TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5934/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNINI Parte_1 C.F._1
CRISTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione a decreto di pagamento depositato il 18/11/2024 “
1. Modificare in parte il decreto di liquidazione del compenso professionale emesso dal Tribunale di Ancona nella persona del Giudice Dott. Renna il 12.09.2024
e notificato a mezzo pec il 18.10.2024 all'Avv. in relazione all'attività di difensore Parte_1
di parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con decreto n. Controparte_2
134/24 R.Mod.27 del 22.04.2024 Dott. Renna, nel procedimento n. 4629/2020 R.G.N.R. e dichiarare dovuto all'Avv. l'onorario di €.1.230,00 così individuato: onorario di Parte_1
€.347,33 come da decreto di liquidazione, a cui aggiungere l'onorario differenziale, comprensivo della fase di studio, fase introduttiva ed anche della fase decisionale omessa, al di sopra del minimo inderogabile per €.882,67 oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge a titolo di compenso professionale per l'attività prestata a titolo di difensore di nel Controparte_2
procedimento penale n. 4629/20 R.G.N.R.
2. Con vittoria di spese e compensi difensivi, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali ex art. 4 del D.M. 55/2014 co 1bis”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 1. Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione a decreto di pagamento depositato il
18/11/2024 l'Avv. ha impugnato il decreto di pagamento del Tribunale di Ancona, Parte_1
sezione penale, del 18/09/2024, depositato in cancelleria il 23/09/2024 e comunicato il 18/10/2024, emesso in suo favore, quale difensore di fiducia di imputato nel procedimento Controparte_2
penale N. 4629/20 R.G.N.R. e N. 2482/23 R.G., ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato dal giudice competente in data 22/04/2024.
L'Avv. ritiene il decreto meritevole di impugnazione per i seguenti motivi: 1) non Parte_1
aver riconosciuto alcun compenso per la fase decisionale;
2) aver sottoposto la liquidazione
(parziale) dell'onorario, calcolata nella misura minima prevista dalla legge, alla ulteriore diminuzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 22/01/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, solamente l'Avv. ha depositato il 17/01/2025 le note scritte con le quali, riportandosi Parte_1 al ricorso e ai documenti allegati, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe.
2. L'opposizione è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Va premesso che “il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Cass. civ., sez. II, 14/02/2024 n. 4082).
Nel merito, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, la disposizione di cui all'articolo 82 del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, che impone di liquidare
l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime” (Cass. Civ., sez. III, 18/04/2023 n. 10391).
Ebbene nel caso di specie il Tribunale di Ancona non è incorso in alcuna violazione di legge, avendo rispettato i limiti tariffari scegliendo i valori minimi in ragione dell'impegno professionale concretamente profuso dal difensore nel caso di specie.
pagina 2 Il giudice penale ha errato invece nel non riconoscere la liquidazione dell'onorario per la fase decisionale, nella quale l'Avv. ha dimostrato di aver compiuto attività (cfr. verbale Parte_1
d'udienza del 19/07/2024 e sentenza n. 1894/2024 agli atti di causa).
Andrà conseguentemente riconosciuto alla ricorrente l'importo di € 709,00 per la fase decisionale, tenuto conto dei valori minimi della tariffa ex D.M. 2014 n. 55, così come applicati dal Tribunale di
Ancona nella liquidazione della fase di studio ed introduttiva del giudizio penale.
Conseguentemente, agli importi liquidati di € 237,00 per la fase di studio, di € 284,00 per la fase introduttiva andrà sommato l'importo di € 709,00 per la fase decisionale, giungendosi così all'importo totale di € 1.230,00, e su questo andrà applicata la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis DPR 2002/115 trattandosi di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente (“La riduzione di 1/3, …, applicata ai minimi tariffari, fa sì che l'onorario scenda ben al di sotto di tale soglia di inderogabilità, in violazione delle norme vigenti, pertanto, l'onorario va ricalcolato onde evitare un provvedimento viziato da palese errore di diritto, quindi, lesivo del diritto del difensore al compenso”), la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che “La liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo. Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis citato non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività” (Cass. civ., sez. VI, 14/10/2022 n. 30286).
Il compenso complessivamente spettante all'Avv. per l'attività compiuta in favore di Parte_1
nel procedimento penale in oggetto è pertanto pari a € 820,00. Controparte_2
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, dovendosi rilevare che la presente procedura è a sua volta necessaria per la CP_1
tutela del diritto al compenso professionale sicché non sarebbe equo porre a carico del difensore ulteriori spese.
L'onorario dovuto al difensore della parte vittoriosa va liquidato, tenuto conto del valore del presente giudizio, in € 600,00, senza che possa dirsi dovuto alcun aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, DM 2014/55, considerato che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e
pagina 3 fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. civ. sez. II, 27/07/2023 n. 22762) e nel caso di specie l'inserimento di collegamenti ipertestuali ha riguardato solo 5 documenti in un unico atto della dimensione di poche pagine, già di per sé facilmente leggibili.
Vanno infine riconosciute le spese non imponibili di € 70,00 per l'iscrizione a ruolo della causa, documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 5934/2024 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'Avv. a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta nel Parte_1
procedimento penale n. 2482/23 R.G.T. (n. 4629/20 R.G.N.R.) l'onorario complessivo di € 820,00, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 2002 n.115, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori fiscali e previdenziali;
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per il presente CP_1 procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed €
70,00 per spese non imponibili.
Ancona, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5934/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNINI Parte_1 C.F._1
CRISTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione a decreto di pagamento depositato il 18/11/2024 “
1. Modificare in parte il decreto di liquidazione del compenso professionale emesso dal Tribunale di Ancona nella persona del Giudice Dott. Renna il 12.09.2024
e notificato a mezzo pec il 18.10.2024 all'Avv. in relazione all'attività di difensore Parte_1
di parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con decreto n. Controparte_2
134/24 R.Mod.27 del 22.04.2024 Dott. Renna, nel procedimento n. 4629/2020 R.G.N.R. e dichiarare dovuto all'Avv. l'onorario di €.1.230,00 così individuato: onorario di Parte_1
€.347,33 come da decreto di liquidazione, a cui aggiungere l'onorario differenziale, comprensivo della fase di studio, fase introduttiva ed anche della fase decisionale omessa, al di sopra del minimo inderogabile per €.882,67 oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge a titolo di compenso professionale per l'attività prestata a titolo di difensore di nel Controparte_2
procedimento penale n. 4629/20 R.G.N.R.
2. Con vittoria di spese e compensi difensivi, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali ex art. 4 del D.M. 55/2014 co 1bis”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 1. Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione a decreto di pagamento depositato il
18/11/2024 l'Avv. ha impugnato il decreto di pagamento del Tribunale di Ancona, Parte_1
sezione penale, del 18/09/2024, depositato in cancelleria il 23/09/2024 e comunicato il 18/10/2024, emesso in suo favore, quale difensore di fiducia di imputato nel procedimento Controparte_2
penale N. 4629/20 R.G.N.R. e N. 2482/23 R.G., ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato dal giudice competente in data 22/04/2024.
L'Avv. ritiene il decreto meritevole di impugnazione per i seguenti motivi: 1) non Parte_1
aver riconosciuto alcun compenso per la fase decisionale;
2) aver sottoposto la liquidazione
(parziale) dell'onorario, calcolata nella misura minima prevista dalla legge, alla ulteriore diminuzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002.
Il convenuto, sebbene regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 22/01/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, solamente l'Avv. ha depositato il 17/01/2025 le note scritte con le quali, riportandosi Parte_1 al ricorso e ai documenti allegati, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come trascritte in epigrafe.
2. L'opposizione è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Va premesso che “il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Cass. civ., sez. II, 14/02/2024 n. 4082).
Nel merito, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, la disposizione di cui all'articolo 82 del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, che impone di liquidare
l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime” (Cass. Civ., sez. III, 18/04/2023 n. 10391).
Ebbene nel caso di specie il Tribunale di Ancona non è incorso in alcuna violazione di legge, avendo rispettato i limiti tariffari scegliendo i valori minimi in ragione dell'impegno professionale concretamente profuso dal difensore nel caso di specie.
pagina 2 Il giudice penale ha errato invece nel non riconoscere la liquidazione dell'onorario per la fase decisionale, nella quale l'Avv. ha dimostrato di aver compiuto attività (cfr. verbale Parte_1
d'udienza del 19/07/2024 e sentenza n. 1894/2024 agli atti di causa).
Andrà conseguentemente riconosciuto alla ricorrente l'importo di € 709,00 per la fase decisionale, tenuto conto dei valori minimi della tariffa ex D.M. 2014 n. 55, così come applicati dal Tribunale di
Ancona nella liquidazione della fase di studio ed introduttiva del giudizio penale.
Conseguentemente, agli importi liquidati di € 237,00 per la fase di studio, di € 284,00 per la fase introduttiva andrà sommato l'importo di € 709,00 per la fase decisionale, giungendosi così all'importo totale di € 1.230,00, e su questo andrà applicata la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis DPR 2002/115 trattandosi di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente (“La riduzione di 1/3, …, applicata ai minimi tariffari, fa sì che l'onorario scenda ben al di sotto di tale soglia di inderogabilità, in violazione delle norme vigenti, pertanto, l'onorario va ricalcolato onde evitare un provvedimento viziato da palese errore di diritto, quindi, lesivo del diritto del difensore al compenso”), la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che “La liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo. Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis citato non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività” (Cass. civ., sez. VI, 14/10/2022 n. 30286).
Il compenso complessivamente spettante all'Avv. per l'attività compiuta in favore di Parte_1
nel procedimento penale in oggetto è pertanto pari a € 820,00. Controparte_2
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, dovendosi rilevare che la presente procedura è a sua volta necessaria per la CP_1
tutela del diritto al compenso professionale sicché non sarebbe equo porre a carico del difensore ulteriori spese.
L'onorario dovuto al difensore della parte vittoriosa va liquidato, tenuto conto del valore del presente giudizio, in € 600,00, senza che possa dirsi dovuto alcun aumento ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, DM 2014/55, considerato che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e
pagina 3 fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. civ. sez. II, 27/07/2023 n. 22762) e nel caso di specie l'inserimento di collegamenti ipertestuali ha riguardato solo 5 documenti in un unico atto della dimensione di poche pagine, già di per sé facilmente leggibili.
Vanno infine riconosciute le spese non imponibili di € 70,00 per l'iscrizione a ruolo della causa, documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 5934/2024 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'Avv. a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta nel Parte_1
procedimento penale n. 2482/23 R.G.T. (n. 4629/20 R.G.N.R.) l'onorario complessivo di € 820,00, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 2002 n.115, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori fiscali e previdenziali;
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per il presente CP_1 procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge ed €
70,00 per spese non imponibili.
Ancona, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4