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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2023/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da nata in [...] il [...], C.F. con l'avvocato Giovanni Parte_1 C.F._1
Migliorati ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso il 4.6.2024 e notificato il 7.8.2024 con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia conclusioni
a. di parte ricorrente: “dichiarare illegittimo e quindi annullare il provvedimento della Questura di
Brescia di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di famiglia presentato dal ricorrente”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente sentenza
L'oggetto del processo è il diritto del ricorrente di soggiornare in Italia fatto valere con l'istanza rigettata dall'autorità amministrativa. Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non Ë stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34 c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni svolte in riferimento a differenti tipi di permesso di soggiorno e quelle riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del suo diritto contestati nel procedimento e nel processo.
Fatta questa premessa, è possibile esaminare il caso in esame. In via preliminare va individuato l'oggetto del processo. La circostanza che l'istanza amministrativa sia stata presentata poco tempo dopo l'ingresso in Italia esclude che la convivenza familiare potesse essere valorizzata dall'amministrazione resistente ai fini di una qualificazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza, l'oggetto del procedimento amministrativo e del presente processo è esclusivamente quello delineato dall'articolo 30 decreto legislativo 286/1990.
Il provvedimento impugnato è motivato dall'assenza di prove di quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 lettera d) decreto legislativo 286/1998 richiamato dalla norma sopra citata.
Tale norma fa riferimento all'impossibilità di mantenere il genitore causata da motivi di salute.
La ricorrente ha affermato che una figlia, residente in [...], a causa dell'assenza di redditi, non è in grado di mantenere la ricorrente senza alcun riferimento a particolari condizioni di salute della stessa.
Oltre a profilo dirimente per una decisione negativa, la ricorrente:
− non ha affermato in modo espresso di convivere con il figlio a cui ha chiesto di ricongiungersi e si è limitata a produrre una dichiarazione (non aggiornata) di ospitalità dal 3.7.2024;
− non ha indicato il titolo di soggiorno del figlio a cui intende ricongiungersi.
Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente va condannata al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente. Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità. L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note di trattazione e conclusive.
Le spese vanno, dunque, determinate in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento a favore del delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 pari a euro 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 29.5.2025
Il giudice
Christian Colombo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da nata in [...] il [...], C.F. con l'avvocato Giovanni Parte_1 C.F._1
Migliorati ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il decreto emesso il 4.6.2024 e notificato il 7.8.2024 con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia conclusioni
a. di parte ricorrente: “dichiarare illegittimo e quindi annullare il provvedimento della Questura di
Brescia di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di famiglia presentato dal ricorrente”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha emesso la seguente sentenza
L'oggetto del processo è il diritto del ricorrente di soggiornare in Italia fatto valere con l'istanza rigettata dall'autorità amministrativa. Ciascuna norma del decreto legislativo 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non Ë stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34 c.p.a.). Non sono, dunque, rilevanti ai fini della decisione le considerazioni svolte in riferimento a differenti tipi di permesso di soggiorno e quelle riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento. È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del suo diritto contestati nel procedimento e nel processo.
Fatta questa premessa, è possibile esaminare il caso in esame. In via preliminare va individuato l'oggetto del processo. La circostanza che l'istanza amministrativa sia stata presentata poco tempo dopo l'ingresso in Italia esclude che la convivenza familiare potesse essere valorizzata dall'amministrazione resistente ai fini di una qualificazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza, l'oggetto del procedimento amministrativo e del presente processo è esclusivamente quello delineato dall'articolo 30 decreto legislativo 286/1990.
Il provvedimento impugnato è motivato dall'assenza di prove di quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 lettera d) decreto legislativo 286/1998 richiamato dalla norma sopra citata.
Tale norma fa riferimento all'impossibilità di mantenere il genitore causata da motivi di salute.
La ricorrente ha affermato che una figlia, residente in [...], a causa dell'assenza di redditi, non è in grado di mantenere la ricorrente senza alcun riferimento a particolari condizioni di salute della stessa.
Oltre a profilo dirimente per una decisione negativa, la ricorrente:
− non ha affermato in modo espresso di convivere con il figlio a cui ha chiesto di ricongiungersi e si è limitata a produrre una dichiarazione (non aggiornata) di ospitalità dal 3.7.2024;
− non ha indicato il titolo di soggiorno del figlio a cui intende ricongiungersi.
Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente va condannata al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente. Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità. L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note di trattazione e conclusive.
Le spese vanno, dunque, determinate in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per questi motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento a favore del delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 pari a euro 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 29.5.2025
Il giudice
Christian Colombo