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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso ex artt. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 17.7.2024
da
C.F. , nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Romanini,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
C.F. , nato il [...] a CP_1 C.F._2
EN d'RD (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina
Romanini, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott. Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso con domanda congiunta di separazione e divorzio ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
17.7.2024 con il quale le Parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la separazione consensuale dei coniug i, omologando le condizioni concordate dagli stessi e, successivamente, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in Castell'Arquato(PC) in data 12.7.1987, alle seguenti
CONDIZIONI “1)L'ex casa coniugale, sita in EN d'RD (PC) Viale Cesare Battisti n. 3 ( Censita al
Catasto Fabbricati del Comune di EN d'RD al Fg.38 -particella 279 – Sub 6 –
Cat. C/6= autorimessa e al Fg 38- Particella 279- Sub.9 – Cat A/7= appartamento e cantina)
è attualmente in comproprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno;
Al fine di regolamentare i rapporti coniugali con riferimento alla proprietà dell'ex casa coniugale e quindi al fine di prevenire liti fra loro, i coniugi concordano che:
- il Sig. rasferirà il 50% della proprietà dell'unità immobiliare alla Sig.ra CP_1 Pt_1
- la Sig.ra alla data del deposito della sentenza di separazione coniugi, Pt_1
corrisponderà la somma di € 50.000,00 ( cinquantamila/00) a titolo di acconto sul maggior importo dovuto ( totale € 130.000,00 centotrentamila/00) ; il saldo di € 80.000,00 (
ottantamila/00) verrà versato dalla medesima contestualmente al predetto trasferimento avanti il notaio che verrà scelto dalla parte acquirente ( sig.ra ); in tale occasione Pt_1
il sig. rasferirà altrove la propria residenza , asportando dalla casa coniugale tutti i CP_1
propri effetti personali e gli oggetti di arredo / mobilio di cui al separato accordo intervenuto tra i coniugi;
la sig.ra tratterrà la cucina per la quale si Parte_1
impegna, con la sottoscrizione del presente atto , a versare al sig. a somma di € CP_1
5.000,00 ( cinquemila/00) ad avvenuto deposito del presente ricorso ( pagamento avvenuto in data 22.07.2024);
- il predetto trasferimento della quota del 50% mediante compravendita avverrà
entro e non oltre 60 gg. dall'emanazione della sentenza di divorzio e l'atto pubblico di vendita verrà sottoscritto presso il Notaio Dott. di EN Persona_1
d'RD (PC). - I coniugi ravvisano in tale accordo l'unica modalità per l'equa ripartizione dei beni comuni, acquistati in costanza di matrimonio. Evidenziano che tale ripartizione attribuirà stabilità e preverrà l'insorgere di controversie fra di loro, ritenendosi pienamente soddisfatti in tal senso e potendosi quindi affermare che i coniugi ricorrenti riconoscono che il presente accordo deve intendersi quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
2)Le parti si impegnano , con la sottoscrizione del presente ricorso, a chiudere il conto corrente cointestato, acceso presso Credit Agricole – Filiale di EN
D'RD,successivamente all'espletamento di tutte le formalità legate al trasferimento del 50% dell'immobile dal sig. lla sig.ra e comunque al momento del CP_1 Pt_1
cambio di residenza del marito nonché a suddividere al 50% ciascuno il saldo dello stesso;
3)I sigg.ri – si impegnano , con la sottoscrizione del presente ricorso, a Pt_1 CP_1
suddividere nella misura del 50% ciascuno gli importi che verranno agli stessi rimborsati nei rispettivi Modelli 730, relativi agli interventi di ristrutturazione eseguiti sull'immobile in comproprietà – ex casa coniugale -sita nel Comune di EN
d'RD (PC), pagati nella misura del 50% ciascuno;
4)La sig.ra , con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna – Parte_1
nell'ipotesi in cui lo Stato richieda in restituzione al sig. l'eventuale plusvalenza CP_1
derivante dai lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile - ex casa coniugale (con il
“superbonus 110%”)-a rimborsare al marito l'importo corrispondente al 50% della predetta plusvalenza, relativa alla quota del 50% di comproprietà del sig. CP_1
sull'immobile; 5)Le parti si impegnano altresì a sostenere al 50% ciascuno le eventuali sanzioni che dovessero derivare dall' esecuzione, non a regola d'arte, dei lavori di ristrutturazione dell'immobile (ex casa coniugale) con il “ superbonus 110%” da parte delle ditte e/o dei professionisti incaricati, con facoltà dei coniugi di rivalersi pro quota sui responsabili;
6)Le spese legali della presente procedura cumulativa di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono interamente compensate tra le parti;
7)I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso e si concedono nulla osta al rilascio ed al rinnovo a favore di ciascuno di essi di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio;
8)Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni ulteriore reciproco rapporto di natura patrimoniale- ad eccezione di quanto pattuito ai punti 1)- 2)- 3)- 4) e 5)-
confermando pertanto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o causa;
9) I ricorrenti, godendo entrambi di fonti di reddito autonome, espressamente concordano che nessun assegno alimentare e/o di mantenimento venga corrisposto.“
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 18/2025 emessa in data 15.1.2025 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, omologando le condizioni di separazione inerenti ai rapporti CP_1 economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727). Rilevato che con ordinanza in data 15.1.2025 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 28.10.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data 13.11.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio celebrato in data 12.7.1987 a Parte_1 CP_1
Castell'Arquato (PC) e trascritto nei Registri dello Stato Civile dell'anzidetto
Comune al n. 44 , parte II, anno 1987 , serie A alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Castell'Arquato (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge. - Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso ex artt. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 17.7.2024
da
C.F. , nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Romanini,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
C.F. , nato il [...] a CP_1 C.F._2
EN d'RD (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina
Romanini, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott. Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso con domanda congiunta di separazione e divorzio ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
17.7.2024 con il quale le Parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la separazione consensuale dei coniug i, omologando le condizioni concordate dagli stessi e, successivamente, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in Castell'Arquato(PC) in data 12.7.1987, alle seguenti
CONDIZIONI “1)L'ex casa coniugale, sita in EN d'RD (PC) Viale Cesare Battisti n. 3 ( Censita al
Catasto Fabbricati del Comune di EN d'RD al Fg.38 -particella 279 – Sub 6 –
Cat. C/6= autorimessa e al Fg 38- Particella 279- Sub.9 – Cat A/7= appartamento e cantina)
è attualmente in comproprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno;
Al fine di regolamentare i rapporti coniugali con riferimento alla proprietà dell'ex casa coniugale e quindi al fine di prevenire liti fra loro, i coniugi concordano che:
- il Sig. rasferirà il 50% della proprietà dell'unità immobiliare alla Sig.ra CP_1 Pt_1
- la Sig.ra alla data del deposito della sentenza di separazione coniugi, Pt_1
corrisponderà la somma di € 50.000,00 ( cinquantamila/00) a titolo di acconto sul maggior importo dovuto ( totale € 130.000,00 centotrentamila/00) ; il saldo di € 80.000,00 (
ottantamila/00) verrà versato dalla medesima contestualmente al predetto trasferimento avanti il notaio che verrà scelto dalla parte acquirente ( sig.ra ); in tale occasione Pt_1
il sig. rasferirà altrove la propria residenza , asportando dalla casa coniugale tutti i CP_1
propri effetti personali e gli oggetti di arredo / mobilio di cui al separato accordo intervenuto tra i coniugi;
la sig.ra tratterrà la cucina per la quale si Parte_1
impegna, con la sottoscrizione del presente atto , a versare al sig. a somma di € CP_1
5.000,00 ( cinquemila/00) ad avvenuto deposito del presente ricorso ( pagamento avvenuto in data 22.07.2024);
- il predetto trasferimento della quota del 50% mediante compravendita avverrà
entro e non oltre 60 gg. dall'emanazione della sentenza di divorzio e l'atto pubblico di vendita verrà sottoscritto presso il Notaio Dott. di EN Persona_1
d'RD (PC). - I coniugi ravvisano in tale accordo l'unica modalità per l'equa ripartizione dei beni comuni, acquistati in costanza di matrimonio. Evidenziano che tale ripartizione attribuirà stabilità e preverrà l'insorgere di controversie fra di loro, ritenendosi pienamente soddisfatti in tal senso e potendosi quindi affermare che i coniugi ricorrenti riconoscono che il presente accordo deve intendersi quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
2)Le parti si impegnano , con la sottoscrizione del presente ricorso, a chiudere il conto corrente cointestato, acceso presso Credit Agricole – Filiale di EN
D'RD,successivamente all'espletamento di tutte le formalità legate al trasferimento del 50% dell'immobile dal sig. lla sig.ra e comunque al momento del CP_1 Pt_1
cambio di residenza del marito nonché a suddividere al 50% ciascuno il saldo dello stesso;
3)I sigg.ri – si impegnano , con la sottoscrizione del presente ricorso, a Pt_1 CP_1
suddividere nella misura del 50% ciascuno gli importi che verranno agli stessi rimborsati nei rispettivi Modelli 730, relativi agli interventi di ristrutturazione eseguiti sull'immobile in comproprietà – ex casa coniugale -sita nel Comune di EN
d'RD (PC), pagati nella misura del 50% ciascuno;
4)La sig.ra , con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna – Parte_1
nell'ipotesi in cui lo Stato richieda in restituzione al sig. l'eventuale plusvalenza CP_1
derivante dai lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile - ex casa coniugale (con il
“superbonus 110%”)-a rimborsare al marito l'importo corrispondente al 50% della predetta plusvalenza, relativa alla quota del 50% di comproprietà del sig. CP_1
sull'immobile; 5)Le parti si impegnano altresì a sostenere al 50% ciascuno le eventuali sanzioni che dovessero derivare dall' esecuzione, non a regola d'arte, dei lavori di ristrutturazione dell'immobile (ex casa coniugale) con il “ superbonus 110%” da parte delle ditte e/o dei professionisti incaricati, con facoltà dei coniugi di rivalersi pro quota sui responsabili;
6)Le spese legali della presente procedura cumulativa di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono interamente compensate tra le parti;
7)I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso e si concedono nulla osta al rilascio ed al rinnovo a favore di ciascuno di essi di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio;
8)Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni ulteriore reciproco rapporto di natura patrimoniale- ad eccezione di quanto pattuito ai punti 1)- 2)- 3)- 4) e 5)-
confermando pertanto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o causa;
9) I ricorrenti, godendo entrambi di fonti di reddito autonome, espressamente concordano che nessun assegno alimentare e/o di mantenimento venga corrisposto.“
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 18/2025 emessa in data 15.1.2025 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, omologando le condizioni di separazione inerenti ai rapporti CP_1 economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727). Rilevato che con ordinanza in data 15.1.2025 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 28.10.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data 13.11.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio celebrato in data 12.7.1987 a Parte_1 CP_1
Castell'Arquato (PC) e trascritto nei Registri dello Stato Civile dell'anzidetto
Comune al n. 44 , parte II, anno 1987 , serie A alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Castell'Arquato (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge. - Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti