Articolo 5 della Legge 18 ottobre 1957, n. 1026
Articolo 4
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20 novembre 1957
Art. 5.
Con l'approvazione degli statuti, di cui al precedente art. 4, cesseranno di aver vigore le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176 .

Entrata in vigore il 20 novembre 1957