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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 31/05/2024 al n. 1219/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MESSORA MARIA CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE
AMEDEO 22 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. MESSORA MARIA
CHIARA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. TROMBINI GLORIA EMILIA, elettivamente domiciliata C/O AVV.
C. SALVALAGGIO 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv. TROMBINI
GLORIA EMILIA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso),
rimessa al Collegio in decisione il 07/06/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per “1. Parte_1 Controparte_1
Le parti concordano che il versamento dell'assegno mensile di contributo al mantenimento per la figlia resterà sospeso sino al mese di marzo 2025 Per_1
compreso e quello per il figlio resterà ridotto ad Euro 200,00 sino al Per_2
mese di giugno 2025 compreso;
2. dichiara di rinunciare alla domanda di ripetizione e/o di Parte_1
rimborso delle somme sino ad oggi versate a a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento di entrambi i figli, pari ad Euro 4.600,00 così
determinati: € 450,00 x 8 mesi + € 200,00 x 5 mesi considerando il rimborso dell'assegno da marzo per e da giugno per Per_1 Per_2
3. dichiara di accettare la rinuncia suddetta, rinunciando Controparte_1
a sua volta ad ogni domanda proposta ed alla relativa azione, nonché ad ogni domanda ed azione accessoria o connessa;
4. e per quanto di rispettiva Controparte_1 Persona_3
competenza, dichiarano di rinunciare in via definitiva al versamento dell'assegno mensile di Euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia e di rinunciare al contributo per spese straordinarie;
5. dichiara di accettare la rinuncia suddetta, rinunciando a Parte_1
sua volta ad ogni domanda proposta ed alla relativa azione, nonché ad ogni domanda ed azione accessoria o connessa;
6. L'assegno mensile di contributo al mantenimento del figlio posto a Per_2
carico del padre nella misura di € 400,00 viene concordemente rideterminato pagina 2 di 4 nell'importo di Euro 350,00 oltre spese straordinarie secondo le indicazioni e le modalità previste dalla sentenza di divorzio N. 1170/2014 e verrà corrisposto con versamento diretto al figlio, sul c/c che quest'ultimo provvederà ad indicare, a far tempo dal mese di luglio 2025 sino al mese di luglio 2027 (salvo il fatto che il figlio diventi nel frattempo autosufficiente), decorsi i quali tale onere cesserà
in via definitiva senza necessità di comunicazione alcuna;
7. dichiara di rinunciare a proporre ulteriore domanda di Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio in ragione della volontaria cancellazione dall'Albo Avvocati e del suo pensionamento;
8. Spese e competenze di causa integralmente compensate”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica condizioni divorzio le parti formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni pagina 3 di 4 indicate in epigrafe;
2) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 12/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 31/05/2024 al n. 1219/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MESSORA MARIA CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE
AMEDEO 22 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. MESSORA MARIA
CHIARA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. TROMBINI GLORIA EMILIA, elettivamente domiciliata C/O AVV.
C. SALVALAGGIO 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv. TROMBINI
GLORIA EMILIA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso),
rimessa al Collegio in decisione il 07/06/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per “1. Parte_1 Controparte_1
Le parti concordano che il versamento dell'assegno mensile di contributo al mantenimento per la figlia resterà sospeso sino al mese di marzo 2025 Per_1
compreso e quello per il figlio resterà ridotto ad Euro 200,00 sino al Per_2
mese di giugno 2025 compreso;
2. dichiara di rinunciare alla domanda di ripetizione e/o di Parte_1
rimborso delle somme sino ad oggi versate a a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento di entrambi i figli, pari ad Euro 4.600,00 così
determinati: € 450,00 x 8 mesi + € 200,00 x 5 mesi considerando il rimborso dell'assegno da marzo per e da giugno per Per_1 Per_2
3. dichiara di accettare la rinuncia suddetta, rinunciando Controparte_1
a sua volta ad ogni domanda proposta ed alla relativa azione, nonché ad ogni domanda ed azione accessoria o connessa;
4. e per quanto di rispettiva Controparte_1 Persona_3
competenza, dichiarano di rinunciare in via definitiva al versamento dell'assegno mensile di Euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia e di rinunciare al contributo per spese straordinarie;
5. dichiara di accettare la rinuncia suddetta, rinunciando a Parte_1
sua volta ad ogni domanda proposta ed alla relativa azione, nonché ad ogni domanda ed azione accessoria o connessa;
6. L'assegno mensile di contributo al mantenimento del figlio posto a Per_2
carico del padre nella misura di € 400,00 viene concordemente rideterminato pagina 2 di 4 nell'importo di Euro 350,00 oltre spese straordinarie secondo le indicazioni e le modalità previste dalla sentenza di divorzio N. 1170/2014 e verrà corrisposto con versamento diretto al figlio, sul c/c che quest'ultimo provvederà ad indicare, a far tempo dal mese di luglio 2025 sino al mese di luglio 2027 (salvo il fatto che il figlio diventi nel frattempo autosufficiente), decorsi i quali tale onere cesserà
in via definitiva senza necessità di comunicazione alcuna;
7. dichiara di rinunciare a proporre ulteriore domanda di Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio in ragione della volontaria cancellazione dall'Albo Avvocati e del suo pensionamento;
8. Spese e competenze di causa integralmente compensate”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica condizioni divorzio le parti formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni pagina 3 di 4 indicate in epigrafe;
2) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 12/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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