CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2024, n. 39754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39754 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LE KO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza resa il 18 marzo 2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale VI AL che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. Annibale Brancia che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Catanzaro il 13 febbraio 2024 ha disposto il sequestro preventivo della somma di 81.450 euro e di diverse carte di pagamento rinvenute nella disponibilità di IR IN e già sottoposte a sequestro probatorio. Con detto provvedimento il Tribunale ha riconosciuto il fumus del delitto di riciclaggio, in ragione delle modalità dei rinvenimento e della entità della somma non compatibile con le capacità reddituali dell'imputato, gravato da diversi precedenti penali, e dell'assenza di giustificazioni in ordine alla provenienza lecita della somma in questione;
ha poi ravvisato il periculum in mora, per la natura fungibile della somma di denaro Penale Sent. Sez. 2 Num. 39754 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 13/09/2024 detenuta e per le precarie condizioni economiche del IN che logicamente rendono probabile l'utilizzo della provvista per il proprio fabbisogno. Inoltre ha osservato che il sequestro è stato disposto anche ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen., in quanto diretto alla cd. confisca allargata. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 Violazione di legge per omessa motivazione in ordine al reato presupposto del contestato delitto di riciclaggio. Osserva il ricorrente che il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali affermati al riguardo, in quanto nella ordinanza impugnata non risulta nemmeno ipotizzato il reato presupposto del riciclaggio e il GIP ha esaurito la verifica del fumus valorizzando le modalità di occultamento del denaro e le condizioni economiche e soggettive dell'indagato. Di contro, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il mero possesso di una pur ingente somma di denaro non può giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l'addebito di riciclaggio, senza che si sia verificata l'esistenza di un delitto presupposto, anche se delineato per sommi capi, valorizzando o l'esistenza di relazioni con ambienti criminali o la precedente commissione di fatti di reato dai quali possa essere attendibilmente derivata la provvista;
inoltre ha più volte ribadito la necessità che il provvedimento cautelare fornisca anche indicazioni circa le ragioni di esclusione della clausola di riserva contenuta nell'articolo 648 bis cod.pen. e specifichi la condotta tipica del delitto di riciclaggio, oggetto di provvisorio addebito. Il ricorrente osserva che nel corso dell'udienza di convalida è stato dimostrato che l'indagato ha svolto una regolare attività lavorativa e ha percepito buone fonti di reddito;
che le modalità di custodia e trasporto del denaro non erano sintomatiche e significative del carattere illecito della detenzione, poiché il denaro era conservato in una borsa posta all'interno dell'abitacolo della vettura e altre banconote erano nelle tasche dell'indagato, il quale ha spiegato di avere la disponibilità di tale ingente somma per acquistare un orologio di lusso, che il GIP ha attribuito particolare rilevanza a due precedenti penali dell'imputato, uno per furto commesso nel lontano 2003, avente ad oggetto un telefono cellulare, e un altro per appropriazione indebita risalente al 2015, consumato al termine di un rapporto di locazione di un appartamento nell'ambito del quale si addebitava all'imputato la sottrazione di una stufa e di alcuni radiatori;
che dette condotte non possono essere assunte come sintomatiche della propensione del IN a trarre sostentamento dai proventi dell'illecito, in ragione della loro peculiare tenuità comprovata anche dal trattamento sanzionatorio applicato. Rileva infine il ricorrente che dall'iscrizione della notizia criminis emerge che il pubblico ministero ha modificato la prospettazione accusatoria nel reato di truffa aggravata e non più in quella di riciclaggio, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata con conseguente restituzione al ricorrente dei beni sottoposti a sequestro. 2.2 Violazione di legge in ordine alla individuazione del periculum in mora poiché le argomentazioni svolte dal Tribunale non rispettano quanto richiesto dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione Ellade che, per il sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria, richiede l'illustrazione delle ragioni che rendono necessarie l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. I giudici del riesame hanno ritenuto tale elemento integrato dalla natura fungibile e facilmente occultabile del denaro in sequestro, con conseguente pericolo di dispersione, ma tali conclusioni integrano una motivazione apparente che consentirebbe ogni forma di sequestro preventivo di denaro, mentre la motivazione del periculum deve contenere la specifica indicazione delle ragioni che nel caso di specie rendono prevedibile la dispersione del bene sottoposto a vincolo. CONSIDERATO IN DIRITTO LI' ricorso è inammissibile perché basato su motivi in parte non consentiti e in parte generici. Occorre premettere che il ricorso in tema di misure cautelari reali è consentito solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione. La violazione di legge deducibile è integrata anche dall'omessa motivazione o dalla motivazione apparente che utilizzi formule di stile e non esamini il compendio indiziario sottoposto al giudice di merito. Inoltre, trattandosi di una misura cautelare reale, va ricordato che per la sua emissione non sono necessari gravi indizi di colpevolezza ma è sufficiente individuare il fumus del reato ipotizzato, sicchè non risulta necessario dimostrare, almeno in questa fase, gli estremi del reato presupposto se non in termini generici. 1.1 Il primo articolato motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del Tribunale e, pur lamentando presunte violazioni del dettato normativo, deduce vizi della motivazione e avanza censure di merito invocando un diretto confronto con le emergenze processuali indiziari e una diversa valutazione del compendio indiziario, attività che esulano dalle competenze di questa Corte. Anche recentemente questa Corte ha precisato che integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. (ex plurimis Sez. 2 , n. 16012 del 14/03/2023 Rv. 284522 - 01 in relazione al rinvenimento della somma di oltre un milione e mezzo di euro in contanti, occultata, in uno a sostanza stupefacente, all'interno di un automezzo nella disponibilità dell'imputato, gravato da precedenti specifici, che non aveva saputo indicarne la provenienza)( Sez. 2 n. 43532 del 19/11/2021 Rv. 282308 - 01). Inoltre, regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito è che non si richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028). Tali pronunzie non sono in contrasto con l'orientamento richiamato dal ricorrente, che ha affermato l'impossibilità di apposizione di un vincolo cautelare fondato sulla sola quantità di contante rinvenuto in possesso di un soggetto, senza però escludere la responsabilità penale ove, oltre a tale dato, si aggiungano ulteriori circostanze dimostrative della provenienza illecita del denaro. Il Tribunale, a pagina due del provvedimento impugnato, ha fatto corretta applicazione delle numerose pronunce di legittimità in cui si è ribadito che in tema di misure cautelari l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita della provvista;
e a sostegno della prospettazione accusatoria ha valorizzato: la circostanza che la ingente somma di denaro veniva trasferita al di fuori dei canali normali e tracciabili;
le modalità di confezionamento in mazzette della somma rinvenuta;
l'assenza di alcuna giustificazione offerta dall'imputato sulla provenienza e l'affermazione che la somma era destinata all'acquisto di un orologio di lusso;
la limitata capacità reddituale del ricorrente;
i precedenti penali per reati contro il patrimonio a carico del ricorrente. Va osservato peraltro che anche la detenzione contestuale di diverse carte di pagamento, unitamente al denaro, in assenza di alcuna giustificazione offerta dall'indagato, offre in questa fase iniziale delle indagini un ulteriore allarmante elemento indiziario, sintomatico della provenienza illecita del contante e della volontà di occultarne la circolazione. Ed in effetti il ricorrente ha fatto presente che dall'iscrizione nel registro degli indagati risulta che il P.M. ha iscritto il IN per il delitto di truffa aggravata, come attestato dal certificato allegato alla memoria conclusiva. Ma detta circostanza sopravvenuta non assume rilevanza decisiva in questa sede e non incide sulla legittimità dell'ordinanza cautelare, ma potrebbe al più legittimare il ricorrente a presentare una nuova richiesta di restituzione. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato e reiterativo poiché il tribunale a pagina tre della sentenza rende sintetica ma idonea motivazione in ordine al periculum, valorizzando non soltanto la natura volatile del denaro ma anche la mancanza di una stabile fonte di reddito del ricorrente, potendosi trarre da questi elementi di fatto la logica considerazione che IN potrebbe utilizzare il denaro per soddisfare le proprie esigenze di vita . Così facendo ha formulato un giudizio personalizzato in relazione alle specifiche caratteristiche personali dell'indagato, che risulta immune dai vizi dedotti. 2. In conclusione lo sviluppo argomentativo della motivazione dell'ordinanza impugnata risulta rispettoso dei criteri normativi e dei principi in tema affermati dalla giurisprudenza. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 13 settembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente RI NI Be EL NN GA
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale VI AL che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. Annibale Brancia che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Catanzaro il 13 febbraio 2024 ha disposto il sequestro preventivo della somma di 81.450 euro e di diverse carte di pagamento rinvenute nella disponibilità di IR IN e già sottoposte a sequestro probatorio. Con detto provvedimento il Tribunale ha riconosciuto il fumus del delitto di riciclaggio, in ragione delle modalità dei rinvenimento e della entità della somma non compatibile con le capacità reddituali dell'imputato, gravato da diversi precedenti penali, e dell'assenza di giustificazioni in ordine alla provenienza lecita della somma in questione;
ha poi ravvisato il periculum in mora, per la natura fungibile della somma di denaro Penale Sent. Sez. 2 Num. 39754 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 13/09/2024 detenuta e per le precarie condizioni economiche del IN che logicamente rendono probabile l'utilizzo della provvista per il proprio fabbisogno. Inoltre ha osservato che il sequestro è stato disposto anche ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen., in quanto diretto alla cd. confisca allargata. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 Violazione di legge per omessa motivazione in ordine al reato presupposto del contestato delitto di riciclaggio. Osserva il ricorrente che il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali affermati al riguardo, in quanto nella ordinanza impugnata non risulta nemmeno ipotizzato il reato presupposto del riciclaggio e il GIP ha esaurito la verifica del fumus valorizzando le modalità di occultamento del denaro e le condizioni economiche e soggettive dell'indagato. Di contro, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il mero possesso di una pur ingente somma di denaro non può giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l'addebito di riciclaggio, senza che si sia verificata l'esistenza di un delitto presupposto, anche se delineato per sommi capi, valorizzando o l'esistenza di relazioni con ambienti criminali o la precedente commissione di fatti di reato dai quali possa essere attendibilmente derivata la provvista;
inoltre ha più volte ribadito la necessità che il provvedimento cautelare fornisca anche indicazioni circa le ragioni di esclusione della clausola di riserva contenuta nell'articolo 648 bis cod.pen. e specifichi la condotta tipica del delitto di riciclaggio, oggetto di provvisorio addebito. Il ricorrente osserva che nel corso dell'udienza di convalida è stato dimostrato che l'indagato ha svolto una regolare attività lavorativa e ha percepito buone fonti di reddito;
che le modalità di custodia e trasporto del denaro non erano sintomatiche e significative del carattere illecito della detenzione, poiché il denaro era conservato in una borsa posta all'interno dell'abitacolo della vettura e altre banconote erano nelle tasche dell'indagato, il quale ha spiegato di avere la disponibilità di tale ingente somma per acquistare un orologio di lusso, che il GIP ha attribuito particolare rilevanza a due precedenti penali dell'imputato, uno per furto commesso nel lontano 2003, avente ad oggetto un telefono cellulare, e un altro per appropriazione indebita risalente al 2015, consumato al termine di un rapporto di locazione di un appartamento nell'ambito del quale si addebitava all'imputato la sottrazione di una stufa e di alcuni radiatori;
che dette condotte non possono essere assunte come sintomatiche della propensione del IN a trarre sostentamento dai proventi dell'illecito, in ragione della loro peculiare tenuità comprovata anche dal trattamento sanzionatorio applicato. Rileva infine il ricorrente che dall'iscrizione della notizia criminis emerge che il pubblico ministero ha modificato la prospettazione accusatoria nel reato di truffa aggravata e non più in quella di riciclaggio, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata con conseguente restituzione al ricorrente dei beni sottoposti a sequestro. 2.2 Violazione di legge in ordine alla individuazione del periculum in mora poiché le argomentazioni svolte dal Tribunale non rispettano quanto richiesto dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione Ellade che, per il sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria, richiede l'illustrazione delle ragioni che rendono necessarie l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. I giudici del riesame hanno ritenuto tale elemento integrato dalla natura fungibile e facilmente occultabile del denaro in sequestro, con conseguente pericolo di dispersione, ma tali conclusioni integrano una motivazione apparente che consentirebbe ogni forma di sequestro preventivo di denaro, mentre la motivazione del periculum deve contenere la specifica indicazione delle ragioni che nel caso di specie rendono prevedibile la dispersione del bene sottoposto a vincolo. CONSIDERATO IN DIRITTO LI' ricorso è inammissibile perché basato su motivi in parte non consentiti e in parte generici. Occorre premettere che il ricorso in tema di misure cautelari reali è consentito solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione. La violazione di legge deducibile è integrata anche dall'omessa motivazione o dalla motivazione apparente che utilizzi formule di stile e non esamini il compendio indiziario sottoposto al giudice di merito. Inoltre, trattandosi di una misura cautelare reale, va ricordato che per la sua emissione non sono necessari gravi indizi di colpevolezza ma è sufficiente individuare il fumus del reato ipotizzato, sicchè non risulta necessario dimostrare, almeno in questa fase, gli estremi del reato presupposto se non in termini generici. 1.1 Il primo articolato motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del Tribunale e, pur lamentando presunte violazioni del dettato normativo, deduce vizi della motivazione e avanza censure di merito invocando un diretto confronto con le emergenze processuali indiziari e una diversa valutazione del compendio indiziario, attività che esulano dalle competenze di questa Corte. Anche recentemente questa Corte ha precisato che integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. (ex plurimis Sez. 2 , n. 16012 del 14/03/2023 Rv. 284522 - 01 in relazione al rinvenimento della somma di oltre un milione e mezzo di euro in contanti, occultata, in uno a sostanza stupefacente, all'interno di un automezzo nella disponibilità dell'imputato, gravato da precedenti specifici, che non aveva saputo indicarne la provenienza)( Sez. 2 n. 43532 del 19/11/2021 Rv. 282308 - 01). Inoltre, regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito è che non si richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028). Tali pronunzie non sono in contrasto con l'orientamento richiamato dal ricorrente, che ha affermato l'impossibilità di apposizione di un vincolo cautelare fondato sulla sola quantità di contante rinvenuto in possesso di un soggetto, senza però escludere la responsabilità penale ove, oltre a tale dato, si aggiungano ulteriori circostanze dimostrative della provenienza illecita del denaro. Il Tribunale, a pagina due del provvedimento impugnato, ha fatto corretta applicazione delle numerose pronunce di legittimità in cui si è ribadito che in tema di misure cautelari l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita della provvista;
e a sostegno della prospettazione accusatoria ha valorizzato: la circostanza che la ingente somma di denaro veniva trasferita al di fuori dei canali normali e tracciabili;
le modalità di confezionamento in mazzette della somma rinvenuta;
l'assenza di alcuna giustificazione offerta dall'imputato sulla provenienza e l'affermazione che la somma era destinata all'acquisto di un orologio di lusso;
la limitata capacità reddituale del ricorrente;
i precedenti penali per reati contro il patrimonio a carico del ricorrente. Va osservato peraltro che anche la detenzione contestuale di diverse carte di pagamento, unitamente al denaro, in assenza di alcuna giustificazione offerta dall'indagato, offre in questa fase iniziale delle indagini un ulteriore allarmante elemento indiziario, sintomatico della provenienza illecita del contante e della volontà di occultarne la circolazione. Ed in effetti il ricorrente ha fatto presente che dall'iscrizione nel registro degli indagati risulta che il P.M. ha iscritto il IN per il delitto di truffa aggravata, come attestato dal certificato allegato alla memoria conclusiva. Ma detta circostanza sopravvenuta non assume rilevanza decisiva in questa sede e non incide sulla legittimità dell'ordinanza cautelare, ma potrebbe al più legittimare il ricorrente a presentare una nuova richiesta di restituzione. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato e reiterativo poiché il tribunale a pagina tre della sentenza rende sintetica ma idonea motivazione in ordine al periculum, valorizzando non soltanto la natura volatile del denaro ma anche la mancanza di una stabile fonte di reddito del ricorrente, potendosi trarre da questi elementi di fatto la logica considerazione che IN potrebbe utilizzare il denaro per soddisfare le proprie esigenze di vita . Così facendo ha formulato un giudizio personalizzato in relazione alle specifiche caratteristiche personali dell'indagato, che risulta immune dai vizi dedotti. 2. In conclusione lo sviluppo argomentativo della motivazione dell'ordinanza impugnata risulta rispettoso dei criteri normativi e dei principi in tema affermati dalla giurisprudenza. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 13 settembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente RI NI Be EL NN GA