Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2025, proposto dal Consorzio Sviluppo Industriale di Campobasso-Bojano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Ripabelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione MO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione MO sull’istanza - diffida del ricorrente del 5.6.2024, protocollata al n. 770/2024, avente ad oggetto la dichiarazione di terzo resa dalla Regione stessa – Area I, ex art. 547 c.p.c., in data 25.5.2024 (prot. n. 70957/2024);
nonché per l’accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione regionale di provvedere in ordine alla menzionata istanza;
e per la relativa condanna
a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un COissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione MO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso-Bojano premette: di essere debitore della società ER CO s.p.a per un importo complessivo di euro 475.932,06, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla messa in mora sino al soddisfo e spese della procedura monitoria: in relazione al predetto importo il Tribunale di Bologna ha difatti emesso, in favore della società creditrice, il decreto ingiuntivo n. 3910/2022; che tale creditrice, con atto di precetto del 1° marzo 2024, ha richiesto quindi il pagamento “ dell’importo complessivo di € 480.475,59 oltre interessi maturati e maturandi e le successive spese occorrende ”; e che a ciò ha fatto seguito, su iniziativa della stessa creditrice, un pignoramento presso terzi, procedura nell’ambito della quale la Regione MO, in qualità di terzo , relativamente ai crediti vantati dal Consorzio nei suoi confronti ha reso la seguente dichiarazione ex art. 547 c.p.c.: “ Il sottoscritto Gaspare Tocci, in qualità di Direttore dello scrivente Servizio della Regione MO, nell’esecuzione intrapresa da “ER CO SpA” nei confronti del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione Campobasso Bojano e della Regione MO, terzo pignorato: richiamato l’atto di pignoramento presso terzi notificato 08-04-2024 ed acquisito al protocollo regionale al n. 49978/2024; preso atto che il creditore, in virtù del titolo ivi indicato, ha pignorato i crediti che il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione Campobasso Bojano vanta nei confronti della Regione MO fino alla concorrenza di euro 720.713,38; verificati gli atti presenti presso questi Uffici, DICHIARA che, ad oggi: 1) in forza della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 314/2020 di conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n. 688/2016 vanta nei confronti della Regione MO euro 417.172,78 oltre interessi legali il cui conteggio ci si riserva di effettuare congiuntamente al Consorzio creditore in un termine che il Giudice dell’esecuzione vorrà concedere a decorrere dal prossimo 28 maggio 2024; 2) in forza di decreto ingiuntivo n. 416/2023 emesso in data 28/09/2023 dal Tribunale di Campobasso, il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione Campobasso Bojano vanta nei confronti della Regione MO l’importo di € 193.018,20, oltre interessi moratori dalla maturazione (1° giugno 2023) a oggi pari a 22.739,13; 3) in forza di decreto ingiuntivo n. 194/2023 emesso in data 5/04/2023 dal Tribunale di Campobasso, il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione Campobasso Bojano vanta nei confronti della Regione MO l’importo di € 193.018,20 oltre interessi moratori dalla maturazione (1° giugno 2022) a oggi pari a € 40.190,10; 4) il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione Campobasso Bojano vanta nei confronti della Regione MO l’importo di € 193.018,20 relativo all’annualità 2024 riconosciuto ai sensi e per gli effetti della Legge regionale n. 8/2004 e della deliberazione di Giunta regionale n. 496/2005; 5) che a carico del Consorzio non risultano a questo Servizio altri pignoramenti presso terzi, sequestri o cessioni ”.
Il ricorrente prosegue la propria esposizione riferendo di aver contestato, con “ atto di diffida e messa in mora ” del 5.6.2024, la suddetta dichiarazione debitoria di terzo resa dalla Regione, puntualizzando quanto segue:
“ Ed invero, dall’esame del resoconto finanziario pubblicato sul BURM, non appaiono indicati atti provvedimentali diretti al riconoscimento dei debiti inopinatamente indicati nella nota in riscontro. Ciò nondimeno, pur essendo stata fissata l’udienza solo nel 2025, questo Servizio, con la sua dichiarazione, ha sostanzialmente fatto venir meno la possibilità di una chiusura bonaria con la società ER CO. Accordo che avrebbe consentito al Consorzio un risparmio di circa 200 mila euro (tra sorte capitale e interessi di mora). Alla luce delle considerazioni che precedono, si chiede all’amministrazione regionale e per essa al direttore del servizio, dott. Gaspare Tocci, di indicare dettagliatamente gli atti deliberativi con i quali quegli importi sono stati iscritti a bilancio spiegando la ragione per la quale, laddove l’adempimento fosse stato realizzato, alla iscrizione non sia seguito l’immediato pagamento a favore dello scrivente. Appare, infatti, evidente che la disponibilità di quegli importi avrebbe consentito all’ente consortile non solo di chiudere bonariamente la questione con ER CO senza aggravio di spese (quantomeno), ma gli avrebbe garantito la possibilità di impiegare le rimanenti somme per le finalità di pubblico interesse sottese al suo funzionamento. In alternativa, laddove detta iscrizione non sia stata realizzata, si invita il medesimo Servizio competitività in persona del suo direttore, a precisare in senso negativo la dichiarazione in riscontro che, in termini brevissimi, dovrà essere comunicata, con la precisazione chiesta, anche al creditore procedente. Resta inteso che nel caso in cui gli importi siano disponili, sarà onere della Regione, una volta chiusa la procedura esecutiva, procedere all’immediato versamento della differenza a favore del Consorzio ”.
In relazione alla detta diffida alcun riscontro sarebbe stato fornito dalla Regione. Questa, lamenta il ricorrente, “ non ha ritenuto di pronunciarsi sull’istanza presentata omettendo non solo e non tanto di fornire le indicazioni richieste in ordine al riconoscimento dei debiti (fuori bilancio) vantati dallo stesso Consorzio ma, ha omesso di precisare in questi termini la dichiarazione di terzo temerariamente rilasciata ”.
2. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, per mezzo del quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso - Bojano ha chiesto a questo T.A.R. l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione sulle “ istanze sottoscritte da legale rappresentante del Consorzio ”, e pertanto dell'obbligo regionale di provvedere sulle dette istanze, con la nomina “ fin da ora ” di un COissario ad acta nel caso di perdurante inerzia.
3. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90 - ARTT. 1 E 2; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 104/2010 – ARTT. 31 E 117; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DEL COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL TUEL; ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E RAGIONEVOLEZZA.
In estrema sintesi, il Consorzio ricorrente deduce che l’Amministrazione regionale:
a) avrebbe omesso di “ di dare riscontro immediato alla diffida avanzata dal Consorzio sia in termini di avvio/chiusura del procedimento ex artt. 193 e 194 TUEl, sia in termini di precisazione, conseguente e necessaria, di una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. assolutamente non veritiera ”;
b) avrebbe altresì avuto “ l’obbligo di procedimentalizzare la medesima dichiarazione attraverso la concreta correzione della stessa laddove - ed allo stato è ignoto - nessun provvedimento fosse stato emanato per la collocazione dei debiti fuori bilancio ” (cfr. ricorso, pagg. 10-11).
4. Nell’interesse della Regione si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, per avere frattanto il Tribunale di Campobasso, con ordinanza del 27.2.2025, dichiarato l’estinzione del procedimento esecutivo (n. R.G.E. 234/2024) instaurato dalla società ER CO (creditore procedente) contro il Consorzio ricorrente, procedimento nel cui ambito era stata resa dalla Regione MO, quale terzo pignorato, la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. la cui contestazione ha dato origine al presente giudizio.
La difesa erariale ha difatti osservato che l’odierno ricorso deve ritenersi “ ormai privo di utilità, in quanto volto a procurare una rettifica alla dichiarazione del terzo pignorato resa nel procedimento dichiarato estinto ” (cfr. memoria regionale depositata in data 30.3.2025, pag. 2).
La stessa difesa pubblica ha eccepito nel contempo anche l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo, evidenziando:
a) per un verso, che “ il Consorzio non ha proposto una tipica istanza di accesso ma esige, in buona sostanza, una dichiarazione integrativo/rettificativa di quella originaria, nella parte in cui non darebbe atto di tutti i crediti vantati dall’ente consortile nei confronti dell’Amm.ne regionale ”: l’azione promossa sarebbe perciò quindi diretta ad “ adottare un atto appositamente satisfattivo dell’istanza ”, e non a conseguire l’ostensione di un “ documento preformato ” (cfr. memoria regionale, pag. 2);
b) per altro verso, che “ tale documento da formare, in ogni caso, si inquadra in un contesto giudiziale non amministrativo, rappresentato dal procedimento espropriativo presso terzi, pendente davanti al Tribunale di Campobasso con il n. R.G. 234/2024, instaurato dal creditore del Consorzio, ER CO s.p.a.”: da qui allora l’ulteriore eccepita ragione d’inammissibilità del ricorso, atteso che, “ nel caso di specie, la ricorrente vanta un diritto di credito nei confronti dell’Amministrazione resistente non inerente a un interesse pubblico curato dall’Amministrazione medesima e, strumentalmente a un procedimento di altro ordine giudiziale, richiede l’accesso di atti funzionali a comprovare tale diritto in sede civile, con una forma di inammissibile surrogazione dei mezzi istruttori garantiti nell’ambito di quel procedimento ” (cfr. memoria regionale, pag. 7).
5. Il Consorzio ricorrente ha successivamente depositato, in data 1°.4.2025, una memoria con la quale, nel controdedurre sulle eccezioni sollevate dalla difesa regionale, ha insistito nelle proprie tesi in vista dell’udienza camerale del 16.4.2025 di trattazione del proprio ricorso ex art. 117 cod. proc. amm., a conclusione della quale, dopo la relativa discussione, la causa è stata posta in decisione.
6. Il Collegio reputa opportuno scrutinare subito, in aderenza al canone della c.d. “ragione più liquida”, l’eccezione regionale di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
7. L’eccezione è fondata, sicché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Alcun serio dubbio può nutrirsi, invero, ad avviso del Collegio, sul punto che l’odierno giudizio sia stato instaurato essenzialmente al fine di contestare e promuovere la riforma della dichiarazione resa poco prima dalla Regione ex art. 547 c.p.c. in qualità di terzo pignorato, nell’ambito del procedimento esecutivo azionato dalla società ER CO s.p.a., creditrice del Consorzio ricorrente. Quest’ultimo col presente ricorso fondamentalmente si duole, infatti, come si vedrà anche appresso, dell’inerzia serbata dall’Amministrazione regionale sull’ “ atto di diffida e messa in mora ” inviatole in data 5.6.2024 proprio al fine di contestare i contenuti della suddetta dichiarazione di terzo, e ottenerne una integrazione o rettifica.
Ne consegue che, come correttamente osservato dalla difesa erariale, l’avvenuta estinzione del procedimento esecutivo in discorso – dovuta, oltretutto, a una rinuncia del creditore procedente (cfr. l’ordinanza del GE del Tribunale di Campobasso del 27.2.2025, allegata alla memoria regionale del 30.3.2025)- appalesa l’oggettivo venir meno di un interesse attuale e concreto alla decisione sul merito di causa (vertente, per quanto detto, sull’appropriatezza della dichiarazione resa dalla Regione quale terzo pignorato).
Il Collegio ritiene pertanto ampiamente integrati i presupposti per la declaratoria in rito della sopravvenuta carenza di interesse a base del ricorso.
8. Ai fini della verifica della cd. soccombenza virtuale, per le consequenziali statuizioni sulle spese del presente giudizio, il Collegio reputa però opportuno indugiare ulteriormente sulla natura della presente controversia.
8.1. Come si è premesso, il testo del ricorso in epigrafe non lascia sostanziali dubbi (al netto di qualche marginale ambiguità) sul fatto che quella promossa nel corrente giudizio sia un’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso l’inerzia dell’Amministrazione, lamentata dal ricorrente rispetto al “ preciso obbligo di dare riscontro immediato alla diffida avanzata dal Consorzio sia in termini di avvio/chiusura del procedimento ex artt. 193 e 194 TUEl, sia in termini di precisazione, conseguente e necessaria, di una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. assolutamente non veritiera ”.
Non coglie quindi nel segno la prospettazione della difesa regionale per cui il Consorzio avrebbe, col proprio ricorso, promosso nella sostanza una domanda di accesso a documenti amministrativi, benché esorbitante dai limiti connaturali all’esercizio di una tale azione.
A tale inquadramento della controversia osta innanzitutto l’esplicita (e già decisiva) qualificazione del ricorso introduttivo proprio in termini di azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr. ricorso, pag. 11, ultimo periodo).
Il Consorzio ricorrente, inoltre, pur ipotizzando, nella sua memoria conclusiva (non del tutto coerente con l’assetto del ricorso), che “ l’Ente regionale avrebbe dovuto procedere -anche- alla relativa ostensione dei provvedimenti assunti sia nella fase istruttoria sia in quella conclusiva (laddove esistenti), laddove una conclusione (recte: un effettivo riconoscimento) si sia poi concretizzato ”, ha manifestato, anche nel medesimo scritto difensivo, la propria sostanziale consapevolezza dell’inesistenza di atti regionali di riconoscimento dei debiti fuori bilancio in discorso. Alla pag. 8 della memoria in disamina si afferma, infatti, che “ appare evidente come l’odierna resistente, consapevole del proprio inadempimento e della chiara capziosità della dichiarazione di terzo, si sia rimessa alla volontà del Tribunale essendo innegabile l’inesistenza della procedure volta al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Aspetto rispetto al quale la Regione MO deve essere “obbligata” a rispondere essendo palese l’interesse del Consorzio non solo di ottenere il pagamento di somme giudizialmente accertate, ma anche di tutelare i propri interessi, tra cui rientra, in via consequenziale, la facoltà di agire in giudizio ed in sede erariale per il risarcimento dei danni subiti e futuri ”.
8.2. Dopo questo approfondimento sulla natura della controversia, il Tribunale deve a questo punto ricordare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “ il ricorso avverso il silenzio inadempimento dell'Amministrazione, proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a.., è diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza dell'interessato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere; questo tipo di ricorso risulta dunque esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente, rispetto al quale l'amministrazione sia rimasta inerte, sia in base ad espresse previsioni di legge, sia nelle ipotesi che discendono dai principi generali o dalle peculiarità del caso; il ricorso avverso il silenzio inadempimento deve intendersi ritualmente esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l'interessato ha titolo a chiedere l'accertamento del diritto al giudice competente, vale a dire al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva ” (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 9074/2023).
8.3. Nel caso di specie, come si è già visto, il ricorrente si duole dell’inerzia serbata dall’Amministrazione regionale sul suo atto “ di diffida e messa in mora ” del 5.6.2024, con il quale, in relazione ai debiti oggetto della precedente dichiarazione di terzo resa dalla Regione medesima, le era stato richiesto: a) “ di indicare dettagliatamente gli atti deliberativi con i quali quegli importi sono stati iscritti a bilancio spiegando la ragione per la quale, laddove l’adempimento fosse stato realizzato, alla iscrizione non sia seguito l’immediato pagamento a favore dello scrivente ”; b) “ in alternativa, laddove detta iscrizione non sia stata realizzata, si invita il medesimo Servizio competitività in persona del suo direttore, a precisare in senso negativo la dichiarazione in riscontro che, in termini brevissimi, dovrà essere comunicata, con la precisazione chiesta, anche al creditore procedente ”.
8.4. Alla luce, allora, della natura e del contenuto delle attività che il Consorzio aveva sostanzialmente sollecitato con la propria diffida, il Collegio deve osservare che l’inerzia dell’Amministrazione contestata dal ricorrente ineriva non già all’esercizio di poteri autoritativi, bensì a rapporti squisitamente paritetici e di diritto comune, qual è appunto anche quello concernente il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 T.U.E.L (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze n. 3184/2024 e 11152/2023).
8.5. Da qui la plausibile sussistenza, a carico dell’odierno ricorso, anche di un profilo di inammissibilità, alla luce del principio giurisprudenziale richiamato all’inizio del paragrafo 8.2..
In virtù del sopra indicato canone della soccombenza virtuale, le spese della presente lite vanno pertanto poste senz’altro a carico del Consorzio ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il MO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione regionale, liquidandole in € 1.200, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO