Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 105/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 105/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. ” e vertente TRA
, nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
NA (AV) alla via S. Sebastiano n.24, cod.fisc. elettivamente C.F._1 domiciliata in AT (Av) via Cesinali 112. presso lo studio dell'Avv. Angelo Maietta (cod. fisc. ) che la rappresenta e difende giusta procura allegata;
C.F._2
Appellante
E
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2
, con sede in AT (AV) in Piazza Municipio, P.Iva e C.F. ,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' avv. Serena Violano (C.F.: , unitamente al C.F._3 quale elegge domicilio presso il suo studio in Mercogliano alla via Giacomo Matteotti n.17, giusta procura su atto separato rilasciata dal Comune di AT, ed in virtù di Decreto
Sindacale di nomina con prot. N. 10423 del 7.4.2021;
- appellato
Conclusioni: per parte appellante “L'appellante si riporta a tutte le difese ed eccezioni formulate in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro integrale accoglimento ad ogni fine ed effetto di legge. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto. Si riporta, in particolare alle conclusioni formulate nell'atto d'appello, che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte, insistendo per il loro integrale accoglimento ad ogni fine ed effetto di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite ex art. 93 c.p.c. Chiede, pertanto, che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”. Per parte appellata “Il si riporta alle difese spiegate in atti e alle conclusioni ivi rassegnate, di Controparte_1 cui ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna ogni avverso assunto e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (pre cartabia).”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1345/2021 del 04/06/2021, emessa dall'Ufficio del Giudice di
Pace di Avellino nel giudizio recante R.G. n. 6463/2021, pubblicata in data 9 giugno 2021 mai notificata. L'appellante premetteva, in sintesi: che con atto di citazione notificato in data 21.6.2017, ella adiva l'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino, al fine di veder riconosciuto il proprio diritto al risarcimento delle lesioni fisiche patite in data 30.01.2016 in AT lungo la via E. De Nicola, allorquando, nel mentre percorreva a piedi la strada, giunta in prossimità
1
del civico 7, cadeva a suolo per una insidia (id est un buca) presente sul fondo stradale non presegnalata, non visibile né altrimenti evitabile, veniva condotta presso il Pronto Soccorso dell'A.O Moscati di Avellino e dimessa con prognosi di abrasione al mento, trauma del ginocchio sinistro e frattura distacco pisforme al polso destro”; iscritta la causa a ruolo, alla prima udienza differita ex art. 318 cpc, si costituiva il che contestava la Controparte_1 domanda, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei fatti-diritto posti a fondamento dell'azione, nonché nel merito contestava ogni addebito per l'infortunio patito;
la causa veniva istruita con l'audizione dei testi e all'esito il Giudice non riteneva necessaria la nomina di un CTU per la quantificazione delle lesioni patite e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione concedendo termine per note conclusionali sino all'udienza, in tale udienza del 08/05/2021 tratteneva la causa in decisione e successivamente con la sentenza oggi gravata, rigettava la domanda condannando l'attrice al pagamento delle spese legali. L'appellante deduceva, quale primo motivo di appello, che, valutando correttamente l'istruttoria esperita nel corso del giudizio, il Giudice avrebbe dovuto accogliere integralmente la domanda attorea essendo emerso in tutta la sua evidenza che il 30.1.2016 lungo la via E De
Nicola in AT vi era una buca sulla sede stradale che, per conformazione della strada e per le circostanze ambientali era non visibile e non evitabile, lo stesso dava atto che era sera, che non vi fosse illuminazione sufficiente ed avesse piovuto, affermando la sussistenza dei presupposti per la configurazione dell'insidia ma approdando a conclusioni diverse in maniera inspiegabile;
quale secondo motivo di appello, eccependo che la corretta applicazione della disposizione di cui 1227 cc. e la contestuale chiara dimostrazione di una concorsualità da addebitarsi all'attrice avrebbe determinato una diminuzione del risarcimento non l'intera esclusione come invece erroneamente disposto dal giudice. L'appellante eccepiva “1
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2043 E 2051 CC.”, ribandendo le circostanze del sinistro ed evidenziando le gravi omissioni imputabili all'Ente, per non aver correttamente vigilato sulla illuminazione pubblica (il faro della pubblica illuminazione era spento), nonché di vigilanza sulle caratteristiche strutturali del bene, tanto configurando una sorta di figura sintomatica di colpa della P.A.; “2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 162 DEL 10.11.2014.”, lamentando che, con assoluta illogicità e con una interpretazione stridente con lo spirito dell'art. 1227 cc, il Giudice di Pace avesse ritenuto sussistente la colpa esclusiva dell'attrice nella produzione delle lesioni fisiche patite;
3 ISTANZA DI SOSPENSIONE INAUDITA ALTERA PARTE”, richiedendo l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, anche inudita altera parte, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. L'appellante concludeva “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, alla luce delle causali espresse in narrativa, così provvedere: - In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, anche inaudita altera parte o fissando l'udienza per la discussione di tale istanza;
- Annullare, revocandola, la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere la domanda attorea condannando il al pagamento dell'importo di euro 5200,00 o della Controparte_1 diversa somma che si riterrà di giustizia, anche a seguito delle risultanze di CTU medico legale che si richiede;
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario.”.
In data 19/05/2022 si costituiva, a mezzo di apposita Comparsa di costituzione e risposta, l'appellato contestando i motivi di appello, riproponendo le Controparte_1 risultanze istruttorie di primo grado, evidenziando che il comportamento dell'attrice avesse integrato il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito e che l'imprudenza della stessa fosse stata l'unico elemento a determinare il verificarsi del presunto sinistro, escludendo l'esistenza di una insidia stradale, eccependo l'inammissibilità della consulenza medico legale, insistendo per il rigetto dell'appello e quindi per la conferma della sentenza di primo grado;
nella denegata ipotesi di accoglimento della
2 R.G. n. 105/2022
domanda richiamando il disposto dell'art. 1227, 1° co. c.c., in merito al quantum risarcitorio, formulando impugnativa con riferimento a tutte le voci e tipologie di danni richiesti, evidenziando che la domanda apparisse generica, eccessiva, ingiustificata;
chiedendo il rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c.. L'appellato concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: - previo rigetto dell'istanza ex artt. 283 e 251 c.p.c., in via preliminare ed in rito dichiarare inammissibile la CTU ,medico –legale, per le ragioni anzidette;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra , perché infondato in fatto e Parte_1 in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata. -in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, accertare la corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro e contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno. condannare comunque l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.”.
Con Ordinanza del 23/05/2022 veniva rigettata l'istanza di sospensiva;
successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, veniva disposta ctu medico-legale.
Infine, la causa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente esposti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Nel merito l'appello è solo parzialmente fondato. Chiarito che la fattispecie di causa va ricondotta nell'alveo di applicazione del disposto dell'articolo 2051 c.c.., la disamina non può prescindere dal riferimento alla giurisprudenza formatasi in merito. Ebbene è stato ben illustrato da consolidati indirizzi di legittimità che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051
c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (cfr. Cass. civile sez. III, 09/03/2020, n.6651) e che “Affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo),
l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione — sulla quale incombe il relativo onere — dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art.
2051 c.c.” (cfr. Cass. civile sez. III, 15/10/2019, n.25925). Ciò posto, nel caso di specie, il Giudice di Pace dava atto in Sentenza che l'accadimento del fatto storico fosse risultato confermato dalle testimoni escusse in corso di causa, cionondimeno traendo dalle deposizioni elementi per ritenere che il comportamento della stessa attrice fosse stato non diligente ed attento e non conforme alla disciplina del Codice della Strada, richiamando il disposto dell'art. 190 Cds, poiché ella non circolava sul marciapiedi e quindi per questo escludendo che il convenuto potesse essere chiamato a rispondere ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c., valutando il comportamento della danneggiata tale da interrompere il nesso causale. Orbene, l'esposto ragionamento non persuade pienamente e va condiviso il rilievo di parte appellante di cui al secondo motivo di appello, secondo cui, ritenuto sussistente
3 R.G. n. 105/2022
un comportamento colposo della , non poteva negarsi il risarcimento, ma dovesse Parte_1 applicarsi una riduzione dello stesso in ragione della concorsualità della condotta della danneggiata nella produzione dello stesso, in applicazione del disposto dell'art. 1227 c.c. Tale impostazione risulta confortata dal richiamo alla giurisprudenza secondo cui “In ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.” (cfr. Cass. civile sez. III, 24/01/2024, n.2376) e “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.” (cfr. Cass. civile sez. III, 19/12/2022,
n.37059). Nel caso di specie, l'accertamento della condotta “colposa” della vittima non poteva condurre all'integrale rigetto della domanda, non ritenendosi che essa, per come emersa dall'istruttoria orale, presentasse i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, tale non potendo essere il mancato utilizzo del marciapiedi e la circostanza della pioggia, vieppiù considerandosi che fosse, d'altra parte, stato pienamente comprovato, che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al sinistro, vi fosse una buca posta sulla strada non segnalata e colma di acqua e di detriti e che in quel frangente l'illuminazione pubblica fosse assente o carente ed inoltre che il fatto fosse avvenuto in orario serale (v. deposizioni testi e , fasc. I grado). Ciò, Tes_1 Tes_2 pertanto, se, da un lato, imponeva una certa cautela all'utente della strada, in applicazione del principio di “auto responsabilità”, d'altro canto, non poteva valere al punto tale da mandare esente da responsabilità il custode, essendo stato comunque dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, non totalmente eliso dalla condotta della vittima (v. in tema anche Cass. civile sez. VI, 30/10/2018, n.27724 “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).”. Pertanto, l'appello proposto deve essere parzialmente accolto, affermandosi la corresponsabilità delle parti nella produzione del sinistro di causa nella misura del 50% ciascuno.
4 R.G. n. 105/2022
Occorre a questo punto procedere alla individuazione dei danni risarcibili.
Il C.t.u. nominato nel presente grado di giudizio, all'esito dell'esame della documentazione e del diretto esame della perizianda, svolgeva le seguenti considerazioni medico-legali “L'incidente stradale del 30/01/2016 procurò alla periziata un trauma al polso destro con microfrattura dell'osso piramidale e pisiforme. In rapporto alla dinamica dei fatti emersa durante la raccolta anamnestica, i criteri materiali della metodologia medico-legale
(criterio cronologico, topografico, efficienza qualitativa e quantitativa, continuazione nella seriazione dei fenomeni ed esclusione) risultano soddisfatti nel caso in esame. Dal punto di vista etiologico le lesioni testé descritte sono compatibili con i fatti prospettati dalla parte attrice, ossia caduta al suolo della periziata.”. Quindi il C.t.u. concludeva “L'incidente stradale del 30/01/2016 procurò alla periziata un trauma al polso destro con microfrattura dell'osso piramidale e pisiforme. Tali lesioni sono compatibili dal punto di vista eziopatogenetico con la dinamica dell'incidente illustrata nell'atto di citazione e sono da ritenersi stabilizzate. La suddetta lesione ha determinato una menomazione all'integrità psico- fisica dell'infortunata così distinta: inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al 50%): 30 giorni;
inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al
25%): 10 giorni;
permanente menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico): 1%.
La capacità lavorativa specifica non appare compromessa, in quanto gli esiti riportati rientrano nel campo delle cosiddette “micro-permanenti”, ossia esiti modesti di per sé incapaci di ridurre la capacità lavorativa posseduta dal soggetto esaminato. La documentazione versata in atti dalla parte attrice è riferibile a spese mediche sostenute in correlazione alle lesioni riportate nell'incidente per cui è causa per complessive € 56,15. Non si intravedono spese future da sostenere a causa delle lesioni patite nell'infortunio de quo.”” (v. Relazione depositata nel fascicolo telematico in data 27/10/2023).
Stima il Tribunale che la compiutezza delle indagini svolte, eseguite in coerenza con i quesiti formulati, unitamente alla logicità ed analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, della cui attendibilità scientifica non v'è ragione di dubitare, impongano la piena condivisione delle riportate risultanze, tenuto conto anche dell'assenza di osservazioni critiche di parte.
Per la liquidazione del danno biologico devono trovare applicazione le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, per come da ultimo aggiornate, trattandosi di lesioni micropermanenti non derivanti dalla circolazione di veicoli (v. in tema Cass. civile sez. VI, 11/02/2022, n.4509 per cui “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale).”) e costituendo esse un giusto parametro per la valutazione del danno biologico idonee a garantire una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e anche l'uniformità di giudizio (v. in ultimo Cass. civile sez. III, 16/07/2024, n.19506). Considerato che la al momento del sinistro aveva 53 anni, l'importo totale Parte_1 sarebbe pari a € 3.301,50 così suddivisi: Punto danno biologico € 1.393,28, Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 348,32, Punto danno non patrimoniale €1.741,60, Punto base I.T.T.€ 115,00, Giorni di invalidità temporanea totale 0, Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0, Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30, Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10, Danno biologico risarcibile € 1.031,00, Danno non patrimoniale risarcibile € 1.289,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50 Totale danno biologico temporaneo € 2.012,50.
Precisa il Tribunale che non può procedersi ad una ulteriore personalizzazione del danno, in assenza di prova di specifici e peculiari pregiudizi subiti che giustifichino una
5 R.G. n. 105/2022
variazione in aumento della liquidazione tabellare (cfr. Cass. n. 5243/12, cit, secondo cui “Onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tenere conto al fine di escludere od ammettere la personalizzazione, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (cfr. Cass. n. 9231/13).” L'importo sopra indicato va ridotto del 50%, in ragione del concorso della vittima, sicchè il dovuto è in conclusione pari a €1.650,75.
In merito alla rivalutazione delle somme riconosciute, si osserva che essa non può essere effettuata, posto che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto alla corresponsione degli interessi, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17/2/1995, questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, nella misura legale, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente Istat dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web dell'Istat e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 30 gennaio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'Istat, fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo. Non può essere riconosciuto il danno patrimoniale, avendo l'attrice in primo grado espressamente richiesto il risarcimento dei danni fisici, biologico, morale ed esistenziale (v. conclusioni atto citazione primo grado, alleg. fasc. I grado).
La sentenza di primo grado va, dunque, in parziale accoglimento dell'appello proposto riformata nei termini di cui al dispositivo. CP_ Non può essere accolta la domanda dell'appellante di condanna del convenuto alla restituzione di tutte le somme percepite all'esito dell'esecuzione della sentenza del giudizio di primo grado, trattandosi di istanza proposta solo nella comparsa conclusionale (v. in tema Cass. civile sez. II, 14/03/2024, n.6788).
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. La riforma della Sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere a nuova disciplina delle spese processuali. Va, difatti, ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n° 18837; Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Cass. civile sez. II, 30/01/2023, n.2697). Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti per la metà, con condanna del convenuto/appellato al pagamento della restante metà. Esse si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore del decisum, ex art. 5 co. 1
D.M. 55/2014, della scarsa complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali svolte.
Sulle spese della C.t.u. espletata nel presente grado di giudizio, già liquidate in favore dell'ausiliario con separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe in pari misura, trattandosi di spese sostenute
6 R.G. n. 105/2022
nell'interesse generale di giustizia e nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068 e Cass. civile sez. III, 17/01/2013, n.1023).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In integrale riforma della Sentenza n. 1345/2021 del 04/06/2021 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino nel giudizio recante R.G. n. 6463/2021 pubblicata in data 9 giugno 2021, accerta e dichiara la responsabilità nella misura del 50% ciascuno in capo alle parti nella produzione del sinistro per cui è causa avvenuto in data 30.01.2016 in AT lungo la via E. De Nicola.
2. Per l'effetto, condanna il convenuto/appellato , in persona del Controparte_1 legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore dell'attrice Parte_1
dell'importo pari a €1.650,75 per danno non patrimoniale, oltre interessi
[...] legali come indicato in parte motiva.
3. Rigetta, per la restante parte, l'appello proposto.
4. Compensa tra le parti le spese di lite del primo grado nella misura della metà e condanna la parte convenuta in primo grado, in persona del Controparte_1 legale rappr.te p.t., al pagamento della restante metà, che si liquida in €49,00 per esborsi e €316,50 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'Avv. Angelo Maietta, per dichiarato anticipo.
5. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di appello nella misura della metà e condanna la parte appellata, in persona del legale Controparte_1 rappr.te p.t., al pagamento della restante metà, che si liquida in €73,50 per esborsi e
€640,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv. Angelo Maietta, per dichiarato anticipo.
6. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari quota le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 23/11/2023.
Così deciso in data 7 aprile 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
7