Art. 5.
Con l'approvazione degli statuti, di cui al precedente art. 4, cesseranno di aver vigore le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176 .
Con l'approvazione degli statuti, di cui al precedente art. 4, cesseranno di aver vigore le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176 .