Art. 2.
Le pensioni in favore dei superstiti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate sulla base della disposizione di cui al precedente articolo con effetto dal 1 gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione, se successiva.
Le pensioni in favore dei superstiti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate sulla base della disposizione di cui al precedente articolo con effetto dal 1 gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione, se successiva.