TRIB
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/08/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 439/2025 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 439/2025 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ARCANGELO FRAVILI C.F._2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in C.F._3
OT (RM), VIA CORSICA N. 28 (PEC:
) Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09 luglio 2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 31 gennaio 2025, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07 giugno 2008 in
TO (RM) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
TO anno 2008; atto numero 16; parte II;
serie A), da cui nasceva un figlio, Per_1
(TO, 19/05/2012), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e dunque:
1) La Casa
1.1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
1.2) La casa coniugale sita in TO (RM), alla via San Matteo, 84/B è stata medio tempore concordemente venduta dai coniugi, così come anche i beni mobili che costituivano l'arredo della stessa;
1.3) Il minore è attualmente collocato, sempre in accordo tra i genitori, nella Persona_2 nuova residenza del genitore collocatario Sig. in TO (RM), alla Via Parte_1
Volga n. 3, int. 12.
1.4) La Sig.ra , come da condizioni dell'accordo di separazione, si è a suo tempo Parte_2 allontanata dall'abitazione coniugale per prendere la nuova residenza già comunicata al Sig. in Guidonia Montecelio (RM), alla Via La Maddalena n. 28, int. 1; le parti si Parte_1 impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni cambiamento futuro delle rispettive residenze attuali;
2) I Figli
2.1) In relazione all'affidamento della prole, i genitori intendono continuare ad adottare il regime dell'affidamento condiviso, pur restando il figlio a vivere con il padre presso l'abitazione familiare sita in TO (RM), alla Via Volga n. 3, int. 12, il quale continuerà a provvedere al suo mantenimento.
2.2) Ogni decisione relativa alla salute, all'istruzione ed all'educazione del figlio sarà presa congiuntamente dai coniugi. Ciascuno dei genitori, invece, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Il suo iter formativo-scolastico continuerà a svolgersi nella città di TO (RM).
Solo dopo il compimento della maggiore età il figlio potrà scegliere secondo le proprie esigenze e volontà.
2.3) Il figlio minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che
Pag. 2 a 4 tengano comunque in debita considerazione il preminente interesse del figlio, trascorrerà con la madre: a) due giorni lunedì e venerdì dalle 16:30 alle 20:00; b) a settimane alterne, i fine settimana dalle ore 10:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica;
c) un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore: - Cinque giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali;
- Una settimana in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
2.4) Il minore dormirà sempre nella casa familiare di TO (RM), alla via Volga n. 3, int. 12, salvo quando tra i genitori saranno concordati viaggi o vacanze.
2.5) la crescita del bambino sarà assicurata anche attraverso le iniziative extrascolastiche che saranno garantite con il supporto paritario di entrambi i genitori nel loro pieno accordo.
2.6) La Sig.ra avrà libero accesso alla casa familiare per vedere il bambino e per Parte_2 qualsiasi altra esigenza. Tale facoltà ovviamente non dovrà essere di ostacolo all'intimità del
Sig. in relazione al proprio domicilio, che conseguentemente dovrà essere Parte_1 preventivamente informato, né potranno accedere persone estranee presso l'abitazione, senza la preventiva autorizzazione dell'altro coniuge.
3) Norme residuali
3.1) Le parti continueranno a provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù di accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2013 sottoscritto in data 11 agosto 2015, ed autorizzato dal Pubblico Ministero con visto in data 24/09/2015;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse del minore, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Pag. 3 a 4 Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 7 giugno
2008 in TO (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
TO anno 2008; atto numero 16; parte II;
serie A);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 3), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 439/2025 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ARCANGELO FRAVILI C.F._2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in C.F._3
OT (RM), VIA CORSICA N. 28 (PEC:
) Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09 luglio 2025.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 31 gennaio 2025, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07 giugno 2008 in
TO (RM) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
TO anno 2008; atto numero 16; parte II;
serie A), da cui nasceva un figlio, Per_1
(TO, 19/05/2012), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e dunque:
1) La Casa
1.1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
1.2) La casa coniugale sita in TO (RM), alla via San Matteo, 84/B è stata medio tempore concordemente venduta dai coniugi, così come anche i beni mobili che costituivano l'arredo della stessa;
1.3) Il minore è attualmente collocato, sempre in accordo tra i genitori, nella Persona_2 nuova residenza del genitore collocatario Sig. in TO (RM), alla Via Parte_1
Volga n. 3, int. 12.
1.4) La Sig.ra , come da condizioni dell'accordo di separazione, si è a suo tempo Parte_2 allontanata dall'abitazione coniugale per prendere la nuova residenza già comunicata al Sig. in Guidonia Montecelio (RM), alla Via La Maddalena n. 28, int. 1; le parti si Parte_1 impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni cambiamento futuro delle rispettive residenze attuali;
2) I Figli
2.1) In relazione all'affidamento della prole, i genitori intendono continuare ad adottare il regime dell'affidamento condiviso, pur restando il figlio a vivere con il padre presso l'abitazione familiare sita in TO (RM), alla Via Volga n. 3, int. 12, il quale continuerà a provvedere al suo mantenimento.
2.2) Ogni decisione relativa alla salute, all'istruzione ed all'educazione del figlio sarà presa congiuntamente dai coniugi. Ciascuno dei genitori, invece, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Il suo iter formativo-scolastico continuerà a svolgersi nella città di TO (RM).
Solo dopo il compimento della maggiore età il figlio potrà scegliere secondo le proprie esigenze e volontà.
2.3) Il figlio minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che
Pag. 2 a 4 tengano comunque in debita considerazione il preminente interesse del figlio, trascorrerà con la madre: a) due giorni lunedì e venerdì dalle 16:30 alle 20:00; b) a settimane alterne, i fine settimana dalle ore 10:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica;
c) un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore: - Cinque giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali;
- Una settimana in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
2.4) Il minore dormirà sempre nella casa familiare di TO (RM), alla via Volga n. 3, int. 12, salvo quando tra i genitori saranno concordati viaggi o vacanze.
2.5) la crescita del bambino sarà assicurata anche attraverso le iniziative extrascolastiche che saranno garantite con il supporto paritario di entrambi i genitori nel loro pieno accordo.
2.6) La Sig.ra avrà libero accesso alla casa familiare per vedere il bambino e per Parte_2 qualsiasi altra esigenza. Tale facoltà ovviamente non dovrà essere di ostacolo all'intimità del
Sig. in relazione al proprio domicilio, che conseguentemente dovrà essere Parte_1 preventivamente informato, né potranno accedere persone estranee presso l'abitazione, senza la preventiva autorizzazione dell'altro coniuge.
3) Norme residuali
3.1) Le parti continueranno a provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù di accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2013 sottoscritto in data 11 agosto 2015, ed autorizzato dal Pubblico Ministero con visto in data 24/09/2015;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse del minore, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Pag. 3 a 4 Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 7 giugno
2008 in TO (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
TO anno 2008; atto numero 16; parte II;
serie A);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 3), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4