Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01394/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00511/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2026, proposto da
RA OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vincenzo Torrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Floresta, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 198/2025 emesso dal Giudice di Pace di Patti il 28.6.2025, notificato in copia attestata conforme all'originale l'1.7.2025, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 837/2025 del 23.9.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 la dott.ssa PA NN RI e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Con il decreto ingiuntivo in epigrafe il Giudice di Pace di Patti ha ingiunto al Comune di Floresta il pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 8.487,64, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal 18 febbraio 2021 e fino all’effettivo saldo, nonché a rifondergli le spese del giudizio monitorio, liquidate in €. 745, oltre accessori di legge.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente rappresentato che l’Ente locale non ha spontaneamente dato esecuzione al sopra citato titolo, seppure ritualmente notificato e passato in giudicato, come da attestazione in atti; sicché ne ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta , con condanna del Comune al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
3. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
4. All’udienza camerale del 5 maggio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa del ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, l’esatto e integrale adempimento da parte del Comune intimato di quanto disposto nel decreto ingiuntivo.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Avendo il ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sul Comune l’onere di provare l’estinzione del diritto.
Ne deriva che, a fronte della fornita prova del credito e del suo ammontare, non risulta provata l’integrale estinzione dello stesso.
6. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare al Comune intimato di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
7. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Patti, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, il quale, su istanza diparte interessata, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Floresta di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo di cui all’epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Patti, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Ente locale inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna il predetto Comune al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti nonché al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NN Barone, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
PA NN RI, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| PA NN RI | GN NN Barone |
IL SEGRETARIO