Articolo 2 della Legge 28 marzo 1968, n. 376
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 aprile 1968
Art. 2.
Le pensioni in favore dei superstiti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate sulla base della disposizione di cui al precedente articolo con effetto dal 1 gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione, se successiva.
Entrata in vigore il 13 aprile 1968