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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1071 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Rodà Sebastiano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte opponente (resistente in riassunzione)
e
(già Controparte_1 [...]
) (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito, n. 15, è domiciliato per legge;
parte opposta (ricorrente in riassunzione) nonché nei confronti di
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tuscano Fabio
Augusto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte opposta (resistente in riassunzione)
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato via pec in data 24.06.2019 nei confronti del e dell' , Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
spiegava opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420190011810990000, dell'importo di
€ 194.122,98, notificata in data 4.06.2019 dall' , nonché avverso Controparte_3
l'iscrizione a ruolo ed il decreto di revoca n. 2581 del 10.09.2018 emesso dal
[...]
(già impugnato dinnanzi al Tribunale Civile di Roma, nel procedimento Controparte_2
portante n. 72522/2018 R.G.), nonché di ogni ulteriore atto anteriore, preordinato, connesso e conseguente e successivo, per ottenerne “l'annullamento e/o declaratoria di nullità, previa sospensione e/o emanazione di ogni altra misura cautelare”.
A tali fini premetteva: che, con il d.d. n. 0103747 del 24.10.2001, alla ditta di NT OS
(operante nel settore della lavorazione dei marmi e prodotti affini dal 1978) era stato concesso in via provvisoria, ai sensi della L. n. 488/92, un contributo in conto impianti di € 342.906,72, a fronte di investimenti ammessi per € 704.963,67, erogabile in tre quote annuali, ciascuna dell'importo di € 114.302,24; che, a fronte del suddetto contributo, presso la Banca concessionaria
Sanpaolo IMI S.P.A. (Istituto Bancario S. Paolo di Torino SpA), venivano rese disponibili le somme di cui al finanziamento;
che, a fronte di erogazioni parziali, la parte attrice realizzava correttamente il succitato investimento, senza tuttavia che l'istituto bancario provvedesse ad erogare il SAL consuntivo relativo alla seconda quota di finanziamento, malgrado le plurime richieste indirizzate alla banca;
che il rappresentava al Ministero le proprie doglianze in Pt_1 ordine al comportamento assunto dalla Concessionaria e, all'esito, veniva concordato “un ridimensionamento della pratica di finanziamento, trasmesso con raccomandata a.r. del
07.11.2006”; che la Guardia di Finanza - Comando Tenenza di Bianco - avviava un controllo finalizzato alla verifica della corretta percezione ed utilizzo dei finanziamenti di cui alla L. n.
488/92, a seguito del quale veniva instaurato dinanzi al Tribunale di Roma un procedimento penale nei confronti dell'odierno opponente, conclusosi con un decreto di archiviazione;
che, con provvedimento n. 2361/2010, il comunicava ex artt. 7 e 8 L. Controparte_2
241/1990 l'avvio del procedimento di revoca “relativo ad agevolazioni finanziarie ai sensi della legge 488/11 bando 8° CUP: B16d01001670006”, avverso il quale formulava le Parte_1 controdeduzioni di cui all'allegato 8 all'atto di citazione;
che “il Controparte_2
nel mese di ottobre del 2018 comunica formalmente il decreto di revoca n. 2581 del
[...]
2 10.09.2018 ed oggi, nonostante l'impugnazione del detto provvedimento dinnanzi al Tribunale
Civile di Roma (procedimento RG 72522/2018 – Sezione Seconda), il sig si è visto Pt_1 recapitare la cartella di pagamento n. 09420190011810990000 che oggi si impugna”; che la cartella di pagamento opposta nel presente giudizio è relativa alla revoca delle “agevolazioni attività produttive l. 488/1992 (anticipazione - cauzione)”.
Tanto premesso, ha chiesto di “accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento n.
09420190011810990000, dell'importo di euro 194.122,98 notificata in data 04.06.2019 dell e dell'iscrizione a ruolo, nonché del Decreto n° 2581 del Controparte_3
10.09.2018 di revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con d.d.n. 0103747 del
24.10.2001, nonché di ogni ulteriore atto anteriore, preordinato, connesso e conseguente, anche di contenuto ignoto, che comunque possa ledere gli interessi dell'istante, ivi compresa, ove occorrente per quanto di ragione, la comunicazione di avvio del procedimento (2361 del
11.01.2010) ai sensi degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, e, comunque, per l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza dell'asserito obbligo del sig. di corrispondere al Parte_1
, o a chi per esso, la somma di euro 114.302,24, da rivalutare Controparte_2
sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione a quella della restituzione” per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134; 2) violazione e falsa applicazione del d.m. 527 del
20.10.1995. Insussistenza della condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Travisamento dei fatti. Manifesta illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza;
3) violazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo L. n.
241/1990; 4) violazione e falsa applicazione della circolare n. 900315 del 14.07.2000 e del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni n. 0103747 del 24.10.2001. Straripamento di potere;
5) Carenza di motivazione e/o motivazione apparente. Insussistenza dell'illecito; 6) violazione del principio del legittimo affidamento, del principio della buona fede, della normativa in materia di procedimento amministrativo e decadenza del diritto a richiedere la restituzione delle somme;
nonché di: 7) “accertare e dichiarare la prescrizione del diritto del Controparte_2
al recupero della somma con conseguente dichiarazione di illegittimità della cartella
[...] di pagamento n. 09420190011810990000, dell'importo di euro 194.122,98 dell'
[...]
[...
[...] [
e dell'iscrizione a ruolo, nonché del Decreto n° 2581 del 10.09.2018 - di Controparte_4 revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con d.d.n. 0103747 del 24.10.2001 (…)”; 8)
“accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento n.
09420190011810990000, dell'importo di euro 194.122,98 dell' Controparte_3
e dell'iscrizione a ruolo, poiché fatta a soggetto non convivente”; 9) “Condannare il
[...]
convenuto, anche in conformità dell'art 2 bis della legge 241/1990, a Controparte_2 risarcire al sig. tutti i danni patiti ed emersi a causa dell'inosservanza del Parte_1
termine di conclusione del procedimento amministrativo, che ha fatto lievitare vertiginosamente i costi (per interessi e rivalutazione più di 80.000,00 euro) nonché procurato al sig. Pt_1
tutta una serie di ulteriori disagi (anche di salute)”; in via cautelare, ribadito che avverso
[...]
il decreto di revoca n. 2581 del 10.09.2018 risultava pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma un procedimento recante n. 72522/2018 R.G., ha chiesto la “sospensione del provvedimento impugnato” per le ragioni spiegate nell'atto introduttivo, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, si costituiva in giudizio il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo Controparte_2 la cronologia degli eventi che avevano portato all'emanazione del decreto di revoca (per la quale si rimanda alla comparsa); inoltre, il rilevava che, a fronte della mancata restituzione da CP_2
parte della ditta della somma richiesta con il decreto di revoca (frattanto impugnato dal Pt_1
innanzi al Tribunale di Roma), il aveva provveduto, ex art. 24, co. 32, L. 449/1997 ad CP_2
attivare la procedura di recupero coattivo del credito a mezzo , Controparte_5
con conseguente notifica alla ditta della cartella di pagamento n. 09420190011810990000, opposta nel presente giudizio;
eccepiva, altresì, che buona parte delle domande formulate dall'opponente
“salvo quelle inerenti la cartella di pagamento e la richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2 bis della legge 241/1990, sono state già formulate in seno al giudizio ordinario avviato innanzi al Tribunale di Roma, relativo alla legittimità del decreto di revoca e sono pertanto inammissibili nella parte riferita al decreto di revoca ed agli atti presupposti”, invocando la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.; ha poi dettagliatamente contestato nel merito le pretese avversarie per le ragioni spiegate nella comparsa di costituzione, cui si rimanda, segnalando la correttezza dell'operato dell'Amministrazione convenuta e chiedendo l'accoglimento delle
4 seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, in graduato subordine: - in rito, in via preliminare, dichiarare la sospensione del processo;
- nel merito, in via principale, rigettare la domanda avversaria siccome inammissibile e infondata in fatto e in diritto. In ogni caso, con il favore delle spese”.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo Controparte_3
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito nonché il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente a tutte le doglianze attinenti alla fase precedente alla notifica della cartella di pagamento, contestando la dedotta inesistenza della stessa in ragione del raggiungimento dello scopo e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma sezione civile;
2) dichiarare il difetto di legittimazione passiva di da tenerla indenne anche Controparte_6
relativamente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. NEL MERITO: 1) respingere l'opposizione in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi formulati. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda attorea, tenere indenne e compensare le spese di giudizio per i Controparte_6 motivi di cui in premessa”.
Alla prima udienza, tenutasi in data 6.12.2019, era presente soltanto il procuratore dell'opponente, il quale ha insistito nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, chiedendo altresì i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rappresentando che in data 30.11.2019 era stato notificato all'opponente atto di pignoramento presso terzi fondato sulla cartella oggetto della presente opposizione. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in detta udienza, il giudice precedentemente titolare del procedimento provvedeva come di seguito: “a) dispone ex art. 615, comma 1, c.p.c. la sospensione della cartella di pagamento n. 09420190011810990000, notificata in data 04.06.2019, nonché del relativo ruolo n. 2019/001123 Tributi coattivi anno
2018, partita 01 2018001000000004001DM201809102581 - 20181010P.48841-11 L. 488/92 Rec.
Contrib.; b) dispone, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del presente processo in attesa della definizione del giudizio n. 72522/2018 R.G., Tribunale di Roma”.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 28.09.2022, il Controparte_2
allegava la copia della sentenza n. 921/2022 del Tribunale di Roma, emanata a definizione del
5 giudizio n. 72522/18 R.G., esponendo che la stessa non era stata impugnata nei termini di legge e chiedendo la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Fissata dal giudice frattanto divenuto titolare del procedimento l'udienza di prosecuzione del giudizio, quest'ultimo, nelle more, subiva ulteriori rinvii anche in ragione dell'avvicendarsi di altri giudici nella titolarità dello stesso. Da ultimo, con decreto dell'1.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 26.01.2024, la causa è stata rinviata per il prosieguo all'udienza tabellare del 7.03.2024, all'esito della quale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.06.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza dell'11.07.2024, comunicata alle parti in pari data, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere adeguatamente circoscritto il thema decidendum del presente giudizio, considerato che il Tribunale di Roma – innanzi al quale era stato impugnato il decreto n.
2581 del 10.9.2018 –, con sentenza n. 921/2022 del 20.01.2022, passata in giudicato, ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la declaratoria di “l'illegittimità del Decreto n° Parte_1
2581 del 10.09.2018 - di revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con d.d.n. 0103747 del 24.10.2001, nonché di ogni ulteriore atto anteriore, preordinato, connesso e conseguente, anche di contenuto ignoto, che comunque possa ledere gli interessi dell'istante”, evidenziando che
“nella fattispecie i comportamenti contestati dall'Amministrazione sono successivi proprio all'erogazione della concessione "provvisoria". La loro natura di violazione di tipici obblighi imposti al beneficiario per garantire il raggiungimento delle finalità proprie del contributo integrano un complesso di elementi tale da rendere evidente che la revoca si fondasse su oggettive
e gravi difformità tra gli obblighi originati dall'erogazione, le finalità del finanziamento e la condotta in concreto seguita dal beneficiario tenuto ad adempiere detti obblighi. Peraltro l'atto di revoca era connesso anche una indagine della Guardia di Finanza la quale ha dettagliatamente relazionato sui termini della violazione. La revoca è stata esercitata in presenza dei presupposti indicati nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, nel rispetto della normativa di riferimento … La ditta, alla data della disponibilità dell'ultima quota di contributo, non ha completamente maturato le condizioni previste per l'erogazione dello stato d'avanzamento della
6 prima quota del contributo stesso (decreto 2581 del 10.9.2018 p. 2). Si tratta della causa di revoca indicata dall'art. 8, comma 1, lett. c1), d.m. n. 527/1995 … Non sussiste alcuna paventata violazione dell'art. 29 del D.L del 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134; la norma in esame è del tutto inconferente rispetto all'evidente, strumentale, irregolare e non giustificato utilizzo del pagamento in contanti di parte dei beni oggetto di finanziamento. Tale ultimo accadimento da solo giustifica la revoca poiché incrina la fiducia riposta dalla P.A. nella impresa finanziata con capitali pubblici: la revoca va, pertanto, pienamente confermata … I militari della Gdf avevano accertato, già al 12.7.2007, il mancato incasso dell'assegno il quale - come detto - da solo giustificava ampiamente la revoca del contributo. La revoca del contributo, per quanto sopra esposto, viene in questa sede pienamente confermata. Si rigettano, pertanto, tutte le domande della parte attrice” (cfr. sentenza, allegata al ricorso in riassunzione).
Avverso detta sentenza non è stata proposta impugnazione (cfr. attestazione del 16.11.2022, in atti), sicché rispetto ad ogni domanda azionata nel presente giudizio e relativa al decreto n. 2581 del 10.9.2018 – per cui il presente procedimento era stato sospeso ex art. 295 c.p.c. – si è formato il giudicato.
Il presente giudizio, quindi, prosegue soltanto in relazione ai motivi di opposizione alla cartella di pagamento n. 09420190011810990000, nonché al relativo ruolo (n. 2019/1123), non coperti da giudicato.
In particolare, i due residui motivi di opposizione sono quelli di cui ai numeri 7) e 8) dell'atto introduttivo del presente giudizio, oltre all'ulteriore domanda di cui al punto 9), di condanna del per violazione dell'art. 2 bis L. 241/1990. CP_2
Prima di procedere alla disamina dei motivi di opposizione, occorre innanzitutto rilevare che non coglie nel segno la doglianza sollevata da con le note sostitutive dell'udienza del Parte_1
17.03.2023 (ribadita, da ultimo, nelle note sostitutive dell'udienza del 27.06.2024), finalizzata ad ottenere una pronuncia del Giudice “in merito all'omessa notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza”. Invero, ha eccepito che il non avesse Parte_1 CP_2 provveduto alla notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine del 20.01.2023, assegnato dal Giudice precedentemente titolare del procedimento.
Sul punto, si precisa che il decreto del 22.12.2022, di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio dopo il deposito del ricorso in riassunzione - contenente la dicitura “Manda alla parte
7 istante per la prosecuzione per la notifica del proprio ricorso e del presente decreto alle altre parti entro il 20.1.2023. Si comunichi” - è stato comunicato al procuratore del e non Pt_1
piuttosto, come avrebbe dovuto, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ricorrente in riassunzione e, quindi, parte istante); successivamente, con decreto dell'1.03.2023, l'udienza del 17.03.2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte e il suddetto decreto veniva comunicato a tutte le parti già costituite nel presente procedimento: ne è conseguito, pur in mancanza dell'adempimento prescritto dall'art. 297 u.c. c.p.c., che tutte le parti sono state poste in condizione di depositare le note sostitutive di detta udienza.
Con ordinanza del 22.04.2023, il precedente giudicante ha infatti rilevato che “dagli atti di causa appare evidente come tutte le parti processuali interessate abbiano in ogni caso potuto prendere atto della riassunzione del giudizio (quanto meno in seguito alla comunicazione loro fatta dalla cancelleria del decreto di cui all'art. 127 ter c.p.c., relativo all'udienza del 17 marzo 2023), potendo prendere posizione sui fatti di causa”, richiamando il condivisibile orientamento della
Suprema Corte secondo cui “la riassunzione di un processo sospeso … è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art.
297, comma 1, c.p.c., sicché la mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non determina l'estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 5955/2016). Il precedente giudicante ha poi ulteriormente argomentato affermando che: “ritenuto che, addirittura, nel caso che ci occupa, alla luce di quanto già sopra detto, deve ritenersi che sia stato comunque raggiunto lo scopo al quale era preordinata la notificazione del ricorso e dell'originario decreto di fissazione della suddetta udienza del 17 marzo 2023, apparendo diseconomico, a questo punto, onerare nuovamente la parte ricorrente delle notifiche previste dall'ultimo comma dell'art. 297 c.p.c.; ritenuto che sia semplicemente necessario, piuttosto, fissare una nuova udienza per consentire a tutte le parti in causa di articolare compiutamente le difese ritenute necessarie ai fini della prosecuzione del giudizio riassunto, nella consapevolezza di quanto statuito con la presente ordinanza in ordine alla procedibilità del giudizio pur in assenza delle notificazioni di cui era stata onerata la ricorrente in riassunzione”, all'uopo fissando l'udienza del 10.11.2023 per la prosecuzione del giudizio (cfr. ordinanza del
22.04.2023).
8 Detta ordinanza merita condivisione, non avendo in alcun modo arrecato un vulnus ai diritti di difesa delle parti in causa;
pertanto, le doglianze di (ribadite, da ultimo, nelle note Parte_1 scritte sostitutive dell'udienza del 27.06.2024) appaiono del tutto destituite di fondamento, per aver il giudice precedente comunque concesso alle parti un congruo termine per meglio contraddire, considerato che, comunque, le stesse erano già state poste in condizione di depositare le note scritte sostitutive dell'udienza originariamente fissata per la data del 17.03.2023, sicché la concessione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza si sarebbe appalesata, nella fattispecie, del tutto dilatoria.
Parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore doglianza sollevata da da ultimo Parte_1 nelle note sostitutive dell'udienza del 27.06.2024, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia sopravvenuta del titolo azionato in quanto, a suo dire, “a seguito del giudizio celebrato davanti al
Tribunale Civile di Roma (RG: 72522/2018), il nuovo “titolo esecutivo” è rappresentato dalla
Sentenza n 921/2022 del 21.01.2022”.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 24 co. 32 L. 449/1997, “il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni”.
Nella fattispecie, il decreto n. 2581 del 10.9.2018 dell'allora , Controparte_2 di revoca delle agevolazioni, costituisce il titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme richieste, confluite poi nella cartella di pagamento opposta nel presente giudizio.
Con la sentenza n. 921/22 il Tribunale di Roma ha rigettato ogni domanda attorea, così confermando la revoca del contributo (cfr. pagina 14 della sentenza: “La revoca del contributo, per quanto sopra esposto, viene in questa sede pienamente confermata”), sicché deve concludersi nel senso che il titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del presente giudizio rimanga il decreto di revoca, non attinto da alcuna inefficacia sopravvenuta.
A diverse conclusioni sarebbe stato possibile addivenire qualora la revoca fosse stata annullata dal
Tribunale di Roma, potendosi ravvisare solo in detta eventualità una sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo.
Tanto premesso, l'opposizione – nei limiti dei motivi non coperti da giudicato – è infondata.
9 In punto di diritto, merita innanzitutto osservarsi che la notifica di una cartella esattoriale per la ripetizione di un indebito nascente dalla revoca di un finanziamento pubblico sia equiparabile alla notificazione di un atto di precetto, sicché l'azione volta alla contestazione della sua regolarità formale e/o del diritto di credito ivi contenuto va ricondotta nell'alveo delle opposizioni pre- esecutive (cfr. nello stesso senso Tribunale Vibo Valentia, n. 503/2024).
I rimedi dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi vengono disciplinati rispettivamente dagli artt. 615 e 617 c.p.c.
Tramite l'opposizione all'esecuzione viene contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata: con detta azione possono, infatti, essere fatte valere la mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo, l'eventuale carenza di legittimazione attiva o passiva delle parti o, ancora, ragioni di merito idonee a contestare l'attuale esistenza del credito, ad esempio in ragione dell'avvenuto adempimento della pretesa avanzata ex adverso, ovvero il quantum del credito azionato. Diversamente, l'azione di cui all'art. 617 c.p.c., in quanto volta a contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, attiene alla contestazione della legittimità della procedura esecutiva in ragione della sussistenza di vizi formali degli atti e dei provvedimenti.
Al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre nell'opposizione agli atti esecutivi investono il quomodo, ossia le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva;
il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. è applicabile a tutte le contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione forzata e non a quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 9378/2024).
Con specifico riferimento al caso di specie, il motivo di opposizione con cui è stata eccepita la prescrizione del diritto del al recupero della somma oggetto della cartella di pagamento CP_2
è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., venendo in contestazione il diritto del creditore di procedere all'esecuzione.
Il motivo di opposizione è infondato.
Questo Giudice reputa del tutto condivisibile il principio di diritto recentemente ribadito dalla
Suprema Corte secondo cui “in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non
10 può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione” (Cass. civ., Sez. 1, n.
12362/2024; Sez. 6 - 1, n. 23603/2017).
Posto che, nella fattispecie, la causa solvendi è venuta meno in forza di un provvedimento di revoca adottato in quanto la ditta beneficiaria dell'agevolazione “alla data della disponibilità dell'ultima quota di contributo, non ha completamente maturato le condizioni previste per
l'erogazione dello stato d'avanzamento della prima quota del contributo stesso (decreto 2581 del
10.9.2018 p. 2). Si tratta della causa di revoca indicata dall'art. 8, comma 1, lett. c1), d.m. n.
527/1995” (cfr. sentenza del Tribunale di Roma, cit., pag. 13), il termine di prescrizione per il recupero delle somme indebitamente percepite dalla ditta è quello ordinario decennale, il cui dies a quo non può che decorrere dal momento della revoca del beneficio, effettuata con decreto del
10.09.2018.
Pertanto, non essendo maturata alcuna prescrizione, il motivo di opposizione deve essere respinto.
L'ulteriore motivo di opposizione è articolato come segue: “Inesistenza della notifica della cartella n. 09420190011810990000 effettuata dall' . In ultimo, Controparte_3
si contesta, altresì, il difetto di notifica della cartella n. 09420190011810990000. La notifica, infatti, diretta all'indirizzo di residenza del sig. , ed esattamente in Via Romano Parte_1
Cesare n 62, è stata fatta in Via Fiume al figlio non convivente. Dunque, alla luce di quanto detto, la notifica non può considerarsi perfezionata”.
Ad avviso di questo Giudice il predetto motivo va qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., venendo in rilievo una contestazione relativa alla regolarità formale della cartella, considerato che il difetto di notifica non è stato nella specie invocato in maniera strumentale alla deduzione di fatti estintivi dell'altrui credito (nel senso predetto cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, n. 28889/2023: “Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione può essere legittimamente azionato “ove l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo”, oppure “per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a
11 esecuzione forzata”, (Cass. Sez. 6-5, ord. 20 dicembre 2021, n. 41226, non massimata). È, pertanto, solo in questi casi – tra i quali non rientra quello presente, visto che la ricorrente assume di aver contestato, unicamente, “l'esistenza della notifica dell'atto esattoriale”, ma non di aver posto questioni, diverse da tale contestazione, relative all'insussistenza del credito – che il vizio di notificazione “è deducibile, senza limiti di tempo, in applicazione dell'art. 615 cod. proc. civ.” (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 6-2, ord. 24 ottobre 2022, n. 8655, non massimata). Resta, pertanto, fermo che “il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 cod. proc. civ.”
è riferibile a tutte le “contestazioni relative al quomodo della esecuzione forzata e non a quelle che investono, per un verso, la debenza del credito” ovvero, “per altro verso, il diritto del creditore a procedere in executivis” (Cass. Sez. 6-5, ord. n. 41226 del 2021, cit.; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-2, ord. 5 maggio 2022, n. 14323, non massimata)”).
Il motivo di opposizione è tuttavia infondato: ed invero, il ricorrente ha attestato sin dall'atto introduttivo del giudizio che la cartella di pagamento fosse stata notificata in data 4.06.2019, deducendo tuttavia l'inesistenza di detta notifica, per essere stata effettuata al figlio non convivente presso un indirizzo (Palizzi, via Fiume) diverso da quello di residenza del debitore destinatario (Palizzi, via Romano Cesare n. 62).
Ebbene, giova rilevare che la notifica effettuata senza l'osservanza delle disposizioni relative alla persona cui la copia deve essere confermata può essere, al più, nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c. e non inesistente;
in ogni caso, l'art. 156 co. 3 c.p.c. statuisce che “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, sicché qualsiasi vizio affliggente la notificazione, ove mai sussistente, dovrebbe dirsi sanato per raggiungimento dello scopo dell'atto
(cfr. nello stesso senso Tribunale Roma, n. 27/2021).
Nel caso in esame l'atto di citazione in opposizione a cartella è stato notificato alle controparti in data 24.06.2019 e, quindi, nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., sicché ha potuto proporre una tempestiva opposizione ai sensi di detta norma. Parte_1
Pertanto, l'eventuale vizio di notifica è stato pienamente sanato, avendo l'atto raggiunto comunque lo scopo, con la conseguenza che il predetto motivo di opposizione debba essere respinto.
Con riferimento alla restante domanda di cui al punto 9) dell'atto introduttivo, volta ad ottenere la condanna del al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2 bis L. 241/1990, si procede CP_2
come da separata ordinanza.
12 Il regolamento delle spese di lite va riservato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione per le ragioni spiegate in parte motiva;
- con riferimento alla domanda di cui al punto 9) dell'atto introduttivo, dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- riserva il regolamento delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 28/02/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1071 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Rodà Sebastiano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte opponente (resistente in riassunzione)
e
(già Controparte_1 [...]
) (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito, n. 15, è domiciliato per legge;
parte opposta (ricorrente in riassunzione) nonché nei confronti di
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tuscano Fabio
Augusto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
parte opposta (resistente in riassunzione)
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato via pec in data 24.06.2019 nei confronti del e dell' , Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
spiegava opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420190011810990000, dell'importo di
€ 194.122,98, notificata in data 4.06.2019 dall' , nonché avverso Controparte_3
l'iscrizione a ruolo ed il decreto di revoca n. 2581 del 10.09.2018 emesso dal
[...]
(già impugnato dinnanzi al Tribunale Civile di Roma, nel procedimento Controparte_2
portante n. 72522/2018 R.G.), nonché di ogni ulteriore atto anteriore, preordinato, connesso e conseguente e successivo, per ottenerne “l'annullamento e/o declaratoria di nullità, previa sospensione e/o emanazione di ogni altra misura cautelare”.
A tali fini premetteva: che, con il d.d. n. 0103747 del 24.10.2001, alla ditta di NT OS
(operante nel settore della lavorazione dei marmi e prodotti affini dal 1978) era stato concesso in via provvisoria, ai sensi della L. n. 488/92, un contributo in conto impianti di € 342.906,72, a fronte di investimenti ammessi per € 704.963,67, erogabile in tre quote annuali, ciascuna dell'importo di € 114.302,24; che, a fronte del suddetto contributo, presso la Banca concessionaria
Sanpaolo IMI S.P.A. (Istituto Bancario S. Paolo di Torino SpA), venivano rese disponibili le somme di cui al finanziamento;
che, a fronte di erogazioni parziali, la parte attrice realizzava correttamente il succitato investimento, senza tuttavia che l'istituto bancario provvedesse ad erogare il SAL consuntivo relativo alla seconda quota di finanziamento, malgrado le plurime richieste indirizzate alla banca;
che il rappresentava al Ministero le proprie doglianze in Pt_1 ordine al comportamento assunto dalla Concessionaria e, all'esito, veniva concordato “un ridimensionamento della pratica di finanziamento, trasmesso con raccomandata a.r. del
07.11.2006”; che la Guardia di Finanza - Comando Tenenza di Bianco - avviava un controllo finalizzato alla verifica della corretta percezione ed utilizzo dei finanziamenti di cui alla L. n.
488/92, a seguito del quale veniva instaurato dinanzi al Tribunale di Roma un procedimento penale nei confronti dell'odierno opponente, conclusosi con un decreto di archiviazione;
che, con provvedimento n. 2361/2010, il comunicava ex artt. 7 e 8 L. Controparte_2
241/1990 l'avvio del procedimento di revoca “relativo ad agevolazioni finanziarie ai sensi della legge 488/11 bando 8° CUP: B16d01001670006”, avverso il quale formulava le Parte_1 controdeduzioni di cui all'allegato 8 all'atto di citazione;
che “il Controparte_2
nel mese di ottobre del 2018 comunica formalmente il decreto di revoca n. 2581 del
[...]
2 10.09.2018 ed oggi, nonostante l'impugnazione del detto provvedimento dinnanzi al Tribunale
Civile di Roma (procedimento RG 72522/2018 – Sezione Seconda), il sig si è visto Pt_1 recapitare la cartella di pagamento n. 09420190011810990000 che oggi si impugna”; che la cartella di pagamento opposta nel presente giudizio è relativa alla revoca delle “agevolazioni attività produttive l. 488/1992 (anticipazione - cauzione)”.
Tanto premesso, ha chiesto di “accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento n.
09420190011810990000, dell'importo di euro 194.122,98 notificata in data 04.06.2019 dell e dell'iscrizione a ruolo, nonché del Decreto n° 2581 del Controparte_3
10.09.2018 di revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con d.d.n. 0103747 del
24.10.2001, nonché di ogni ulteriore atto anteriore, preordinato, connesso e conseguente, anche di contenuto ignoto, che comunque possa ledere gli interessi dell'istante, ivi compresa, ove occorrente per quanto di ragione, la comunicazione di avvio del procedimento (2361 del
11.01.2010) ai sensi degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, e, comunque, per l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza dell'asserito obbligo del sig. di corrispondere al Parte_1
, o a chi per esso, la somma di euro 114.302,24, da rivalutare Controparte_2
sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione a quella della restituzione” per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134; 2) violazione e falsa applicazione del d.m. 527 del
20.10.1995. Insussistenza della condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Travisamento dei fatti. Manifesta illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza;
3) violazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo L. n.
241/1990; 4) violazione e falsa applicazione della circolare n. 900315 del 14.07.2000 e del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni n. 0103747 del 24.10.2001. Straripamento di potere;
5) Carenza di motivazione e/o motivazione apparente. Insussistenza dell'illecito; 6) violazione del principio del legittimo affidamento, del principio della buona fede, della normativa in materia di procedimento amministrativo e decadenza del diritto a richiedere la restituzione delle somme;
nonché di: 7) “accertare e dichiarare la prescrizione del diritto del Controparte_2
al recupero della somma con conseguente dichiarazione di illegittimità della cartella
[...] di pagamento n. 09420190011810990000, dell'importo di euro 194.122,98 dell'
[...]
[...
[...] [
e dell'iscrizione a ruolo, nonché del Decreto n° 2581 del 10.09.2018 - di Controparte_4 revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con d.d.n. 0103747 del 24.10.2001 (…)”; 8)
“accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento n.
09420190011810990000, dell'importo di euro 194.122,98 dell' Controparte_3
e dell'iscrizione a ruolo, poiché fatta a soggetto non convivente”; 9) “Condannare il
[...]
convenuto, anche in conformità dell'art 2 bis della legge 241/1990, a Controparte_2 risarcire al sig. tutti i danni patiti ed emersi a causa dell'inosservanza del Parte_1
termine di conclusione del procedimento amministrativo, che ha fatto lievitare vertiginosamente i costi (per interessi e rivalutazione più di 80.000,00 euro) nonché procurato al sig. Pt_1
tutta una serie di ulteriori disagi (anche di salute)”; in via cautelare, ribadito che avverso
[...]
il decreto di revoca n. 2581 del 10.09.2018 risultava pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma un procedimento recante n. 72522/2018 R.G., ha chiesto la “sospensione del provvedimento impugnato” per le ragioni spiegate nell'atto introduttivo, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, si costituiva in giudizio il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo Controparte_2 la cronologia degli eventi che avevano portato all'emanazione del decreto di revoca (per la quale si rimanda alla comparsa); inoltre, il rilevava che, a fronte della mancata restituzione da CP_2
parte della ditta della somma richiesta con il decreto di revoca (frattanto impugnato dal Pt_1
innanzi al Tribunale di Roma), il aveva provveduto, ex art. 24, co. 32, L. 449/1997 ad CP_2
attivare la procedura di recupero coattivo del credito a mezzo , Controparte_5
con conseguente notifica alla ditta della cartella di pagamento n. 09420190011810990000, opposta nel presente giudizio;
eccepiva, altresì, che buona parte delle domande formulate dall'opponente
“salvo quelle inerenti la cartella di pagamento e la richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2 bis della legge 241/1990, sono state già formulate in seno al giudizio ordinario avviato innanzi al Tribunale di Roma, relativo alla legittimità del decreto di revoca e sono pertanto inammissibili nella parte riferita al decreto di revoca ed agli atti presupposti”, invocando la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.; ha poi dettagliatamente contestato nel merito le pretese avversarie per le ragioni spiegate nella comparsa di costituzione, cui si rimanda, segnalando la correttezza dell'operato dell'Amministrazione convenuta e chiedendo l'accoglimento delle
4 seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, in graduato subordine: - in rito, in via preliminare, dichiarare la sospensione del processo;
- nel merito, in via principale, rigettare la domanda avversaria siccome inammissibile e infondata in fatto e in diritto. In ogni caso, con il favore delle spese”.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo Controparte_3
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito nonché il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente a tutte le doglianze attinenti alla fase precedente alla notifica della cartella di pagamento, contestando la dedotta inesistenza della stessa in ragione del raggiungimento dello scopo e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma sezione civile;
2) dichiarare il difetto di legittimazione passiva di da tenerla indenne anche Controparte_6
relativamente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. NEL MERITO: 1) respingere l'opposizione in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi formulati. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda attorea, tenere indenne e compensare le spese di giudizio per i Controparte_6 motivi di cui in premessa”.
Alla prima udienza, tenutasi in data 6.12.2019, era presente soltanto il procuratore dell'opponente, il quale ha insistito nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, chiedendo altresì i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rappresentando che in data 30.11.2019 era stato notificato all'opponente atto di pignoramento presso terzi fondato sulla cartella oggetto della presente opposizione. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in detta udienza, il giudice precedentemente titolare del procedimento provvedeva come di seguito: “a) dispone ex art. 615, comma 1, c.p.c. la sospensione della cartella di pagamento n. 09420190011810990000, notificata in data 04.06.2019, nonché del relativo ruolo n. 2019/001123 Tributi coattivi anno
2018, partita 01 2018001000000004001DM201809102581 - 20181010P.48841-11 L. 488/92 Rec.
Contrib.; b) dispone, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del presente processo in attesa della definizione del giudizio n. 72522/2018 R.G., Tribunale di Roma”.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 28.09.2022, il Controparte_2
allegava la copia della sentenza n. 921/2022 del Tribunale di Roma, emanata a definizione del
5 giudizio n. 72522/18 R.G., esponendo che la stessa non era stata impugnata nei termini di legge e chiedendo la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Fissata dal giudice frattanto divenuto titolare del procedimento l'udienza di prosecuzione del giudizio, quest'ultimo, nelle more, subiva ulteriori rinvii anche in ragione dell'avvicendarsi di altri giudici nella titolarità dello stesso. Da ultimo, con decreto dell'1.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 26.01.2024, la causa è stata rinviata per il prosieguo all'udienza tabellare del 7.03.2024, all'esito della quale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.06.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza dell'11.07.2024, comunicata alle parti in pari data, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere adeguatamente circoscritto il thema decidendum del presente giudizio, considerato che il Tribunale di Roma – innanzi al quale era stato impugnato il decreto n.
2581 del 10.9.2018 –, con sentenza n. 921/2022 del 20.01.2022, passata in giudicato, ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la declaratoria di “l'illegittimità del Decreto n° Parte_1
2581 del 10.09.2018 - di revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con d.d.n. 0103747 del 24.10.2001, nonché di ogni ulteriore atto anteriore, preordinato, connesso e conseguente, anche di contenuto ignoto, che comunque possa ledere gli interessi dell'istante”, evidenziando che
“nella fattispecie i comportamenti contestati dall'Amministrazione sono successivi proprio all'erogazione della concessione "provvisoria". La loro natura di violazione di tipici obblighi imposti al beneficiario per garantire il raggiungimento delle finalità proprie del contributo integrano un complesso di elementi tale da rendere evidente che la revoca si fondasse su oggettive
e gravi difformità tra gli obblighi originati dall'erogazione, le finalità del finanziamento e la condotta in concreto seguita dal beneficiario tenuto ad adempiere detti obblighi. Peraltro l'atto di revoca era connesso anche una indagine della Guardia di Finanza la quale ha dettagliatamente relazionato sui termini della violazione. La revoca è stata esercitata in presenza dei presupposti indicati nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, nel rispetto della normativa di riferimento … La ditta, alla data della disponibilità dell'ultima quota di contributo, non ha completamente maturato le condizioni previste per l'erogazione dello stato d'avanzamento della
6 prima quota del contributo stesso (decreto 2581 del 10.9.2018 p. 2). Si tratta della causa di revoca indicata dall'art. 8, comma 1, lett. c1), d.m. n. 527/1995 … Non sussiste alcuna paventata violazione dell'art. 29 del D.L del 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134; la norma in esame è del tutto inconferente rispetto all'evidente, strumentale, irregolare e non giustificato utilizzo del pagamento in contanti di parte dei beni oggetto di finanziamento. Tale ultimo accadimento da solo giustifica la revoca poiché incrina la fiducia riposta dalla P.A. nella impresa finanziata con capitali pubblici: la revoca va, pertanto, pienamente confermata … I militari della Gdf avevano accertato, già al 12.7.2007, il mancato incasso dell'assegno il quale - come detto - da solo giustificava ampiamente la revoca del contributo. La revoca del contributo, per quanto sopra esposto, viene in questa sede pienamente confermata. Si rigettano, pertanto, tutte le domande della parte attrice” (cfr. sentenza, allegata al ricorso in riassunzione).
Avverso detta sentenza non è stata proposta impugnazione (cfr. attestazione del 16.11.2022, in atti), sicché rispetto ad ogni domanda azionata nel presente giudizio e relativa al decreto n. 2581 del 10.9.2018 – per cui il presente procedimento era stato sospeso ex art. 295 c.p.c. – si è formato il giudicato.
Il presente giudizio, quindi, prosegue soltanto in relazione ai motivi di opposizione alla cartella di pagamento n. 09420190011810990000, nonché al relativo ruolo (n. 2019/1123), non coperti da giudicato.
In particolare, i due residui motivi di opposizione sono quelli di cui ai numeri 7) e 8) dell'atto introduttivo del presente giudizio, oltre all'ulteriore domanda di cui al punto 9), di condanna del per violazione dell'art. 2 bis L. 241/1990. CP_2
Prima di procedere alla disamina dei motivi di opposizione, occorre innanzitutto rilevare che non coglie nel segno la doglianza sollevata da con le note sostitutive dell'udienza del Parte_1
17.03.2023 (ribadita, da ultimo, nelle note sostitutive dell'udienza del 27.06.2024), finalizzata ad ottenere una pronuncia del Giudice “in merito all'omessa notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza”. Invero, ha eccepito che il non avesse Parte_1 CP_2 provveduto alla notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine del 20.01.2023, assegnato dal Giudice precedentemente titolare del procedimento.
Sul punto, si precisa che il decreto del 22.12.2022, di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio dopo il deposito del ricorso in riassunzione - contenente la dicitura “Manda alla parte
7 istante per la prosecuzione per la notifica del proprio ricorso e del presente decreto alle altre parti entro il 20.1.2023. Si comunichi” - è stato comunicato al procuratore del e non Pt_1
piuttosto, come avrebbe dovuto, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato (ricorrente in riassunzione e, quindi, parte istante); successivamente, con decreto dell'1.03.2023, l'udienza del 17.03.2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte e il suddetto decreto veniva comunicato a tutte le parti già costituite nel presente procedimento: ne è conseguito, pur in mancanza dell'adempimento prescritto dall'art. 297 u.c. c.p.c., che tutte le parti sono state poste in condizione di depositare le note sostitutive di detta udienza.
Con ordinanza del 22.04.2023, il precedente giudicante ha infatti rilevato che “dagli atti di causa appare evidente come tutte le parti processuali interessate abbiano in ogni caso potuto prendere atto della riassunzione del giudizio (quanto meno in seguito alla comunicazione loro fatta dalla cancelleria del decreto di cui all'art. 127 ter c.p.c., relativo all'udienza del 17 marzo 2023), potendo prendere posizione sui fatti di causa”, richiamando il condivisibile orientamento della
Suprema Corte secondo cui “la riassunzione di un processo sospeso … è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art.
297, comma 1, c.p.c., sicché la mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non determina l'estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 5955/2016). Il precedente giudicante ha poi ulteriormente argomentato affermando che: “ritenuto che, addirittura, nel caso che ci occupa, alla luce di quanto già sopra detto, deve ritenersi che sia stato comunque raggiunto lo scopo al quale era preordinata la notificazione del ricorso e dell'originario decreto di fissazione della suddetta udienza del 17 marzo 2023, apparendo diseconomico, a questo punto, onerare nuovamente la parte ricorrente delle notifiche previste dall'ultimo comma dell'art. 297 c.p.c.; ritenuto che sia semplicemente necessario, piuttosto, fissare una nuova udienza per consentire a tutte le parti in causa di articolare compiutamente le difese ritenute necessarie ai fini della prosecuzione del giudizio riassunto, nella consapevolezza di quanto statuito con la presente ordinanza in ordine alla procedibilità del giudizio pur in assenza delle notificazioni di cui era stata onerata la ricorrente in riassunzione”, all'uopo fissando l'udienza del 10.11.2023 per la prosecuzione del giudizio (cfr. ordinanza del
22.04.2023).
8 Detta ordinanza merita condivisione, non avendo in alcun modo arrecato un vulnus ai diritti di difesa delle parti in causa;
pertanto, le doglianze di (ribadite, da ultimo, nelle note Parte_1 scritte sostitutive dell'udienza del 27.06.2024) appaiono del tutto destituite di fondamento, per aver il giudice precedente comunque concesso alle parti un congruo termine per meglio contraddire, considerato che, comunque, le stesse erano già state poste in condizione di depositare le note scritte sostitutive dell'udienza originariamente fissata per la data del 17.03.2023, sicché la concessione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza si sarebbe appalesata, nella fattispecie, del tutto dilatoria.
Parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore doglianza sollevata da da ultimo Parte_1 nelle note sostitutive dell'udienza del 27.06.2024, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia sopravvenuta del titolo azionato in quanto, a suo dire, “a seguito del giudizio celebrato davanti al
Tribunale Civile di Roma (RG: 72522/2018), il nuovo “titolo esecutivo” è rappresentato dalla
Sentenza n 921/2022 del 21.01.2022”.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 24 co. 32 L. 449/1997, “il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni”.
Nella fattispecie, il decreto n. 2581 del 10.9.2018 dell'allora , Controparte_2 di revoca delle agevolazioni, costituisce il titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme richieste, confluite poi nella cartella di pagamento opposta nel presente giudizio.
Con la sentenza n. 921/22 il Tribunale di Roma ha rigettato ogni domanda attorea, così confermando la revoca del contributo (cfr. pagina 14 della sentenza: “La revoca del contributo, per quanto sopra esposto, viene in questa sede pienamente confermata”), sicché deve concludersi nel senso che il titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del presente giudizio rimanga il decreto di revoca, non attinto da alcuna inefficacia sopravvenuta.
A diverse conclusioni sarebbe stato possibile addivenire qualora la revoca fosse stata annullata dal
Tribunale di Roma, potendosi ravvisare solo in detta eventualità una sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo.
Tanto premesso, l'opposizione – nei limiti dei motivi non coperti da giudicato – è infondata.
9 In punto di diritto, merita innanzitutto osservarsi che la notifica di una cartella esattoriale per la ripetizione di un indebito nascente dalla revoca di un finanziamento pubblico sia equiparabile alla notificazione di un atto di precetto, sicché l'azione volta alla contestazione della sua regolarità formale e/o del diritto di credito ivi contenuto va ricondotta nell'alveo delle opposizioni pre- esecutive (cfr. nello stesso senso Tribunale Vibo Valentia, n. 503/2024).
I rimedi dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi vengono disciplinati rispettivamente dagli artt. 615 e 617 c.p.c.
Tramite l'opposizione all'esecuzione viene contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata: con detta azione possono, infatti, essere fatte valere la mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo, l'eventuale carenza di legittimazione attiva o passiva delle parti o, ancora, ragioni di merito idonee a contestare l'attuale esistenza del credito, ad esempio in ragione dell'avvenuto adempimento della pretesa avanzata ex adverso, ovvero il quantum del credito azionato. Diversamente, l'azione di cui all'art. 617 c.p.c., in quanto volta a contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, attiene alla contestazione della legittimità della procedura esecutiva in ragione della sussistenza di vizi formali degli atti e dei provvedimenti.
Al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre nell'opposizione agli atti esecutivi investono il quomodo, ossia le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva;
il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. è applicabile a tutte le contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione forzata e non a quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 9378/2024).
Con specifico riferimento al caso di specie, il motivo di opposizione con cui è stata eccepita la prescrizione del diritto del al recupero della somma oggetto della cartella di pagamento CP_2
è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., venendo in contestazione il diritto del creditore di procedere all'esecuzione.
Il motivo di opposizione è infondato.
Questo Giudice reputa del tutto condivisibile il principio di diritto recentemente ribadito dalla
Suprema Corte secondo cui “in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non
10 può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione” (Cass. civ., Sez. 1, n.
12362/2024; Sez. 6 - 1, n. 23603/2017).
Posto che, nella fattispecie, la causa solvendi è venuta meno in forza di un provvedimento di revoca adottato in quanto la ditta beneficiaria dell'agevolazione “alla data della disponibilità dell'ultima quota di contributo, non ha completamente maturato le condizioni previste per
l'erogazione dello stato d'avanzamento della prima quota del contributo stesso (decreto 2581 del
10.9.2018 p. 2). Si tratta della causa di revoca indicata dall'art. 8, comma 1, lett. c1), d.m. n.
527/1995” (cfr. sentenza del Tribunale di Roma, cit., pag. 13), il termine di prescrizione per il recupero delle somme indebitamente percepite dalla ditta è quello ordinario decennale, il cui dies a quo non può che decorrere dal momento della revoca del beneficio, effettuata con decreto del
10.09.2018.
Pertanto, non essendo maturata alcuna prescrizione, il motivo di opposizione deve essere respinto.
L'ulteriore motivo di opposizione è articolato come segue: “Inesistenza della notifica della cartella n. 09420190011810990000 effettuata dall' . In ultimo, Controparte_3
si contesta, altresì, il difetto di notifica della cartella n. 09420190011810990000. La notifica, infatti, diretta all'indirizzo di residenza del sig. , ed esattamente in Via Romano Parte_1
Cesare n 62, è stata fatta in Via Fiume al figlio non convivente. Dunque, alla luce di quanto detto, la notifica non può considerarsi perfezionata”.
Ad avviso di questo Giudice il predetto motivo va qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., venendo in rilievo una contestazione relativa alla regolarità formale della cartella, considerato che il difetto di notifica non è stato nella specie invocato in maniera strumentale alla deduzione di fatti estintivi dell'altrui credito (nel senso predetto cfr. Cass. civ.,
Sez. 3, n. 28889/2023: “Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione può essere legittimamente azionato “ove l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo”, oppure “per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a
11 esecuzione forzata”, (Cass. Sez. 6-5, ord. 20 dicembre 2021, n. 41226, non massimata). È, pertanto, solo in questi casi – tra i quali non rientra quello presente, visto che la ricorrente assume di aver contestato, unicamente, “l'esistenza della notifica dell'atto esattoriale”, ma non di aver posto questioni, diverse da tale contestazione, relative all'insussistenza del credito – che il vizio di notificazione “è deducibile, senza limiti di tempo, in applicazione dell'art. 615 cod. proc. civ.” (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 6-2, ord. 24 ottobre 2022, n. 8655, non massimata). Resta, pertanto, fermo che “il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 cod. proc. civ.”
è riferibile a tutte le “contestazioni relative al quomodo della esecuzione forzata e non a quelle che investono, per un verso, la debenza del credito” ovvero, “per altro verso, il diritto del creditore a procedere in executivis” (Cass. Sez. 6-5, ord. n. 41226 del 2021, cit.; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-2, ord. 5 maggio 2022, n. 14323, non massimata)”).
Il motivo di opposizione è tuttavia infondato: ed invero, il ricorrente ha attestato sin dall'atto introduttivo del giudizio che la cartella di pagamento fosse stata notificata in data 4.06.2019, deducendo tuttavia l'inesistenza di detta notifica, per essere stata effettuata al figlio non convivente presso un indirizzo (Palizzi, via Fiume) diverso da quello di residenza del debitore destinatario (Palizzi, via Romano Cesare n. 62).
Ebbene, giova rilevare che la notifica effettuata senza l'osservanza delle disposizioni relative alla persona cui la copia deve essere confermata può essere, al più, nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c. e non inesistente;
in ogni caso, l'art. 156 co. 3 c.p.c. statuisce che “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, sicché qualsiasi vizio affliggente la notificazione, ove mai sussistente, dovrebbe dirsi sanato per raggiungimento dello scopo dell'atto
(cfr. nello stesso senso Tribunale Roma, n. 27/2021).
Nel caso in esame l'atto di citazione in opposizione a cartella è stato notificato alle controparti in data 24.06.2019 e, quindi, nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., sicché ha potuto proporre una tempestiva opposizione ai sensi di detta norma. Parte_1
Pertanto, l'eventuale vizio di notifica è stato pienamente sanato, avendo l'atto raggiunto comunque lo scopo, con la conseguenza che il predetto motivo di opposizione debba essere respinto.
Con riferimento alla restante domanda di cui al punto 9) dell'atto introduttivo, volta ad ottenere la condanna del al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2 bis L. 241/1990, si procede CP_2
come da separata ordinanza.
12 Il regolamento delle spese di lite va riservato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione per le ragioni spiegate in parte motiva;
- con riferimento alla domanda di cui al punto 9) dell'atto introduttivo, dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- riserva il regolamento delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 28/02/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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