Articolo 5 della Legge 22 marzo 1993, n. 99
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8 aprile 1993
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 8 aprile 1993