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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
-SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2786/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex art. 1669 cc)” e vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Naddeo (C.F. ) in C.F._1
virtù di procura rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliati come in atti,
ATTORE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Felicino Perillo (C.F.:
) e dall'Avv. Antonella Dragone (C.F.: C.F._2
), giusta mandato in calce alla memoria di costituzione, C.F._2
elettivamente domiciliati come in atti,
CONVENUTO
E (C.F., P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso, dall'Avv. Filomena Alaia (C.F.: ), C.F._3
giusta procura rilasciata con atto separato, elettivamente domiciliato come in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 24/01/2025, previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa , nella Persona_1
fase della precisazione delle conclusioni.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 68/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la citava in giudizio la Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Avellino volto alla condanna al pagamento di euro CP_1
54.959,00 a titolo di risarcimento di danni oltre interessi e spese del giudizio. La Pt_1
assumeva di aver stipulato in data 3/02/2011 con la un contratto Controparte_1
di appalto con il quale affidava l'esecuzione dei lavori di fornitura, posa in opera e realizzazione della copertura di una struttura in legno lamellare dell'edificio sito in
Striano alla via Le Vecchie II traversa n.9, per la somma di euro 102.000,00, da corrispondere secondo le seguenti modalità: 20% al momento dell'ordine, 20% all' inizio del montaggio, 20% al completamento della struttura, 20% al termine dell'installazione della copertura e il saldo finale da versarsi dopo il collaudo. Il contratto prevedeva tre fasi:
1. fornitura e posa in opera della struttura portante;
2. fornitura e posa in opera del sistema di copertura;
3. fornitura e posa in opera della lattoneria di completamento in alluminio preverniciato. Con contratto stipulato in data
29/06/2011 la affidava alla i soli lavori di fornitura e posa CP_1 CP_2
in opera del manto di copertura in lastre aggraffate in alluminio PR e relative opere di lattoneria. La dava atto che le parti effettuavano congiuntamente un Pt_1
sopralluogo per verificare i lavori eseguiti, dal quale emergevano alcune difformità, in particolare una non corretta squadratura della struttura rispetto alla costruzione sottostante. Parte convenuta riconosceva il vizio e concordava l'applicazione di uno sconto, determinando il nuovo costo complessivo dell'appalto in euro 94.000,00. La evidenziava di aver versato la somma di euro 60.800,00 a titolo di pagamento Pt_1
per i lavori eseguiti. Venivano inoltre contestati ulteriori vizi, tra cui l'errata pendenza del tetto con conseguenti ristagni d'acqua, la contropendenza della gronda con conseguente irregolare regimentazione delle acque pluviali, nonché l'inadeguatezza dei sistemi di aggancio delle lastre di copertura. Riconosciuta l'esistenza dei vizi lamentati, le parti, per dirimere ogni possibile controversia, stipulavano accordo transattivo, in virtù del quale la a fronte del versamento della somma di euro Pt_1
28.333,33 oltre IVA, dichiarava di rinunciare a tutti i difetti e vizi riscontrati e quelli eventuali, occulti allo stato non palesati. Nel mese di luglio del 2016, all'interno dell'edificio della nei locali sottostanti la copertura in legno realizzata da Pt_1
, si verificavano infiltrazioni provenienti da diverse zone della Controparte_1
sovrastante copertura, accertate da un tecnico di fiducia della Con pec del Pt_1
12/07/2016 parte attrice denunciava alla la problematica senza ottenere CP_1
riscontro. La instaurava così un giudizio di accertamento tecnico preventivo Pt_1
(ATP), inizialmente davanti al Tribunale di Torre Annunziata, poi ritenuto incompetente, e quindi dinanzi al Tribunale di Avellino, dove veniva nominato un CTU che accertava il nesso causale tra i vizi riscontrati e i lavori realizzati da parte convenuta, precisando che il costo complessivo necessario per il ripristino della copertura ammontava a euro 54.959,00.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità ex art. 1346 c.c. dell'atto di transazione in relazione alla pattuizione di cui all'art. 5 riferita ai vizi “eventuali, occulti allo stato non palesati” essendo l'oggetto di tale pattuizione indeterminato e/o indeterminabile;
accertare e dichiarare che le infiltrazioni ed i danni riscontrati all'opera commissionata successivamente alla stipula della transazione con la sono riconducibili alla CP_1
errata esecuzione dei lavori;
condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati dal ctu nella CP_1
somma di euro 54.959,00 oltre quelli ulteriori danni che saranno quantificati anche ex art. 1226 c.c. in corso di causa ovvero in quella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia;
in via gradata, accertare e dichiarare che le infiltrazioni ed i danni riscontrati in sede di atp all'opera commissionata non erano prevedibili al momento della stipula della transazione.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda attorea, eccependo la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 1667 c.c., sostenendo fossero trascorsi due anni dalla consegna dell'opera appaltata mentre l'azione risultava essere stata promossa quattro anni dalla data di consegna.
Parte convenuta dava atto che i vizi che parte attrice riteneva sopravvenuti fossero in realtà vizi preesistenti, per i quali era già intervenuta la transazione, e che rientravano nei danni prevedibili al momento della stipula dell'accordo transattivo. Chiedeva inoltre la chiamata in causa di in quanto responsabile in via diretta. CP_2
Il precedente giudicante all'udienza del 06/11/2018 autorizzava la chiamata in causa della in persona del legale rappresentate p.t., con differimento della prima CP_2
udienza di comparizione al 26/02/2019.
Si costituiva eccepiva la decadenza dell'azione promossa da parte attrice ai CP_2
sensi dell'art. 1667 c.c. relativo alla garanzia per i vizi dell'opera nonché l'art. 1495
c.c., concernente la garanzia per vizi della cosa venduta, sostenendo che parte attrice aveva già rinunciato ai vizi riscontrati e ai vizi occulti stipulando accordo transattivo. Inoltre, la terza chiamata in causa sottolineava di aver svolto la propria attività con buona fede e diligenza, escludendo ogni responsabilità a suo carico.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto e la decadenza dell'azione di garanzia;
nel merito, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità sussiste in capo alla
[...]
nella causazione dei vizi lamentati dall'attrice, con conseguente rigetto della CP_2
domanda; in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiede che l'eventuale condanna al risarcimento dei danni venga posta a carico della CP_1
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità della nella causazione dei vizi lamentati, accertarsi e dichiararsi il CP_2
grado di responsabilità della e della in base alle proprie competenze. Con CP_2 CP_1
vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi compreso le spese di cui al procedimento atp”.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., espletata prova testimoniale, la causa veniva rinviata per precisazioni delle conclusioni all'udienza del 09/07/2025 nella quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
In via preliminare, giova richiamare la nozione di transazione definita dall'art. 1965
c.c., intesa come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere.
Costituiscono elementi essenziali della stessa sia l'esistenza di una res dubia ossia di una lite attuale o potenziale sia le reciproche concessioni, quali manifestazioni di volontà delle parti di definire in via negoziale il conflitto o il rischio.
La transazione conclusa tra le parti è intervenuta successivamente alla consegna dell'opera (avvenuta nel febbraio 2012), in un momento in cui erano già emersi ulteriori vizi, diversi da quelli oggetto della prima definizione con sconto del corrispettivo dei lavori appaltati. La transazione stipulata nel mese di febbraio 2012 è in atti documentata ed è ritualmente sottoscritta dalle parti. Nella stessa si legge che, vista la contestazione sulla corretta esecuzione dei lavori sollevata dalla committente, riconosciuti dalla la si impegnava a versare Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 34.000,00 in due soluzioni e dichiarava di rinunciare a tutti i difetti e vizi riscontrati e quelli eventuali, occulti allo stato non palesati, la CP_1
dichiarava di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa e/o somma eventualmente vantata nei confronti della Pt_1
Ai sensi dell'art. 1346 e 1418 c.c., l'oggetto del contratto – e dunque anche della transazione ex art. 1965 c.c. – deve essere determinato o determinabile. La transazione
è nulla quando l'oggetto non sia identificabile, poiché la funzione tipica della stessa richiede che le parti abbiano piena consapevolezza delle reciproche concessioni.
Nel caso in esame, parte attrice contesta la validità della rinuncia ai vizi occulti e futuri, eccependo la nullità dell'accordo transattivo per indeterminatezza dell'oggetto.
La giurisprudenza consolidata in materia di transazione e rinuncia a diritti futuri, sebbene spesso sviluppata con riferimento al diritto del lavoro, esprime un principio di carattere generale applicabile anche al contratto di appalto: la rinuncia o la transazione può riguardare unicamente diritti già maturati e pretese specifiche, certe o quantomeno già determinabili. Un accordo transattivo che includa la rinuncia a diritti futuri e incerti
– quali, ad esempio, vizi non ancora manifestati – è suscettibile di nullità parziale qualora tale rinuncia non sia sorretta da un'adeguata valutazione del rischio, non potendo configurarsi una lite avente ad oggetto una pretesa completamente ignota alle parti.
Difatti , con riferimento al contratto di appalto, la giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia preventiva alla garanzia per i vizi occulti prevista dall'art. 1667 c.c., deve ritenersi valida purché i vizi non siano stati dolosamente occultati dall'appaltatore ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, disposizione richiamata anche in tema di accettazione dell'opera. L'atto transattivo, in quanto finalizzato a prevenire una lite relativi a vizi occulti già esistenti ma non ancora manifestatisi, è ritenuto, in linea di principio, valido, sempre che esso si riferisca alla garanzia prevista dall'art. 1667 c.c. e le parti abbiano consapevolmente inteso definire la potenziale controversia concernente tale garanzia.
La giurisprudenza riconosce che un accordo transattivo può includere anche la rinuncia alla garanzia per vizi occulti, purché tale accordo sia sorretto dalle reciproche concessioni e le parti abbiano avuto piena consapevolezza sia dell'oggetto della transazione sia dell'ampiezza della rinuncia prestata.
Nel caso in esame, la ha beneficiato di un ulteriore sconto sul prezzo, assumendo Pt_1
l'impegno a rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa, ivi compresa quella relativa a eventuali vizi occulti. Va altresì evidenziato che taluni difetti quali l'errata pendenza del tetto e la contropendenza della gronda, oggetto di ATP, erano stati già evidenziati e definiti nella detta transazione e quindi già conosciuti alla Pt_1
Tale intesa integra le reciproche concessioni richieste dall'art. 1965 c.c., poiché ciascuna parte ha sacrificato una propria posizione allo scopo di definire ogni possibile controversa.
Nel caso di specie, dal contenuto dell'atto transattivo emerge chiaramente che le parti hanno preso in considerazione anche l'eventualità di vizi riconducibili a difetti noti o comunque conoscibili al momento della stipula, e li hanno consapevolmente ricompresi nell'accordo, trasferendoli nell'atto della transazione.
La transazione avente ad oggetto l'appalto può infatti validamente comprendere anche la garanzia per i vizi occulti, qualora le parti abbiano inteso escludere qualsiasi futura contestazione relativa all'esecuzione del contratto, sempre che l'appaltatore non agisca con dolo nel tacere i vizi (Cass. n. 25039 del 27/11/2014).
La rinuncia di a eventuali vizi occulti allo stato va, pertanto, considerata valida, Pt_1
in quanto egli era consapevole di rinunciare alla garanzia prevista ex art. 1667 c.c. in cambio di una controprestazione, consistente in un ulteriore sconto sul prezzo. Difatti,
a norma dell'art. 1668 c.c., il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, così come avvenuto nella fattispecie de qua. Per ottenere l'annullamento dell'accordo transattivo, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che il convenuto fosse a conoscenza dei vizi poi manifestatisi – quali le infiltrazioni – e che li avesse dolosamente taciuti al fine di ottenere una rinuncia più ampia di quella dovuta. Ne consegue che la clausola di rinuncia ai vizi occulti, espressamente contenuta nella transazione, deve ritenersi valida ed efficace tra le parti, non essendo stata dimostrata alcuna condotta dolosa idonea ad inficiarne la volontà negoziale. Anzi, come sopra detto, taluni difetti quali l'errata pendenza del tetto e la contropendenza della gronda erano stati già evidenziati e definiti nella detta transazione e quindi già conosciuti alla Pt_1
Pertanto, l'azione promossa da nel 2016 per vizi occulti risulta pertanto preclusa Pt_1
dall'accordo transattivo concluso nel 2012, il quale ha definitivamente regolato i rapporti tra le parti e posto fine alla lite potenziale. In conseguenza di ciò, parte attrice non può più avanzare ulteriori pretese.
Inoltre e ad abundatiam si evidenzia che le parti convenute hanno sollevato eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia, poiché decorsi oltre due anni dalla consegna dell'opera appaltata che è avvenuta all'inizio dell'anno 2012 come sostenuto dalle convenute e non contestato dall'attrice. Parte attrice invoca di contro l'applicazione alla fattispecie dell'art. 1669 c.c.
Innanzitutto, va osservato che tra gli artt. 1667 c.c. e 1669 c.c., la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, mentre l'art. 1669 c.c. disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi incidenti su elementi essenziali di struttura e funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, l'art. 1667 c.c. riguarda l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto o del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica. Inoltre, mentre l'art. 1669 c.c. contempla una responsabilità extracontrattuale, quella prevista dall'art. 1667 c.c. è di tipo contrattuale.
Relativamente alla compatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c., la Corte di Cassazione ha più volte precisato che "non sussiste incompatibilità tra le norme di cui agli art.
1667 c.c. e 1669 c.c., nel senso che il committente di un immobile che presenti gravi difetti ben può invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669 ), anche quelli previsti dall'art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal comma 2 dello stesso art. 1667
c.c. Infatti, quanto a struttura, diversamente da ciò che riguarda la diversa natura giuridica della responsabilità rispettivamente disciplinata dalle anzidette norme (l'art.
1669 c.c., quella extracontrattuale;
l'art. 1667 c.c., quella contrattuale), le relative fattispecie si configurano l'una (l'art. 1669) come sottospecie dell'altra (art. 1667)"
(Corte di Cassazione, Sez. II, 15 febbraio 2011 n. 3702; Cass. ordinanza n. 20184 del
25 luglio 2019).
Ciò posto, va osservato che la fattispecie rientra nell'alveo della disciplina di cui all'art. 1667 c.c. Ed invero, i difetti lamentati dagli attori, come rileva in atti, si sostanziano in problematiche inerenti infiltrazioni con manifestazioni di umidità che non assumono una gravità tale da ritenere che possano comportare la rovina o l'evidente pericolo di rovina dell'edificio ex art. 1669 c.c., ben potendosi gli stessi sussumere nella categoria delle difformità e dei vizi dell'opera di cui all'art. 1667 c.c.
Del resto, l'attore non ha allegato, né tanto meno provato, come detti vizi abbiano compromesso il normale godimento dell'immobile; nulla, infatti, è stato dedotto negli scritti difensivi in merito a come, in concreto, i vizi lamentati abbiano alterato in modo apprezzabile il normale godimento del bene immobile da parte del committente.
Ne consegue che, qualificati i suddetti vizi come vizi ex art. 1667 c.c., vanno accolte le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione sollevate dalle convenute
Orbene, come insegnato dal Giudice di legittimità (Cass. civ., nn. 4908/15, 19146/13,
2732/13, 10579/12, 6774/01, 3970/80) “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, grava sul committente [che abbia ricevuto la consegna dell'opera], qualora l'appaltatore abbia eccepito la tardività della denuncia dei vizi, l'onere di dimostrarli di averli tempestivamente denunciati, essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”. Nella fattispecie all' eccezione di decadenza formulata da parte della convenuta e della terza chiamata in causa, parte attrice non ha fornito prova di aver denunziato nei tempi previsti i vizi rilevati considerato il dies a quo il mese di febbraio 2012, come desumibile dallo stesso atto di citazione.
In definitiva la domanda non merita accoglimento.
SUL REGIME DELLE SPESE
Sebbene parte attrice sia soccombente, tenuto conto dei danni subiti e accertati in sede di accertamento tecnico preventivo (ATP), sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino - Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-ACCERTA e DICHIARA la piena validità dell'accordo transattivo stipulato tra Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t., e in persona
[...] Controparte_1
del legale rappresentante p.t.;
-RIGETTA integralmente la domanda proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., in quanto preclusa dall'intervenuta transazione tra le parti;
-compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in data 26/11/2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa AI Casale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
-SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2786/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex art. 1669 cc)” e vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Naddeo (C.F. ) in C.F._1
virtù di procura rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliati come in atti,
ATTORE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Felicino Perillo (C.F.:
) e dall'Avv. Antonella Dragone (C.F.: C.F._2
), giusta mandato in calce alla memoria di costituzione, C.F._2
elettivamente domiciliati come in atti,
CONVENUTO
E (C.F., P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso, dall'Avv. Filomena Alaia (C.F.: ), C.F._3
giusta procura rilasciata con atto separato, elettivamente domiciliato come in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 24/01/2025, previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa , nella Persona_1
fase della precisazione delle conclusioni.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 68/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la citava in giudizio la Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Avellino volto alla condanna al pagamento di euro CP_1
54.959,00 a titolo di risarcimento di danni oltre interessi e spese del giudizio. La Pt_1
assumeva di aver stipulato in data 3/02/2011 con la un contratto Controparte_1
di appalto con il quale affidava l'esecuzione dei lavori di fornitura, posa in opera e realizzazione della copertura di una struttura in legno lamellare dell'edificio sito in
Striano alla via Le Vecchie II traversa n.9, per la somma di euro 102.000,00, da corrispondere secondo le seguenti modalità: 20% al momento dell'ordine, 20% all' inizio del montaggio, 20% al completamento della struttura, 20% al termine dell'installazione della copertura e il saldo finale da versarsi dopo il collaudo. Il contratto prevedeva tre fasi:
1. fornitura e posa in opera della struttura portante;
2. fornitura e posa in opera del sistema di copertura;
3. fornitura e posa in opera della lattoneria di completamento in alluminio preverniciato. Con contratto stipulato in data
29/06/2011 la affidava alla i soli lavori di fornitura e posa CP_1 CP_2
in opera del manto di copertura in lastre aggraffate in alluminio PR e relative opere di lattoneria. La dava atto che le parti effettuavano congiuntamente un Pt_1
sopralluogo per verificare i lavori eseguiti, dal quale emergevano alcune difformità, in particolare una non corretta squadratura della struttura rispetto alla costruzione sottostante. Parte convenuta riconosceva il vizio e concordava l'applicazione di uno sconto, determinando il nuovo costo complessivo dell'appalto in euro 94.000,00. La evidenziava di aver versato la somma di euro 60.800,00 a titolo di pagamento Pt_1
per i lavori eseguiti. Venivano inoltre contestati ulteriori vizi, tra cui l'errata pendenza del tetto con conseguenti ristagni d'acqua, la contropendenza della gronda con conseguente irregolare regimentazione delle acque pluviali, nonché l'inadeguatezza dei sistemi di aggancio delle lastre di copertura. Riconosciuta l'esistenza dei vizi lamentati, le parti, per dirimere ogni possibile controversia, stipulavano accordo transattivo, in virtù del quale la a fronte del versamento della somma di euro Pt_1
28.333,33 oltre IVA, dichiarava di rinunciare a tutti i difetti e vizi riscontrati e quelli eventuali, occulti allo stato non palesati. Nel mese di luglio del 2016, all'interno dell'edificio della nei locali sottostanti la copertura in legno realizzata da Pt_1
, si verificavano infiltrazioni provenienti da diverse zone della Controparte_1
sovrastante copertura, accertate da un tecnico di fiducia della Con pec del Pt_1
12/07/2016 parte attrice denunciava alla la problematica senza ottenere CP_1
riscontro. La instaurava così un giudizio di accertamento tecnico preventivo Pt_1
(ATP), inizialmente davanti al Tribunale di Torre Annunziata, poi ritenuto incompetente, e quindi dinanzi al Tribunale di Avellino, dove veniva nominato un CTU che accertava il nesso causale tra i vizi riscontrati e i lavori realizzati da parte convenuta, precisando che il costo complessivo necessario per il ripristino della copertura ammontava a euro 54.959,00.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità ex art. 1346 c.c. dell'atto di transazione in relazione alla pattuizione di cui all'art. 5 riferita ai vizi “eventuali, occulti allo stato non palesati” essendo l'oggetto di tale pattuizione indeterminato e/o indeterminabile;
accertare e dichiarare che le infiltrazioni ed i danni riscontrati all'opera commissionata successivamente alla stipula della transazione con la sono riconducibili alla CP_1
errata esecuzione dei lavori;
condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati dal ctu nella CP_1
somma di euro 54.959,00 oltre quelli ulteriori danni che saranno quantificati anche ex art. 1226 c.c. in corso di causa ovvero in quella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia;
in via gradata, accertare e dichiarare che le infiltrazioni ed i danni riscontrati in sede di atp all'opera commissionata non erano prevedibili al momento della stipula della transazione.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda attorea, eccependo la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 1667 c.c., sostenendo fossero trascorsi due anni dalla consegna dell'opera appaltata mentre l'azione risultava essere stata promossa quattro anni dalla data di consegna.
Parte convenuta dava atto che i vizi che parte attrice riteneva sopravvenuti fossero in realtà vizi preesistenti, per i quali era già intervenuta la transazione, e che rientravano nei danni prevedibili al momento della stipula dell'accordo transattivo. Chiedeva inoltre la chiamata in causa di in quanto responsabile in via diretta. CP_2
Il precedente giudicante all'udienza del 06/11/2018 autorizzava la chiamata in causa della in persona del legale rappresentate p.t., con differimento della prima CP_2
udienza di comparizione al 26/02/2019.
Si costituiva eccepiva la decadenza dell'azione promossa da parte attrice ai CP_2
sensi dell'art. 1667 c.c. relativo alla garanzia per i vizi dell'opera nonché l'art. 1495
c.c., concernente la garanzia per vizi della cosa venduta, sostenendo che parte attrice aveva già rinunciato ai vizi riscontrati e ai vizi occulti stipulando accordo transattivo. Inoltre, la terza chiamata in causa sottolineava di aver svolto la propria attività con buona fede e diligenza, escludendo ogni responsabilità a suo carico.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto e la decadenza dell'azione di garanzia;
nel merito, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità sussiste in capo alla
[...]
nella causazione dei vizi lamentati dall'attrice, con conseguente rigetto della CP_2
domanda; in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiede che l'eventuale condanna al risarcimento dei danni venga posta a carico della CP_1
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità della nella causazione dei vizi lamentati, accertarsi e dichiararsi il CP_2
grado di responsabilità della e della in base alle proprie competenze. Con CP_2 CP_1
vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi compreso le spese di cui al procedimento atp”.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., espletata prova testimoniale, la causa veniva rinviata per precisazioni delle conclusioni all'udienza del 09/07/2025 nella quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
In via preliminare, giova richiamare la nozione di transazione definita dall'art. 1965
c.c., intesa come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere.
Costituiscono elementi essenziali della stessa sia l'esistenza di una res dubia ossia di una lite attuale o potenziale sia le reciproche concessioni, quali manifestazioni di volontà delle parti di definire in via negoziale il conflitto o il rischio.
La transazione conclusa tra le parti è intervenuta successivamente alla consegna dell'opera (avvenuta nel febbraio 2012), in un momento in cui erano già emersi ulteriori vizi, diversi da quelli oggetto della prima definizione con sconto del corrispettivo dei lavori appaltati. La transazione stipulata nel mese di febbraio 2012 è in atti documentata ed è ritualmente sottoscritta dalle parti. Nella stessa si legge che, vista la contestazione sulla corretta esecuzione dei lavori sollevata dalla committente, riconosciuti dalla la si impegnava a versare Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 34.000,00 in due soluzioni e dichiarava di rinunciare a tutti i difetti e vizi riscontrati e quelli eventuali, occulti allo stato non palesati, la CP_1
dichiarava di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa e/o somma eventualmente vantata nei confronti della Pt_1
Ai sensi dell'art. 1346 e 1418 c.c., l'oggetto del contratto – e dunque anche della transazione ex art. 1965 c.c. – deve essere determinato o determinabile. La transazione
è nulla quando l'oggetto non sia identificabile, poiché la funzione tipica della stessa richiede che le parti abbiano piena consapevolezza delle reciproche concessioni.
Nel caso in esame, parte attrice contesta la validità della rinuncia ai vizi occulti e futuri, eccependo la nullità dell'accordo transattivo per indeterminatezza dell'oggetto.
La giurisprudenza consolidata in materia di transazione e rinuncia a diritti futuri, sebbene spesso sviluppata con riferimento al diritto del lavoro, esprime un principio di carattere generale applicabile anche al contratto di appalto: la rinuncia o la transazione può riguardare unicamente diritti già maturati e pretese specifiche, certe o quantomeno già determinabili. Un accordo transattivo che includa la rinuncia a diritti futuri e incerti
– quali, ad esempio, vizi non ancora manifestati – è suscettibile di nullità parziale qualora tale rinuncia non sia sorretta da un'adeguata valutazione del rischio, non potendo configurarsi una lite avente ad oggetto una pretesa completamente ignota alle parti.
Difatti , con riferimento al contratto di appalto, la giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia preventiva alla garanzia per i vizi occulti prevista dall'art. 1667 c.c., deve ritenersi valida purché i vizi non siano stati dolosamente occultati dall'appaltatore ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, disposizione richiamata anche in tema di accettazione dell'opera. L'atto transattivo, in quanto finalizzato a prevenire una lite relativi a vizi occulti già esistenti ma non ancora manifestatisi, è ritenuto, in linea di principio, valido, sempre che esso si riferisca alla garanzia prevista dall'art. 1667 c.c. e le parti abbiano consapevolmente inteso definire la potenziale controversia concernente tale garanzia.
La giurisprudenza riconosce che un accordo transattivo può includere anche la rinuncia alla garanzia per vizi occulti, purché tale accordo sia sorretto dalle reciproche concessioni e le parti abbiano avuto piena consapevolezza sia dell'oggetto della transazione sia dell'ampiezza della rinuncia prestata.
Nel caso in esame, la ha beneficiato di un ulteriore sconto sul prezzo, assumendo Pt_1
l'impegno a rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa, ivi compresa quella relativa a eventuali vizi occulti. Va altresì evidenziato che taluni difetti quali l'errata pendenza del tetto e la contropendenza della gronda, oggetto di ATP, erano stati già evidenziati e definiti nella detta transazione e quindi già conosciuti alla Pt_1
Tale intesa integra le reciproche concessioni richieste dall'art. 1965 c.c., poiché ciascuna parte ha sacrificato una propria posizione allo scopo di definire ogni possibile controversa.
Nel caso di specie, dal contenuto dell'atto transattivo emerge chiaramente che le parti hanno preso in considerazione anche l'eventualità di vizi riconducibili a difetti noti o comunque conoscibili al momento della stipula, e li hanno consapevolmente ricompresi nell'accordo, trasferendoli nell'atto della transazione.
La transazione avente ad oggetto l'appalto può infatti validamente comprendere anche la garanzia per i vizi occulti, qualora le parti abbiano inteso escludere qualsiasi futura contestazione relativa all'esecuzione del contratto, sempre che l'appaltatore non agisca con dolo nel tacere i vizi (Cass. n. 25039 del 27/11/2014).
La rinuncia di a eventuali vizi occulti allo stato va, pertanto, considerata valida, Pt_1
in quanto egli era consapevole di rinunciare alla garanzia prevista ex art. 1667 c.c. in cambio di una controprestazione, consistente in un ulteriore sconto sul prezzo. Difatti,
a norma dell'art. 1668 c.c., il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, così come avvenuto nella fattispecie de qua. Per ottenere l'annullamento dell'accordo transattivo, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che il convenuto fosse a conoscenza dei vizi poi manifestatisi – quali le infiltrazioni – e che li avesse dolosamente taciuti al fine di ottenere una rinuncia più ampia di quella dovuta. Ne consegue che la clausola di rinuncia ai vizi occulti, espressamente contenuta nella transazione, deve ritenersi valida ed efficace tra le parti, non essendo stata dimostrata alcuna condotta dolosa idonea ad inficiarne la volontà negoziale. Anzi, come sopra detto, taluni difetti quali l'errata pendenza del tetto e la contropendenza della gronda erano stati già evidenziati e definiti nella detta transazione e quindi già conosciuti alla Pt_1
Pertanto, l'azione promossa da nel 2016 per vizi occulti risulta pertanto preclusa Pt_1
dall'accordo transattivo concluso nel 2012, il quale ha definitivamente regolato i rapporti tra le parti e posto fine alla lite potenziale. In conseguenza di ciò, parte attrice non può più avanzare ulteriori pretese.
Inoltre e ad abundatiam si evidenzia che le parti convenute hanno sollevato eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia, poiché decorsi oltre due anni dalla consegna dell'opera appaltata che è avvenuta all'inizio dell'anno 2012 come sostenuto dalle convenute e non contestato dall'attrice. Parte attrice invoca di contro l'applicazione alla fattispecie dell'art. 1669 c.c.
Innanzitutto, va osservato che tra gli artt. 1667 c.c. e 1669 c.c., la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, mentre l'art. 1669 c.c. disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi incidenti su elementi essenziali di struttura e funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, l'art. 1667 c.c. riguarda l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto o del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica. Inoltre, mentre l'art. 1669 c.c. contempla una responsabilità extracontrattuale, quella prevista dall'art. 1667 c.c. è di tipo contrattuale.
Relativamente alla compatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c., la Corte di Cassazione ha più volte precisato che "non sussiste incompatibilità tra le norme di cui agli art.
1667 c.c. e 1669 c.c., nel senso che il committente di un immobile che presenti gravi difetti ben può invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669 ), anche quelli previsti dall'art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal comma 2 dello stesso art. 1667
c.c. Infatti, quanto a struttura, diversamente da ciò che riguarda la diversa natura giuridica della responsabilità rispettivamente disciplinata dalle anzidette norme (l'art.
1669 c.c., quella extracontrattuale;
l'art. 1667 c.c., quella contrattuale), le relative fattispecie si configurano l'una (l'art. 1669) come sottospecie dell'altra (art. 1667)"
(Corte di Cassazione, Sez. II, 15 febbraio 2011 n. 3702; Cass. ordinanza n. 20184 del
25 luglio 2019).
Ciò posto, va osservato che la fattispecie rientra nell'alveo della disciplina di cui all'art. 1667 c.c. Ed invero, i difetti lamentati dagli attori, come rileva in atti, si sostanziano in problematiche inerenti infiltrazioni con manifestazioni di umidità che non assumono una gravità tale da ritenere che possano comportare la rovina o l'evidente pericolo di rovina dell'edificio ex art. 1669 c.c., ben potendosi gli stessi sussumere nella categoria delle difformità e dei vizi dell'opera di cui all'art. 1667 c.c.
Del resto, l'attore non ha allegato, né tanto meno provato, come detti vizi abbiano compromesso il normale godimento dell'immobile; nulla, infatti, è stato dedotto negli scritti difensivi in merito a come, in concreto, i vizi lamentati abbiano alterato in modo apprezzabile il normale godimento del bene immobile da parte del committente.
Ne consegue che, qualificati i suddetti vizi come vizi ex art. 1667 c.c., vanno accolte le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione sollevate dalle convenute
Orbene, come insegnato dal Giudice di legittimità (Cass. civ., nn. 4908/15, 19146/13,
2732/13, 10579/12, 6774/01, 3970/80) “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, grava sul committente [che abbia ricevuto la consegna dell'opera], qualora l'appaltatore abbia eccepito la tardività della denuncia dei vizi, l'onere di dimostrarli di averli tempestivamente denunciati, essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”. Nella fattispecie all' eccezione di decadenza formulata da parte della convenuta e della terza chiamata in causa, parte attrice non ha fornito prova di aver denunziato nei tempi previsti i vizi rilevati considerato il dies a quo il mese di febbraio 2012, come desumibile dallo stesso atto di citazione.
In definitiva la domanda non merita accoglimento.
SUL REGIME DELLE SPESE
Sebbene parte attrice sia soccombente, tenuto conto dei danni subiti e accertati in sede di accertamento tecnico preventivo (ATP), sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino - Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-ACCERTA e DICHIARA la piena validità dell'accordo transattivo stipulato tra Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t., e in persona
[...] Controparte_1
del legale rappresentante p.t.;
-RIGETTA integralmente la domanda proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., in quanto preclusa dall'intervenuta transazione tra le parti;
-compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in data 26/11/2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa AI Casale