CASS
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/12/2025, n. 32506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32506 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23065/2020 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato PREDEN SERGIO unitamente agli avvocati GIANNICO GIUSEPPINA, PATTERI LL -ricorrente- contro IA MA, EN PA, EN ID, n.q. di eredi di EN TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO SILVIA che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MINTCHEV MINTCHO YOULIEV Civile Sent. Sez. L Num. 32506 Anno 2025 Presidente: IT CI Relatore: DI IO Data pubblicazione: 12/12/2025 2 di 8 -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4395/2019 pubblicata il 08/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2025 dal Consigliere IO DI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv. Sergio Preden per l’I.N.P.S.; FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma ha in parte accolto il gravame proposto da AL NN nella controversia con l’I.N.P.S. 2. La controversia ha per oggetto la riliquidazione della pensione VO liquidata con decorrenza dal 01/04/2001 a beneficio di AL NN, collocato in mobilità nel periodo dal 22/01/1999 al 31/03/2001, in conformità dell’art.3 comma 4 bis della legge n.223/1991 e non dell’art. 7 comma 9 della legge cit. 3. Il Tribunale di Tivoli rigettava la domanda. 4. La corte territoriale, in parziale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato il diritto di AL NN alla ricostituzione della pensione VO con il ricalcolo dell’indennità di mobilità ex art.3 comma 4 bis della legge n.223/1991 e, accolta in parte l’eccezione di prescrizione sollevata dall’I.N.P.S., ha condannato l’istituto previdenziale al pagamento delle differenze per il periodo dal giugno 2005 al dicembre 2012, oltre alle differenze successive. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivo, al quale gli eredi di AL NN ─ deceduto tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso per cassazione ─ resistono con controricorso. 3 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.7 comma 9 della legge n.223/1991, dell’art.8 della legge n.155/1981, dell’art.4 comma 16 del d.l. n.463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983 e dell’art.3 del d.lgs. n. 503/1992. 2. In via pregiudiziale deve delibarsi l’eccezione di improcedibilità/inammissibilità del ricorso come sollevata dagli eredi di AL NN nel controricorso. 3. Gli eredi di AL NN allegano che il ricorso per cassazione è stato notificato il 09/09/2020 a mezzo PEC presso i procuratori costituiti, dopo la morte del de cuius, avvenuta il 15/05/2020. 4. Deducono che la notifica del ricorso è nulla, perché doveva essere compiuta presso gli eredi e di conseguenza eccepiscono la inammissibilità o improcedibilità del ricorso, dichiarando di non accettare il contraddittorio, essendosi costituiti al solo fine di eccepire la nullità della notifica. 5. Sulla questione si intende dare continuità all’orientamento di Cass. S.U. 04/07/2014 n.15295, laddove si è ritenuto che «La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, 4 di 8 deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante». 6. Nel caso in esame la parte deceduta era costituita in giudizio a mezzo di difensore munito di rituale procura, e in applicazione del principio di diritto sopra richiamato deve ritenersi la validità della notifica effettuata presso il procuratore alle liti. 7. L’eccezione deve pertanto essere rigettata. 8. Il motivo di ricorso è fondato perché la motivazione della corte territoriale si pone in contrasto con i principi di diritto stabiliti da questa Corte con riferimento alla valorizzazione delle settimane di contribuzione figurativa a fronte di periodi di mobilità. E, seppure in modo riflesso, anche con la regola generale stabilita dall’art.3 del d.lgs. n.503/1992 con riferimento alle modalità di determinazione temporali della retribuzione pensionabile. 9. La causa ha per oggetto la determinazione della retribuzione pensionabile nell’ultima frazione della vita lavorativa di AL NN, quella tra il 22/01/1999 e il 31/03/2001 nella quale è stato collocato in mobilità lunga. Giova inoltre rilevare che il NN ha maturato il diritto a pensione al termine del periodo di mobilità, riconosciuto con decorrenza dallo 01/04/2001. 10. La corte territoriale, in difformità di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ha ritenuto che la retribuzione pensionabile non dovesse essere determinata con riferimento alla retribuzione alla quale era parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità), ma con riferimento alla retribuzione percepita nei dodici mesi precedenti l’inizio della mobilità, e ciò sulla base dell’art.3 commi 4 bis e ter della legge n.223/1991 e dell’art.8 della legge n.155/1981 La corte, in sostanza, ha proceduto alla 5 di 8 neutralizzazione della retribuzione percepita nel corso del periodo di mobilità lunga, in deroga al principio generale stabilito dall’art.3 d.lgs. n.503/1992, facendo applicazione di disposizioni non pertinenti al caso in esame. 11. L’art.3 comma 4 bis della legge n.223/1991, prevede che: «Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità». 12. La corte territoriale ha applicato la neutralizzazione prevista dal secondo periodo del comma 4 bis al di fuori dei casi nei quali tale applicazione è consentita. La peculiare modalità temporale di determinazione della retribuzione pensionabile divisata dalla disposizione in esame è prevista solo con riferimento al «personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993». 13. È pacifico in causa che il rapporto di lavoro di AL NN (già dipendente di Tecnosistemi s.p.a., azienda del settore comunicazioni) non fosse soggetto alle disposizioni dettate dal r.d. n.148/1931 (aziende ferroviarie, tranviarie o linee di navigazione interna soggette a concessione), e dunque non può trovare applicazione la peculiare forma di neutralizzazione prevista l’art.3 comma 4 bis della legge n.223/1993. 6 di 8 14. Le stesse considerazioni valgono con riferimento all’art. 3 comma 4-ter della legge n.223/1991, che prevede: «Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità». 15. È pacifico, infatti, che il NN non fosse dipendente di azienda di trasporto pubblico, con iscrizione del personale al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. 16. La corte territoriale ha quindi errato nel ritenere applicabili le indicate norme in tema di neutralizzazione della retribuzione al di fuori dei casi nei quali la neutralizzazione è specificamente prevista dalla legge, ovvero è altrimenti applicabile in conformità dei principi generali dell’ordinamento previdenziale. 17. A questo proposito questa Corte ha più volte affermato che «la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 29903 del 2011). Dalla portata del suddetto principio è però agevole desumere, a contrariis, l'inapplicabilità della neutralizzazione dei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico» (Cass. 31/01/2023 n. 2800 e Cass. 26/02/2017 n. 10323). 7 di 8 18. Non sussistendo i presupposti per l’applicazione della disciplina speciale di determinazione temporale della retribuzione pensionabile, trova applicazione la disciplina generale stabilita ─ per quanto oggetto di causa ─ dall’art.3 del d.lgs. n.503/1992, dall’art.7 comma 9 della legge n.223/1991 e dall’art.8 della legge n.155/1981. 19. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito, ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (da ultimo, Cass. 17/05/2025 n. 13144, v. anche Cass.31460/2024, Cass.4724/2022, Cass.17044/2021 e Cass.6161/2018). 20. La corte territoriale ha, dunque, errato nell’applicare alla fattispecie concreta l’art.8 comma 2 della legge n. 155/1981, oltre che l’art.3 commi 4 bis e 4 ter della legge n.223/1991, soggetta invece alla disciplina dettata dal combinato disposto degli artt.3 d.lgs. n.503/1992, dall’art.7 comma 9 della legge n.223/91 e dall’art.8 comma 4 della legge n.155/81. 21.
Per questi motivi
il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà attenersi ai principi di diritto sopra indicati. La corte territoriale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 30 settembre 2025. 8 di 8 Il Consigliere estensore IO DI La Presidente CI IT
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv. Sergio Preden per l’I.N.P.S.; FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma ha in parte accolto il gravame proposto da AL NN nella controversia con l’I.N.P.S. 2. La controversia ha per oggetto la riliquidazione della pensione VO liquidata con decorrenza dal 01/04/2001 a beneficio di AL NN, collocato in mobilità nel periodo dal 22/01/1999 al 31/03/2001, in conformità dell’art.3 comma 4 bis della legge n.223/1991 e non dell’art. 7 comma 9 della legge cit. 3. Il Tribunale di Tivoli rigettava la domanda. 4. La corte territoriale, in parziale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato il diritto di AL NN alla ricostituzione della pensione VO con il ricalcolo dell’indennità di mobilità ex art.3 comma 4 bis della legge n.223/1991 e, accolta in parte l’eccezione di prescrizione sollevata dall’I.N.P.S., ha condannato l’istituto previdenziale al pagamento delle differenze per il periodo dal giugno 2005 al dicembre 2012, oltre alle differenze successive. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivo, al quale gli eredi di AL NN ─ deceduto tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso per cassazione ─ resistono con controricorso. 3 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.7 comma 9 della legge n.223/1991, dell’art.8 della legge n.155/1981, dell’art.4 comma 16 del d.l. n.463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983 e dell’art.3 del d.lgs. n. 503/1992. 2. In via pregiudiziale deve delibarsi l’eccezione di improcedibilità/inammissibilità del ricorso come sollevata dagli eredi di AL NN nel controricorso. 3. Gli eredi di AL NN allegano che il ricorso per cassazione è stato notificato il 09/09/2020 a mezzo PEC presso i procuratori costituiti, dopo la morte del de cuius, avvenuta il 15/05/2020. 4. Deducono che la notifica del ricorso è nulla, perché doveva essere compiuta presso gli eredi e di conseguenza eccepiscono la inammissibilità o improcedibilità del ricorso, dichiarando di non accettare il contraddittorio, essendosi costituiti al solo fine di eccepire la nullità della notifica. 5. Sulla questione si intende dare continuità all’orientamento di Cass. S.U. 04/07/2014 n.15295, laddove si è ritenuto che «La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, 4 di 8 deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante». 6. Nel caso in esame la parte deceduta era costituita in giudizio a mezzo di difensore munito di rituale procura, e in applicazione del principio di diritto sopra richiamato deve ritenersi la validità della notifica effettuata presso il procuratore alle liti. 7. L’eccezione deve pertanto essere rigettata. 8. Il motivo di ricorso è fondato perché la motivazione della corte territoriale si pone in contrasto con i principi di diritto stabiliti da questa Corte con riferimento alla valorizzazione delle settimane di contribuzione figurativa a fronte di periodi di mobilità. E, seppure in modo riflesso, anche con la regola generale stabilita dall’art.3 del d.lgs. n.503/1992 con riferimento alle modalità di determinazione temporali della retribuzione pensionabile. 9. La causa ha per oggetto la determinazione della retribuzione pensionabile nell’ultima frazione della vita lavorativa di AL NN, quella tra il 22/01/1999 e il 31/03/2001 nella quale è stato collocato in mobilità lunga. Giova inoltre rilevare che il NN ha maturato il diritto a pensione al termine del periodo di mobilità, riconosciuto con decorrenza dallo 01/04/2001. 10. La corte territoriale, in difformità di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ha ritenuto che la retribuzione pensionabile non dovesse essere determinata con riferimento alla retribuzione alla quale era parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità), ma con riferimento alla retribuzione percepita nei dodici mesi precedenti l’inizio della mobilità, e ciò sulla base dell’art.3 commi 4 bis e ter della legge n.223/1991 e dell’art.8 della legge n.155/1981 La corte, in sostanza, ha proceduto alla 5 di 8 neutralizzazione della retribuzione percepita nel corso del periodo di mobilità lunga, in deroga al principio generale stabilito dall’art.3 d.lgs. n.503/1992, facendo applicazione di disposizioni non pertinenti al caso in esame. 11. L’art.3 comma 4 bis della legge n.223/1991, prevede che: «Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità». 12. La corte territoriale ha applicato la neutralizzazione prevista dal secondo periodo del comma 4 bis al di fuori dei casi nei quali tale applicazione è consentita. La peculiare modalità temporale di determinazione della retribuzione pensionabile divisata dalla disposizione in esame è prevista solo con riferimento al «personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993». 13. È pacifico in causa che il rapporto di lavoro di AL NN (già dipendente di Tecnosistemi s.p.a., azienda del settore comunicazioni) non fosse soggetto alle disposizioni dettate dal r.d. n.148/1931 (aziende ferroviarie, tranviarie o linee di navigazione interna soggette a concessione), e dunque non può trovare applicazione la peculiare forma di neutralizzazione prevista l’art.3 comma 4 bis della legge n.223/1993. 6 di 8 14. Le stesse considerazioni valgono con riferimento all’art. 3 comma 4-ter della legge n.223/1991, che prevede: «Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità». 15. È pacifico, infatti, che il NN non fosse dipendente di azienda di trasporto pubblico, con iscrizione del personale al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. 16. La corte territoriale ha quindi errato nel ritenere applicabili le indicate norme in tema di neutralizzazione della retribuzione al di fuori dei casi nei quali la neutralizzazione è specificamente prevista dalla legge, ovvero è altrimenti applicabile in conformità dei principi generali dell’ordinamento previdenziale. 17. A questo proposito questa Corte ha più volte affermato che «la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 29903 del 2011). Dalla portata del suddetto principio è però agevole desumere, a contrariis, l'inapplicabilità della neutralizzazione dei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico» (Cass. 31/01/2023 n. 2800 e Cass. 26/02/2017 n. 10323). 7 di 8 18. Non sussistendo i presupposti per l’applicazione della disciplina speciale di determinazione temporale della retribuzione pensionabile, trova applicazione la disciplina generale stabilita ─ per quanto oggetto di causa ─ dall’art.3 del d.lgs. n.503/1992, dall’art.7 comma 9 della legge n.223/1991 e dall’art.8 della legge n.155/1981. 19. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito, ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (da ultimo, Cass. 17/05/2025 n. 13144, v. anche Cass.31460/2024, Cass.4724/2022, Cass.17044/2021 e Cass.6161/2018). 20. La corte territoriale ha, dunque, errato nell’applicare alla fattispecie concreta l’art.8 comma 2 della legge n. 155/1981, oltre che l’art.3 commi 4 bis e 4 ter della legge n.223/1991, soggetta invece alla disciplina dettata dal combinato disposto degli artt.3 d.lgs. n.503/1992, dall’art.7 comma 9 della legge n.223/91 e dall’art.8 comma 4 della legge n.155/81. 21.
Per questi motivi
il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà attenersi ai principi di diritto sopra indicati. La corte territoriale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 30 settembre 2025. 8 di 8 Il Consigliere estensore IO DI La Presidente CI IT