/10;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Istituto D'Istruzione Superiore EL MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa NA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 6 agosto 2025 e depositato il successivo 7 agosto 2025, i ricorrenti hanno gravato il verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del 09/06/2025 riferito all'anno scolastico 2024/2025 attestante la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva della figliola iscritta alla II classe del Liceo Artistico presso l’Istituto A. MA di TE ed in atto affetta da DSA.
Espongono che avendo comunicato all’Istituto il disturbo da cui era affetta la figliola in data 02/04/2024 veniva loro comunicato che non si poteva attivare il PDP perché la documentazione era arrivata tardivamente in quanto il termine ultimo per la produzione di certificazioni relative ai DSA era spirato il 31 marzo 2024.
Comunque dopo alcune interlocuzioni con l’Istituto il PDP veniva adottato a novembre 2024, ma date le difficoltà nelle quali veniva a scontrarsi la minore, i genitori, nonché attuali ricorrenti, decidevano di sottoporla ad altra visita medica ed il 28 gennaio 2025 le veniva diagnostico disturbo ADHD ed il neuropsichiatra chiedeva l’applicazione di BES in ambito scolastico; gli interessati il 29 gennaio 2025 inviavano all’Istituto, all’attenzione della Dirigente e dei responsabili dell’inclusione, l’aggiornamento della diagnosi della minore, senza tuttavia ricevere alcuna risposta.
A seguito di un colloquio di persona con la Coordinatrice scolastica, avvenuto a marzo 2025, quest’ultima veniva aggiornata circa le ansie e gli atteggiamenti oppositivi della minore, sicuramente peggiorati a causa dell’insuccesso scolastico, ma pure a seguito di tale colloquio il PDP di novembre 2024 non veniva aggiornato.
Hanno pertanto impugnato l’atto con cui l’Istituto ha comunicato la sospensione del giudizio di
ammissione alla classe successiva per insufficienza di 4 in Matematica e di 5 in Scienze naturali, comunicando pure l’attivazione dei corsi di recupero e che la verifica finale era prevista nei giorni 27-28-29 agosto 2025.
Avverso gli atti in epigrafe indicati i ricorrenti hanno dedotto: 1) Violazione dell’art. 5 legge n. 170/2010, della legge n. 53/2003, dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 122 del 2009 e dell'Ordinanza n. 92 del 5.11.2007 a firma del Ministro della Pubblica Istruzione; 2) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza ed illogicità manifesta, concludendo con istanza cautelare anche monocratica e per l’accoglimento del ricorso.
2. Con provvedimento monocratico dell’8 agosto 2025 l’istanza cautelare è stata respinta.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto Scolastico, in data 22 agosto 2025 ha depositato relazione sulla vicenda, opponendosi alle argomentazioni di parte ricorrente.
4. Alla camera di consiglio del 27 agosto 2025 l’istanza cautelare è stata accolta, disponendo “l’ordine di riesaminare la studentessa secondo gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per gli alunni con DSA dalla legge e in considerazione dei BES, in seguito alla diagnosi di ADHD, salvo che la stessa non abbia superato le prove di esame previste per il 27 e 28 agosto 2025”.
5. Pervenuto il ricorso per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 il Collegio ne ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti in vista dell’udienza parte ricorrente ha depositato apposita memoria in data 14 novembre 2025 con cui ha evidenziato che l'alunna aveva superato le prove d'esame ed ha chiesto la cessata materia del contendere, insistendo per l’assegnazione delle spese all’Amministrazione resistente o, in subordine, quanto meno per l’importo del contributo unificato pari ad euro 650,00 che i medesimi ricorrenti hanno assolto per adire la Giustizia.
Per come risulta a verbale analoga dichiarazione è stata effettuata all’udienza pubblica dove tuttavia la difesa di parte ricorrente ha precisato la richiesta di sopravvenuta carenza di interesse.
Al Collegio dunque non resta che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in esame ai sensi dell’art. 35 c.p.a.
6. Data la peculiarità della vicenda, le spese vanno integralmente compensate tra le parti, fatto salvo il rimborso ai ricorrenti del contributo unificato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, fatto salvo il rimborso ai ricorrenti del contributo unificato da parte Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA CO, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.