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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg. Giudici:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1625/2024 pendente tra
Parte_1
(Avv. Pier Luigi Pellini)
RICORRENTE
contro
Controparte_1 CP_2
(Avv. Raffaella Ronconi)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO ex lege DEL PUBBLICO MINISTERO
NECESSARIO
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
Sulla base delle conclusioni congiunte come da note scritte depositati dalle parti per l'udienza del
16.05.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulle questioni controverse del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi in epigrafe indicati, le parti hanno raggiunto un accordo di cui hanno dato atto nel verbale di udienza del 16.05.2025.
Ciò premesso in fatto, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla legge 1° dicembre 1970 n. 898, modificata dalla legge n. 74 del 1987, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il termine prescritto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Invero, lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito dalla legge, l'insistenza nei rispettivi atti e l'inutilità del tentativo di conciliazione, dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni di divorzio concernenti la prole, il Tribunale ritiene di poter recepire gli accordi raggiunti dai coniugi e riprodotti nel dispositivo, in quanto i figli sono allo stato maggiorenni ed economicamente autosufficienti e poiché quest'ultimi non sono intervenuti nel presente giudizio per opporsi alla revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, che va quindi revocato.
Per quanto attiene le ulteriori condizioni di divorzio, il Tribunale può limitarsi a prendere atto degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi, avendo questi ad oggetto diritti disponibili.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il CP_1 Parte_2
21/06/1961, celebrato nel Comune di VIAREGGIO (LU) il 06.06.199 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Viareggio (LU) - all'Anno 1992 - Atto n. 70 - Parte 2 - Serie
A, alle seguenti “CONDIZIONI
1) La sig.ra aderisce alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e per CP_1
tale ragione nulla oppone all'emissione di idonea sentenza da parte dell'Intestato Ufficio in tal senso;
2) Il sig. si obbliga a versare alla ex coniuge un contributo di mantenimento a suo vantaggio pari Pt_1
ad € 1.000 mensili, con rinuncia agli adeguamenti ISTAT per 3 anni e quindi sino al 16/05/2028, data da cui comincerà a decorrere nella misura prevista dalla legge;
il sig. nel contempo, rinuncia Pt_1
formalmente nei confronti della sig.ra alla restituzione delle somme sino ad oggi versate CP_1
per diversa causale e di cui al ricorso giudiziale, in atti;
le parti danno atto che i figli da tempo maggiorenni hanno raggiunto l'autosufficienza economica e che pertanto il Tribunale può sciogliere il sig. da ogni obbligo di versamento nei confronti degli stessi, come da dichiarazioni già in atti;
Pt_1
3) il sig. si obbliga a versare un contributo una tantum pari ad € 24.000 suddiviso in 3 quote al Pt_1
netto di ogni interesse: la prima quota pari ad € 8.000 verrà versata, quanto ad € 4.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo e quanto ai restanti € 4.000,00 entro e non oltre il 30.06.2025; la seconda quota pari ad € 8.000 entro il 30/05/26 e la terza ancora pari ad € 8.000 entro il 30/05/27;
4) la sig.ra dal suo canto dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia ad ogni e qualsiasi CP_1
ulteriore richiesta, avanzata nel corpo della propria comparsa di costituzione e risposta e comunque negli atti del giudizio in epigrafe, oltre ad ogni altra domanda avanzata o da avanzarsi, che si intende integralmente transatta e comunque rinunciata, a fronte del versamento una tantum del punto che precede, che viene considerato adeguato e assorbente di ogni altra pretesa;
5) la sig.ra dichiara di aver preso visione dell'estratto contributivo Enasarco del sig. CP_1 Pt_1
quest'ultimo si obbliga, al momento in cui deciderà di lasciare via via le attività oggetto del suo reddito, al momento in cui ciò accadrà e senza alcuna predeterminazione di data, a versare alla ex moglie il 40% del saldo delle somme accantonate nel fondo Enasarco che alla data del 28.03.25 sono pari ad € 47.721,84 come da estratto conto già scambiato tra i legali e perfettamente noto alle parti.
Premesso quanto sopra l'importo cui fare riferimento per il calcolo del 40% sarà quello che maturerà
alla data del 16.05.2025; detto importo, in caso di premorienza della sig.ra verrà versato CP_1
ai figli dei separandi coniugi in misura paritaria oltre alle somme di cui al precedente punto 3) se non ancora percepite dalla sig.ra CP_1
6) Il Sig. conferma, come peraltro già dichiarato di fronte al giudice, di non aver percepito alcun Pt_1
acconto a titolo di Fir ed Enasarco nonché Inps
7) i presenti accordi economici relativi all'assegno di mantenimento avranno validità sino alla data di completo pensionamento del sig. oltre tale data, che corrisponderà anche al pensionamento Pt_1
della sig.ra le parti dichiarano la propria consapevolezza in esito ad un necessario riesame CP_1
amichevole degli importi oggi stabiliti, tenuto conto della minor redditualità futura del sig. ove Pt_1
tale accordo non venga raggiunto, il sig. riserva ogni idonea azione a tutela della propria Pt_1
posizione; quanto appena esposto a seguito di opportuna verifica della capacità reddituale del Pt_1
alla luce del suo pensionamento Enasarco ed Inps.
8) il sig. dichiara di non essere titolare di polizze vita;
Pt_1
9) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra lla data di sottoscrizione del presente accordo Pt_1 CP_1
un contributo spese legali pari ad € 3.000 + accessori di legge (15% e 4%), a fronte di fattura da emettersi a suo nome da parte dell'avv. Raffaella Ronconi la quale è in regime semplificato;
le ulteriori somme dovute al difensore per la tutela della sig.ra restano a carico di quest'ultima. CP_1
Tutto ciò premesso, i divorziandi coniugi, come sopra rappresentati, chiedono che la S.V. Ill.ma voglia designare ai sensi dell'art. 473 bis 51, 3° co. il Giudice relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter
2° co cpc eventuale termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza, voglia rimettere la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Viareggio il
06.06.1992; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Viareggio al Nr.70- Parte II - Serie A- ufficio primo anno 1992, alle condizioni di cui ai precedenti punti da 1 a 9 da aversi per integralmente richiamati e trascritti;
B. ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Viareggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C. con formale rinuncia a procedere ad impugnazioni ed ulteriori ed eventuali spese integralmente compensate tra le parti”.
2) REVOCA l'obbligo posto a carico di di corrispondere il contributo di Parte_1
mantenimento in favore dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
4) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lucca nella camera di consiglio del 09/06/2025.
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli