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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/09/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 272/2025
Il Giudice dr. Agostino Abate, tra
Parte_1
Contro
CP_1
a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente
ORDINANZA in data 25 luglio u.s. su richiesta di cautelare in corso di causa lo scrivente emetteva provvedimento inaudita altera parte morivando come segue:
“in questa sede la ricorrente chiede che :
Nel merito a) accertare e dichiarare la nullità e/o illiceità del provvedimento atto n.
1102 del 15-11-2024 notificato in data 18/11/2024 denominato “provvedimento decadenza concessione” nonché ogni precedente atto tra cui l'atto con Prot. Par
0190451 del 18-10-2024 emesso dal di nei confronti della CP_1 CP_1
per mancanza Parte_1
dei presupposti di legge per i motivi esposti in narrativa;
2. b) Accertare e dichiarare che il anche attraverso l'atto CP_1
Pagina 1 “ut supra”, ha posto in essere una pluralità di condotte inadempienti di cui in narrativa, rispetto ai patti, alle condizioni e agli oneri di cui al contratto 13 Febbraio
1930 repertorio 7598/3849 del notaio registrato Persona_1
presso l'Ufficio del Registro del Comune di il 14 Febbraio 1930 al numero CP_1
1956 volume 233, nei confronti della Parte_1
[...]
3. c) Accertare e dichiarare il diritto reale dell'
[...]
come determinato e Parte_1
riconosciuto nell'atto 13 Febbraio 1930 con atto repertorio 7598 3849 del notaio registrato presso l'Ufficio del Registro Persona_1
del Comune di il 14 Febbraio 1930 al numero 1956 volume 233, CP_1
4. d) Accertare e dichiarare che il rapporto tra la società
[...]
e il di è Parte_1 CP_1 CP_1
regolato dal contratto 13 Febbraio 1930 repertorio 7598 3849 del notaio registrato presso l'Ufficio del Registro del Persona_1
Comune di il 14 Febbraio 1930 al numero 1956 volume 233 secondo CP_1
patti, condizioni e obblighi ivi contenuti;
5. e) Accertare e dichiarare in relazione alla domanda ivi espletata - fatte salve ulteriori e diverse domande in separato giudizio la continuità e validità dei patti, oneri, condizioni in particolare del diritto reale riconosciuto alla sugli Parte_1
spazi dell'immobile denominato Palazzo Carducci sito in Viale CP_1
Cavallotti 5/7 in conformità a quanto stabilito dall'atto 13 Febbraio 1930 repertorio 7598 3849 del notaio registrato Persona_1
presso l'Ufficio del Registro del Comune di il 14 Febbraio 1930 al CP_1
numero 1956 volume 233;
f)Accertare e dichiarare l'inadempimento del in relazione CP_1
alle pattuizioni di cui alla narrativa in premessa sempre in riferimento ai patti e alle condizioni contenuti nell'atto 13 Febbraio 1930 repertorio 7598 3849 del notaio
Pagina 2 registrato presso l'Ufficio del Registro del Comune di Persona_1
il 14 Febbraio 1930 al numero 1956 volume 233 nei confronti della CP_1
, Parte_1
Conseguentemente
g) condannare il all'esatto adempimento degli obblighi CP_1
derivanti dal contratto nei confronti di Parte_1
e al risarcimento dei danni subiti e subendi
[...]
dall' , in relazione alle spese sostenute per la difesa nelle procedure e ai Parte_1
danni d'immagine derivanti dalle notizie e dagli atti diffusi da stabilirsi in via equitativa o secondo quanto emergerà in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari distratti.
Con vittoria di spese diritti e onorari di causa distratti“
Il si è costituito e opponendosi a ogni suddetta domanda, e chiede: CP_1
“in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, per le ragioni esposte;
Nel merito:
➢in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o irricevibilità della citazione e, conseguentemente, del presente giudizio proposto dall
[...]
(C.F. ) per Parte_1 P.IVA_1
invalidità e/o nullità della procura alle liti in conseguenza a difetto di rappresentanza per i motivi indicati;
in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall
[...]
(C.F. ) in quanto Parte_1 P.IVA_1
inammissibili e/o comunque nel merito infondate, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte.
➢ In via subordinata e riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta giurisdizione e di mancato accoglimento delle eccezioni e deduzioni
Pagina 3 difensive svolte dal in via principale, impregiudicato il valore CP_1
esecutivo ed esecutorio (ex artt. 21-ter e 21-quater della L. 241/90) già assunto dai provvedimenti di decadenza n. 1102 del 15/11/2024 e di sgombero n. 144 del
14/4/2024 emanati dal , ai quali non si intende rinunciare, CP_1
esaminati gli atti, accertare e dichiarare:
a. il grave inadempimento dell Parte_1
C.F. ) per aver posto in essere le contestate
[...] P.IVA_1
violazioni contenute nei provvedimenti comunali di decadenza n. 1102 del
15/11/2024 e nell'ordinanza di sgombero n. 144 del 14/4/2024;
2. la nullità e/o l'intervenuta estinzione e/o la decadenza e/o il legittimo esercizio di recesso-revoca ad libitum-ad nutum e/o l'annullabilità delle clausole contrattuali/oneri/modus/condizioni previste ai punti da 1 a 3 dell'atto di cessione sottoscritto in data 13/2/1930 n. 7598-3849 Rep. a rogito del notaio dott , e segnatamente dell'obbligo di Persona_1
destinazione a scuola magistrale e dell'utilizzo esclusivo e perpetuo all (C.F. Parte_2
) degli immobili e spazi ivi indicati;
P.IVA_1
3. per l'effetto ordinare all Parte_1
(C.F. ) la restituzione dell'intero
[...] P.IVA_1
immobile di viale Cavallotti n. 5 e 7, meglio individuato nella premessa in fatto, e relative pertinenze al Comune di CP_1
➢In ogni caso: con vittoria delle spese di giudizio, incluso rimborso forfettario delle spese generali ed accessori per avvocati dipendenti P.A..
Con espressa riserva di chiedere nella sede competente il risarcimento dei danni patiti e patiendi dal , ivi inclusi quelli che l'Ente dovesse essere CP_1
tenuto a corrispondere al , nonché quelli all'immagine Controparte_2
dell'Ente e per la divulgazione di immagini non autorizzate relative al proprio patrimonio. “
Pagina 4
Parallelamente a questo procedimento si è tenuto il proc 3272/24 in tema possessorio, attivato dalla medesima ricorrente avverso il , CP_1
conclusosi con la decisione del Collegio in sede di reclamo che ha definitivamente rigettato la domanda dell'attrice che qualificando l'azione possessoria impropria e riparatrice della omessa impugnazione innanzi al Tar dell'atto del . CP_1
Il Collegio ha altresì stabilito che
“ per l'interpretazione e il valore esclusivamente privatistico e non anche pubblicistico, … (della) Convenzione/Concessione intercorsa tra le parti nel 1929; ..
(e) gli inadempimenti reciprocamente contestati dalle parti sul punto, non possono che essere oggetto di specifica istruttoria e valutazione di merito nelle sedi ordinarie competenti, diverse da quella cautelare odierna, necessariamente sommaria”.
La ricorrente, sulla base delle pubbliche manifestazioni di intenti del Sindaco del di procedere allo sgombero, invoca un provvedimento cautelare CP_1
urgente che inibisca l'esecuzione dell'annunciato sfratto.
Ciò evidenziato, si osserva quanto segue.
Come ricavabile dalle domande delle parti, in questa sede si deve procedere all'esame nel merito proprio del rispetto reciproco delle clausole della donazione vincolata del 1930 e in caso di accertamento di inadempimenti procedere alla risoluzione dei vincoli e alla negazione degli invocati diritti, con la conseguenza possibile anche dell'ordine di rilascio dell'immobile.
È quindi questa la sede di merito alla quale il Collegio ha ritenuto indispensabile rinviare ogni valutazione approfondita, previo adeguata attività istruttoria.
Pagina 5 Con l'istanza di tutela cautelare urgente la ricorrente ritiene che l'attuazione dell'ordinanza di sgombero dell'immobile in esame, prima dell'accertamento nel merito della fondatezza delle presenti e rispettive domande, cagionerebbe all l danno irreparabile della perdita degli iscritti, lo sgombero Controparte_3
di arredi e materiale, l'interruzione delle attività culturali e sociali.
In tema di fumus, valutando ora e con la riserva dell'ulteriore accertamento nel merito come sopra detto, e tenendo conto della natura di donazione vincolata dell'atto di trasferimento della proprietà degli immobili, emergono gli estremi per dichiararlo sussistente in questa fase cautelare in corso di causa.
In tema di periculum è palese che lo “sfratto” comporterebbe la cessazione di ogni attività in corso, con conseguenze gravi sulla vita dell'Associazione, ma anche per le aspettative dell'utenza diffusa.
Ciò costituisce sicuro danno irreparabile, al quale solo un provvedimento cautelare può porre rimedio, atteso che già nel corso del precedente procedimento, di cui sopra, il dichiarò che avrebbe proceduto immediatamente a dare esecuzione CP_1
allo sgombero, senza ritenere di dover attendere la risoluzione della causa in corso.
Le dichiarazioni pubbliche del Sindaco, prodotte dalla ricorrente, sono coerenti con la già manifestata di volontà di procedere in tempi brevi alla modifica della situazione di fatto, come già dichiarato in passato, e costituiscono prova dell'urgenza, in presenza dei requisiti richiesti, dell'adozione dell'invocata tutela cautelare.
Le conseguenze dello “sfratto”, proprio per la loro gravità, comportano altresì il fondato rischio di rendere di fatto privo di reale efficacia l'eventuale pronunzia in questa sede a favore dell'Associazione, che privata della possibilità di continuare la
Pagina 6 propria attività correrebbe il rischio concreto, e attuale, di depotenziarsi nelle more oltre il sopportabile, pregiudicando in modo irreparabile la ripresa futura.
Per quanto sopra riepilogato, sussistono gli elementi essenziali previsti dalle norme per concedere la tutela cautelare in corso di causa fino alla decisione nel merito.
In questa causa è stata già programmata un'istruttoria rilevante con udienze dedicate, la prima fissata al prossimo 12 novembre.
L'adozione del presente provvedimento, per la sua natura di “inaudita”, impone di dare tempestivamente la parola al convenuto in una apposita CP_1
udienza, ove potrà esporre le proprie argomentazioni prima della conferma o meno del presente provvedimento. “
Parte resistente per l'udienza dello scorso 2 settembre ha depositato memoria ove contesta in punto di diritto l'esistenza e l'ammissibilità delle domande di merito e di misura cautelare di parte ricorrente.
In relazione a ciò, per evitare ripetizioni, si intende riportato quanto sopra con le ulteriori considerazioni che seguono.
Dagli atti emerge che la domanda cautelare è stata depositata in data 24 luglio , mentre il ha posto dei “lucchetti” ad alcune porte in data 25 luglio. CP_1
Al momento della presentazione della domanda la situazione di fatto e di diritto era quindi corrispondente alla realtà e la circostanza che nella successiva data, contestualmente all'ordinanza dello scrivente, il si attivasse con la posa dei lucchetti, non priva in CP_1
alcun modo di legittimità la domanda cautelare né l'ordinanza emessa.
Come già ribadito l'ordinanza cautelare del 25 luglio non è in contrasto con il deliberato in sede di reclamo, più volte richiamato dalla resistente, sia perché l'oggetto della presente causa è del tutto autonomo e differente da quello dell'azione possessoria, sia perché si
Pagina 7 muove proprio nel solco indicato dal Collegio, e cioè l'approfondimento in sede di merito dell'esatto adempimento dei vicoli posti alla donazione.
L'esistenza di due precedenti azioni cautelari non preclude la presente azione, sia per la differenza dell'oggetto e materia della causa, sia per la fase, trattandosi in questo caso di una tutela chiesta in corso di causa.
In tema di periculum il indica come possibili danni sia propri, sia a carico del CP_1
. Parte_3
Va annotato che per entrambi non vi è alcuna specifica per la loro natura, né la quantificazione degli importi e ciò impedisce una loro verifica e corretta quantificazione, anche nella prospettiva di una comparazione di quelli temuti dalla controparte.
Né possono considerarsi danni quelle delle utenze di gestione, già attribuiti in sede giudiziaria proprio al quale effetti della donazione vincolata. CP_1
In particolare in merito ai danni potenzialmente patibili dal è da rilevare che CP_2 tale Ente, evidentemente informato della situazione complessiva e di questa causa specifica, non ha ritenuto di partecipare in alcun modo alla contesa giudiziaria.
Il ha contestato in tema di diritto, ma nessuna obiezione ha posto in ordine ai danni CP_1 che parte ricorrente riceverebbe dai provvedimenti di “sgombero”, considerati nell'ordinanza cautelare tali da azzerare la stessa funzionalità dell' e rendere Parte_1 priva di qualsiasi effetti il riconoscimento futuro dei diritti qui invocati.
Il in udienza ha chiesto che in caso di convalida sia imposto alla ricorrente il CP_1 versamento di una cauzione pari a euro 1.500.000.
Va osservato che la funzione della cauzione è quella di bilanciare gli interessi contrapposti e evitare che dal provvedimento cautelare una delle parti subisca un danno sproporzionato, ma è implicito nella ratio della figura che non si risolva in una condizione capestro, capace di vanificare l'effettiva della stessa misura protettiva cautelare.
Per il primo punto va ricordato che il non ha prodotto alcuna prova di danni gravi e CP_1
irreparabili conseguenti alla misura cautelare.
Pagina 8 Sono anni, infatti, che nessuna attività negli immobili contesi viene svolta da terzi su mandato o decisione del e non risulta che mai abbia utilizzato quei locali per CP_1 svolgervi mansioni istituzionali proprie.
È palese inoltre la motivazione sottostante alla quantificazione della cauzione da parte resistente.
Il non può non sapere che la controparte è un ente morale senza fine di lucro, senza CP_1 alcun patrimonio e che dalla donazione vede riconosciuto il diritto all'esenzione dalle spese di gestione.
Imporre una qualsiasi cauzione, oltre che immotivata per mancanza di prova di danno, anche per un importo di gran lunga inferiore alla somma richiesta, significherebbe impedire alla parte meritevole di tutela di riceverla, così vanificando il diritto alla protezione cautelare.
Valutate quindi tutte le condizioni suddette è inammissibile, oltre che ingiustificata, la statuizione di una cauzione.
È stata sollevata la questione di decadenza dell'originario provvedimento del 25 luglio per tardività dell'udienza di contraddittorio.
Pur non ritenendo accoglibile la suddetta eccezione, la presente ordinanza per la sua autonomia e efficacia propria va considerata assorbente la suddetta questione.
Parte ricorrente, dopo che il nelle more della decisione sulla richiesta cautelare CP_1
aveva apposta dei lucchetti ad alcune porte, ha chiesto integrazione per ottenerne la rimozione.
Lo scrivente ha ritenuto necessario attendere l'udienza per l'esame in contraddittorio, ma in quella sede ha preso atto che:
“A domande del G in merito alla circostanza che un lucchetto bloccherebbe le uscite di emergenza, parte resistente dichiara che è pur vero che il cancello di accesso alla pubblica via è bloccato dal lucchetto messo il 25 luglio, ma che uscendo dalle uscite di sicurezza seguendo un diverso percorso comunque ci si troverebbe all'esterno dell'edificio benché non sulla pubblica via, alla quale si può arrivare attraverso un corridoio esterno che sfocia sul numero 5.
Pagina 9 A domanda del G i dichiara che in caso di convalida del provvedimento del 25 luglio non CP_1
riterrà di dover togliere i lucchetti apposti neanche per motivi di sicurezza per i motivi sopra detti.
Parte ricorrente informa che il corridoio è stretto e non a norma e che per mancanza delle condizioni di sicurezza hanno già annullato un evento.”
La domanda posta dallo scrivente alla parte resistente non mirava a ottenere, in caso di convalida della misura cautelare, un particolare atteggiamento remissivo, ma a ben vedere era il modo per ricordare che la natura pubblica della parte impone comportamenti che nell'interesse generale sono antitetici alla mera assunzione di contrasto processuale delle richiesta di controparte o delle decisioni dell'A.G.
L'art. 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale), comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000 prevede infatti che: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire o di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".
È palese che la chiusura di una vita di fuga da locali ove soggiornano molte decine di persone, lasciando consapevolmente in caso di emergenza solo un percorso improprio, disagevole, non segnalato e per di più inadeguato per dimensioni, è in palese contrasto con i doveri della P.A., imposti dalla legge.
Prendendo atto con rammarico che il come espressamente dichiarato a verbale, CP_1
non intende onorare spontaneamente l'obbligo di legge, si rende indispensabile integrare il provvedimento cautelare come in dispositivo.
Per questi motivi
Si convalida la precedente e si emette la suddetta assorbente e integrata ordinanza cautelare:
ordina al Comune di e/o suoi incaricati o comandati, di non porre in essere CP_1
qualsiasi attività di limitazione, ostacolo o divieto dell'attuale occupazione da parte
Pagina 10 dell'Associazione Giosué Carducci degli immobili siti in Viale Cavallotti n 5 e 7, e del corretto svolgimento delle attività ivi programmate, con divieto di sgombero o sfratto, fino alla revoca da parte dello scrivente del presente ordine e/o alla decisione nel merito della presente causa;
autorizza alla rimozione di ogni lucchetto o qualsiasi altra Parte_1
chiusura o ostacolo, posto in essere dal Comune di a limitare l'uso degli CP_1
immobili suddetti e l'accesso a essi, ripristinando tutte le condizioni di sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica.
Como 8 settembre 2025
Il Giudice
dott. Agostino Abate
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