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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/06/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 414/2024 tra le parti:
CIRCOLO RICREATIVO E CULTURALE Parte_1
(cf , P.IVA_1 con l'avv. ARRIGONI SARA (cf ) C.F._1
ATTRICE
(cf , Controparte_1 P.IVA_2 con gli avv. SARTINI SIMONE (cf ) C.F._2
e CORSINOVI FLAVIO (cf ) C.F._3
CONVENUTO
Decisa a Pistoia in data 14/06/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da nota scritta contenente p.c. dep. 17.3.2025, cui integralmente si rinvia
Convenuto: come da nota scritta contenente p.c. dep. 12.3.2025, cui integralmente si rinvia
Fatto e diritto
I. Il giudizio in decisione costituisce l'azione di merito introdotta ex art. 703 co.
4 c.p.c. da parte attrice, ricorrente in via possessoria, a seguito della definizione del procedimento possessorio con ordinanza di questo giudice di declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo
(cfr. ordinanza 6.6.2024, cui per semplicità si rinvia per relationem).
Assegnati i termini ex art. 171ter c.p.c., all'esito dell'udienza di cui all'art. 183
c.p.c. stante l'assenza di istanze istruttorie da delibare viene fissata udienza di trattenimento della causa con assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi. Le parti hanno ribadito e insistito nelle istanze, deduzioni ed eccezioni già versate nel procedimento possessorio, così concludendo: parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi del combinato disposto dagli artt.
703 cpc e artt. 669 bis e ss. cpc:
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del ad emettere ed Controparte_1 eseguire l'ordinanza di sgombero nei confronti dell'Associazione attrice;
- per l'effetto, ordinare l'immediata reintegra della attrice nel pieno ed Parte_2 esclusivo possesso/detenzione qualificata dell'immobile;
- condannare la PA convenuta all'immediato ripristino dello status quo ante sui luoghi oggetto di causa, con rimozione delle opere e quant'altro che impediscono all'attrice
l'accesso all'immobile.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”; parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare le domande avanzate da parte ricorrente per difetto assoluto di giurisdizione di codesto Ill.mo
Giudice in favore del Giudice Amministrativo per i motivi tutti di cui in atti.
- Nel merito, respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa nonché nei precedenti scritti difensivi
- In ogni caso condannare parte ricorrente al risarcimento del danno ex art 96 cpc in favore del di , da liquidarsi anche in via equitativa. CP_1 CP_1
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
******
II. Ritiene il Tribunale, all'esito dell'istruttoria pur se solo documentale del giudizio di merito, di dover confermare la valutazione resa a definizione del procedimento possessorio, per la declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del CP_2
Richiamandosi quanto già argomentato nell'ordinanza 6.6.2024 cit. e rinviando nuovamente agli arresti giurisprudenziali ivi citati, manifestazione di un orientamento interpretativo consolidato, con riguardo alle deduzioni spese da parte attrice circa la natura giuridica del bene in questione – e sulle quali l'attrice fonda la propria tesi in favore della giurisdizione del g.o., con conseguente ammissibilità della tutela possessoria azionata – occorre rilevare come, da un lato, ferma la proprietà pubblica dell'immobile e il suo inserimento “formale” tra i beni aventi destinazione pubblica (integrante pur sempre elemento indiziario della natura del bene), cfr. doc. 1 fasc. convenuta, dall'altro lato avuto riguardo alle specificità della vicenda in disamina e alla concreta attività svolta nel tempo nell'immobile de quo a opera dell'associazione attrice come dalla stessa descritta in atti, è da dire che trattasi indubbiamente di attività di interesse pubblico e non circoscritta a finalità culturali/ricreative interne dell'associazione stessa: trattasi, in particolare, di organizzazione e gestione di eventi aperti alla collettività e volti proprio alla promozione dell'aggregazione sociale in occasioni e manifestazioni di rilevanza collettiva (festa patronale, Natale, Capodanno, Carnevale) al fine Part esplicitato dalla stessa di creare momenti di ritrovo e coinvolgimento dell'intera comunità locale (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2, ove si dà atto che
“Dal 1975 ad oggi, l'edificio è sempre rimasto aperto al pubblico ed ha costituito
l'unico importante punto di riferimento per il ritrovo e la socialità degli abitanti della frazione” e “Negli anni, l' ha realizzato varie iniziative Parte_2 finalizzate a mantenere ed implementare la funzione di aggregazione sociale” con successiva elencazione delle varie iniziative proposte e realizzate, tutte volte alla promozione del territorio e della comunità del luogo).
D'altra parte, non può non attribuirsi particolare significanza ai seguenti dati:
- l'odierna attrice non risulta aver impugnato, con atto di reclamo, l'ordinanza di questo giudice 6.6.2024 dichiarativa del difetto di giurisdizione del g.o., per cui la stessa - sia pur con la valenza cd. endoprocedimentale limitata al procedimento possessorio, di natura cautelare - è divenuta definitiva in parte qua;
- neppure l'odierna attrice ha, come ben avrebbe potuto nell'introdurre il giudizio di merito, proposto regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 41
c.p.c. onde investire la Suprema Corte della problematica di cui si discorre e a fronte, peraltro, di una declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito resa all'esito del procedimento possessorio;
- il giudice amministrativo, investito dall'odierna attrice di plurime azioni in relazione agli atti emessi dal proprio con riferimento alla Controparte_1 vicenda che ci occupa (ivi compresa l'ordinanza di sgombero dei locali, impugnata dall'attrice con motivi aggiunti nell'ambito del giudizio introdotto dinnanzi al con R.G. n. 1124/2023), ha sempre ad oggi CP_3 riconosciuto la propria giurisdizione in virtù della natura di bene del patrimonio indisponibile del Comune espressamente riconosciuta all'immobile del cui spoglio qui si controverte: cfr. in particolare ordinanza collegiale n. 501 del 16.11.2023, CP_3 nel R.G. 1124/2023, “Ritenuta la propria giurisdizione e competenza … considerato che l'immobile di cui si controverte rientra nel patrimonio indisponibile del e che già nel 2012 alla ricorrente era stata comunicata CP_1 la formale disdetta del comodato d'uso gratuito in essere fra le parti” (doc. 19 fasc. convenuto), ordinanza collegiale n. 41 del 12.1.2024, nel R.G. 1124/2023 CP_3 in relazione a motivi aggiunti (fra i quali, come si dirà infra, anche l'impugnazione dell'ordinanza dirigenziale n. 286 del 26.10.2023 avente a oggetto il rilascio dell'immobile in questione e lo sgombero da cose e persone),
“Ritenuta la propria giurisdizione e competenza …
Ritenuto di dover confermare quanto già evidenziato in punto di fumus con la precedente ordinanza cautelare n. 501 del 16 novembre 2023 …;
Ritenuto in particolare che la scelta dell'Amministrazione di assegnare
l'immobile di cui si controverte mediante una procedura di tipo comparativo appare legittima, stante la natura dell'immobile e la formale disdetta del comodato d'uso gratuito in essere tra le parti comunicata dal nel 2012 CP_1
…” (doc. 22 fasc. convenuto).
Alla luce delle esposte considerazioni, non risultano sussistere elementi atti a condurre al riconoscimento della giurisdizione del g.o., non essendo ravvisabile nella vicenda all'origine del contenzioso una mera attività materiale posta in essere dalla P.A. con riferimento a un bene definibile del patrimonio disponibile e dunque sottratto ai poteri autoritativi della predetta.
A ciò si aggiunga l'ulteriore rilievo che, come visto, l'odierna attrice ha già impugnato dinnanzi al giudice amministrativo, sia pur con motivi aggiunti,
l'ordinanza dirigenziale di rilascio e sgombero dell'immobile, ossia l'atto amministrativo poi posto materialmente in esecuzione con le condotte censurate nel presente contenzioso e così, a tacer d'altro, ha implicitamente riconosciuto la giurisdizione del g.a. in materia: talché, presentandosi le condotte impugnate dall'attrice in via possessoria come mera esecuzione di un precedente provvedimento amministrativo (ordinanza di rilascio e sgombero) già impugnato dalla medesima parte dinnanzi al g.a., il presente giudizio possessorio si profila come un indebito bis in idem avendo a oggetto la medesima condotta “spoliativa” sia pur divisata, per un verso, dal punto di vista formale dell'atto amministrativo e, per altro verso, dal punto di vista prettamente materiale della messa in esecuzione di esso. D'altronde, avendo il g.a. - come visto, cfr. ordinanze 16.11.2023 e 12.1.2024 - espressamente affermato la propria giurisdizione sulla contesa e dunque essendo già devoluta al g.a. la cognizione in ordine alla legittimità del comportamento tenuto dalla P.A. tramite l'emissione dell'ordinanza di rilascio e sgombero, la identica questione sia pur sotto il profilo della messa in esecuzione del provvedimento impugnato non può essere conosciuta e decisa dal g.o. per impossibilità di cumulo e intrinseca alternatività tra i rimedi.
Al più, se il g.a. avesse declinato la propria giurisdizione sul punto, si comprenderebbe il contegno processuale attoreo nel senso di rivolgersi alla giurisdizione ordinaria (alternativa) valorizzando la condotta materiale posta in essere dall'amministrazione comunale piuttosto che la relativa azione amministrativa: ma in assenza di tale presupposto, l'aver proposto e coltivato contestualmente due forme alternative di tutela assume evidenti connotati di inammissibilità.
Ogni altra questione assorbita.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa
(indeterminabile, bassa complessità) e alla consistenza dell'attività processuale espletata, considerata la natura documentale del contenzioso, l'assenza di attività di studio e introduttiva trattandosi della prosecuzione del procedimento possessorio e l'assenza di attività istruttoria al di là del deposito di memorie ex art. 171ter c.p.c..
Considerato il contegno processuale dell'attrice, che ha contemporaneamente adito il giudice ordinario (con plurime azioni, fra sé incompatibili: art. 700 e art. 703 c.p.c.) e il giudice amministrativo, sostenendo peraltro davanti al g.o. la carenza di giurisdizione del g.a. e proseguendo il giudizio di merito ex art. 703 co. 4 c.p.c. pur senza aver reclamato l'ordinanza possessoria di questo giudice che declinava la propria giurisdizione in favore di quella del g.a. e senza aver proposto regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., si reputano sussistere gli estremi per la condanna attorea anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con liquidazione del relativo importo che si ritiene congruo indicare nella misura di 1/3 delle spese di lite come complessivamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra questione e domanda assorbita così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., di un'ulteriore somma pari a 1/3 di quanto complessivamente liquidato a titolo di spese del giudizio di merito al capo 2) del presente dispositivo.
Pistoia, 14/06/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini