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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4746/2023 cui è stata riunita la causa n. 3667/2023 tra le parti:
ATTORE
cf Controparte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. BETTELLA EUGENIO, cf C.F._1
- domicilio: presso il difensore
NV
, cf Controparte_2 P.IVA_2
- difesa: avv. RODELLA ANNA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Altri contratti d'opera
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni svolte per entrambe le cause riunite:
Attore: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via preliminare, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
1446/2023 del Tribunale di Vicenza, sia in quanto affetto da nullità per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, sia in quanto ha Controparte_2
implicitamente rinunciato alla domanda di pagamento formulata con relativo ricorso;
nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 15.02.2017;
- sempre nel merito, rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- in particolare, accertare e dichiarare che non è debitrice nei confronti di Controparte_1
né della somma di Euro 58.855,90 indicata nella comparsa di costituzione Controparte_2
avversaria, né tantomeno della somma di Euro 158.260,16 di cui alla fattura n. 1 del
04.07.2023 e, conseguentemente, ordinare a di emettere nota di accredito Controparte_2
relativa alla fattura n. 1 del 04.07.2023;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare che non è debitrice di alcuna Controparte_1
somma, a nessun titolo, nei confronti di conseguentemente e in ogni caso, Controparte_2
accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Controparte_1 Controparte_2
per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e per le ragioni di cui alla narrativa e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande avversarie tutte;
- nel merito, in via subordinata, nella denegatissima ipotesi in cui venisse accertato il diritto di credito di condannare al pagamento della minor somma Controparte_2 Controparte_1
accertata come dovuta o che sarà ritenuta di giustizia;
- con condanna di al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in Controparte_2
via equitativa;
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'atto di citazione della causa n. 3667/2023 R.G. del Tribunale di Vicenza, ferma restando ogni più ampia riserva istruttoria;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge
- in via istruttoria si chiede di essere di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli:
1) dica il teste se ha percepito alcuna somma a titolo di finanziamento agevolato/contributo a Controparte_1 fondo perduto per il progetto n. F/070044/00/X34; 2) dica il teste se è vero che il testo delle comunicazioni di interruzione del progetto di ricerca e rinuncia al finanziamento agevolato di cui alle comunicazioni del 2018 e 2019 che si rammostrano (Docc. 22 e 23) è stato predisposto da CP_2
Nel caso in cui l'On. Giudicante non ritenesse raggiunta la prova circa la sottoscrizione del contratto del 15.2.17 Con da parte di e si chiede di essere ammessi alla prova per testi sul seguente capitolo: CP_2
3) dica il teste se è vero che, in data 15.02.2017, le parti sottoscrivevano il contratto che mi si rammostra (Doc.
07).
Sui suddetti capitoli di prova si chiama a testimoniare il sig. dipendente di Testimone_1 Controparte_1 in Mestrino (PD), Via Marco Polo n. 14.
Convenuto: Previo rigetto di tutte le domande avversarie, anche formulate in via preliminare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, condannare per le causali di cui Controparte_1
in comparsa di costituzione, al pagamento in favore di Controparte_2 dell'importo di € 58.855,90, oltre ad Iva ed interessi al tasso moratorio dal richiesto al saldo.
Con integrale rifusione delle spese e competenze di lite
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato – sul presupposto per cui, in data Controparte_1
12/7/2011, aveva stipulato con un contratto di assistenza informativa e Controparte_3 operativa finalizzata all'ottenimento del finanziamento agevolato a supporto di progetti di ricerca e sviluppo ex L. 297/99 – ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1446/2023 R.G emesso dall'intestato Tribunale in data 21 luglio 2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 158.260,16 a titolo di compenso contrattualmente dovuto, chiedendo l'accertamento della inesistenza del credito in capo alla controparte e, per l'effetto, di revocarsi il decreto ingiuntivo emesso a suo carico. In subordine, di ridursi l'importo eventualmente dovuto tenuto conto delle modifiche apportate all'originario contratto sottoscritto tra le parti. Ha, altresì, chiesto la condanna di controparte ex art. 96 cpc.
In particolare, l'opponente ha rappresentato che, a fronte dello svolgimento della attività di supporto nella presentazione della domanda di finanza agevolata e per gli adempimenti successivi, il contratto aveva previsto il pagamento dei seguenti compensi: I) €3.000,00 oltre ad Iva a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per le attività a-f) del contratto, II)
€ 4.000,00+Iva a titolo di compenso per la redazione del progetto definitivo e III) un importo pari al 3%+Iva da calcolare sull'importo del Finanziamento agevolato oltre al 7% + Iva sull'importo del contributo a fondo perduto concesso dall'Ente; che secondo quanto previsto dal successivo art. 4 del contratto, i predetti compensi dovevano essere corrisposti con le seguenti modalità: I) i diritti di segreteria, all'accettazione dell'ordine; II) il compenso per il progetto definitivo, al deposito dell'istanza presso l'Ente competente;
III) il compenso a saldo, per il 50% all'emissione del provvedimento da parte dell'Ente e per il residuo 50% all'erogazione del primo rateo di Finanza Agevolata;
che al citato contratto non era stata data esecuzione a causa della mancata emanazione del Bando e, quindi, in data 26.05.2015, le parti avevano convertito il predetto incarico in uno differente, diretto all'ottenimento delle agevolazioni ex Fondo Crescita Sostenibile;
che le parti avevano, altresì, concordato la corresponsione di un ulteriore importo pari a €3.500,00+IVA per le spese di istruttoria;
che, in data 15.02.2017, in seguito alla conferma della domanda di accesso alle agevolazioni, le parti avevano modificato i compensi a saldo, prevedendo che fossero pari al 15% + iva dell'importo del Contributo a fondo perduto concesso dall'Ente (e non più al 3% del finanziamento agevolato e al 7% del contributo a fondo perduto), da corrispondersi I) quanto al 50%, all'emissione del Provvedimento da parte dell'Ente; II) quanto al 30%, alla prima erogazione del 2018; III) quanto al 20%, alla successiva erogazione del 2019; che la domanda di finanziamento agevolato ex DM 15.10.2014, aveva ottenuto un preliminare parere favorevole e, in data 29.01.2018, il Ministero aveva emesso il Decreto di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 del DM 24 luglio 2015 per l'importo di €998.079,27 a titolo di contributo alla spesa e €4.990.969,36 a titolo di finanziamento agevolato;
che, tuttavia, ai sensi dell'art. 8 comma VI del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del
24.07.2015, l'efficacia del decreto di concessione del 29/1/18, era subordinata alla stipula del contratto di finanziamento bancario e del finanziamento agevolato tra la banca finanziatrice e
Cont
che, Dub Pumps S.p.A., aveva pagato €36.600,00 (fattura nr. 24 del 01.03.2017) e
€73.024,32 (fattura nr. 13 del 01.02.2018) per i diritti di segreteria, compenso per il progetto definitivo e 50% del compenso a saldo;
che in data 27.03.2018, – in qualità di Controparte_4
banca finanziatrice – aveva comunicato la delibera della concessione del Finanziamento bancario limitatamente all'importo di € 600.000,00, subordinandone l'erogazione alla trasmissione da parte del Soggetto Gestore dell'Atto di Concessione, al rispetto dei termini fissati nell'art. 5 III Decreto 23/2/2015 e al positivo esito delle consuete visite legali;
che tali adempimenti non erano mai stati eseguiti;
che pochi mesi dopo, aveva Controparte_1 deciso di non proseguire con le attività come previste dal piano di progetto e, quindi rinunciava a dar seguito alla domanda di agevolazione finanziaria;
che quindi, in data
29.07.2018, aveva inviato al Ministero , formale dichiarazione di Controparte_5
interruzione del progetto di ricerca nonché rinuncia alle agevolazioni concesse.
Cont Parte opponente ha, poi, osservato che aveva cessato ogni attività in favore di CP_2
e che, dopo cinque anni dalla cessazione del rapporto aveva ricevuto il sollecito di pagamento di per €164.654,00+Iva e successivamente la fattura n 1/23 per la minor somma di CP_2
€158.260,16. In tal senso ha eccepito l'indeterminatezza del credito, non solo in quanto non sarebbe stato possibile ricavare il calcolo a monte della somma richiesta, ma anche in quanto la richiesta di appare essere costruita su una penale non prevista da contratto. CP_2
Si è costituita formulando, istanza di emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter Controparte_2
cpc munita di clausola di provvisoria esecutività e, nel merito, chiedendo – previo rigetto di tutte le domande avversarie – la condanna di per le causali di cui in Controparte_1 narrativa al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_2
58.855,90, oltre ad Iva e ad interessi al tasso moratorio dal richiesto al saldo.
La convenuta opposta ha, infatti, dichiarato che erano intervenute delle modifiche all'accordo iniziale, in punto di percentuali del compenso a saldo e della tempistica di fatturazione/pagamento, ma erano rimaste invariate le condizioni generali di contratto;
che le nuove percentuali erano pari allo 0% anziché al 3% per i Finanziamenti Agevolati ed erano pari al 15% anziché al 7% sui Contributi a Fondo perduto;
che pertanto la somma ancora spettante a era di € 59.855,90 oltre ad Iva, posto che a fronte dell'importo Controparte_2
ottenuto a fondo perduto di €998.079,27, spettavano €149.711,90+IVA, di cui
€89.856,00+IVA già corrisposti.
Frattanto, con atto introduttivo notificato il 18/7/2023, aveva già radicato il CP_6
procedimento R.G. n. 3667/2023 avente ad oggetto la richiesta di accertamento negativo del credito portato dalla fattura n. 1 del 4.07.2023, per le medesime ragioni spiegate nell'odierno giudizio di opposizione.
Nell'ambito del procedimento 3667/2023, si è costituita chiedendo la riunione Controparte_2
alla causa portante n. 4746/23 e, nel merito, il rigetto delle domande di parte attrice e la condanna di a corrispondere €58.855,90, oltre ad Iva e ad interessi al tasso Controparte_1
moratorio dal richiesto al saldo In data 2 novembre 2023 il Giudice assegnatario del fascicolo n. Rg 3667/2023, riscontrata l'istanza di riunione formulata da nella propria comparsa di costituzione, hq Controparte_2
trasmesso gli atti al Presidente di Sezione, il quale, con successivo provvedimento del 14 novembre 2023 ha disposto l'assegnazione del citato fascicolo al giudice del fascicolo n. Rg
4746/2023.
Conseguentemente, con provvedimento datato 16.11.2023, la sottoscritta, in qualità di
Giudice assegnatario, considerata la causa petendi e il petitum nonché l'identità delle parti coinvolte, ha disposto la riunione dei citati fascicoli.
Successivamente, con ordinanza emessa in data 16.03.2024, è stata rigettata l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 11.02.2025, le parti hanno riepilogato le rispettive difese e conclusioni e il Giudice ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo formulata da
[...]
CP_1
Sul punto, occorre osservare che, parte attrice opponente lamenta che l'intimante, non avrebbe chiarito la ragione costitutiva del proprio diritto di credito e, quindi, se la pretesa economica sia stata avanzata al fine di ottenere il compenso per l'esecuzione delle attività previste dal contratto, agendo per l'adempimento, oppure al fine di ottenere il pagamento di una penale per recesso/ risarcimento danni a seguito della risoluzione del contratto per
“rinuncia alla prosecuzione del progetto”.
Ciò posto, la disciplina dei vizi dell'atto relativi alla editio actionis, ossia alla parte dell'atto in cui sono contenuti gli elementi identificativi della pretesa fatta valere in giudizio, attinenti cioè alla formulazione della domanda, è contenuta nel 4°comma dell'art. 164 c.p.c., in relazione al contenuto dell'atto fissato dall'art. 163 3° comma nn. 3 e 4, ossia omissione o assoluta incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda e/o omissione o assoluta incertezza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (causa petendi).
In materia, secondo un granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di nullità ai sensi dell'art.164, quarto comma, c.p.c., postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass., n.27670/2008).
“In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della causa petendi va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso collegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art.163, comma 3, n.5, c.p.c.” (Cass., n.3363/2019).
Tanto premesso, occorre osservare che, dal tenore degli atti di causa, è chiaro l'oggetto del giudizio.
Ed invero, non vi è, nel caso di specie, da parte della società ingiungente, alcuna invocazione della clausola in punto risoluzione per inadempimento, ma la sola richiesta di ottenere il pagamento del compenso per l'attività espletata in forza dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto.
Ne consegue che, poiché l'intimante nel ricorso ha compiutamente indicato le ragioni della domanda, deve ritenersi che il decreto ingiuntivo non risulta affetto da nullità.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta. ha agito in via monitoria per il pagamento dei compensi dovuti da Controparte_2 CP_1
per l'attività di assistenza informativa ed operativa per l'ottenimento del finanziamento
[...] del progetto n. F/070044/00X34, avente ad oggetto “efficientamento energetico globale dei sistemi di pompaggio mediante tecniche di ottimizzazione multifasica ed utilizzo di tecnopolimeri nano – rinforzati”, di cui al Bando “Industria sostenibile” –Fondo per la crescita sostenibile.
Cont La domanda di finanziamento agevolato ex DM 15.10.2014, presentata da CP_1 con l'assistenza di ha ottenuto un preliminare parere favorevole e, in data CP_2
29.01.2018, il Ministero ha emesso il Decreto di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 del DM 24 luglio 2015, per i seguenti importi: a) € 998.079,27 a titolo di contributo alla spesa, a valere sul “Fondo per la crescita sostenibile”, pari al 10% dei costi agevolabili;
b)
€ 4.990.396,36 a titolo di finanziamento agevolato, a valere sul “Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, pari al 50% dei costi agevolabili.
Ai sensi dell'art. 8 comma VI del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del
24.07.2015, l'efficacia del predetto decreto di concessione del 29.01.2018 era comunque subordinata (e, quindi, condizionata) alla stipula del contratto relativo all'insieme del finanziamento bancario e del finanziamento agevolato tra la banca finanziatrice e CP_1
(Doc. 09, pag. 4, par. 2 decreto concessione).
[...]
In data 27.03.2018, – in qualità di banca finanziatrice che agiva anche in Controparte_4
nome e per conto di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – ha comunicato a la Controparte_1
delibera della concessione del Finanziamento bancario richiesto.
In particolare, la predetta delibera prevedeva che la stipula del contratto relativo al finanziamento, e la vera e propria erogazione, fosse condizionata: a) alla trasmissione, da parte del Soggetto Gestore, dell'Atto di Concessione;
b) al rispetto dei termini fissati nell'art. 5 comma III Decreto 23.02.2015; c) al positivo esito delle consuete visite legali.
Tali adempimenti non sono mai stati eseguiti, atteso che ha deciso di Controparte_1
abbandonare il progetto e, quindi, rinunciare ai finanziamenti ottenuti, in quanto le analisi preliminari all'esecuzione del progetto avevano dato risultati sensibilmente inferiori rispetto a quelli sperati e auspicati al momento della presentazione della domanda.
In tal senso, la missiva inviata da conferma che quest'ultima ha inteso CP_1
“interrompere la prosecuzione del progetto di ricerca, di cui all'oggetto, per le motivazioni di carattere tecnologico, non prevedibili all'atto dell'avvio del progetto stesso, che saranno oggetto di una dettagliata relazione, attualmente in fase di approntamento, che la sottoscritta invierà al Ministero e al Soggetto Gestore.”.
Nella missiva si richiama l'art.5, lettera d), del Decreto di Concessione delle Agevolazioni che prevede la revoca delle agevolazioni concesse in caso di “mancato raggiungimento degli obiettivi previsti al progetto di ricerca e sviluppo, ivi inclusi gli esiti negativi della verifica di cui all'art. 15 comma I del D.M. 15 ottobre 2014, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili”.
Sempre l'art. 5 del Decreto di Concessione delle Agevolazioni prevedeva che “In caso di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), la revoca delle agevolazioni concesse è totale ed il contratto di finanziamento è risolto;
il Soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123.”.
Ciò premesso, venendo al punto controverso, occorre osservare che l'art. 6 delle Condizioni generali di contratto prevedeva espressamente l'ipotesi di recesso del Cliente, statuendo l'obbligo in capo a quest'ultimo, nel caso il recesso fosse stato esercitato dopo l'emissione del
“provvedimento”, di corrispondere un importo pari al Compenso determinato nell'Ordine.
Ora, le condizioni generali di contratto siglate tra e prevedevano CP_1 CP_2 che per “Provvedimento” si dovesse intendere “l'atto (o gli atti), di qualsiasi natura, che dispone l'erogazione di Finanza Agevolata / Finanziamento al cliente”.
Ebbene, il decreto di concessione del finanziamento del 29.01.2018 prevedeva testualmente:
“RITENUTO necessario subordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del predetto decreto 24 luglio 2015, l'efficacia del presente decreto di concessione alla stipula del contratto relativo all'insieme del finanziamento bancario e del finanziamento agevolato tra la Banca finanziatrice, che agisce per proprio conto e in nome e per conto di Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A., e il soggetto beneficiario” (Doc. 9 pag. 4 fascicolo opponente).
Ne consegue, quindi, che il finanziamento in questione non sia stato ottenuto.
Del resto, è corretta la tesi di parte opponente, per cui avrebbe diritto ai soli CP_2 compensi per l'attività effettivamente svolta, tenuto conto che l'Ordine prevedeva la corresponsione del compenso a saldo, solo all'esito delle attività di cui al comma 3.1. lettere da J a V delle condizioni generali e non risulta provato il concreto svolgimento di tali prestazioni da parte di CP_2
Cont In tal senso, risulta giustificato che abbia corrisposto il 50% del compenso a saldo, avendo inteso saldare le attività effettivamente poste in essere da CP_2
Ciò posto, dato che ha corrisposto a l'importo complessivo Controparte_1 Controparte_2 di € 109.624,32 (= € 89.856,00+iva), di cui € 36.600,00 (=€ 30.000,00+iva) a saldo della fattura 24 del 01.03.2017 ed € 73.024,32 (59.856,00+iva) a saldo della fattura 13 del
01.02.2018, resta evidente che non è dovuto l'ulteriore importo di € 58.855,90, oltre ad Iva.
Il decreto ingiuntivo impugnato va pertanto revocato.
3. Con riguardo alle domande svolte nella causa 3667/23 e qui riproposta, va rigettata la domanda di intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 15.02.2017, tenuto conto che parte attrice ha svolto recesso dal contratto e che non sussistono inadempimenti da alcuna delle parti.
Occorre invece accogliere la domanda di accertamento che non è Controparte_1
debitrice nei confronti di né di Euro 58.855,90 né di Euro 158.260,16, di cui Controparte_2
alla fattura n. 1 del 04.07.2023. Non è dato accogliere l'istanza di ordine a di Controparte_2
emettere nota di accredito relativa alla fattura n. 1 del 04.07.2023, tenuto conto che si tratta di adempimento tributario che fuoriesce dalla competenza di questo giudice.
4. In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di CP_2
[... e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
37/2018 ratione temporis vigente, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000), stimando equa l'applicazione dello scaglione medio.
In ordine ai giudizi riuniti, va adottata invece la riduzione ai minimi tariffari per la fase istruttoria, atteso il deposito delle sole memorie ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria. Stesso ragionamento per la fase decisionale, che di fatto si è svolta sulla base del deposito di una sola nota conclusiva.
Venendo alla quantificazione delle spese di lite, si stima congruo liquidare €2.552,00 per la fase di studio della controversia ed €1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.127,00 per la fase decisionale, per complessivi €9.142,00 oltre accessori.
Va infine rigettata la domanda risarcitoria svolta da ai sensi dell'art. 96, c. 3, Controparte_7
c.p.c. in quanto non ne sussistono i presupposti normativi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa n. 4746/2023 cui è stata riunita la causa n. 3667/2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto REVOCA il D.I n. Controparte_1
1446/2023 emesso in data 21 luglio 2023;
RIGETTA la domanda di intervenuta risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data
15.02.2017;
ACCERTA E DICHIARA che non è debitrice nei confronti di Controparte_1 CP_2
né di Euro 58.855,90 né di Euro 158.260,16 di cui alla fattura n. 1 del 04.07.2023;
[...] CONDANNA a rifondere a le spese di lite pari Controparte_2 Controparte_7 ad € 9.142,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Vicenza, 2/4/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello