CA
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1887/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZEO Parte_1 C.F._1
ALBERTO, pec: Email_1
appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA Controparte_1 C.F._2
PORTA MARIA, pec: Email_2 appellata con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
1 La sentenza n. 633/2024, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, publicata in data 1.10.2024.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
1) In riforma dell'impugnata sentenza – dichiarare che nulla venga posto a carico del signor
a titolo di mantenimento per la signora statuendo il reciproco assolvimento del Pt_1 CP_1 mantenimento tra i coniugi.
2) Dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, in via subordinata ed in caso di diniego della prima istanza, che l'odierno appellante è tenuto a versare l'assegno alimentare ex art. 153 comma 3 del codice civile
3) Riformare, per l'effetto dell'accoglimento dei superiori motivi, la statuizione di primo grado in ordine alle spese legali liquidate in € 2356,00 oltre spese generali e condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado del giudizio o, in via subordinata, compensare integralmente tra le parti le stesse.
Per l'appellata
Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello
Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 633/2024 del Tribunale di Trapani.
[...]
Confermare in ogni sua parte ed in toto la sentenza n. 633/2024 emessa dal Tribunale di
Trapani, ivi inclusa quella afferente alla condanna alle spese di lite di primo grado.
Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso per separazione giudiziale del 20.05.2021, – Controparte_1
dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 12.03.1975 con Parte_1
e che dall'unione erano nati i figli (in data 22.05.1976), (in data Per_1 Per_2
10.06.1982) e (in data 11.04.1991) - avanzava domanda di separazione, Per_3
chiedendo che i coniugi venissero autorizzati a vivere separatamente, che nulla
2 venisse disposto in ordine all'affidamento del figlio , ormai Per_3
maggiorenne, che le venisse assegnata la casa coniugale sita in Trapani nella via
Salvatore Bonanno n. 2, in comproprietà tra i coniugi, di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , nella misura di € Per_3
200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, e al suo nella misura di €
700,00 mensili.
2. In particolare, la ricorrente rilevava che dopo 46 anni di coniugio il marito le aveva comunicato di avere intrapreso una relazione extraconiugale e, in data
23.04.2021, aveva abbandonato la casa coniugale senza farvi più ritorno. La stessa, inoltre, esponeva che durante il matrimonio si era sempre dedicata alla cura dei figli, della casa e del marito e che, pertanto, non disponeva di alcuna risorsa economica, che il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_3
indipendente, abitava con lei e che il marito era percettore di una pensione mensile di € 1.900,00.
3. Si costituiva , il quale aderiva alla richiesta di separazione ma Parte_1
si opponeva a quella sul mantenimento in favore del figlio - sostenendone l'indipendenza economica - e della moglie - asserendo di avere contratto obbligazioni pecuniarie a mezzo di cessione del quinto e ratei di finanziamenti nell'interesse esclusivo della famiglia - e alla richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla CP_1
4. All'udienza di prima comparizione dei coniugi, rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente si riservava di provvedere e, con successiva ordinanza del 14.11.2021, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ponendo a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Pt_1 nella misura di € 250,00 al mese.
5. Esperiti infruttuosamente i ripetuti tentativi di conciliazione, istruita la causa tramite interrogatorio formale della ricorrente ed approfondimenti tributari sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita delle parti, la causa veniva posta in decisione.
3 6. Con sentenza n. 633/2024,pubblicata in data 01.10.2024, il Tribunale di Trapani pronunciava la separazione personale tra i coniugi, poneva a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere a la somma di € 500,00 mensili per il Controparte_1 suo mantenimento, compensava le spese di lite per le fasi introduttiva e di trattazione, e condannava il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per le restanti fasi, liquidandole in € 2.356,00; nulla disponeva in ordine alla casa familiare, restando assoggettata la regime dominicale.
7. Avverso la sopra menzionata sentenza ha proposto appello Parte_1 censurandola nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di mantenimento della moglie e nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese di lite che avrebbero dovuto essere poste, piuttosto, a carico della controparte o, in via subordinata, compensate integralmente;
in via subordinata ha chiesto che venga posto a carico allo stesso l'obbligo di versare l'assegno alimentare ex art. 153, comma
3, c.c.
8. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1
perché infondato in fatto e in diritto, la conferma della sentenza impugnata e la condanna della parte appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
9. Sostituita ex art. 127ter c.p.c. l'udienza del 14 marzo 2025 le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione.
10. Con il primo motivo di appello censura la sentenza per aver posto Parte_1
a suo carico l'obbligo di versare la somma di € 500,00 per il mantenimento della moglie.
11. Deve premettersi che il Tribunale di Trapani ha motivato siffatto obbligo alla luce della situazione reddituale e familiare delle parti, come risultante dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta da cui emergeva una disparità reddituale tra le stesse, considerato il fatto che la ricorrente era disoccupata e non percettrice di alcun reddito - essendosi dedicata alla cura della famiglia e della casa durante il lungo arco temporale del matrimonio – e, vista l'età, che avesse comprensibili difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro ed invece, il Pt_1
risultava percettore di redditi per circa € 29.000 annui.
4 12. La difesa dell'appellante rileva che il Giudice di prime cure abbia errato nell'affermare che la a causa dell'età avanzata abbia difficoltà di inserimento CP_1
nel mondo del lavoro, in quanto potrebbe chiedere ed ottenere la pensione sociale di € 534,41 per tredici mensilità, avendo maturato i requisiti richiesti dalla legge.
Inoltre, si duole che non sia stato adeguatamente considerato il fatto che la casa coniugale è stata assegnata alla e ciò certamente influisce dal punto di CP_1 vista della quantificazione del mantenimento.
13. Ed ancora, l'appellante lamenta che il Tribunale di Trapani non abbia debitamente tenuto conto né della posizione debitoria dell'appellante - il quale si trova gravato di alcuni ratei mensili (€ 242,00 nei confronti di Intesa San Paolo;
€
401,32 nei confronti di SS CA PA;
cessione del quinto di € 347,00 mensili, accesa con la TA PA (per un importo totale di € 41.640,00); €
333,00 mensili per un prestito con delega con la finanziaria SS) - né del fatto che nella relazione della Guardia di Finanza il reddito da pensione viene considerato al lordo delle trattenute fiscali che incidono in tal misura: per l'anno
2020 dal reddito dichiarato di € 26.984,61 va detratto di € 5.432,55, e quindi il reddito residuo è di € 21.552,06; per l'anno 2021 il reddito dichiarato è di €
28.508,22 dal quale va detratta la somma di € 5.604,25, quindi il reddito residuo è di € 22.903,97; per l'anno 2022 il reddito dichiarato è di € 29.244,00 dal quale va detratta la somma di € 5.757,34, quindi il reddito residuo è di € 23.486,66. Da tali somme, poi, vanno detratti la cessione del quinto e tutti i ratei specificati.
14. Il motivo non risulta fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
15. Questa Corte condivide l'orientamento consolidato della Cassazione in base al quale la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla
5 quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass.
12196/2017; Cass. 17544/2023).
16. Ancora, è stato ritenuto che l'art. 156, comma 2, c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n. 605 del 12/01/2017).
17. Inoltre, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento costituisce elemento valutabile da parte del giudice anche l'attitudine al lavoro proficuo del coniuge istante, quale potenziale capacità di guadagno, dovendo verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. 18820/2022).
18. Quanto, poi, al riparto dell'onere probatorio, va ricordato che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (Cass. n. 17136/2004).
19. Nel caso di specie, ha dichiarato di essersi sempre Controparte_1
dedicata durante il lungo matrimonio (durato 46 anni) alla cura della casa e della
6 famiglia e per queste ragioni è disoccupata e non vanta alcuna risorsa economica che le consenta di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio né di espletare le sue esigenze primarie. Va considerato, infatti, che l'età della stessa
(68 anni) non le consentirebbe di accedere al mercato del lavoro. Inoltre, come evidenziato dall'appellata, la circostanza che il abbia mantenuto la Pt_1
residenza presso l'immobile in comproprietà tra i coniugi, dove la CP_1 continua a vivere, in uno con la consistenza del suo reddito di circa € 29.000 annui, ostacola la richiesta della pensione sociale da parte dell'odierna appellata, in quanto non vengono rispettati i requisiti economici di legge richiesti ai fini pensionistici.
20. Inoltre, vi è da considerare che il Tribunale di Trapani non ha adottato alcuna statuizione in ordine all'assegnazione della casa coniugale, che è rimasta assoggettata al regime dominicale, di tal che alcun rilievo può esservi attribuito ai fini della determinazione dell'assegno.
21. Quanto alla posizione debitoria gravante sul , deve rilevarsi che Pt_1
quest'ultimo non ha fornito idonea documentazione comprovante il periodo che interessa tali oneri, e, in ogni caso, al netto degli stessi la sua posizione economica risulta avvantaggiata rispetto a quella della moglie.
22. Tali circostanze, da cui si evince una effettiva sperequazione tra le condizioni economiche delle parti, portano a ritenere – così come già accertato dal
Tribunale di Trapani – che sussista in capo a il diritto di Controparte_1
percepire il contributo a titolo di mantenimento, correttamente quantificato in €
500,00, somma ritenuta idonea da questa Corte a consentirle di espletare le sue esigenze primarie.
23. Con il secondo motivo l'appellante censura la condanna alle spese compensate solo parzialmente e poste a suo carico nella misura di € 2.356,00.
24. Il Tribunale di Trapani, considerato il tenore delle statuizioni e l'apertura verso la conciliazione della sola in fase anteriore all'approfondimento CP_1
tributario, ha ritenuto congruo condannare il al pagamento delle spese Pt_1
relative alle fasi istruttoria e decisoria, compensando quelle per le ulteriori fasi.
7 25. La difesa dell'appellante rileva che il Tribunale di Trapani non abbia tenuto in considerazione il petitum del ricorso introduttivo volto all'ottenimento del mantenimento del figlio nella misura di € 200,00 e della nella Per_3 CP_1 misura di € 700,00. Tali richieste sono state rigettate a seguito dell'attività istruttoria dalla quale è emerso che il figlio è economicamente autosufficiente e per tali ragioni il decidente avrebbe dovuto disporre la condanna alle spese legali in capo alla CP_1
o, al massimo, compensarle per le fasi successive per i quali il resistente non ha aderito alla proposta conciliativa.
26. Il motivo non è fondato e non può trovare, pertanto, accoglimento.
27. Non coglie nel segno il rilievo mosso dall'appellante inerente alla mancata valutazione del petitum del ricorso introduttivo, il Tribunale di Trapani, infatti, in considerazione del complessivo esito del giudizio, ha compensato le spese di lite delle fasi introduttiva e di trattazione, mentre, dal momento che le successive fasi sono state determinate dal rifiuto delle molteplici proposte conciliative da parte del , Pt_1
determinando costi processuali aggiuntivi che hanno persino portato ad un esito sfavorevole per lo stesso - rispetto a quello che si era già cristallizzato con l'ordinanza presidenziale cui le proposte conciliative, positivamente accolte dalla si CP_1
rimettevano- ha condannato il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per le restanti fasi.
28. Pertanto, la richiesta relativa alla condanna alle spese di Controparte_1
alle spese di primo grado, o in subordine alla integrale compensazione delle stesse, va respinta e va confermata la statuizione del Tribunale di Trapani.
29. Le superiori considerazioni conducono al rigetto dell'appello.
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
31. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
8
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- Rigetta l'appello avvero la sentenza n. 633/2024 pronunciata dal Tribunale di
Trapani, pubblicata in data 1.10.2024, proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.500,00, Parte_1 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il giorno 11.04.2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1887/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZEO Parte_1 C.F._1
ALBERTO, pec: Email_1
appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA Controparte_1 C.F._2
PORTA MARIA, pec: Email_2 appellata con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
1 La sentenza n. 633/2024, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, publicata in data 1.10.2024.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
1) In riforma dell'impugnata sentenza – dichiarare che nulla venga posto a carico del signor
a titolo di mantenimento per la signora statuendo il reciproco assolvimento del Pt_1 CP_1 mantenimento tra i coniugi.
2) Dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, in via subordinata ed in caso di diniego della prima istanza, che l'odierno appellante è tenuto a versare l'assegno alimentare ex art. 153 comma 3 del codice civile
3) Riformare, per l'effetto dell'accoglimento dei superiori motivi, la statuizione di primo grado in ordine alle spese legali liquidate in € 2356,00 oltre spese generali e condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado del giudizio o, in via subordinata, compensare integralmente tra le parti le stesse.
Per l'appellata
Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello
Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 633/2024 del Tribunale di Trapani.
[...]
Confermare in ogni sua parte ed in toto la sentenza n. 633/2024 emessa dal Tribunale di
Trapani, ivi inclusa quella afferente alla condanna alle spese di lite di primo grado.
Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso per separazione giudiziale del 20.05.2021, – Controparte_1
dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 12.03.1975 con Parte_1
e che dall'unione erano nati i figli (in data 22.05.1976), (in data Per_1 Per_2
10.06.1982) e (in data 11.04.1991) - avanzava domanda di separazione, Per_3
chiedendo che i coniugi venissero autorizzati a vivere separatamente, che nulla
2 venisse disposto in ordine all'affidamento del figlio , ormai Per_3
maggiorenne, che le venisse assegnata la casa coniugale sita in Trapani nella via
Salvatore Bonanno n. 2, in comproprietà tra i coniugi, di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , nella misura di € Per_3
200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, e al suo nella misura di €
700,00 mensili.
2. In particolare, la ricorrente rilevava che dopo 46 anni di coniugio il marito le aveva comunicato di avere intrapreso una relazione extraconiugale e, in data
23.04.2021, aveva abbandonato la casa coniugale senza farvi più ritorno. La stessa, inoltre, esponeva che durante il matrimonio si era sempre dedicata alla cura dei figli, della casa e del marito e che, pertanto, non disponeva di alcuna risorsa economica, che il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_3
indipendente, abitava con lei e che il marito era percettore di una pensione mensile di € 1.900,00.
3. Si costituiva , il quale aderiva alla richiesta di separazione ma Parte_1
si opponeva a quella sul mantenimento in favore del figlio - sostenendone l'indipendenza economica - e della moglie - asserendo di avere contratto obbligazioni pecuniarie a mezzo di cessione del quinto e ratei di finanziamenti nell'interesse esclusivo della famiglia - e alla richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla CP_1
4. All'udienza di prima comparizione dei coniugi, rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente si riservava di provvedere e, con successiva ordinanza del 14.11.2021, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ponendo a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Pt_1 nella misura di € 250,00 al mese.
5. Esperiti infruttuosamente i ripetuti tentativi di conciliazione, istruita la causa tramite interrogatorio formale della ricorrente ed approfondimenti tributari sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita delle parti, la causa veniva posta in decisione.
3 6. Con sentenza n. 633/2024,pubblicata in data 01.10.2024, il Tribunale di Trapani pronunciava la separazione personale tra i coniugi, poneva a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere a la somma di € 500,00 mensili per il Controparte_1 suo mantenimento, compensava le spese di lite per le fasi introduttiva e di trattazione, e condannava il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per le restanti fasi, liquidandole in € 2.356,00; nulla disponeva in ordine alla casa familiare, restando assoggettata la regime dominicale.
7. Avverso la sopra menzionata sentenza ha proposto appello Parte_1 censurandola nella parte in cui ha posto a suo carico l'obbligo di mantenimento della moglie e nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese di lite che avrebbero dovuto essere poste, piuttosto, a carico della controparte o, in via subordinata, compensate integralmente;
in via subordinata ha chiesto che venga posto a carico allo stesso l'obbligo di versare l'assegno alimentare ex art. 153, comma
3, c.c.
8. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1
perché infondato in fatto e in diritto, la conferma della sentenza impugnata e la condanna della parte appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
9. Sostituita ex art. 127ter c.p.c. l'udienza del 14 marzo 2025 le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione.
10. Con il primo motivo di appello censura la sentenza per aver posto Parte_1
a suo carico l'obbligo di versare la somma di € 500,00 per il mantenimento della moglie.
11. Deve premettersi che il Tribunale di Trapani ha motivato siffatto obbligo alla luce della situazione reddituale e familiare delle parti, come risultante dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta da cui emergeva una disparità reddituale tra le stesse, considerato il fatto che la ricorrente era disoccupata e non percettrice di alcun reddito - essendosi dedicata alla cura della famiglia e della casa durante il lungo arco temporale del matrimonio – e, vista l'età, che avesse comprensibili difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro ed invece, il Pt_1
risultava percettore di redditi per circa € 29.000 annui.
4 12. La difesa dell'appellante rileva che il Giudice di prime cure abbia errato nell'affermare che la a causa dell'età avanzata abbia difficoltà di inserimento CP_1
nel mondo del lavoro, in quanto potrebbe chiedere ed ottenere la pensione sociale di € 534,41 per tredici mensilità, avendo maturato i requisiti richiesti dalla legge.
Inoltre, si duole che non sia stato adeguatamente considerato il fatto che la casa coniugale è stata assegnata alla e ciò certamente influisce dal punto di CP_1 vista della quantificazione del mantenimento.
13. Ed ancora, l'appellante lamenta che il Tribunale di Trapani non abbia debitamente tenuto conto né della posizione debitoria dell'appellante - il quale si trova gravato di alcuni ratei mensili (€ 242,00 nei confronti di Intesa San Paolo;
€
401,32 nei confronti di SS CA PA;
cessione del quinto di € 347,00 mensili, accesa con la TA PA (per un importo totale di € 41.640,00); €
333,00 mensili per un prestito con delega con la finanziaria SS) - né del fatto che nella relazione della Guardia di Finanza il reddito da pensione viene considerato al lordo delle trattenute fiscali che incidono in tal misura: per l'anno
2020 dal reddito dichiarato di € 26.984,61 va detratto di € 5.432,55, e quindi il reddito residuo è di € 21.552,06; per l'anno 2021 il reddito dichiarato è di €
28.508,22 dal quale va detratta la somma di € 5.604,25, quindi il reddito residuo è di € 22.903,97; per l'anno 2022 il reddito dichiarato è di € 29.244,00 dal quale va detratta la somma di € 5.757,34, quindi il reddito residuo è di € 23.486,66. Da tali somme, poi, vanno detratti la cessione del quinto e tutti i ratei specificati.
14. Il motivo non risulta fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
15. Questa Corte condivide l'orientamento consolidato della Cassazione in base al quale la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla
5 quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass.
12196/2017; Cass. 17544/2023).
16. Ancora, è stato ritenuto che l'art. 156, comma 2, c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n. 605 del 12/01/2017).
17. Inoltre, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento costituisce elemento valutabile da parte del giudice anche l'attitudine al lavoro proficuo del coniuge istante, quale potenziale capacità di guadagno, dovendo verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. Cass. 18820/2022).
18. Quanto, poi, al riparto dell'onere probatorio, va ricordato che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (Cass. n. 17136/2004).
19. Nel caso di specie, ha dichiarato di essersi sempre Controparte_1
dedicata durante il lungo matrimonio (durato 46 anni) alla cura della casa e della
6 famiglia e per queste ragioni è disoccupata e non vanta alcuna risorsa economica che le consenta di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio né di espletare le sue esigenze primarie. Va considerato, infatti, che l'età della stessa
(68 anni) non le consentirebbe di accedere al mercato del lavoro. Inoltre, come evidenziato dall'appellata, la circostanza che il abbia mantenuto la Pt_1
residenza presso l'immobile in comproprietà tra i coniugi, dove la CP_1 continua a vivere, in uno con la consistenza del suo reddito di circa € 29.000 annui, ostacola la richiesta della pensione sociale da parte dell'odierna appellata, in quanto non vengono rispettati i requisiti economici di legge richiesti ai fini pensionistici.
20. Inoltre, vi è da considerare che il Tribunale di Trapani non ha adottato alcuna statuizione in ordine all'assegnazione della casa coniugale, che è rimasta assoggettata al regime dominicale, di tal che alcun rilievo può esservi attribuito ai fini della determinazione dell'assegno.
21. Quanto alla posizione debitoria gravante sul , deve rilevarsi che Pt_1
quest'ultimo non ha fornito idonea documentazione comprovante il periodo che interessa tali oneri, e, in ogni caso, al netto degli stessi la sua posizione economica risulta avvantaggiata rispetto a quella della moglie.
22. Tali circostanze, da cui si evince una effettiva sperequazione tra le condizioni economiche delle parti, portano a ritenere – così come già accertato dal
Tribunale di Trapani – che sussista in capo a il diritto di Controparte_1
percepire il contributo a titolo di mantenimento, correttamente quantificato in €
500,00, somma ritenuta idonea da questa Corte a consentirle di espletare le sue esigenze primarie.
23. Con il secondo motivo l'appellante censura la condanna alle spese compensate solo parzialmente e poste a suo carico nella misura di € 2.356,00.
24. Il Tribunale di Trapani, considerato il tenore delle statuizioni e l'apertura verso la conciliazione della sola in fase anteriore all'approfondimento CP_1
tributario, ha ritenuto congruo condannare il al pagamento delle spese Pt_1
relative alle fasi istruttoria e decisoria, compensando quelle per le ulteriori fasi.
7 25. La difesa dell'appellante rileva che il Tribunale di Trapani non abbia tenuto in considerazione il petitum del ricorso introduttivo volto all'ottenimento del mantenimento del figlio nella misura di € 200,00 e della nella Per_3 CP_1 misura di € 700,00. Tali richieste sono state rigettate a seguito dell'attività istruttoria dalla quale è emerso che il figlio è economicamente autosufficiente e per tali ragioni il decidente avrebbe dovuto disporre la condanna alle spese legali in capo alla CP_1
o, al massimo, compensarle per le fasi successive per i quali il resistente non ha aderito alla proposta conciliativa.
26. Il motivo non è fondato e non può trovare, pertanto, accoglimento.
27. Non coglie nel segno il rilievo mosso dall'appellante inerente alla mancata valutazione del petitum del ricorso introduttivo, il Tribunale di Trapani, infatti, in considerazione del complessivo esito del giudizio, ha compensato le spese di lite delle fasi introduttiva e di trattazione, mentre, dal momento che le successive fasi sono state determinate dal rifiuto delle molteplici proposte conciliative da parte del , Pt_1
determinando costi processuali aggiuntivi che hanno persino portato ad un esito sfavorevole per lo stesso - rispetto a quello che si era già cristallizzato con l'ordinanza presidenziale cui le proposte conciliative, positivamente accolte dalla si CP_1
rimettevano- ha condannato il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per le restanti fasi.
28. Pertanto, la richiesta relativa alla condanna alle spese di Controparte_1
alle spese di primo grado, o in subordine alla integrale compensazione delle stesse, va respinta e va confermata la statuizione del Tribunale di Trapani.
29. Le superiori considerazioni conducono al rigetto dell'appello.
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
31. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
8
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- Rigetta l'appello avvero la sentenza n. 633/2024 pronunciata dal Tribunale di
Trapani, pubblicata in data 1.10.2024, proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.500,00, Parte_1 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il giorno 11.04.2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
9