CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 599/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7501/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00332480 88 000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
ER e Atome 1 spa per l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2023 00332480 88 000 TARSU/TIA 2006 notificata io 4/10/2024 deducendo prescrizione, in mancanza di notifica degli atti prodromici.
Gli Enti intimati non si sono costituiti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
preso atto che gli Enti intimati, non costituendosi in giudizio, non hanno così dimostrato l'eventuale notifica di validi atti presupposti;
rilevato che il termine di prescrizione per i tributi locali è quinquennale, ex art. 2948, comma 2 c.c.; che tale termine va applicato alla TARSU, quale tributo locale che si struttura come prestazione periodiche, “con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essa
“in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essa, quindi, per costante giurisprudenza, va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass. n. 31260/2023; Cass. 23 febbraio 2010, n.4283).
Il ricorso va conclusivamente accolto. In ragione dell'andamento processuale della causa le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il riorrso;
compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7501/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00332480 88 000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
ER e Atome 1 spa per l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2023 00332480 88 000 TARSU/TIA 2006 notificata io 4/10/2024 deducendo prescrizione, in mancanza di notifica degli atti prodromici.
Gli Enti intimati non si sono costituiti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
preso atto che gli Enti intimati, non costituendosi in giudizio, non hanno così dimostrato l'eventuale notifica di validi atti presupposti;
rilevato che il termine di prescrizione per i tributi locali è quinquennale, ex art. 2948, comma 2 c.c.; che tale termine va applicato alla TARSU, quale tributo locale che si struttura come prestazione periodiche, “con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essa
“in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essa, quindi, per costante giurisprudenza, va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass. n. 31260/2023; Cass. 23 febbraio 2010, n.4283).
Il ricorso va conclusivamente accolto. In ragione dell'andamento processuale della causa le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il riorrso;
compensa le spese