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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2546/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefania Amato;
- parte ricorrente -
e
(c.f. Controparte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Mauceri;
P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 02/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 296 2023 00754337 08 000 notificata l'1 febbraio 2024 con cui il concessionario per la riscossione, per conto della Cassa Nazionale di Assistenza e
Previdenza Forense, richiedeva il pagamento di € 3.985,96 a titolo di contributi relativi all'anno 2011, oltre spese di notifica. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale (o anche decennale) del credito contenuto nella cartella impugnato, evidenziando, in subordine, l'illegittimità dell'art. 21, commi 8 e 9, della L.
1 247/2012 rispetto ai principi sia eurounitari (di cui agli artt. 15, paragrafo 1, 16 e 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), che costituzionali (di cui agli artt. 41,
2, 3, 4, 33, comma 5, 41 e 53 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'11 gennaio 2025 la Cassa Nazionale di
Assistenza e Previdenza Forense ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione (cfr. memoria).
non si è costituita. Controparte_2
Con le note del 17 marzo 2025 il ricorrente, rappresentando di aver ottenuto la rateizzazione del debito, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Contr All'udienza del 2 aprile 2025 la ha aderito alla superiore richiesta con compensazione delle spese giudiziali (cfr. verbale).
Ebbene, all'esito delle convergenti richieste delle due parti costituite la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata con compensazione delle spese giudiziali. Va precisato che l'odierna pronuncia viene resa esclusivamente nei confronti del ricorrente e della Cassa Forense, visto che il primo non ha dimostrato di aver instaurato il contraddittorio anche nei confronti del concessionario (quale parte non necessaria del giudizio).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 02/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2546/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefania Amato;
- parte ricorrente -
e
(c.f. Controparte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Mauceri;
P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 02/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2024 ha proposto opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 296 2023 00754337 08 000 notificata l'1 febbraio 2024 con cui il concessionario per la riscossione, per conto della Cassa Nazionale di Assistenza e
Previdenza Forense, richiedeva il pagamento di € 3.985,96 a titolo di contributi relativi all'anno 2011, oltre spese di notifica. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale (o anche decennale) del credito contenuto nella cartella impugnato, evidenziando, in subordine, l'illegittimità dell'art. 21, commi 8 e 9, della L.
1 247/2012 rispetto ai principi sia eurounitari (di cui agli artt. 15, paragrafo 1, 16 e 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), che costituzionali (di cui agli artt. 41,
2, 3, 4, 33, comma 5, 41 e 53 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'11 gennaio 2025 la Cassa Nazionale di
Assistenza e Previdenza Forense ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione (cfr. memoria).
non si è costituita. Controparte_2
Con le note del 17 marzo 2025 il ricorrente, rappresentando di aver ottenuto la rateizzazione del debito, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Contr All'udienza del 2 aprile 2025 la ha aderito alla superiore richiesta con compensazione delle spese giudiziali (cfr. verbale).
Ebbene, all'esito delle convergenti richieste delle due parti costituite la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata con compensazione delle spese giudiziali. Va precisato che l'odierna pronuncia viene resa esclusivamente nei confronti del ricorrente e della Cassa Forense, visto che il primo non ha dimostrato di aver instaurato il contraddittorio anche nei confronti del concessionario (quale parte non necessaria del giudizio).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 02/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2