Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2909 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2019 vertente tra
corrente in Agrigento, via Pass. Archeologica n. Parte_1
33, p. iva , elettivamente domiciliata in Agrigento, via Lauri- P.IVA_1
cella n. 11 presso lo Studio dell'avv. Roberta Agozzino (PEC:
[...]
giusta procura allegata all'atto di citazione e, giu- Email_1
sta procura speciale, con poteri congiunti e disgiunti, dall'avv. Roberto
GAMBINO - PEC: Email_2
– attrice –
contro in persona del suo procuratore, dott. Controparte_1 CP_2
, in forza di procura allo stesso conferita in data 20 febbraio 2019
[...]
dal consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore della mede-
sima con atto a rogiti del notaio di Controparte_1 Persona_1
Milano (rep. 42433 -racc. 13755), registrato all'Agenzia delle Entrate di
Milano 1 il 26 febbraio 2019 al numero 6530, società con sede legale in
Torino, nella P.zza San Carlo, 156, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Torino iscritta all'albo delle Ban- P.IVA_2
Tribunale di Agrigento
capogruppo del gruppo bancario iscritto all'albo dei Controparte_1
gruppi bancari di cui all'art. 64 d.lgs. n. 385/1993 al n. 3069, aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Controparte_3
, quale società incorporante di già avente sede
[...] Controparte_4
legale in AL, alla via G. Cusmano, 56, nonché codice fiscale e nume-
ro di Iscrizione nel Registro delle Imprese di AL , in P.IVA_3
forza dell'atto di fusione per incorporazione in notaio di Persona_2
Milano del 22 marzo 2018 (rep. 40855 – rac. 13004), la quale è rappre-
sentata e difesa nel presente giudizio dal prof. avv. Alberto Stagno
d'Alcontres (CF: ) del Foro di Messina, giusta procu- C.F._1
ra da considerarsi stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
PEC con domicilio eletto in Agrigento, alla Email_3
via Mazzini, 205, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Camilleri;
– convenuta –
****
motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l' con- Parte_1
veniva in giudizio la dinanzi al Tribunale di Agri- Controparte_1
gento formulando le seguenti domande: “In via principale, dichiarare la
nullità del contratto-quadro del 6 febbraio 2001, nonché di tutti i successivi
contratti derivati, come meglio descritti nella premessa narrativa del pre-
sente atto, per difetto di causa in forza del combinato disposto degli artt.
1418 e 1325 c.c., In subordine: a) dichiarare l'annullamento per violazione
del dettato dell'art. 1175 c.c. del contratto-quadro inter partes del 27.07.11,
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile b) dichiarare l'annullamento per dolo del contratto quadro del 27.07.11 es-
sendo il consenso dell'attrice stato carpito con dolo, per errore e/o violenza
ex artt. 1427 e ss. c.c.
In ogni caso: condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti
dall'attrice, con rimborso dell'importo di € 262.658,31 (pari alla perdita di-
scesa all'attrice alla data del 31.12.11 al 30.06.16) e di tutte le somme di
denaro corrisposte dall'attrice alle convenute per interessi legali dalla data
dell'addebito (cioè dalla prima scadenza del contratto del 31.12.11) e per
poste ed interessi passivi maturati, o, in subordine, dalla data della do-
manda, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente”.
All'uopo esponeva che in data 18.03.09, con atto a rogito del Notaio in
AL rep. 9358, racc. 4184, l'attrice stipulava Persona_3
con la predetta un contratto di mutuo ipotecario/fondiario n. CP_4
054/6065358, di importo pari a complessivi € 3.350.000,00, con scaden-
za il 30.06.24.
Nel giugno 2011 contingenti esigenze economico-finanziare inducevano l'attrice a richiedere all'istituto di credito la modifica del piano di ammor-
tamento e la contestuale sospensione temporanea del pagamento della quota capitale delle rate del mutuo.
La convenuta rappresentava all'attrice che condicio sine qua non alla chiesta sospensione del finanziamento sarebbe stata la contestuale sotto-
scrizione da parte della stessa di un contratto Parte_1
avente ad oggetto operazioni finanziarie riconducibili alla categoria dei c.dd. contratti derivati.
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile Deduceva che, suo malgrado (ed, anzi, contro la propria volontà), in considerazione delle esigenze economiche e del timore che un ritardo nel pagamento delle scadenze originariamente pattuite del mutuo potesse de-
terminarne la risoluzione (con ogni correlata grave conseguenza per la so-
pravvivenza stessa dell'azienda), era costretta a soggiacere alla pretesa della Banca.
Il 27.07.11 l'attrice sottoscriveva, quindi, il modulo predisposto dalla convenuta contenente "Contratto Quadro derivati Over the Counter (OTC)
collegati a tasso d'interesse" avente ad oggetto le seguenti operazioni in derivati: interest rate swap, forward rate agreement, interest rate cap, in-
terest rate floor, interest rate collar, swaption (v. art.
1.3 Contratto Qua-
dro), dall'altro, con accordo formalmente siglato il successivo 15.12.11, la accordava all'attrice la sospensione del citato mutuo fondiario. CP_4
Tale contratto provocava all'attrice ingenti perdite, oltre 250.000,00 eu-
ro.
Quanto alla natura e tipologia del contratto esponeva che, come imme-
diatamente desumibile dalla lettura prospetto informativo Interest Rate
Collar del 28.07.11, gli elementi fondamentali del contratto quadro over the counter sottoscritto dalle Parti erano i seguenti:
1) data iniziale del contratto: 31.12.11; data finale: 30.06.16;
2) capitale di riferimento: € 3.350.000,00 (ossia l'importo del mutuo fon-
diario del 18.03.09);
3) data liquidazione periodica: semestrale;
4) criteri di determinazione del tasso debitore:
a) per 2.25% Euribor se Euribor minore e/o Parte_1
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile eguale al 2.25%;
b) per : 3.85% se Euribor maggiore e/o eguale al 3,85%. Controparte_4
Solo apparente, dunque, la finalità di copertura rischi, avendo, in realtà,
finalità prettamente speculativa, del tutto incompatibile con la natura,
obiettivi e le condizioni del cliente.
Del tutto assente, di fatto, la bilateralità dell'alea.
Ritualmente costituitasi, la convenuta, contestando le allegazioni di parte attrice, chiedeva “preliminarmente, dichiarare il difetto di legittima-
zione passiva di per le ragioni di cui in narrativa, Controparte_1
pronunciando le conseguenti statuizioni di rito e di merito;
2. Nel merito, per le ragioni di cui in narrativa e per quelle che meglio si
esporranno in corso di causa, rigettare integralmente tutte le domande for-
mulate dall'attrice con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, poiché
completamente infondate e destituite di fondamento sia in fatto sia in dirit-
to. Il tutto con condanna della controparte al pagamento degli onorari, com-
petenze e spese di lite”.
Deduceva, al riguardo, che era stata l'attrice a richiedere la conclusio-
ne di tale operazione col collegamento del mutuo al derivato;
nessuna condizione era stata posta tra la predetta sottoscrizione e la sospensione delle rate del mutuo.
Rispettati, inoltre, gli obblighi di legge in tema di informativa precon-
trattuale, nonché di buona fede e correttezza.
Sottoposto il questionario mifid e congrua l'operazione rispetto al profilo di rischio (elevato).
Falsa l'affermazione per la quale il contratto derivato sarebbe stato sot-
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile toscritto senza l'esistenza di opportuna e preliminare informazione alla cliente in ordine alle modalità di funzionamento del contratto IRC.
Inoltre, non era vero che ex ante fosse prevedibile che i tassi di interes-
se avrebbero registrato un andamento sfavorevole per il cliente, anzi, alla data di stipula dei due contratti impugnati era ragionevole attendersi un rialzo dei tassi di interesse.
Difettava, comunque, la legittimazione passiva in relazione al procedi-
mento di fusione ed alle previsioni ivi contenute.
Il contratto aveva causa lecita e la funzione di copertura non poteva es-
sere desunta dall'esito – negativo -dell'operazione.
Adduceva che la sostanziale equivalenza dell'importo del nozionale del derivato IRS rispetto all'importo erogato a titolo di finanziamento, nonché
la parziale coincidenza della durata del derivato con quella del finanzia-
mento, costituiscono elementi sufficienti a far ritenere sussistente la fun-
zione di copertura della variazione dei tassi di interesse che il derivato è
destinato ad assolvere.
Del resto la causa concreta del derivato di copertura non era l'eliminazione (in senso assoluto) del rischio, ma la modifica della natura del rischio originario assunto, consentendo la riprogrammazione delle uscite finanziarie.
Peraltro, esponeva ancora, ove si dovesse ritenere che il derivato IRC per cui è causa non è coordinato col pregresso indebitamento in modo tale da poter considerare (nella prospettiva del cliente) realizzato il motivo di co-
pertura, non per questo verrebbe meno la causa: semplicemente i due contraenti avrebbero posto in essere un contratto di IRC che ha realizzato
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile uno scambio di flussi finanziari mediante la gestione di un rischio (causa)
a scopo speculativo (motivo), anziché di hedging (motivo).
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria orale e ctu.
In sostituzione dell'udienza del 23.10.24, svolta con le forme della tratta-
zione scritta, la causa, intese le conclusioni delle parti, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
****
E' infondata l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta secondo la quale il rapporto per cui è causa non sarebbe stato acquistato dalla
Intesa San AO a seguito del subentro di quest'ultima nei rappor- CP_4
ti facenti capo a CP_4
L'eccezione non trova supporto né nel D.L. 99/2017 conv. dalla L.
121/2017, né nel contratto di cessione del 26.6.2017 (v. artt. 3 e 8 con-
tratto di cessione) che hanno regolato la complessa operazione di fusione bancaria che ha coinvolto la e la Controparte_5 CP_6
[..
, da un lato, e , dall'altro. Controparte_1
In primo luogo, occorre considerare che il dl 99/17, base normativa del contratto di cessione, è chiaro nel restringere il suo campo applicativo alle sole banche oggetto di liquidazione coatta (cfr. art. 1 d.l. cit. "Ambito di applicazione") né si rinvengono norme che abilitano una sua estensione anche alle banche partecipate dalle l.c.a.
Non si può sostenere, pertanto, che il contratto di cessione intervenuto tra la e Intesa San AO possa aver avu- Controparte_7
to l'effetto di incidere sulla titolarità di un rapporto facente capo ad un
Tribunale di Agrigento
- 7 - Sezione Civile soggetto estraneo all'accordo medesimo.
È vero, infatti, che la partecipazione (neppure totalitaria) di Banca Po-
polare di Vicenza Scpa in è stata oggetto di cessione ma un CP_4
conto è il trasferimento della partecipazione altro è il trasferimento della singola posizione giuridica di cui la partecipata è titolare.
infatti, costituisce un autonomo soggetto di diritto, tito- CP_4
lare di posizioni proprie, delle quali solo lei può disporre in via diretta e immediata e non certo il socio, quantunque controllante.
La descritta interpretazione sarebbe l'unica costituzionalmente possibi-
le, in quanto sostenere che il dl 99/17 abbia determinato l'esonero di da eventuali responsabilità per la commercializzazione CP_4
delle azioni della allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore (il quale,
imprevedibilmente, si troverebbe dinanzi per di più un debitore in una difficile situazione economica e sottoposto a l.c.a. con conseguente impro-
cedibilità della sua domanda), frustrerebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 47 (che incoraggia e tutela il ri-
sparmio).
Consegue la legittimazione passiva (rectius: la titolarità passiva) della convenuta in relazione al diritto azionato.
In tal senso, si è pronunciata la ormai granitica giurisprudenza di me-
rito secondo la quale , con riferimento a Controparte_1 CP_4
è "subentrata nei diritti ed obblighi della Banca incorporata, prose-
[...]
guendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione” (cfr. da ultimo, Tri-
bunale AL sez. V, 13/09/2024, (ud. 11/09/2024, dep.
Tribunale di Agrigento
- 8 - Sezione Civile 13/09/2024), n.4426; conf. Tribunale AL sez. V, 17/02/2023, (ud.
14/02/2023, dep. 17/02/2023), n.777).
Ancora, da ultimo, si incorrerebbe in un evidente conflitto logico- giuri-
dico sganciare il contratto derivato per cui è causa dal rapporto principale a cui lo stesso è collegato, cioè a dire dal contratto di mutuo fondiario n.
054/6065358 risultante oggi in capo a Banca Intesa San AO SpA.
*
Occorre, dunque, esaminare la domanda principale di parte attrice di accertamento della nullità del contratto quadro del 2011 e dei successivi contratti derivati per difetto di causa.
A tal fine è utile richiamare i più recenti insegnamenti della Suprema
Corte in tema di derivati – tra questi Cass. Civ. Sez. 1, Ord. n. 24654 del
10/08/2022 che richiama anche Cass. Civ., SU 12 maggio 2020, n.8770,
in base ai quali, in tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra inter-
mediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi;
tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effet-
tivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamen-
te chiudere tale contratto o un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concer-
nere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi,
pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle va-
riazioni dei tassi di interesse nel tempo.
Tribunale di Agrigento
- 9 - Sezione Civile Difetti strutturali del negozio che ne provocano la nullità ex art. 1418
comma secondo cc in relazione agli elementi essenziali del contratto.
Ciò posto in punto di diritto, in punto di fatto va rilevato che il teste
, dipendente dell'istituto di credito che seguiva le operazioni Tes_1
dell'attrice, ha riferito in merito alla prospettata natura di “copertura” del prodotto e della conoscenza delle condizioni economico/finanziarie dell'attrice da parte dell'istituto di credito (circostanza quest'ultima pure confermata dal teste , ragioniere dell'attrice). Tes_2
La ctu svolta nel corso del giudizio, alla luce dell'esame del contratto quadro, consente di rilevare che nel testo negoziale si rinvengono i se-
guenti elementi:
“Prodotto: INTEREST RATE COLLAR
DATA ORDINE: 28/07/2011
DAA INIZIALE: 31/12/2011
DATA DISCADENZA FINALE: 30/06/2016
NOZIONALE DI RIFERIMENTO € 3.500.000
Strike Cap: 3,85% Tasso Indice Prodotto Euribor 3 mesi– base act/360
Strike Floor:2,25% Tasso Indice Prodotto Euribor 3 mesi–base act/360
Disclosure su pricing:
Fair Value € //
Cost of hedging € //
Remunerazione costi operativi e rischio di controparte € //
Valore di smobilizzo € //
Modalità di liquidazione: Semestrale. Il regolamento avviene alla fine di
ogni periodo”.
Tribunale di Agrigento
- 10 - Sezione Civile Difettavano, dunque, nel contratto tutti gli elementi che, sulla scorta del citato indirizzo, dovevano essere esposti al cliente e contenuti struttu-
ralmente nell'accordo.
Omessa, in particolare, la indicazione del valore del contratto alla data della sottoscrizione (sul punto nella ctu si legge che in contratto sono pre-
senti “generiche indicazioni della metodologia di pricing che non consento-
no tuttavia di apprezzare e valutare le variabili poste alla base del Mark to
Market”).
Inoltre “non sono dettagliati in alcun modo gli scenari probabilistici circa
l'evoluzione dei tassi futuri, la cui definizione e conoscibilità occorre che
siano realizzati ex ante e con certezza da ambo le parti in causa” (ctu pag.35).
L'assenza dei predetti elementi – strutturali – nel negozio conduce, in adesione al citato insegnamento della Suprema Corte, all'accoglimento della domanda principale di nullità proposta da parte attrice e della con-
seguente domanda restitutoria.
La ctu ha, sul punto, indicato i versamenti effettuati dall'attrice in favo-
re della convenuta in forza del citato contratto in euro 229.296,97, alla luce delle osservazioni di parte convenuta (pag. 3 della relazione integrati-
va; sul punto cfr. altresì ordinanza resa in data 14/15.2.2024).
Va, dunque, accertata la nullità del contratto del luglio del 2011 e dei successivi derivati e, di conseguenza, accolta la domanda restitutoria, con interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo.
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico di parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in di-
Tribunale di Agrigento
- 11 - Sezione Civile spositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in con-
creto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG
55/2014.
Parimenti le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istan-
za, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Accerta la nullità del contratto-quadro del 6 febbraio 2011 intercor-
so tra le parti del presente giudizio e la nullità dei successivi con-
tratti derivati;
− Condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
di euro 229.296,97, oltre interessi dalla Parte_1
domanda al soddisfo;
− Condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
delle spese del giudizio, liquidate in com- Parte_1
plessivi euro 20.000,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
− pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti, definitiva-
mente a carico della Controparte_1
Così deciso in Agrigento, in data 3/04/2025.
Il Giudice
dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 12 - Sezione Civile