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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/12/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
PA IT Vena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1545 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
rappresentata e difesa, giusta delega allegata all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
TO IN, presso il cui studio sono elettivamente domiciliata in Parma, Galleria Bassa dei
Magnani n. 7
- Attrice - nei confronti di fu Controparte_1 Per_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
- Convenuti contumaci - avente ad oggetto: “Usucapione”
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 novembre 2025 l'attrice precisava le proprie conclusioni come da atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 Controparte_9
, , , ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, onde sentir dichiarare il proprio intervenuto acquisto, per CP_7 Controparte_8
usucapione ventennale, dei beni immobili catastalmente così identificati:
CATASTO el COMUNE di BARDI (PR): Pt_2
Foglio 51, particella 267 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 150 m2, RD € 0,09, RA € 0,02);
Foglio 51, particella 268 (bosco ceduo, cl. 2, superficie 3.190 m2, RD € 2,64, RA € 0,49);
Foglio 52, particella 99 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 840 m2, RD € 0,52, RA € 0,09);
Foglio 52, particella 100 (seminativo, cl. 3, superficie 1.600 m2, RD € 2,48, RA € 5,78);
Foglio 52, particella 104 (semin.arbor., cl. 3, superficie 2.360 m2, RD € 3,66, RA € 8,53);
1 Foglio 52, particella 132 (semin.arbor., cl. 3, superficie 4.340 m2, RD € 6,72, RA € 15,69);
Foglio 52, particella 135 (bosco misto, cl. 2, superficie 1.510 m2, RD € 0,49, RA € 0,10);
Foglio 52, particella 288 (bosco alto, cl. 1, superficie 1.510 m2, RD € 1,33, RA € 0,39);
Foglio 52, particella 306 (seminativo, cl. 2, superficie 150 m2, RD € 0,31, RA € 0,62);
Foglio 52, particella 315 (area fab. dm, superficie 26 m2);
Foglio 52, particella 320 (area rurale, superficie 34 m2);
Foglio 52, particella 472 (bosco misto, cl. 2, superficie 30 m2, RD € 0,03, RA € 0,01);
Foglio 52, particella 535 (semin.arbor., cl.2, superficie 615 m2, RD € 1,59, RA € 2,54);
Foglio 53, particella 171 (bosco alto, cl. 1, superficie 1.300 m2, RD € 1,14, RA € 0,34).
Foglio 53, particella 338 (seminativo, cl. 2, superficie 380 m2, RD € 0,79, RA € 1,57).
Foglio 54, particella 52 (bosco alto, cl.1, superficie 1230 m2, RD € 1,08, RA € 0,32).
L'attrice assumeva che per oltre venti anni ella era stata nel pieno possesso degli immobili sopra descritti, curando la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e godendo dei relativi frutti, così esercitando sugli stessi una signoria corrispondente alla proprietà.
Pertanto, affermava la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento in suo favore della proprietà dei terreni per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 26 febbraio 2025, la difesa dell'attrice precisava le proprie conclusioni e il
Giudice disponeva la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc. All'esito, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di provvedere al deposito della sentenza nei termini di legge.
*****
La domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c.
Orbene, dalle risultanze processuali raccolte nel presente giudizio è emerso che è Parte_1
nel possesso ultraventennale dei beni immobili sopra descritti, di cui sono proprietari i convenuti,
e che questi, nel suddetto periodo, non hanno mai inteso affermare ed esercitare il proprio diritto su tale bene.
Depongono in tal senso le dichiarazioni dei testimoni escussi (v. deposizioni rese dai testi Tes_1
e ), i quali hanno confermato il fatto che l'attrice per più di venti anni ha
[...] Testimone_2
utilizzato, come area pertinenziale della sua abitazione, i terreni siti in Bardi in Località Rossi n.
161 adiacenti alla sua casa. I testi hanno altresì precisato che detta area è stata piastrellata dalla medesima attrice e che sulla stessa area sono stati costruiti alcuni fabbricatelli in lamiera utilizzati in via esclusiva dalla per il ricovero di oggetti. Parte_1
Quanto ai terreni seminativi oggetto della domanda di usucapione, i testi hanno dichiarato che da
2 più di venti anni l'attrice provvede direttamente o a mezzo di terze persone allo sfalcio dell'erba e alla pulizia dei terreni.
Con riferimento ai residui terreni di natura boschiva, i medesimi testi hanno riferito che l'attrice è nel possesso ultraventennale degli stessi, provvedendo al taglio della legna per uso personale, alla pulizia del bosco, alla manutenzione delle strade di accesso e alla raccolta dei frutti.
Ciò posto, va poi adeguatamente valutata, ai fini del decidere, anche la contumacia dei convenuti, che rivela un sostanziale disinteresse alla lite e al suo esito, dimostrando indirettamente che i medesimi non hanno valide ragioni per opporsi alla pretesa attorea.
Alla luce di tali risultanze può quindi concludersi che sussistono, nella fattispecie, tutti i presupposti per emettere la sentenza dichiarativa dell'usucapione ordinaria maturata a favore di con riguardo ai beni immobili descritti nell'atto introduttivo. Parte_1
La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del Giudice.
Quanto alle spese di lite, considerato che ha condizionato la relativa domanda Parte_1 all'opposizione da parte dei convenuti, la mancata costituzione di questi ultimi rende non dovuta la pronuncia sulle spese di lite. Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della
Suprema Corte secondo cui “La condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche
d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (v. Cass. ord. n. 2719/2015; sent. 21244/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che ha acquistato per usucapione Parte_1
ventennale la proprietà piena ed esclusiva dei beni immobili catastalmente così identificati:
CATASTO el COMUNE di BARDI (PR): Pt_2
Foglio 51, particella 267 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 150 m2, RD € 0,09, RA € 0,02);
Foglio 51, particella 268 (bosco ceduo, cl. 2, superficie 3.190 m2, RD € 2,64, RA € 0,49);
Foglio 52, particella 99 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 840 m2, RD € 0,52, RA € 0,09);
Foglio 52, particella 100 (seminativo, cl. 3, superficie 1.600 m2, RD € 2,48, RA € 5,78);
Foglio 52, particella 104 (semin.arbor., cl. 3, superficie 2.360 m2, RD € 3,66, RA € 8,53);
3 Foglio 52, particella 132 (semin.arbor., cl. 3, superficie 4.340 m2, RD € 6,72, RA € 15,69);
Foglio 52, particella 135 (bosco misto, cl. 2, superficie 1.510 m2, RD € 0,49, RA € 0,10);
Foglio 52, particella 288 (bosco alto, cl. 1, superficie 1.510 m2, RD € 1,33, RA € 0,39);
Foglio 52, particella 306 (seminativo, cl. 2, superficie 150 m2, RD € 0,31, RA € 0,62);
Foglio 52, particella 315 (area fab. dm, superficie 26 m2);
Foglio 52, particella 320 (area rurale, superficie 34 m2);
Foglio 52, particella 472 (bosco misto, cl. 2, superficie 30 m2, RD € 0,03, RA € 0,01);
Foglio 52, particella 535 (semin.arbor., cl.2, superficie 615 m2, RD € 1,59, RA € 2,54);
Foglio 53, particella 171 (bosco alto, cl. 1, superficie 1.300 m2, RD € 1,14, RA € 0,34).
Foglio 53, particella 338 (seminativo, cl. 2, superficie 380 m2, RD € 0,79, RA € 1,57).
Foglio 54, particella 52 (bosco alto, cl.1, superficie 1230 m2, RD € 1,08, RA € 0,32).
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, il 2 dicembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria PA IT Vena)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria
PA IT Vena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1545 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
rappresentata e difesa, giusta delega allegata all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
TO IN, presso il cui studio sono elettivamente domiciliata in Parma, Galleria Bassa dei
Magnani n. 7
- Attrice - nei confronti di fu Controparte_1 Per_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
- Convenuti contumaci - avente ad oggetto: “Usucapione”
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 novembre 2025 l'attrice precisava le proprie conclusioni come da atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 Controparte_9
, , , ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, onde sentir dichiarare il proprio intervenuto acquisto, per CP_7 Controparte_8
usucapione ventennale, dei beni immobili catastalmente così identificati:
CATASTO el COMUNE di BARDI (PR): Pt_2
Foglio 51, particella 267 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 150 m2, RD € 0,09, RA € 0,02);
Foglio 51, particella 268 (bosco ceduo, cl. 2, superficie 3.190 m2, RD € 2,64, RA € 0,49);
Foglio 52, particella 99 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 840 m2, RD € 0,52, RA € 0,09);
Foglio 52, particella 100 (seminativo, cl. 3, superficie 1.600 m2, RD € 2,48, RA € 5,78);
Foglio 52, particella 104 (semin.arbor., cl. 3, superficie 2.360 m2, RD € 3,66, RA € 8,53);
1 Foglio 52, particella 132 (semin.arbor., cl. 3, superficie 4.340 m2, RD € 6,72, RA € 15,69);
Foglio 52, particella 135 (bosco misto, cl. 2, superficie 1.510 m2, RD € 0,49, RA € 0,10);
Foglio 52, particella 288 (bosco alto, cl. 1, superficie 1.510 m2, RD € 1,33, RA € 0,39);
Foglio 52, particella 306 (seminativo, cl. 2, superficie 150 m2, RD € 0,31, RA € 0,62);
Foglio 52, particella 315 (area fab. dm, superficie 26 m2);
Foglio 52, particella 320 (area rurale, superficie 34 m2);
Foglio 52, particella 472 (bosco misto, cl. 2, superficie 30 m2, RD € 0,03, RA € 0,01);
Foglio 52, particella 535 (semin.arbor., cl.2, superficie 615 m2, RD € 1,59, RA € 2,54);
Foglio 53, particella 171 (bosco alto, cl. 1, superficie 1.300 m2, RD € 1,14, RA € 0,34).
Foglio 53, particella 338 (seminativo, cl. 2, superficie 380 m2, RD € 0,79, RA € 1,57).
Foglio 54, particella 52 (bosco alto, cl.1, superficie 1230 m2, RD € 1,08, RA € 0,32).
L'attrice assumeva che per oltre venti anni ella era stata nel pieno possesso degli immobili sopra descritti, curando la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e godendo dei relativi frutti, così esercitando sugli stessi una signoria corrispondente alla proprietà.
Pertanto, affermava la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento in suo favore della proprietà dei terreni per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.
Nessuno si costituiva per i convenuti.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 26 febbraio 2025, la difesa dell'attrice precisava le proprie conclusioni e il
Giudice disponeva la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc. All'esito, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di provvedere al deposito della sentenza nei termini di legge.
*****
La domanda attorea risulta fondata e va, pertanto, accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c.
Orbene, dalle risultanze processuali raccolte nel presente giudizio è emerso che è Parte_1
nel possesso ultraventennale dei beni immobili sopra descritti, di cui sono proprietari i convenuti,
e che questi, nel suddetto periodo, non hanno mai inteso affermare ed esercitare il proprio diritto su tale bene.
Depongono in tal senso le dichiarazioni dei testimoni escussi (v. deposizioni rese dai testi Tes_1
e ), i quali hanno confermato il fatto che l'attrice per più di venti anni ha
[...] Testimone_2
utilizzato, come area pertinenziale della sua abitazione, i terreni siti in Bardi in Località Rossi n.
161 adiacenti alla sua casa. I testi hanno altresì precisato che detta area è stata piastrellata dalla medesima attrice e che sulla stessa area sono stati costruiti alcuni fabbricatelli in lamiera utilizzati in via esclusiva dalla per il ricovero di oggetti. Parte_1
Quanto ai terreni seminativi oggetto della domanda di usucapione, i testi hanno dichiarato che da
2 più di venti anni l'attrice provvede direttamente o a mezzo di terze persone allo sfalcio dell'erba e alla pulizia dei terreni.
Con riferimento ai residui terreni di natura boschiva, i medesimi testi hanno riferito che l'attrice è nel possesso ultraventennale degli stessi, provvedendo al taglio della legna per uso personale, alla pulizia del bosco, alla manutenzione delle strade di accesso e alla raccolta dei frutti.
Ciò posto, va poi adeguatamente valutata, ai fini del decidere, anche la contumacia dei convenuti, che rivela un sostanziale disinteresse alla lite e al suo esito, dimostrando indirettamente che i medesimi non hanno valide ragioni per opporsi alla pretesa attorea.
Alla luce di tali risultanze può quindi concludersi che sussistono, nella fattispecie, tutti i presupposti per emettere la sentenza dichiarativa dell'usucapione ordinaria maturata a favore di con riguardo ai beni immobili descritti nell'atto introduttivo. Parte_1
La trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del Giudice.
Quanto alle spese di lite, considerato che ha condizionato la relativa domanda Parte_1 all'opposizione da parte dei convenuti, la mancata costituzione di questi ultimi rende non dovuta la pronuncia sulle spese di lite. Sul punto occorre richiamare il consolidato orientamento della
Suprema Corte secondo cui “La condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche
d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (v. Cass. ord. n. 2719/2015; sent. 21244/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che ha acquistato per usucapione Parte_1
ventennale la proprietà piena ed esclusiva dei beni immobili catastalmente così identificati:
CATASTO el COMUNE di BARDI (PR): Pt_2
Foglio 51, particella 267 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 150 m2, RD € 0,09, RA € 0,02);
Foglio 51, particella 268 (bosco ceduo, cl. 2, superficie 3.190 m2, RD € 2,64, RA € 0,49);
Foglio 52, particella 99 (bosco ceduo, cl. 3, superficie 840 m2, RD € 0,52, RA € 0,09);
Foglio 52, particella 100 (seminativo, cl. 3, superficie 1.600 m2, RD € 2,48, RA € 5,78);
Foglio 52, particella 104 (semin.arbor., cl. 3, superficie 2.360 m2, RD € 3,66, RA € 8,53);
3 Foglio 52, particella 132 (semin.arbor., cl. 3, superficie 4.340 m2, RD € 6,72, RA € 15,69);
Foglio 52, particella 135 (bosco misto, cl. 2, superficie 1.510 m2, RD € 0,49, RA € 0,10);
Foglio 52, particella 288 (bosco alto, cl. 1, superficie 1.510 m2, RD € 1,33, RA € 0,39);
Foglio 52, particella 306 (seminativo, cl. 2, superficie 150 m2, RD € 0,31, RA € 0,62);
Foglio 52, particella 315 (area fab. dm, superficie 26 m2);
Foglio 52, particella 320 (area rurale, superficie 34 m2);
Foglio 52, particella 472 (bosco misto, cl. 2, superficie 30 m2, RD € 0,03, RA € 0,01);
Foglio 52, particella 535 (semin.arbor., cl.2, superficie 615 m2, RD € 1,59, RA € 2,54);
Foglio 53, particella 171 (bosco alto, cl. 1, superficie 1.300 m2, RD € 1,14, RA € 0,34).
Foglio 53, particella 338 (seminativo, cl. 2, superficie 380 m2, RD € 0,79, RA € 1,57).
Foglio 54, particella 52 (bosco alto, cl.1, superficie 1230 m2, RD € 1,08, RA € 0,32).
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, il 2 dicembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria PA IT Vena)
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