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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/09/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1925 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/09/1975, rappresentato e difeso dall'avvocato TAGLIAPIETRA LUCINZIA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avvocato TAGLIAPIETRA LUCINZIA
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_2
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Sul regime di affidamento: affidare la figlia minore nata a [...] il 13 Persona_1 ottobre 2017 ad entrambi i genitori con le modalità dell'affido condiviso;
2) Sul collocamento e regime di permanenza presso ciascun genitore: la minore Persona_1 sarà collocata in maniera prevalente presso la madre. I SIi e terranno Parte_1 CP_1 rispettivamente con sé la figlia minore, dal lunedì alla domenica, a giorni alterni, avendo cura di:
- ritirare la minore, direttamente all'uscita da scuola alle ore 16.00 nei giorni di rispettiva competenza;
- il SI , per i giorni di propria competenza: Parte_1 a) nella settimana in cui lavora con turno notte, riporterà la minore a casa della madre verso le ore 19 affinché ceni con la madre;
b) nella settimana in cui lavora con turno mattina, riporterà la minore alle ore 20.30, organizzando anche la cena con la minore;
- nel corso del weekend, la minore trascorrerà in base alla cadenza del programma settimanale, rispettivamente il sabato (comprensivo della notte) con un genitore e la domenica (comprensiva della notte) con l'altro. Il genitore con cui la minore trascorrerà il pernottamento della domenica avrà cura di portare la figlia, il lunedì mattina, direttamente a scuola ovvero agli impegni estivi;
- nel periodo di vacanza scolastica estiva, la minore frequenterà i centri estivi;
- la figlia minore trascorrerà sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di
Natale o di Capodanno e di Pasqua o Pasquetta da trascorrere con lo stesso genitore. Per le altre festività, i genitori dovranno di volta in volta concordare le modalità di visita della figlia minore;
- la figlia minore durante le vacanze estive, trascorrerà almeno 15 (quindici) giorni, Persona_1 anche non consecutivi, esclusivamente con ciascuno dei genitori, previa comunicazione ed accordo tra gli stessi del periodo reciprocamente spettante entro la fine del mese di maggio;
- i genitori, solo previo accordo di entrambi, sono liberi di concordare modalità di visita e permanenza della figlia con tempi e modalità diverse da quelle sopra indicate anche se, in ogni caso, dovranno essere rispettati i desideri e le esigenze della figlia minore , compatibilmente con Persona_1 gli impegni di entrambi i genitori;
- eventuali modifiche del luogo di residenza e dimora della minore dovranno avvenire solo di comune accordo tra i genitori;
- i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi concordano di dover essere portati costantemente a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro genitore in località non comprese nella provincia di Vicenza, quando uno di loro ha con sé la figlia.
3) Sul mantenimento: a) tenuto conto dei tempi paritetici trascorsi dalla minore con i genitori, le parti concordano di assolvere in autonomia alle esigenze di vitto e alloggio della stessa;
b) tutte le altre spese, quindi a mero titolo esemplificativo spese di mensa scolastica, abbigliamento, spese di cura della persona, spese mediche (compresi i medicinali da banco senza prescrizione), eventuali ricariche telefoniche relative alla figlia minore, verranno ripartite al 50% fra i genitori. Si precisa che l'organizzazione dell'abbigliamento e delle spese di cura della persona della minore sono affidate alla OR , previo avviso al SI . Tutte le spese relative alla minore dovranno CP_1 Parte_1 essere previamente concordate tra i genitori qualora superino la somma di euro300,00 (eurotrecento/00=) nonchè dovranno essere documentate dal genitore che ha effettuato il pagamento, al fine di richiedere il rimborso all'altro genitore della rispettiva quota parte. I genitori concordano di effettuare il rendiconto reciproco con scadenza mensile, entro l'ultima settimana del mese;
c) i ricorrenti concordano che l'assegno unico e universale, erogato per la figlia minore PE
sarà incassato e trattenuto interamente dalla OR . All'uopo, entrambi i ricorrenti si
[...] CP_1 rendono disponibili a provvedere alle eventuali pratiche burocratiche necessarie e a fornire la documentazione necessaria.
d) entrambi i genitori dichiarano che le seguenti operazioni:
- acquisto, con relativa sottoscrizione di mutuo ipotecario, da parte della OR dell'immobile CP_1 del SI;
Parte_1
- sottoscrizione di un contratto di locazione ad uso abitativo da parte del SI;
Parte_1 non potranno costituire motivo di richiesta di modifica delle condizioni di mantenimento della figlia minore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/05/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore PE
.
[...]
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_2 sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 9/9/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1925 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/09/1975, rappresentato e difeso dall'avvocato TAGLIAPIETRA LUCINZIA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avvocato TAGLIAPIETRA LUCINZIA
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_2
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Sul regime di affidamento: affidare la figlia minore nata a [...] il 13 Persona_1 ottobre 2017 ad entrambi i genitori con le modalità dell'affido condiviso;
2) Sul collocamento e regime di permanenza presso ciascun genitore: la minore Persona_1 sarà collocata in maniera prevalente presso la madre. I SIi e terranno Parte_1 CP_1 rispettivamente con sé la figlia minore, dal lunedì alla domenica, a giorni alterni, avendo cura di:
- ritirare la minore, direttamente all'uscita da scuola alle ore 16.00 nei giorni di rispettiva competenza;
- il SI , per i giorni di propria competenza: Parte_1 a) nella settimana in cui lavora con turno notte, riporterà la minore a casa della madre verso le ore 19 affinché ceni con la madre;
b) nella settimana in cui lavora con turno mattina, riporterà la minore alle ore 20.30, organizzando anche la cena con la minore;
- nel corso del weekend, la minore trascorrerà in base alla cadenza del programma settimanale, rispettivamente il sabato (comprensivo della notte) con un genitore e la domenica (comprensiva della notte) con l'altro. Il genitore con cui la minore trascorrerà il pernottamento della domenica avrà cura di portare la figlia, il lunedì mattina, direttamente a scuola ovvero agli impegni estivi;
- nel periodo di vacanza scolastica estiva, la minore frequenterà i centri estivi;
- la figlia minore trascorrerà sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di
Natale o di Capodanno e di Pasqua o Pasquetta da trascorrere con lo stesso genitore. Per le altre festività, i genitori dovranno di volta in volta concordare le modalità di visita della figlia minore;
- la figlia minore durante le vacanze estive, trascorrerà almeno 15 (quindici) giorni, Persona_1 anche non consecutivi, esclusivamente con ciascuno dei genitori, previa comunicazione ed accordo tra gli stessi del periodo reciprocamente spettante entro la fine del mese di maggio;
- i genitori, solo previo accordo di entrambi, sono liberi di concordare modalità di visita e permanenza della figlia con tempi e modalità diverse da quelle sopra indicate anche se, in ogni caso, dovranno essere rispettati i desideri e le esigenze della figlia minore , compatibilmente con Persona_1 gli impegni di entrambi i genitori;
- eventuali modifiche del luogo di residenza e dimora della minore dovranno avvenire solo di comune accordo tra i genitori;
- i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi concordano di dover essere portati costantemente a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro genitore in località non comprese nella provincia di Vicenza, quando uno di loro ha con sé la figlia.
3) Sul mantenimento: a) tenuto conto dei tempi paritetici trascorsi dalla minore con i genitori, le parti concordano di assolvere in autonomia alle esigenze di vitto e alloggio della stessa;
b) tutte le altre spese, quindi a mero titolo esemplificativo spese di mensa scolastica, abbigliamento, spese di cura della persona, spese mediche (compresi i medicinali da banco senza prescrizione), eventuali ricariche telefoniche relative alla figlia minore, verranno ripartite al 50% fra i genitori. Si precisa che l'organizzazione dell'abbigliamento e delle spese di cura della persona della minore sono affidate alla OR , previo avviso al SI . Tutte le spese relative alla minore dovranno CP_1 Parte_1 essere previamente concordate tra i genitori qualora superino la somma di euro300,00 (eurotrecento/00=) nonchè dovranno essere documentate dal genitore che ha effettuato il pagamento, al fine di richiedere il rimborso all'altro genitore della rispettiva quota parte. I genitori concordano di effettuare il rendiconto reciproco con scadenza mensile, entro l'ultima settimana del mese;
c) i ricorrenti concordano che l'assegno unico e universale, erogato per la figlia minore PE
sarà incassato e trattenuto interamente dalla OR . All'uopo, entrambi i ricorrenti si
[...] CP_1 rendono disponibili a provvedere alle eventuali pratiche burocratiche necessarie e a fornire la documentazione necessaria.
d) entrambi i genitori dichiarano che le seguenti operazioni:
- acquisto, con relativa sottoscrizione di mutuo ipotecario, da parte della OR dell'immobile CP_1 del SI;
Parte_1
- sottoscrizione di un contratto di locazione ad uso abitativo da parte del SI;
Parte_1 non potranno costituire motivo di richiesta di modifica delle condizioni di mantenimento della figlia minore.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/05/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore PE
.
[...]
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_2 sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 9/9/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello