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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/10/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4008/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4008/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Francia 3, Torino, presso lo studio dell'avv. DEPETRIS
FEDERICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 22/09/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 517 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/09/2012. Persona_1
Con ricorso depositato il 24/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE:
- di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Persona_1 madre, presso cui manterrà la residenza anagrafica quando reperirà una nuova sistemazione abitativa;
DISPONE che:
- Il SI. si obbliga a ospitare la SI.ra e la figlia fino al reperimento di una diversa Parte_2 Pt_1 sistemazione abitativa da parte della SI.ra ; Pt_1
- Successivamente al trasferimento nel nuovo immobile da parte della SI.ra unitamente alla figlia Pt_1
il padre, potrà incontrare la figlia minore compatibilmente con gli impegni di ed in Per_1 Per_1 mancanza di accordo nella misura di un pernotto infrasettimanale (di regola il mercoledì) presso il padre, weekend alternati, festività a giorni alterni e vacanze estive due settimane con ciascuno dei genitori;
DISPONE:
- il contributo al mantenimento per la figlia a carico del SI. in favore della SI.ra Per_1 Parte_2
pari ad euro 300,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione annuale Istat;
Pt_1
DÀ ATTO che:
- le parti concordano che l'assegno unico previsto per la prole verrà corrisposto al 100 % alla SI.ra ; Pt_1
DISPONE che:
pagina 2 di 3 - le spese straordinarie relative alla prole vengono ripartite al 50% tra i coniugi, ivi comprese le spese relative ai centri estivi e campeggi estivi;
DÀ ATTO che:
- I coniugi dichiarano di aver risolto tutte le questioni economiche pendenti tra loro.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/10/2025.
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4008/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Francia 3, Torino, presso lo studio dell'avv. DEPETRIS
FEDERICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 22/09/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 517 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/09/2012. Persona_1
Con ricorso depositato il 24/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE:
- di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Persona_1 madre, presso cui manterrà la residenza anagrafica quando reperirà una nuova sistemazione abitativa;
DISPONE che:
- Il SI. si obbliga a ospitare la SI.ra e la figlia fino al reperimento di una diversa Parte_2 Pt_1 sistemazione abitativa da parte della SI.ra ; Pt_1
- Successivamente al trasferimento nel nuovo immobile da parte della SI.ra unitamente alla figlia Pt_1
il padre, potrà incontrare la figlia minore compatibilmente con gli impegni di ed in Per_1 Per_1 mancanza di accordo nella misura di un pernotto infrasettimanale (di regola il mercoledì) presso il padre, weekend alternati, festività a giorni alterni e vacanze estive due settimane con ciascuno dei genitori;
DISPONE:
- il contributo al mantenimento per la figlia a carico del SI. in favore della SI.ra Per_1 Parte_2
pari ad euro 300,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione annuale Istat;
Pt_1
DÀ ATTO che:
- le parti concordano che l'assegno unico previsto per la prole verrà corrisposto al 100 % alla SI.ra ; Pt_1
DISPONE che:
pagina 2 di 3 - le spese straordinarie relative alla prole vengono ripartite al 50% tra i coniugi, ivi comprese le spese relative ai centri estivi e campeggi estivi;
DÀ ATTO che:
- I coniugi dichiarano di aver risolto tutte le questioni economiche pendenti tra loro.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/10/2025.
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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