Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 918/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Tommasini Roberto, giusta procura in atti e
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Grossi, giusta procura in atti C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 20.05.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
04.04.2025 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto il 13.10.2009 in Formicola, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune
(n.30, parte II, Serie A, anno 2009).
1
, a Napoli il 13.03.2017, entrambi minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel Per_2
ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 05.05.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1)- I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2)- La dimora coniugale ubicata nel Comune di Acerra, alla via Caruso, 44, di proprietà di entrambi unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà assegnata alla sig.ra che vi vivrà insieme ai figli minori ivi stabilmente Pt_2 conviventi, sui quali entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, restando gli stessi in affidamento condiviso ad entrambi, ai sensi dell'art. 155 c.c., come modificato dalla L. n° 54/2006;
3)-le spese relative alle utenze incedono come per legge a carico della Sig.ra che dovrà provvedere alla voltura Pt_2 delle stesse entro giorni 30 dalla prima udienza di comparizione;
4)- il Sig. si impegna a cambiare residenza entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione;
Pt_1
5)- Tenuto conto dell'attuale situazione economica di entrambi i coniugi, e della esigenza del Sig. di trovare Pt_1 altro alloggio, lo stesso si impegna, quale contributo per il mantenimento dei figli minori, al versamento della somma mensile di euro 500,00 (€ 250,00 per ciascun minore), entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT – FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie. Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora, si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore collocatario provveda a darne formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo gli stessi. Sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le spese pediatriche, gli interventi chirurgici privati non coperti da Servizio Sanitario, i viaggi di istruzione organizzati dalla scuola che prevedono il pernotto;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto). Sono invece
2 da considerarsi spese straordinarie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto qualora l'acquisto sia stato concordato, spese relative all'Università pubblica. Ogni spesa straordinaria subordinata al consenso di entrambi i genitori, non concertata preventivamente per iscritto, resterà a carico del genitore che la esegue. Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono obbligati a mettere a disposizione degli altri documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili. Le spese mediche dovranno essere comprovate da specifica prescrizione e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale del minore.
6)-L'importo sopra indicato è stato dalle parti determinato tenuto conto che la signora percepirà l'assegno unico Pt_2 per i figli nella misura del 100%;
7)- Nessuna richiesta economica sarà avanzata rispettivamente per i coniugi, già economicamente autosufficienti;
8)- In relazione al diritto di visita, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, le parti ispirandosi al più ampio senso di disponibilità e collaborazione secondo il principio della bigenitorialità, convengono il seguente piano genitoriale: -il
Sig. (senza stravolgere ciò che già avviene oggi) trascorrerà con i figli il martedì e il giovedì, dalle ore 18.30 Pt_1 circa alle ore 20.30 (prelevandoli e riportandoli alla casa coniugale); I fine settimana (alternati) dal venerdì ore 19.00 alla domenica ore 19.00 (stesse modalità di prelievo); - Per le festività Natalizie, Pasquali, estive e quelle in generale indicate da calendario, saranno dalle parti gestite in maniera alternata. Più precisamente, per le festività Natalizie, i minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni dal 23/12 (incluso) al 30/12 (incluso) ed il successivo anno dal 31/12
(incluso) al 06/01 (incluso); - Per quanto concerne il periodo Pasquale, i minori trascorreranno in via alternata: il venerdì, sabato, con il padre, Domenica di Pasqua e il Lunedì in Albis, con la madre, viceversa l'anno successivo. I compleanni/onomastici dei figli saranno gestiti, ove possibile, in maniera alternata. - I figli minori trascorreranno con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso, nonché il giorno della Festa del Papà. Allo stesso modo, trascorreranno con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa, nonché il giorno della Festa della
Mamma. - Per il periodo estivo, i minori trascorreranno con il Sig. 7 giorni consecutivi, tra luglio e settembre, Pt_1 da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno e ulteriori giorni 7 consecutivi tra novembre e febbraio, da concordarsi entro il 30 ottobre;
9)-Resta inteso che le parti in caso di degenza dei minori, o di uno dei genitori, garantiranno il diritto di visita nel massimo rispetto del principio di collaborazione genitoriale;
10)- Il Sig. si impegna a cedere e trasferire, entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza di Pt_1 separazione, alla sig.ra i propri diritti di proprietà sull'immobile in comproprietà tra essi coniugi Parte_2 adibito a residenza familiare in Acerra, alla via Caruso, 44, posto al piano secondo, Parco Di Fiore, Lotto Ares, scala C
e precisamente: a) appartamento ubicato al secondo piano, distinto con il numero interno 12, composto di 5,5 vani catastali. Confinante con cassa scale, con cortile comune e con il subalterno 12. Il tutto identificato in catasto, Comune censuario di Acerra, al foglio 43, particella 2610 sub 13, Via Spiniello, piano 2, interno 12, categoria A/3, classe 1, vani
5,5, rendita catastale euro 267,01 come da atto per notaio Dott. del 27 novembre 2014 Persona_3
3 Repertorio n. 10.168 e Raccolta n 5.969; b) nonché a trasferire i propri diritti di proprietà sul box al piano seminterrato della consistenza catastale di metri quadrati 22 (ventidue) confinante con area di manovra, con il subalterno 23 e con terrapieno. In catasto, Comune censuario di Acerra, foglio 43, particella 2610, subalterno 22, Via Spiniello, piano S1,
Categoria C/6, classe 4^, rendita catastale euro 40,90. Eventuali spese notarili ed occorrende al 50%.
11)- La signora si obbliga al pagamento mensile delle rate di mutuo, fino alla completa estinzione dello stesso, Pt_2 ed in ogni caso a tenere indenne il Sig. da qualsiasi richiesta economica avanzata dall'istituto mutuante afferente Pt_1 agli immobili indicati al capo 10 ed il relativo contratto di mutuo.
12)-I coniugi chiedono in relazione all'attribuzione patrimoniale l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19
Legge n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, essendo il predetto trasferimento immobiliare funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare.”
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso figli minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Acerra (NA) alla Via Caruso n.44, e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e nata a [...] C.F._1 Parte_2
(CE) il 17.10.1978 (C.F. ) che hanno contratto matrimonio concordatario C.F._2
il 13.10.2009 in Formicola, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune
(n.30, parte II, Serie A, anno 2009);
- assegna la casa coniugale sita in Acerra (NA) alla Via Caruso n.44, alla sig.ra Parte_2
che vi vivrà con i figli minori;
- dispone affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in € 500,00 (€ 250,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, Parte_1 Parte_2
vaglia postale o bonifico, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le
4 spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
- prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 20.05.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5