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8 marzo 1992
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14 marzo 1993
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27 settembre 2003
27 settembre 2003
Art. 4. (( 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 e' sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
2. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine di priorita':
a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo Stato esportatore;
b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere;
c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
3. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES:
a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro distruzione;
b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
4. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 3, salva diversa determinazione della Commissione scientifica CITES.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 . ))
2. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine di priorita':
a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo Stato esportatore;
b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere;
c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
3. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES:
a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro distruzione;
b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
4. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 3, salva diversa determinazione della Commissione scientifica CITES.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 . ))
Commentari • 5
- 1. Importazione di oggetti ad uso personale e documentazione CITIESMancusi Amilcare · https://www.diritto.it/ · 18 luglio 2017 · 5.907802
[…] per l'effetto, annullava il decreto di convalida di sequestro probatorio del Pubblico Ministero avente ad oggetto un pianoforte marca Steinway, con tastiera in avorio, in relazione al reato di cui all'art. 4 della legge 150 del 1992, e ne disponeva l'immediata restituzione all'avente diritto. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 24
- 1. Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/11/2024, n. 1340Provvedimento: […] 10/6/2019 ha ad oggetto la violazione dell'art. 5 bis comma 4 legge n. 150/1992 e non già la violazione dell'art. 5 comma 1 legge n. 150/1992 come, invece, sostenuto dall'appellante; […] E allora - come correttamente evidenziato nell'interposto gravame - Controparte_1 in applicazione della disciplina dettata dall'art. 5 bis comma 4 legge 150/1992 era obbligato a denunciare la detenzione degli animali in questione, con la conseguenza che l'omessa denuncia vale a configurare l'illecito amministrativo contestato.Leggi di più...
- art. 5 bis legge n. 150/1992·
- Regolamento CEE n. 338/1997·
- certificazione CITES·
- obbligo di denuncia·
- oggetto ad uso personale o domestico·
- nullità ordinanza ingiunzione·
- spese processuali·
- giurisdizione amministrativa·
- opposizione a sanzioni amministrative