Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 679/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c del 20/03/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
- rilevato che parte opponente nelle predette note, premesso che […] con atto depositato in data 3.10.2024, ha rinunziato agli atti del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite e che controparte, a propria volta, ha manifestato accettazione con atto depositato il 14.10.2024 […] ha chiesto […] che il Giudice Unico voglia dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306/3° comma cpc […];
- ritenuta pertanto la causa definibile allo stato degli atti e le conclusioni da ultimo rassegnate pienamente compatibili con il modulo decisionale della definizione della causa nella presente udienza, a mezzo di sentenza resa a verbale;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/03/2025 nella causa n. 679/2024 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1129/2023 reso in data, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 27.12.2023, vertente tra (C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rotondi Luigi e Rotondi Claudio
- attore/opponente - e
(numero REA 2657480) e, per essa, quale CP_1 P.IVA_1 procuratrice speciale, (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_3
e difesa dall'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE
- convenuto/opposto - Conclusioni All'udienza del 20/03/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
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conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sul merito Tanto premesso, estinto per intervenuta rinuncia agli atti deve dichiararsi il presente giudizio.
Parte opponente difatti ha, con atto debitamente sottoscritto, sia personalmente, che dai propri difensori muniti di apposita procura, dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio di opposizione, senza formulare deduzioni sulla sorte del decreto opposto (v. rinuncia di cui in atti), nonostante l'esplicito invito in tal senso (v. decreto del 10/10/2024). Parte opposta ha, a sua volta, depositato dichiarazione di accettazione della suddetta rinuncia, debitamente sottoscritta dal difensore munito di apposita procura, non contenente riserve e/o eccezioni, senza parimenti formulare deduzioni sulla sorte del decreto opposto (v. dichiarazione di accettazione di cui in atti), nonostante l'esplicito invito in tal senso (v. decreto del 10/10/2024). Orbene, secondo condivisa giurisprudenza, se è vero che La rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo determina l'estinzione del giudizio stesso in assenza di un interesse sostanziale del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 22549 del 05/11/2010; nonché Sez. 3, Sentenza n. 5676 del 10/04/2003 conforme a Sez. L, Sentenza n. 3581 del 17/07/1978), è altrettanto vero che nel caso di specie la suddetta assenza di interesse deve comunque ravvisarsi nell'avvenuta e regolare accettazione della rinuncia ad opera del medesimo creditore opposto. Quanto poi alla forma del presente provvedimento, preme rilevare come, secondo parimenti condivisa giurisprudenza, Il terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve "ex lege" rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306,
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quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost. (Sez. 2, Ordinanza n. 21707 del 10/10/2006, Rv. 592479). Sulle spese
Quanto alle spese, le medesime devono dichiararsi integralmente compensate per espressa richiesta ed accettazione di parte.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1129/2023 reso in data, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 27.12.2023, nei confronti di e, per essa, quale CP_1 procuratrice speciale, , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara l'estinzione del processo;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 21/03/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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