TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatrice
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2885/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PERNI LETIZIA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pisa, via Queirolo Gian Battista, 23;
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PERNI Controparte_2 C.F._2
LETIZIA, elettivamente domiciliata in Pisa, via Queirolo Gian Battista, 23;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in OL (PZ) il 5 settembre 2015 dalla cui unione nascevano i figli (14.02.2011) e (02.03.2013). Per_1 Per_2
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Con ordinanza del 5 marzo 2025 si riportava la causa sul ruolo e si rinviava all'udienza del 25 marzo
2025 per la precisazione delle conclusioni. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. CP_1
) e C.F. ) che C.F._1 Controparte_2 C.F._2
hanno contratto matrimonio a OL (PZ) il 5 settembre 2015, trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di OL (PZ) al n° 7, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2015;
2. DISPONE l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , con Per_1 Per_2
collocazione paritaria, ma residenza anagrafica presso il padre in Via L. Russo n. 9, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
➢ La dimora coniugale ubicata in Pisa, Via L. Russo n. 9, rimane nella disponibilità del
Sig. che ne è proprietario esclusivo sin da prima del matrimonio. CP_1
➢ La Sig.ra lascerà la casa coniugale nel momento in cui avrà Controparte_2
reperito ed acquistato un immobile da adibire a dimora per sé stessa ed i figli, e – comunque – entro il mese di febbraio 2025
➢ I figli e trascorreranno settimane alterne con il padre e con la madre, Per_1 Per_2
dal lunedì mattina quando il padre o la madre li accompagneranno a scuola, sino al lunedì della settimana successiva quando i figli, all'uscita da scuola, verranno accolti dal padre o dalla madre.
➢ I figli trascorreranno con i genitori le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e gli altri giorni festivi seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, e, comunque, come da piano genitoriale.
➢ Il padre verserà alla madre, tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo di mantenimento di € 200,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
➢ Tutte le spese extra e straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Si intendono per spese extra e straordinarie le seguenti:
a. tutte le spese mediche e medicinali sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, psicoterapiche e comunque relative alla salute non coperte dal SSN senza obbligo di concertazione se prescritte dal medico di base e se urgenti;
con obbligo di preventiva concertazione quanto alle spese non urgenti;
b. spese scolastiche intese quali tassa di iscrizione, assicurazione, libri, corredo scolastico, gite scolastiche anche di un solo giorno, abbonamento autobus e treno per raggiungere la scuola e/o l'università, mensa scolastica e/o universitaria, senza obbligo di concertazione;
Gite scolastiche, spese per corsi di recupero o ripetizioni, richieste o consigliate dagli insegnanti senza obbligo di concertazione qualora la singola spesa non superi l'importo di € 100,00
(cento/00) ciascuna e per ciascun figlio, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre (esempio corsi aggiuntivi, gite scolastiche di più di un giorno, etc, oppure dove la spesa superi 100,00 euro);
c. spese sportive intese come iscrizione, rette, attrezzature e abbigliamento senza obbligo di concertazione quanto ad un corso ogni anno per ciascun figlio;
d. corsi per patente auto ciclomotore, con obbligo di concertazione;
acquisti moto/macchina e relativo mantenimento (tagliando, revisione, polizza RCA, bollo) con obbligo di concertazione sia in ordine all'acquisto che alla stipula con la compagnia;
e. vacanze estive e/o vacanze studio, con obbligo di preventiva concertazione;
f. corsi di formazione extrascolastica non sportiva (tipo bagnino, musica, cucina, teatro) con obbligo di preventiva concertazione.
➢ Le spese extra relative ai figli detraibili ai fini fiscali verranno detratte ai fini fiscali al 50% ciascuno. Nel caso in cui uno dei due coniugi non presenti per un dato anno,
o più anni, denuncia dei redditi, questi ha l'onere di comunicarlo tempestivamente all'altro al fine di consentire a quest'ultimo la detrazione al 100% delle spese extra sostenute nell'interesse dei figli. Colui che sosterrà le spese detraibili ai fini fiscali avrà l'onere di chiederne la fatturazione a nome dei figli, dare secondo originale o copia della stessa all'altro per consentirgli la detrazione fiscale e/o il rimborso da assicurazione o ente pubblico. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà a pronta richiesta e comunque entro il giorno 5 del mese successivo alla richiesta.
➢ L'autovettura Jeep CO tg. GH442ZH e la motocicletta Tracer 7GT tg. FL87842, intestate a rimarranno nella sua esclusiva disponibilità e lo stesso CP_1 provvederà a sostenere il costo dei relativi finanziamenti d'acquisto.
➢ L'autovettura Fiat 500X tg. GH769ZJ e la motocicletta Tracer 7 tg. FD70485, intestate a rimarranno nella sua esclusiva disponibilità e la stessa Controparte_2 provvederà a sostenere il costo dei relativi finanziamenti d'acquisto.
➢ Il finanziamento (per euro 150,00 circa mensili) relativo al corso di laurea in
Giurisprudenza presso l'università online E-Campus, frequentato dalla Sig.ra verrà dalla stessa sostenuta. Controparte_2
➢ I Sigg.ri e si impegnano a mantenere acceso il CP_1 Controparte_2
conto corrente cointestato n. 001-1818368-4, , sul quale Controparte_3 continuerà ad essere accreditato l'assegno unico familiare (attualmente pari ad €
245,00 percepito dal Sig. . L'importo mensile dell'assegno unico CP_1
familiare potrà essere utilizzato, in tutto od in parte, dalla madre per i bisogni dei figli, ad integrazione del contributo di mantenimento versato dal padre, senza necessità di consenso dell'altro genitore.
➢ Il Sig. provvederà ad aprire un conto corrente a lui intestato. CP_1
➢ I Sigg.ri e divideranno in pari quota gli CP_1 Controparte_2
investimenti cointestati effettuati con di cui agli estratti conto Controparte_3
allegati (doc.14) entro febbraio 2025.
➢ I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei loro effetti personali e a dirimere ogni questione inerente la divisione dei beni comuni, ivi compresi i beni immobili di cui rimarranno proprietari esclusivi, e dichiarano pertanto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio, né per qualsivoglia altro titolo o ragione, ad eccezione del tfr maturato dal Sig. ad oggi CP_1 non ancora percepito, e la cui regolamentazione avverrà al momento dell'effettiva riscossione o in fase di divorzio. ➢ Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
➢ Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
3. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di OL (PZ) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 03/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatrice
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2885/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PERNI LETIZIA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pisa, via Queirolo Gian Battista, 23;
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PERNI Controparte_2 C.F._2
LETIZIA, elettivamente domiciliata in Pisa, via Queirolo Gian Battista, 23;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in OL (PZ) il 5 settembre 2015 dalla cui unione nascevano i figli (14.02.2011) e (02.03.2013). Per_1 Per_2
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Con ordinanza del 5 marzo 2025 si riportava la causa sul ruolo e si rinviava all'udienza del 25 marzo
2025 per la precisazione delle conclusioni. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. CP_1
) e C.F. ) che C.F._1 Controparte_2 C.F._2
hanno contratto matrimonio a OL (PZ) il 5 settembre 2015, trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di OL (PZ) al n° 7, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2015;
2. DISPONE l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , con Per_1 Per_2
collocazione paritaria, ma residenza anagrafica presso il padre in Via L. Russo n. 9, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
➢ La dimora coniugale ubicata in Pisa, Via L. Russo n. 9, rimane nella disponibilità del
Sig. che ne è proprietario esclusivo sin da prima del matrimonio. CP_1
➢ La Sig.ra lascerà la casa coniugale nel momento in cui avrà Controparte_2
reperito ed acquistato un immobile da adibire a dimora per sé stessa ed i figli, e – comunque – entro il mese di febbraio 2025
➢ I figli e trascorreranno settimane alterne con il padre e con la madre, Per_1 Per_2
dal lunedì mattina quando il padre o la madre li accompagneranno a scuola, sino al lunedì della settimana successiva quando i figli, all'uscita da scuola, verranno accolti dal padre o dalla madre.
➢ I figli trascorreranno con i genitori le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e gli altri giorni festivi seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, e, comunque, come da piano genitoriale.
➢ Il padre verserà alla madre, tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo di mantenimento di € 200,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
➢ Tutte le spese extra e straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Si intendono per spese extra e straordinarie le seguenti:
a. tutte le spese mediche e medicinali sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, psicoterapiche e comunque relative alla salute non coperte dal SSN senza obbligo di concertazione se prescritte dal medico di base e se urgenti;
con obbligo di preventiva concertazione quanto alle spese non urgenti;
b. spese scolastiche intese quali tassa di iscrizione, assicurazione, libri, corredo scolastico, gite scolastiche anche di un solo giorno, abbonamento autobus e treno per raggiungere la scuola e/o l'università, mensa scolastica e/o universitaria, senza obbligo di concertazione;
Gite scolastiche, spese per corsi di recupero o ripetizioni, richieste o consigliate dagli insegnanti senza obbligo di concertazione qualora la singola spesa non superi l'importo di € 100,00
(cento/00) ciascuna e per ciascun figlio, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre (esempio corsi aggiuntivi, gite scolastiche di più di un giorno, etc, oppure dove la spesa superi 100,00 euro);
c. spese sportive intese come iscrizione, rette, attrezzature e abbigliamento senza obbligo di concertazione quanto ad un corso ogni anno per ciascun figlio;
d. corsi per patente auto ciclomotore, con obbligo di concertazione;
acquisti moto/macchina e relativo mantenimento (tagliando, revisione, polizza RCA, bollo) con obbligo di concertazione sia in ordine all'acquisto che alla stipula con la compagnia;
e. vacanze estive e/o vacanze studio, con obbligo di preventiva concertazione;
f. corsi di formazione extrascolastica non sportiva (tipo bagnino, musica, cucina, teatro) con obbligo di preventiva concertazione.
➢ Le spese extra relative ai figli detraibili ai fini fiscali verranno detratte ai fini fiscali al 50% ciascuno. Nel caso in cui uno dei due coniugi non presenti per un dato anno,
o più anni, denuncia dei redditi, questi ha l'onere di comunicarlo tempestivamente all'altro al fine di consentire a quest'ultimo la detrazione al 100% delle spese extra sostenute nell'interesse dei figli. Colui che sosterrà le spese detraibili ai fini fiscali avrà l'onere di chiederne la fatturazione a nome dei figli, dare secondo originale o copia della stessa all'altro per consentirgli la detrazione fiscale e/o il rimborso da assicurazione o ente pubblico. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà a pronta richiesta e comunque entro il giorno 5 del mese successivo alla richiesta.
➢ L'autovettura Jeep CO tg. GH442ZH e la motocicletta Tracer 7GT tg. FL87842, intestate a rimarranno nella sua esclusiva disponibilità e lo stesso CP_1 provvederà a sostenere il costo dei relativi finanziamenti d'acquisto.
➢ L'autovettura Fiat 500X tg. GH769ZJ e la motocicletta Tracer 7 tg. FD70485, intestate a rimarranno nella sua esclusiva disponibilità e la stessa Controparte_2 provvederà a sostenere il costo dei relativi finanziamenti d'acquisto.
➢ Il finanziamento (per euro 150,00 circa mensili) relativo al corso di laurea in
Giurisprudenza presso l'università online E-Campus, frequentato dalla Sig.ra verrà dalla stessa sostenuta. Controparte_2
➢ I Sigg.ri e si impegnano a mantenere acceso il CP_1 Controparte_2
conto corrente cointestato n. 001-1818368-4, , sul quale Controparte_3 continuerà ad essere accreditato l'assegno unico familiare (attualmente pari ad €
245,00 percepito dal Sig. . L'importo mensile dell'assegno unico CP_1
familiare potrà essere utilizzato, in tutto od in parte, dalla madre per i bisogni dei figli, ad integrazione del contributo di mantenimento versato dal padre, senza necessità di consenso dell'altro genitore.
➢ Il Sig. provvederà ad aprire un conto corrente a lui intestato. CP_1
➢ I Sigg.ri e divideranno in pari quota gli CP_1 Controparte_2
investimenti cointestati effettuati con di cui agli estratti conto Controparte_3
allegati (doc.14) entro febbraio 2025.
➢ I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei loro effetti personali e a dirimere ogni questione inerente la divisione dei beni comuni, ivi compresi i beni immobili di cui rimarranno proprietari esclusivi, e dichiarano pertanto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio, né per qualsivoglia altro titolo o ragione, ad eccezione del tfr maturato dal Sig. ad oggi CP_1 non ancora percepito, e la cui regolamentazione avverrà al momento dell'effettiva riscossione o in fase di divorzio. ➢ Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
➢ Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
3. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di OL (PZ) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 03/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori